Ultimi aggiornamenti: 27/4/2012 e 29/8/2014
Originariamente regolate dal codice civile, art.1469 bis e seguenti, grazie al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 93/13/CEE attraverso la legge 52/96 art.25, le clausole vessatorie dei contratti tra professionista e consumatore sono oggi disciplinate dal codice del consumo, d.lgs.206/05, art.33 e segg.
Sono ritenute vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, creano una situazione di squilibrio tra un consumatore ed una ditta fornitrice di beni o servizi (od un qualsiasi altro professionista) relativamente ai diritti e doveri derivanti dal contratto.
Non e' la buona fede della ditta o del professionista ad essere messa in dubbio. E' stabilito semmai un principio per cui -considerate le reciproche posizioni di forza o di debolezza- non possono venire determinati a carico del consumatore squilibri significativi tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Il consumatore che si trova a dover accettare un contratto, infatti, non puo' essere obbligato a sopportare conseguenze eccessive a seguito di questa sua accettazione.
Indice scheda
CLAUSOLE VESSATORIE PER IL CONSUMATORE
VALUTAZIONE DELLA VESSATORIETA' E CONSEGUENZE
PARTICOLARITA' IN CASO DI SERVIZI FINANZIARI
SEGNALAZIONI ALL'ANTITRUST
LINK UTILI
CLAUSOLE VESSATORIE PER IL CONSUMATORE
Tutte le clausole trattate in questa scheda riguardano il rapporto professionista/consumatore, ma tra queste ve ne sono alcune particolarmente importanti a cui il consumatore (o comunque l'utente in generale) dovrebbe fare particolare attenzione in fase di valutazione preventiva di un contratto.
Sono vessatorie le clausole che prevedono a carico del cliente inadempiente o in ritardo nell'adempimento l'applicazione di penali spropositate. Una penale puo' essere spropositata perche' di ammontare eccessivo, sia in se' stessa sia rispetto a cio' che effettivamente e' stato concluso a seguito del contratto.
Vessatorio e' anche prevedere la possibilita' per il professionista di trattenere una cifra come penale in caso di disdetta anticipata del contratto, senza contestualmente prevedere -a carico dello stesso professionista- una penale d'importo pari al doppio in caso di PROPRIA disdetta o mancata conclusione del contratto.
Sempre parlando di disdetta, e' vessatoria anche quella clausola che imponesse di farla entro termini eccessivamente anticipati rispetto alla scadenza naturale del contratto, al fine di evitare il rinnovo tacito dello stesso. Cosi' per esempio un'assicurazione di un anno non potra' prevedere come termine per la comunicazione di disdetta 6 mesi prima della scadenza stessa: sarebbe eccessivo.
Vessatoria e' anche la clausola che fissi, nei contratti con un consumatore, un foro competente per eventuali controversie in un luogo diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore stesso.
Per ultime, da rilevare le tipiche clausole vessatorie che consentono al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, oppure che consentono al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza prevedere che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto (sono esclusi i casi di variazioni minimali come le indicizzazioni previste dalla legge, qualora il meccanismo di variazione sia ben descritto).
Le altre clausole vessatorie
Oltre a quelle gia' dette, la legge prevede che possano presumersi vessatorie le clausole che:
- escludono o limitano la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escludono o limitano l’opportunita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
- prevedono un impegno definitivo (irrevocabile) del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
- riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- consentono al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso (cio' tranne nel caso di giusta causa, documentabile);
- prevedono l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che lo stesso non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto (perche' per esempio contenute in un allegato non mostrato);
- stabiliscono che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione (sono escluse le indicizzazioni previste dalla legge, qualora il meccanismo di variazione sia ben descritto);
- riservano al professionista il potere di accertare (secondo il proprio insindacabile giudizio) la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o gli conferiscono il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- limitano la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinano l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';
- limitano o escludono l’opponibilita' dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore (ossia la facolta' di rifiutarsi di adempiere un'obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria);
- consentono al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
- sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita' giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
- prevedono l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta' del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
Questo elenco (art.33 codice del consumo) non e' tassativo: ugualmente vessatorie sono le altre clausole, non richiamate, che contengano il medesimo "spirito" vessatorio gia' detto.
VALUTAZIONE DELLA VESSATORIETA' E CONSEGUENZE
Valutare la vessatorieta' delle clausole, o comunque la possibilita' di contestarle davanti ad un giudice al fine di ottenerne l'annullamento, non e' cosi' facile e immediato come puo' apparire. E' importante ricordare che la legge parla di "presunzione" di vessatorieta' (con alcune eccezioni che vedremo piu' avanti), ed un caso puo' differire molto dall'altro.
Una valutazione, infatti, non deve riguardare solo il testo della clausola ma anche un'altra serie di elementi come il tipo di contratto, la modalita' con cui e' stato sottoscritto, il tipo di bene o servizio oggetto dello stesso, le altre clausole del contratto o di un altro collegato, etc.etc. Quel che conta e' l'equilibrio contrattuale tra diritti e doveri delle due parti.
