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LA NUOVA ANAGRAFE TELEMATICA
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
28 settembre 2012 13:09
 
Ultimi aggiornamenti: 19/12/2012 e 11/10/2013

Uno dei numerosi decreti del Governo Monti, il Dl 5/2012, ha previsto -almeno sulla carta- la velocizzazione delle pratiche di variazione anagrafica e la possibilita' per i Comuni di adottare sistemi di gestione dell'anagrafe totalmente telematici eliminando del tutto gli schedari cartacei.

Per la precisione il decreto che attua la norma generale, Dpr 154/2012, e' entrato in vigore il 25/9/2012 e da questa data, teoricamente, i Comuni dovrebbero trovarsi pronti.

Le novita', in breve, sono:
- le dichiarazioni di variazione anagrafica, redatte su modulo disposto dal Ministero dell'interno e disponibile sul sito dello stesso, devono essere rese entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti e devono poter essere inoltrate anche telematicamente, con diffusione da parte dei Comuni delle relative modalita' di inoltro (indirizzo email, indirizzo PEC, etc.);
- le iscrizioni anagrafiche sono effettuate dall'ufficiale anagrafico entro massimo due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione;
- gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche (e delle rispettive cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
- i Comuni devono attivare schede anagrafiche individuali intestata ad ogni singolo cittadino e contenente vari dati tra i quali la maternita' o paternita', dati del coniuge, l'attivita' lavorativa o la condizione non professionale, il titolo di studio, il numero di carta di identita'.

A questo quadro si aggiunge la nuova "anagrafe nazionale della popolazione residente" (ANPR), istituita dal decreto crescita di fine 2012 (Dl 179/2012) al posto dell'"indice nazionale delle anagrafi" (INA) e dell'"anagrafe della popolazione italiana residente all'estero" (AIRE). Si tratta di un nuovo archivio nazionale telematico di riferimento anche per i comuni. La fase attuativa di questo progetto dovra' terminare entro il 2014 con l'emanazione di appositi decreti. L' archivio conterra', nell'ambito dell'attuazione delle norme sul "domicilio digitale", anche gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini (si veda, in merito il DPCM del 23/8/2013 pubblicato sulla GU del 1/10/2013).

indice scheda
ANAGRAFE, COS'E'
VARIAZIONE ANAGRAFICA, LA PROCEDURA
INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA'
PICCOLO GLOSSARIO DEI TERMINI UTILI
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI

ANAGRAFE, COS'E'
E' l'insieme di posizioni relative a singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato in un determinato Comune la propria residenza. Si aggiungono anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.

Ogni posizione ha una scheda, che quindi puo' essere individuale, di famiglia o di convivenza. Nelle schede vengono registrate le posizioni desunte da dichiarazioni degli interessati, da accertamenti d'ufficio e da comunicazioni degli uffici di stato civile.

L'iscrizione all'anagrafe puo' avvenire:
- per nascita, all'anagrafe del Comune dove sono iscritti i genitori oppure dov'e' iscritta la madre (se i genitori sono iscritti in Comuni diversi) oppure, se i genitori sono ignoti, all'anagrafe dov'e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato;
- per esistenza giudizialmente dichiarata;
- per trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero, dichiarata dall'interessato o accertata

La cancellazione dall'anagrafe, per contro, puo' avvenire;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, nonche' per trasferimento del domicilio in altro Comune (per le persone senza fissa dimora);
- per irreperibilita' accertata dai censimenti o a seguito di accertamenti ripetuti. Per gli stranieri l'irreperibilita' puo' scattare anche se non viene rinnovata l'iscrizione nel termine di legge (60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno), dopo sei mesi dalla scadenza dell'ultimo permesso di soggiorno e previo invio di preavviso ad ottemperare entro trenta giorni.

