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LA COMUNIONE DEI BENI
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Scheda Pratica di Barbara Vallini
15 giugno 1999 0:00
 
Revisionata e confermata 23/6/2010

Secondo la legge attualmente in vigore (L.19/05/75 n. 151) in caso di matrimonio il regime patrimoniale "naturale" della coppia e' la comunione. Se i coniugi -dopo il matrimonio- desiderino un regime patrimoniale diverso (ossia di separazione) potranno provvedervi con atto pubblico davanti ad un notaio. E' possibile scegliere il regime di separazione anche in sede di celebrazione del matrimonio, comunicandolo per i matrimoni civili all'Ufficiale di Stato Civile e per quelli religiosi al Ministro del Culto.
Se le convenzioni matrimoniali vengono modificate dopo la celebrazione, il relativo atto pubblico verra' inviato dal notaio rogante all'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove e' stato celebrato il matrimonio. La convenzione verra' annotata in margine all'atto.

Costituiscono oggetto della comunione :

-gli acquisti compiuti in corso di matrimonio, sia che siano stati fatti da entrambi i coniugi che da uno solo. Restano esclusi gli acquisti di beni personali;
-i frutti dei beni propri dei due coniugi, che siano stati percepiti nel corso del matrimonio e non siano gia' stati consumati al momento di scioglimento della comunione;
-i proventi delle attivita' -separate e non- dei due coniugi, se non siano state consumate al momento dello scioglimento;
-le aziende, costituite dopo il matrimonio, che siano gestite da entrambi. Nel caso in cui queste aziende siano di proprieta' -anteriore al matrimonio -di uno solo dei due coniugi, in comunione cadono solamente gli utili e gli incrementi verificatisi in corso di matrimonio. Percio', i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei due coniugi (nonche' gli incrementi dell'azienda stessa) si considerano oggetto di comunione solo nel caso in cui siano ancora sussistenti al momento di un eventuale scioglimento.

BENI PERSONALI
Non costituiscono comunione i beni personali, che possono cosi' sintetizzarsi:
-quelli di qualsiasi natura od entita' di cui fosse proprietario antecedentemente al matrimonio uno dei due coniugi, nonche' quei beni su cui lo stesso fosse titolare di un diritto di godimento a qualsiasi titolo;
-quelli che -pur in corso di matrimonio- vengano acquisiti da uno dei due coniugi per effetto di donazione o successione, salvo il caso in cui -nell'atto di contratto o di donazione- si voglia attribuire specificamente il bene alla comunione;
-quelli di uso strettamente personale, nonche' i loro accessori;
-quelli destinati all'esercizio della comunione del coniuge, salvi i casi in cui l'azienda in cui vengono utilizzati sia in comunione dei beni,
-quelli ottenuti a titolo di risarcimento per danni subiti dal soggetto, nonche' le pensioni attribuite in seguito alla perdita totale o parziale di capacita' lavorativa;
-gli immobili, nonche' navi, aerei ed automobili che necessitino di iscrizione in pubblici registri, se acquistati da un singolo coniuge, si presumono di sua esclusiva proprieta', anche se effettuati dopo il matrimonio, nel caso in cui l'esclusione di quel bene dalla comunione risulti dall'atto di acquisto.

AMMINISTRAZIONE BENI IN COMUNIONE
L'amministrazione e la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi, in caso di comunione dei beni sono attribuiti disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Congiunti sono invece gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonche' la stipula di contratti relativi all'acquisto o alla vendita di diritti personali di godimento comuni. Sempre congiunta deve essere la relativa tutela giudiziaria.
Nel caso in cui uno dei due coniugi rifiuti di prestare il consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione (o per altri atti che richiedano il consenso di entrambi) e' necessario rivolgersi al giudice per ottenere -nel caso in cui questa stipula e' giudicata necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda comune- l'autorizzazione al compimento disgiunto.
Nel caso di impedimento alla gestione comune -per allontanamento o per altra ragione grave- il coniuge rimanente puo' richiedere al giudice l'autorizzazione a compiere (con le cautele eventualmente stabilite) anche atti normalmente riservati alla gestione congiunta. Questa autorizzazione non e' necessaria se il coniuge abbia procura dell'altro, sancita da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui i coniugi siano co-proprietari di un'azienda, e' possibile delegare ad uno solo tutti gli atti necessari all'attivita' imprenditoriale.
Un caso particolare e' quando uno dei due coniugi sia minore, o impossibilitato ad amministrare, o abbia dimostrato di non essere in grado di gestire il patrimonio familiare. In tale caso, l'altro coniuge puo' chiedere che questi venga escluso dall'amministrazione. Il coniuge escluso, in questo caso, se venissero a cadere i motivi della decisione del giudice, puo' chiedere la reintegrazione al giudice stesso. Nel caso di interdizione di uno dei coniugi, l'esclusione opera di diritto e permane sino a che dura l'interdizione.
Sono annullabili quegli atti che -pur necessitando dell'accordo di entrambi- fossero indebitamente compiuti disgiuntamente da un solo coniuge -salvo che l'altro decida di convalidarli. L'annullamento puo' essere richiesto dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dal momento in cui ha saputo dell'esistenza di tale atto. Non puo' comunque essere superato l'anno rispetto alla trascrizione, che -se non c'e' stata e nel frattempo la comunione viene sciolta senza che l'altro coniuge sia venuto al corrente della sua esistenza- il termine di prescrizione di un anno decorre dallo scioglimento.
Riguardo a beni mobili non sottoposti a trascrizione, il coniuge che vi abbia compiuto atti senza il consenso dell'altro, ha l'obbligo -dietro semplice richiesta dell'altro coniuge- di ricostituire la comunione o -nel caso in cui cio' sia impossibile- di pagare l'equivalente in denaro, ai valori correnti dell'epoca.

