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IL CONTRATTO DI MANDATO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli e Barbara Vallini
26 ottobre 2010 10:50
 

Il contratto di mandato prevede l'obbligo di un soggetto (mandatario) a compiere uno o piu' atti giuridici per conto e nell'interesse di un altro soggetto (mandante).

E' un contratto che si presume sempre oneroso -ossia dietro compenso. Se il mandato e' a titolo gratuito, deve risultare chiaramente dall'atto. Se il compenso non e' stabilito dalle parti, sara' determinato sulla base delle tariffe professionali, degli usi, od addirittura dal giudice in caso di attrito.

Il mandatario e' obbligato ad eseguire gli atti relativi al mandato conferitogli con quella che si chiama la "diligenza del buon padre di famiglia". Con cio' si indica un atteggiamento corretto e responsabile, tale da far presupporre che da parte del mandatario ci sia la dovuta attenzione e professionalita' nel gestire affari che -non coinvolgendo personalmente il mandatario- potrebbero vederlo superficiale e disattento. Nel caso in cui il mandato sia a titolo gratuito (cioe' non retribuito) la responsabilita' per colpa e' valutata con severita' ridotta.
In caso di circostanze che rendano impossibile o difficoltoso il mandato, determinandone la revoca o la modifica, il mandatario ha l'obbligo di comunicare al mandante l'esistenza di tali eventi.

E' possibile che il mandato sia con -o senza- rappresentanza.
Nel caso di mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome del mandante, mentre nel caso contrario, il soggetto mandatario agisce a proprio nome ed acquista per la propria persona i diritti e gli obblighi derivanti dall'atto. Cio' vale comunque, anche quando terzi eventualmente coinvolti sapessero che agiva da mandatario. I terzi, non hanno infatti alcun rapporto con il mandante. Quest'ultimo puo', in ogni momento, decidere di sostituirsi al mandatario, esercitando i diritti di credito sorti grazie all'esecuzione degli atti del mandato. In tal caso il mandatario ha diritto ad essere tutelato: ha diritto al compenso, ai rimborsi di quanto anticipato e agli eventuali danni, ed ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti a seguito del mandato (cio' a tutela del proprio compenso).
Nel caso in cui il mandatario non girasse al mandante gli acquisti fatti (oppure per un qualsiasi altro motivo), quest'ultimo potra' rivendicare le cose mobili acquistate in forza del mandato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da eventuali terzi che fossero in buona fede.
Nel caso in cui si tratti di beni immobili, o di altri beni sottoposti ad iscrizione in pubblici registri, il mandatario ha l'obbligo di ritrasferirle al mandante, pena il ricorso alle vie legali, con conseguente sentenza di condanna e di pagamento dei danni causati.

Gli atti che si devono considerare compresi in un mandato, non sono solamente quelli prettamente indicati nel conferimento, ma anche tutti quelli che sarebbero necessari alla sua corretta esecuzione. In caso di atti di straordinaria amministrazione, gli stessi possono essere compiuti solo se espressamente previsti.
Nel caso si eccedano i limiti posti dal mandato, occorre che il mandante li ratifichi per renderli validi. Altrimenti, gli stessi rimangono in testa al mandatario, senza effetti diretti sul mandante. Nell'eventualita' di circostanze -ignote al mandante e di natura tale da non consentire che lo stesso venga previamente informato- il mandatario puo' discostarsi dai limiti segnati dal mandato, con modifiche che, presumibilmente, il mandante avrebbe approvato.

Non appena il mandato viene portato a compimento, la sua esecuzione deve essere comunicata al mandante; e se quest'ultimo si astiene dal rispondere prontamente, gli atti del mandatario si intendono approvati nella loro totalita', anche se egli si sia discostato od abbia ecceduto i limiti del mandato. Al mandante dovra' essere comunicato dettagliatamente come si sia svolto il compito assegnato, disponendo la restituzione o la consegna di quanto ricevuto a causa del mandato stesso. Se ci fossero somme di denaro trattenute dal mandatario, sara' obbligo di quest'ultimo rimborsarle, comprensive degli interessi legali maturati a partire dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna o la spedizione delle somme stesse, ovvero dal momento in cui sarebbero state impiegate secondo il disposto.

Il mandatario ha una responsabilita' nei confronti del suo mandante, relativamente a quelle obbligazioni assunte da soggetti terzi per atti del mandato. Alla responsabilita' e' comunque posto un limite: e' operativa solo se eventuali impedimenti, o possibili inadempienze, fossero gia' note nello specifico. Cio' anche nel caso in cui gli atti vengano compiuti in prima persona dal mandatario (e dunque non vi sia rappresentanza).
Nel caso in cui il mandatario si faccia sostituire da un altro soggetto, senza esserne espressamente autorizzato (o comunque senza che ve ne sia un'espressa necessita') risponde completamente di persona degli atti di quest'ultimo. Sempre e comunque risponde delle istruzioni impartitegli.
Il mandante puo' in ogni tempo sostituirsi alla persona che fa le veci del suo mandatario. Nel caso avesse autorizzato la sostituzione senza indicare il nome prescelto, la responsabilita' del mandatario sara' solo sull'eventuale scelta errata del suo sostituto.
Nel caso le persone scelte come mandatarie siano piu' di una, e sia previsto un mandato congiunto, il contratto e' valido solo se tutte quante lo accettano. Nel caso non sia previsto, si presume che il mandato sia disgiunto, e anche una sola delle persone puo' compierlo. Se queste decidono comunque di compierlo insieme, si trovano ad essere nuovamente obbligate in solido.