Come gia' detto l'archivio anagrafico e' organizzato in schede, individuali (intestate alle singole persone, con notizie sulla nascita, stato civile, maternita' o paternita', coniuge, professione, titolo di studio, etc.), di famiglia (distinte per ogni famiglia residente, intestate alla persona indicata sull'atto di costituzione della famiglia, con le posizioni anagrafiche individuali di tutti i componenti), di convivenza (distinte per ogni convivenza residente, con indicazione della specie e denominazione della convivenza e il nome della persona che normalmente la dirige, e con i dati anagrafici di tutti i componenti).

Esiste anche uno schedario della popolazione temporanea, dove vengono registrati i cittadini italiani o stranieri che dimorano nel Comune da non meno di quattro mesi ma non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Vi sono compresi gli stranieri non muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Per i cittadini iscritti in questo schedario non e' previsto rilascio di certificazioni anagrafiche. La revisione dello schedario avviene annualmente, con cancellazione delle persone allontanate, decedute o divenute residenti.

Le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel Comune dove hanno stabilito proprio domicilio. In mancanza di domicilio si considerano residenti nel Comune di nascita. Presso il Ministero dell'interno e' tenuto un registro apposito.

VARIAZIONE ANAGRAFICA: LA PROCEDURA
Ogni cittadino, oltre ad essere obbligato a chiedere per se' e per le persone sulle quali esercita' la patria potesta' o la tutela l'iscrizione all'anagrafe del Comune ove dimora abitualmente, deve comunicare le variazioni della posizione anagrafica .

1) Comunicazione delle variazioni anagrafiche
Ogni variazione va comunicata all'ufficio anagrafico del Comune con presentazione di una "dichiarazione anagrafica" , con modulo predisposto dal Ministero dell'interno, entro 20 giorni da quando si sono verificati i fatti, relativamente a questi casi:
- trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero, e viceversa;
- costituzione di una nuova famiglia o nuova convivenza, o modifiche nella famiglia o nella convivenza gia' costituite;
- cambiamento di abitazione;
- cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- cambiamento della qualifica professionale;
- cambiamento del titolo di studio;

Le dichiarazioni anagrafiche possono essere consegnate a mano presso l'ufficio anagrafe del Comune o presso uno dei punti anagrafici decentrati presso i quartieri con, in questi casi, firma apposta davanti all'ufficiale dell'anagrafe; in alternativa possono essere inviate telematicamente utilizzando le informazioni presenti sul sito del Comune.

Si ricorda che per l'invio telematico e' necessaria, alternativamente:
- la sottoscrizione con firma digitale;
- l'uso della carta di identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, in via di unificazione nella nuova tessera sanitaria;
- l'utilizzo delle credenziali di accesso (nome utente, password) fornite dal Comune dietro registrazione al relativo sito;
- l'uso della posta elettronica certificata (PEC), nei modi in cui il servizio e' gestito dal Comune.

I moduli da utilizzare per le dichiarazioni, oltre che sui siti dei Comuni, si trovano sul sito del Ministero dell'Interno.

Non devono effettuare iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza:
- i militari di leva e di carriera e i pubblici dipendenti distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento e perfezionamento;
- i ricoverati presso case di cura di qualsiasi tipo, purche' la permanenza non superi i due anni;
- i detenuti in attesa di giudizio;
- il personale diplomatico e consolare straniero nonche' il personale straniero da esso dipendente.

Note varie:
- le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto;
- per le persone che risultano dimoranti abitualmente in un determinato comune in base all'ultimo censimento del 2011 l'iscrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione (per trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero).
- gli stranieri iscritti all'anagrafe devono rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

2) Registrazione della variazione e accertamenti
Il nuovo termine entro il quale l'ufficiale dell'anagrafe deve effettuare la registrazione e' di due giorni lavorativi dalla data di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche da parte degli interessati (o dalla data degli accertamenti disposti d'ufficio).