OBBLIGHI GRAVANTI SUI BENI SOTTOPOSTI A COMUNIONE
I beni sottoposti a comunione rispondono di tutti quegli oneri e quei pesi di cui erano gia' gravati all'acquisto, nonche' dei carichi dell'amministrazione gestionale, delle spese di mantenimento della famiglia e per l'istruzione dei figli, oltre che a garanzia di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche singolarmente, se palesemente nell'interesse della famiglia. I beni sono inoltre portatori di garanzie a tutela di ogni obbligazione che sia stata contratta congiuntamente.
Non possono trovare garanzia sui beni comuni le obbligazioni contratte separatamente prima del matrimonio, ne' quelle su cui gravassero donazioni o successioni a favore di uno solo dei coniugi, anche se ricevute durante il matrimonio. Per quest'ultimo caso esistono eccezioni: i creditori personali di uno dei due coniugi possono ottenere il rimborso -fino al valore corrispondente alla quota di debito cui il coniuge e' obbligato personalmente- per quelle obbligazioni da lui legittimamente contratte per atti di straordinaria amministrazione nella gestione comune. Lo stesso vale se un creditore particolare di un coniuge (relativamente ad un'obbligazione antecedente al matrimonio) non trovi altri beni su cui soddisfarsi (solamente fino alla quota di debito cui il coniuge e' effettivamente obbligato) e comunque dopo che sono stati soddisfatti eventuali creditori della comunione, che, se non trovano soddisfazione rivalendosi sui beni comuni, potranno sussidiariamente rivalersi sui beni personali di ogni singolo coniuge, nella misura di meta' del credito totale della comunione.

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

I casi di scioglimento della comunione sono i seguenti:
-dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei due coniugi;
-annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-separazione personale;
-separazione giudiziale dei beni;
-mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
-fallimento di uno dei due coniugi.
Nel caso di azienda di proprieta' familiare, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, tramite atto pubblico, in accordo coi coniugi.

RIMBORSI AL PATRIMONIO COMUNE.

Somme eventualmente sottratte al patrimonio comune per fini diversi dalle loro obbligazioni naturali, devono venire reintegrate dal sottraente. Se questo patrimonio e' stato scalfito per il rimborso della conclusione disgiunta di atti di straordinaria amministrazione, il coniuge che li ha effettuati deve rimborsarli, a meno che non dimostri che fossero vantaggiosi per la comunione -o che fossero indispensabili alle necessita' di famiglia.
Tali rimborsi e sostituzioni devono avvenire nel momento in cui la comunione viene disciolta. In caso di preponderante interesse familiare, il giudice puo' autorizzare il reintegro anche in data antecedente.
Il coniuge creditore puo' chiedere di prelevare beni dal patrimonio comune attribuendoli al proprio, fino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso occorre ricorrere al giudice. L'ordine da rispettare per questi prelievi e' il seguente: denaro, mobili e immobili.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Ecco i casi in cui la separazione dei beni puo' essere richiesta in giudizio:
-interdizione od inabilitazione di uno dei coniugi;
-palese cattiva amministrazione del patrimonio da parte di uno od entrambi i coniugi;
-timore che la situazione degli affari di uno dei due coniugi metta a rischio i beni della comunione;
-dimostrazione che la condotta nella gestione -da parte di uno dei due soggetti- rischi di compromettere il patrimonio o la famiglia;
-la mancata contribuzione al patrimonio familiare ed ai bisogni della stessa famiglia -da parte di un coniuge- in misura dei suoi guadagni o delle sue sostanze.
La separazione viene chiesta dal coniuge interessato o, in sua vece, dal suo legale. La sentenza e' retroattiva e decorre dal momento in cui la domanda e' stata proposta. Da questo momento vigera' la separazione dei beni (salvi i diritti dei terzi di buona fede). La sentenza viene annotata in margine agli atti di matrimonio e di stipula delle convenzioni matrimoniali.
In tutti i casi in cui si effettua una separazione dei beni, la divisione si fa ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo. Per le necessita' dei figli -in base all'affidamento degli stessi- il giudice puo' disporre che uno dei due coniugi usufruisca dei beni assegnati all'altro.
Sui "beni mobili" i coniugi hanno diritto di prelevare per primi quelli pre-esistenti alla comunione, o che hanno ricevuto in dono o eredita' nel corso della stessa comunione. In mancanza di prova contraria, questi beni vengono considerati facenti parte della comunione; se non sono piu' disponibili, gli originari proprietari possono ottenerne rimborso in valore (salvo che gli stessi beni siano stati consumati -o siano andati distrutti) senza che sia attribuibile all'altro coniuge alcuna responsabilita'.
Tutti questi prelievi -in sede di divisione e a pregiudizio di terzi con titoli creditori- non possono esserci se non sia dimostrabile -con atto avente data certa- la proprieta' individuale. E' fatto salvo a coniugi e loro eredi il diritto di regresso sui beni spettanti all'altro coniuge -nonche' su tutti i suoi beni.
 
 
 
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