Uno sguardo particolare va alle cose che sono in custodia del mandatario.

Quest'ultimo infatti, avendo il compito di tutelare gli interessi del suo mandante, ha anche quello di tutelarne i diritti nei confronti del vettore, ad esempio nel caso in cui le cose recapitategli per suo conto presentino segni di deterioramento o siano giunte in ritardo. E' comunque obbligato a comunicare al mandante cio' che e' accaduto.
Il mandatario -in caso di urgenza o rischio di deterioramento- puo' provvedere alla vendita delle cose stesse.
Occorre ricordare che l'obbligo del mandatario di tutelare la merce speditagli per conto del mandante, sussiste giuridicamente anche nel caso in cui egli non abbia effettivamente accettato l'incarico di mandatario.

Il mandante e' tenuto a fornire al suo esecutore i mezzi necessari per portare a termine il mandato stesso, e per l'adempimento delle obbligazioni che quest'ultimo dovesse contrarre a proprio nome nell'esecuzione del mandato stesso. Il mandatario dovra' ottenere il rimborso di quanto eventualmente anticipato, interessi legali compresi (a partire dal giorno in cui il pagamento e' stato effettuato). Ha inoltre diritto ad ottenere il rimborso per gli eventuali danni, nonche' al compenso pattuito. A tal fine, il mandatario puo' agire direttamente sui crediti pecuniari originatisi a seguito del negozio di mandato -con precedenza su mandante e creditori- ottenendo cosi' il rimborso prima di trasferire il tutto al mandante.

Le cause principali di estinzione del contratto di mandato.
- l'incarico e' stato portato a termine;
- il termine fissato e' stato superato (senza che il risultato sia stato conseguito);
- rinuncia da parte del mandatario;
- revoca del mandante;
- morte, interdizione, inabilitazione del mandante o del mandatario (salvo che il mandato sia per l'esercizio di un'impresa e salvo comunque il diritto di recesso delle parti e degli eredi).

Il mandante puo' sempre e comunque revocare il mandato, anche in caso di irrevocabilita'. In tal caso e' obbligato al risarcimento nel confronti del mandatario, salvo il caso in cui ricorra una giusta causa.
La revoca non comporta l'estinzione del mandato se lo stesso e' stato conferito nell'interesse del mandatario o di terzi. Certamente, non si estingue in seguito alla morte od all'incapacita' sopravvenuta del mandante. Puo' essere invece sempre estinto nel caso in cui sopravvenga una giusta causa o sia stato espressamente stabilito da contratto.
E' possibile avere una revoca tacita: la nomina di un altro mandatario per lo stesso affare -o comunque il compimento da parte di un soggetto diverso da quello assegnatario- comportano una revoca implicita del mandatario. Le conseguenze hanno effetto dal momento in cui il mandatario ne ha notizia.

Nel caso in cui il mandato (come nella maggioranza dei casi) sia oneroso -se conferito per un termine delimitato o per un affare specifico- il mandatario, nel caso di revoca anticipata, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni (salva sempre la giusta causa). Nel caso di mandato a tempo indeterminato, il risarcimento e' dovuto solo se non siano stati rispettati i tempi di preavviso.
Nel caso di mandato collettivo, la revoca -per essere valida- deve essere presentata da tutti i mandanti (salvo giusta causa).
Nel caso in cui sia il mandatario a rinuncia re senza averne una giusta causa, e' lui che deve risarcire i danni al mandante. Nel caso di mandato a tempo indeterminato, e' sempre necessario il congruo preavviso, altrimenti si devono rimborsare i danni (salvo giusta causa).
In ogni caso la rinuncia deve essere fatta in modo tale che il mandante possa essere sempre in grado di provvedere alla sostituzione (resta salvo il caso d'impedimento grave).

Nel caso in cui il mandato si estingua per morte
o per incapacita' sopravvenuta del mandante, il mandatario incaricato dell'esecuzione, se il ritardo dovesse comportare un rischio, deve continuarlo. In questo caso gli eredi -od i suoi rappresentanti- devono avvertire il mandatario e metterlo nelle condizioni di non subire un danno.

Gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione, sono comunque validi, anche dopo che il mandato e' stato estinto. Il mandante (od i suoi eredi) sono pertanto obbligati da essi.
Quando l'estinzione avvenga per responsabilita' del mandatario, il mandato conferito a piu' persone congiuntamente si estingue anche se cio' riguardasse uno solo dei mandatari.

FONTE NORMATIVA
- Codice civile artt. 1703/1730
 
 
 
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