A livello interno, nel caso di trasferimento dal Comune ad un altro, i due Comuni si "parlano" telematicamente per confermare i dati dei soggetti trasferiti e l'avvenuta cancellazione di questi dall'anagrafe del Comune di provenienza.

Nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione anagrafica l'ufficio comunale esegue tutti i controlli necessari a verificare la veridicita' e la correttezza della variazione.
Se vengono rilevate irregolarita' deve essere notificata al soggetto interessato, entro i suddetti 45 giorni, una comunicazione di mancato accoglimento dell'istanza con spiegazione delle relative motivazioni. La mancata notifica di tale comunicazione entro 45 giorni comporta il tacito accoglimento dell'istanza cosi' come originariamente presentata.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di non accoglimento il soggetto interessato puo' replicare per iscritto con proprie contro-motivazioni, anche allegando documenti.
La mancata accettazione di queste motivazioni o comunque il decorso dei 10 giorni senza che venga presentata opposizione comporta il ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione anagrafica.

Dal momento in cui la registrazione e' stata eseguita e' possibile per il cittadino richiedere certificati anagrafici relativi alla nuova posizione.

INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA'
Del cittadino
Se il comune accerta che non sono state presentate, nei casi gia' visti, le dichiarazioni anagrafiche, invita gli interessati a provvedere e in caso cio' non bastasse procede alla variazione d'ufficio notificando agli interessati un provvedimento contro il quale e' ammesso ricorso al Prefetto.
Il Comune potrebbe anche decidere di comminare una sanzione amministrativa di importo variabile da 25,82 euro a 129,11 euro (vedi art.11 legge 1228/54, sanzioni prima quintuplicate e poi decuplicate dalla Legge 689/81 art.113/114 e dalla legge 55/1983 art.27).

Se invece venisse verificato che le dichiarazioni presentate sono mendaci (con dati falsi, non veritieri) viene fatta una segnalazione alle autorita' di pubblica sicurezza che potrebbero agire penalmente verso la persona che ha reso la dichiarazione. Cio' secondo le normative dell'autocertificazione, vedi Dpr 445/2000 art. 76.

Una nota sulle indagini
Le indagini per accertare l'effettiva dimora di una persona in un dato alloggio (o, per contro, la falsita' di una dichiarazione di trasferimento di residenza) sono effettuale dai vigili (polizia municipale) o da funzionari comunali delegati, che possono raccogliere informazioni presso vicini, altri abitanti della casa, datore di lavoro dell'interessato, posti che questo frequenta etc. Possono essere rilevanti indizi quali il consumo di gas o elettricita' , o comunque utenze attive a nome di quella determinata persona, il giardino curato, i panni stesi, cassetta della posta, presenza di una determinata mobilia e di suppellettili (frigorifero, biancheria, etc.). L'atto di accertamento viene redatto su un modello specifico e costituisce atto pubblico valido fino a querela di falso. E' comunque l'ufficiale dell'anagrafe che, preso atto dell'esito delle indagine, prende la decisione finale.

Del Comune
In termini generali, se si e' davanti ad un inadempimento del Comune si puo' procedere con un ricorso al TAR, preceduto magari dall'invio "amichevole" di un sollecito formale, anche sottoforma di messa in mora, e da un tentativo effettuato tramite l'intermediazione del difensore civico.

Contro invece un atto del Comune (per esempio il diniego di trasferire la residenza anche dopo che il cittadino si e' inutilmente opposto alla comunicazione di non accoglimento entro 10 giorni) e' possibile, in alternativa o prima del ricorso al TAR, provare con un ricorso amministrativo.