E' bene precisare, inoltre, che la vessatorieta' non riguarda ne' l'oggetto del contratto ne' l'entita' ed adeguatezza del corrispettivo, quindi non e' rilevante, per esempio, un prezzo eccessivo rispetto a quello medio di mercato o un termine di consegna giudicato lungo, ma solo l'eventuale condizione di squilibrio del consumatore rispetto al professionista (per esempio la presenza di una clausola che consente al venditore di recedere mentre non prevede la stessa facolta' per il consumatore).
Altro punto spinoso: in termini generali la legge prevede che possano considerarsi vessatorie le clausole
non contrattate specificatamente, quindi tipicamente quelle contenute in un contratto per adesione (formulari gia' pronti) firmato solo in fondo.
In questi casi (contratti per adesione), in particolare, e' il professionista che deve fornire la prova inerente la contrattazione della specifica clausola, e qui, come si puo' immaginare, c'e' gioco interpretativo.
La giurisprudenza di alto livello sembra in ogni caso avere una linea comune, secondo cui in generale e' necessaria la prova di una trattativa (Cassazione 13051/2008), e a tal fine non e' sufficiente la sottoscrizione di una semplice lista di clausole -magari con rimando alle spiegazioni poste in altra pagina-, ma
la clausola puo' essere considerata valida SOLO se separatamente evidenziata rispetto alle altre e autonomamente sottoscritta(Cassazione 5733/2008, 26977/2007).
Quindi, in termini pratici, la clausola che teoricamente potrebbe dirsi vessatoria diventa valida se specificatamente conosciuta, approvata e sottoscritta dal consumatore.
Quel che e' certo e' che una clausola contestata e riconosciuta vessatoria da un giudice (che puo' rilevarla anche d'ufficio) diventa nulla, quindi inefficace, mentre il resto del contratto, in se', rimane valido.
Sono invece sempre inefficaci -anche nel caso in cui siano state oggetto di trattativa- tutte quelle clausole che:
- escludano o limitino la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- escludano o limitino le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedano l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.
PARTICOLARITA' in caso di servizi finanziari:
Nei contratti che hanno per oggetto servizi finanziari a tempo indeterminato (conto corrente, dossier titoli, servizi di custodia titoli, etc.) il professionista puo', in deroga a quanto gia' detto, inserire clausole che gli permettano di:
- recedere senza preavviso, quando vi sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore;
- modificare le condizioni del contratto, quando vi sia un giustificato motivo, preavvisando il consumatore entro un congruo termine e dandogli la possibilita' di recedere dal contratto alle condizioni previgenti. Ricordiamo che per i conti correnti il preavviso di modifica dev'essere di minimo 30 giorni.
In tutti i contratti che hanno per oggetto servizi finanziari (credito al consumo, finanziamenti, investimenti, etc.), il professionista puo' inserire clausole che gli permettano di:
- modificare senza preavviso il tasso di interesse o l'importo di qualsiasi onere aggiuntivo originariamente convenuti, qualora vi sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha conseguentemente la possibilita' di recedere dal contratto.
Nei contratti che hanno per oggetto
- valori mobiliari finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso, di un indice di borsa o di un tasso mercato finanziario non controllato dal professionista;
- compravendita di valuta estera o di assegni da viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera
possono essere inserite clausole che:
- consentano al professionista di recedere senza preavviso;
- consentano al professionista di modificare unilateralmente le clausole o le caratteristiche del prodotto o servizio, senza un giustificato motivo;
- stabiliscano che il prezzo dei beni e servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- consentano al professionista di aumentare il prezzo del bene o servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto all'originario.
SEGNALAZIONE ALL'ANTITRUST
Il decreto Monti sulle liberalizzazioni (dl 1/2012, art.5) ha introdotto, riguardo alle clausole vessatorie dei contratti "per adesione" (quei contratti prestampati dove il consumatore semplicemente appone una o piu' firme), la possibilita' di segnalazione all'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust). Le pratiche di segnalazione vengono gestite secondo regole fissate dall'Autorità con il Provvedimento n.24955 del 5/6/2014.
Una tutela amministrativa che si affianca a quella giudiziaria per poter arrivare al riconoscimento della vessatorieta' delle clausole e ad un eventuale sanzionamento della societa' o impresa che ha ideato il contratto.
La segnalazione può esser fatta i
n formato cartaceo od elettronico (webform). Viene aperta un'istruttoria e una consultazione pubblica, e alla fine l'Autorità emana un provvedimento con la propria decisione.
Le imprese possono interpellare in via preventiva l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole dei propri contratti proposti al consumatore per adesione.
Informazioni e modulistica
si trovano sul sito dell'Antitrust.
QUI un nostro articolo di approfondimento sul punto.
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