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VENDITA AUTOVEICOLO DI UN PRIVATO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
24 luglio 2006 0:00
 
Puo' avvenire in tre diverse modalita':
- VENDITA DIRETTA AL CONCESSIONARIO
- VENDITA DIRETTA AD UN ALTRO PRIVATO
- AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO PER UNA SUCCESSIVA VENDITA AD UN TERZO

Un controllo importante da fare successivamente: VERIFICARE LA REGISTRAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA'

VENDITA AL CONCESSIONARIO
E' cio' che tipicamente succede quando si permuta il proprio mezzo con quello nuovo acquistato presso un concessionario.

Ad oggi le procedure sono piuttosto semplici:
1) deve essere redatto l'atto di vendita in favore della concessionaria, cosa che generalmente avviene tramite annotazione sul certificato di proprieta' (nel retro e' presente un modello di atto di vendita); l'unica firma che va autenticata e' quella del venditore (*). Se il veicolo fosse sprovvisto di certificato di proprieta' (anche essendo in possesso del foglio complementare) e' necessario redigere l'atto di vendita in originale su un foglio a parte.
2) il venditore e' tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprieta' del veicolo (Certificato di Proprieta' o foglio complementare) e la carta di circolazione.
3) entro 60 giorni la concessionaria deve richiedere la trascrizione dell'atto al P.R.A competente (cioe' della provincia in cui e' residente l'intestatario del veicolo). La trascrizione al PRA e' in esenzione dell'imposta di trascrizione provinciale (IPT) ma sono dovuti bolli ed emolumenti.
4) entro lo stesso termine il concessionario deve anche provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione. Esclusi rari casi (come quando manca il certificato di proprieta'), cio' e' fattibile unitamente alla trascrizione al PRA rivolgendosi ad uno sportello telematico dell'automobilista -STA- (presso gli Uffici Provinciali dell'ACI e della Motorizzazione Civile, le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche).

VENDITA AD UN PRIVATO
Le formalita' da adempiere:
1) redigere l'atto di vendita nei modi gia' visti per la vendita al concessionario (sul retro del certificato di proprieta' o, se questo manca, come atto separato), autenticandone le firme (*);
2) consegnare all'acquirente il documento di proprieta' del veicolo (Certificato di Proprieta' o il foglio complementare) e la Carta di Circolazione.

L'acquirente e' tenuto a richiedere, entro 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, la trascrizione al Pra dell'atto stesso e l'aggiornamento della Carta di Circolazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Come gia' detto, escludendo casi particolari, l'intera pratica puo' essere gestita rivolgendosi ad uno sportello telematico dell'automobilista.

(*) Nota importante sull'autentica della firma in ambedue i casi:
- riguardo l'autentica della firma c'e' una novita'. Grazie alla recente riforma introdotta dal decreto Bersani (d.l.223/06, convertito nella legge 248/2006), dal 4/7/06 e' possibile ottenere l'autentica, oltre che dal classico notaio, rivolgendosi agli uffici comunali oppure ai titolari -o ai dipendenti delegati- degli STA, gli sportelli telematici dell'automobilista attivi presso gli Uffici Provinciali dell'ACI e della Motorizzazione Civile, le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche. L'autentica dev'essere effettuata nello stesso giorno in cui viene richiesta (salvo motivato diniego) e gratuitamente. Rimangono comunque applicabili, quando previsti, i diritti di segreteria.

Molte informazioni e dettagli al riguardo possono essere trovati consultando il sito dell'Aci:
Consigli e cautele per la vendita
Passaggio di proprietà: come fare

AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO CON INCARICO DI VENDITA
Deve essere redatta la "procura a vendere" in favore della concessionaria, con l'autentica della firma dell'intestatario del mezzo. E' bene precisare che questo caso e' diverso da quelli precedenti, essenzialmente perche' cambia il tipo di contratto (di mandato anziche' di vendita). Per ambedue e' prevista la possibilita' di redigere una scrittura privata, ma per il mandato occorre l'autentica delle firme da parte di un notaio perche' l'atto acquisisca efficacia. La riforma introdotta dal d.l.223/06, infatti, riguarda solo i passaggi di proprieta'.
Per effetto della procura il concessionario/rivenditore riceve una delega a rivendere ad un terzo soggetto, ma non subentra in alcun modo al proprietario relativamente ai diritti (e doveri) legati alla proprieta' e all'uso.

Il proprietario deve accertarsi che il concessionario:
- inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate: questa iscrizione serve per l'interruzione temporanea dell'obbligo del pagamento del bollo auto (Dl 953/1982 art.5 commi 43-48).
- lo stesso concessionario o il nuovo acquirente trascriva al PRA il successivo passaggio di proprieta'; in caso cio' non avvenisse, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pra stesso, e dunque rispondera' di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo.

Se il concessionario non ottempera ai suddetti obblighi (iscrizione del veicolo nella lista delle esenzioni temporanee ed iscrizione al PRA del successivo passaggio di proprieta'), il proprietario del mezzo rimane responsabile in merito a tutto cio' che deriva dalla proprieta' stessa, a cominciare dal pagamento del bollo, a  prescindere dall'esistenza di una regolare procura a vendere firmata. Rimane, in ogni caso, la responsabilita' civile del concessionario nei confronti del proprietario, da far valere eventualmente come azione di rilvalsa nel caso quest'ultimo subisse azioni di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle entrate (si veda in proposito la sentenza di Cassazione n.13952/2011);

In alcuni casi potrebbe essere consigliabile intestare fin da subito il veicolo al concessionario, per evitare disagi derivati da incomprensioni, disattenzione od errori.

UN CONTROLLO IMPORTANTE: VERIFICARE LA REGISTRAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA'
Trascorsi 60 giorni dall'atto di vendita, sia che questa sia avvenuta al concessionario o ad un privato, e' utile accertarsi che l'acquirente abbia effettuato la trascrizione al Pra del passaggio di proprieta'. In caso contrario, infatti, il proprietario precedente rimane intestatario del veicolo col rischio di dover rispondere delle conseguenze connesse al presunto possesso ed uso dello stesso, (contravvenzioni, richieste pagamento bollo auto, etc.).

E' bene, pertanto, fare accertamenti preventivi chiedendo una visura agli uffici provinciali del Pra o, se non si ha bisogno di certificazione, utilizzando il pratico servizio on-line dell'Aci: clicca qui

In ogni caso, pur se la legge prevede che la trascrizione dell'atto di vendita spetti all'acquirente, non solo le parti possono mettersi d'accordo diversamente (prevedendo ovviamente il rimborso delle spese di trascrizione da parte di chi acquista), ma il venditore puo' procedere autonomamente qualora si accorga che la trascrizione non e' avvenuta.

Per approfondimenti vedi scheda "vendita auto, mancata trascrizione al PRA, cosa fare": clicca qui

Ha collaborato Katia Moscano
 
 
 
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