In alcuni casi puo' essere opportuno rivolgersi preventivamente ad un legale, almeno per una valutazione di merito.
E' interessante a tal scopo la lettura di queste schede:
IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL RICORSO AMMINISTRATIVO

PICCOLO GLOSSARIO
- popolazione residente: e' l'inseme di persone che hanno la dimora abituale nel comune, e ne fanno parte anche le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per occupazioni stagionali o per qualsiasi causa di durata limitata;
- famiglia anagrafica: agli effetti anagrafici la famiglia e' un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. Puo' essere formata anche da una sola persona. Da specificare che non rientrano nei "vincoli affettivi", in questo caso, i rapporti occasionali di convivenza breve con spirito di ospitarlita' e i rapporti che danno origine ad obblighi giuridici contrattuali (per esempio la coabitazione con un collaboratore familiare). 
- nucleo familiare: il nucleo familiare corrisponde alla famiglia anagrafica suddetta che, anagraficamente parlando, rientra nello stesso stato di famiglia (scheda di famiglia o di convivenza), con alcune particolarita': i soggetti a carico ai fini irpef fanno parte del nucleo familiare anche se appartenenti ad altra famiglia anagrafica; i coniugi coabitanti fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se a carico ai fini irpef di altre persone; anche i coniugi che hanno residenza diversa fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se risultano a carico irpef di altre persone, piu' precisamente del nucleo familiare della famiglia del coniuge considerata di comune accordo come la residenza familiare. Sono esclusi da questo ultimo caso i coniugi separati e quelli allontanati da un provvedimento o ai quali e' stata esclusa la potesta' sui figli. In ogni caso ogni soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Si veda per la definizione specifica il Dpcm 221/1999 art.1 bis.
- convivenza anagrafica: agli effetti anagrafici per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena o simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono comprese nella convivenza anche persone che convivono abitualmente con una determinata famiglia per ragioni di lavoro, a meno che non costituiscano famiglie a se stanti. Sono invece esclusi i casi dove le persone sono abitualmente ospitate da alberghi, locande, pensioni.
- Responsabile delle dichiarazioni anagrafiche: E' il componente della famiglia che esercita' la potesta' o la tutela dei componenti e che rende le dichiarazioni anagrafiche relative a cambiamenti della propria posizione o di quella degli altri. Si tratta dell'intestatario della scheda di famiglia. Nella convivenza questa persona e' colui o colei che normalmente dirige la convivenza stessa.
- Domicilio: il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (c.c. art.43 e segg.). Di solito il domicilio coincide con la residenza, ma nulla vieta ad una persona che -per esempio- passa gran parte del tempo nel luogo di lavoro di stabilirvi domicilio. La residenza deve comunque rimanere il suo luogo di abitazione abituale. Il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia o in quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto e ne sono cessati gli effetti civili o se comunque non hanno la stessa residenza il minore ha domicilio presso il genitore con il quale convive.
- Residenza: la residenza di una persona e' nel luogo in cui la persona ha dimora abituale. Si ricorda che se il domicilio e la residenza coincidono e la residenza viene trasferita altrove, di fronte a terzi si considera trasferito anche il domicilio, a meno che nell'atto di trasferimento non risulti diversa dichiarazione (c.c.art.43 e segg.). L'assenso temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. La residenza coincide, per legge, anche con il luogo di abitazione principale, concetto molto importante in molti settori (detrazioni ICI e IMU, benefici prima casa, etc.). Normalmente per le persone fisiche la residenza coincide anche con il domicilio fiscale.

FONTI NORMATIVE
- Legge 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
- Dpr 223/1989 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"

- Dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.5
- Dpr 154/2012 che modifica il Dpr 223/89
- Circolari Ministero dell'interno n.9/2012 e 10/2012
- Circolare Ministero dell'interno (Dipartimento affari interni e territoriali) n. 23/2012

- Dl 179/2012 convertito nella legge 221/2012, art.2 (nuova anagrafe nazionale, ANPR)

LINK UTILI
- Sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento servizi demografici: clicca qui
- Articolo di approfondimento sull'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero): clicca qui

Schede collegate
- IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: clicca qui 
- IL DIFENSORE CIVICO: clicca qui
- IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: clicca qui
- IL RICORSO AMMINISTRATIVO: clicca qui
 
 
 
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