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Micromobilità elettrica in città, le regole della sperimentazione
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
18 ottobre 2019 11:07
 
Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2020

La legge di Bilancio 2019 ha previsto a suo tempo la possibilità per i comuni di autorizzare la sperimentazione della circolazione sul proprio territorio di “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica”, quali segway, hoverboard e monopattini. La legge è intervenuta sul Codice della Strada permettendo l’uso di tali veicoli nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, pur lasciando vigente il generico divieto di utilizzo sulle carreggiate. 
Si tratta infatti di una sperimentazione che ha termini e durata limitati, dettagliata da un decreto ministeriale ed affidata alla disciplina dei singoli Comuni che nel caso dovranno organizzare un’adeguata segnalazione nelle zone dove la circolazione è concessa, ed informare i propri cittadini.

Novità sono poi state introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, dalla conversione in legge del decreto cosiddetto "milleproroghe" e dal decreto semplificazioni di Settembre 2020.

Indice scheda
DISPOSITIVI E CARATTERISTICHE
REGOLE DI CIRCOLAZIONE, SEGNALETICA
REQUISITI E REGOLE PER GLI UTENTI
DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE
REGOLE PARTICOLARI PER I MONOPATTINI
LE NUOVE "STRADE CICLABILI" e le regole di circolazione
RIFERIMENTI NORMATIVI

DISPOSITIVI E CARATTERISTICHE
Ai fini della sperimentazione vengono inseriti nella categoria “dispositivi per la micromobilita' elettrica” i seguenti:
- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.

I suddetti sono gli UNICI dispositivi che possono essere regolamentati dalle sperimentazioni. Sono escluse le biciclette elettriche per le quali continuano ad applicarsi le norme del codice della strada per le biciclette (se il motore smette di funzionare al raggiungimento di 25 km/h) e per i ciclomotori (se il motore consente una velocità superiore).

Queste le caratteristiche principali dei dispositivi ammessi:
- tutti devono essere provvisti del marchio CE;
- segway e monopattini devono essere dotati di segnalatore acustico e, nel caso dei monopattini, il motore non può superare i 500 Watt di potenza;
- non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore essendo destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
- se in grado di superare la velocità di 20 Km/orari devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di detto limite.

Le caratteristiche costruttive sono specificate nell’Allegato 1 del DM

REGOLE DI CIRCOLAZIONE, SEGNALETICA
Limiti alla circolazione
I Comuni, con proprio regolamento, possono autorizzare in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle strade o parti di strada indicati nella seguente tabella:
 
AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITÀ ELETTRICA
TIPOLOGIA AREE PEDONALI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA E SU CORSIA RISERVATA ZONE 30 E STRADE CON V MAX <=30 km/h
MONOWHELL Ammesso (1) Non ammesso Non ammesso Non ammesso
HOVERBOARD Ammesso (1) Non ammesso Non ammesso Non ammesso
SEGWAY Ammesso (1) Ammesso (2) Ammesso (2) Ammesso (2)
MONOPATTINI Ammesso (1) Ammesso (2) Ammesso (2) Ammesso (2)
Nota:
1) ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h
2) ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 20 km/h

Velocità e sosta
Come si vede, la velocità massima dei dispositivi è fissata a 20 km/h, ridotti a 6 km/h nelle zone pedonali. Al fine del loro rispetto deve essere attivato il limitatore di velocità.
I Comuni possono regolamentare anche la sosta, riservando aree delimitate.

Segnaletica
Nelle zone dove è ammessa la circolazione i Comuni devono inserire anche una apposita segnaletica contenente simboli analoghi ai seguenti:

(rispettivamente Monowheel – Segway
                           Hoverboard - Monopattino)

Per indicare di aver avviato la sperimentazione nel proprio territorio il Comune deve porre, all’inizio del centro abitato, il seguente segnale che indica all’utente della strada, in particolare, l’autorizzazione alla circolazione di monopattini elettrici e/o segway:

A questo segnale ne deve essere abbinato uno contenente la scritta “SEGNALETICA SPERIMENTALE”.

Se il Comune intendesse autorizzare la circolazione ad un solo dei due mezzi (monopattini elettrici e/o segway) immetterà ovviamente nel segnale un solo simbolo.
Analogamente, se invece intendesse vietare a questi mezzi, o ad uno di essi, la circolazione nelle zone permesse dal decreto, dovrà esibire una segnaletica di divieto col relativo simbolo.

Noleggio
Con la delibera che disciplina la sperimentazione i Comuni possono prevedere servizi di noleggio dei dispositivi, anche in modalità free-floating, organizzando la fornitura di informazioni per gli utilizzatori sulle regole di circolazione (limitazioni, velocità, sosta) e di sicurezza stradale. Devono anche essere previste coperture assicurative per l’espletamento del servizio.

REQUISITI e REGOLE PER GLI UTENTI
Nell’ambito della sperimentazione i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori maggiorenni o, se minorenni, in possesso di patente di categoria AM, il cosiddetto “patentino”.

E’ in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri e/o cose e ogni forma di traino.
L’andamento deve essere regolare, in relazione al contesto di circolazione, e devono essere evitate manovre brusche o acrobazie.
Si applicano anche alcune norme della circolazione dei velocipedi, come la circolazione in un’unica fila (e comunque mai affiancati in numero superiore a due), avere libero uso di braccia e mani e reggere il manubrio almeno con una mano, avere la visione libera. Nelle aree pedonali va evitato ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. In particolare, se vi è intralcio o pericolo, i mezzi andrebbero condotti a mano.

Se sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e, posteriormente, di catadriotti rossi e luce rossa fissa i dispositivi NON possono essere utilizzati da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità, e di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione. In tali casi dovrebbero essere condotti o trasportati a mano.
Ulteriormente, nelle stesse condizioni, per la circolazione su strade in zona 30, su strade dove è previsto il limite di velocità a 30 km/h o su piste ciclabili, il conducente deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Per alcune violazioni sono applicabili le sanzioni previste dal codice della strada, attualmente variabili da 26 a 102 euro.

I limiti di velocità, che comunque non si applicano se i mezzi sono condotti da chi espleta servizi di polizia stradale, sono già stati esposti nella sezione “regole di circolazione”.
Infine, da sapere che devono essere seguite le istruzioni d’uso del dispositivo oppure, in caso di noleggio, le prescrizioni del locatore.

DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE
I Comuni possono attivare la sperimentazione entro un anno dal 27 Luglio 2019 (entrata in vigore del decreto ministeriale), e concluderla entro tre anni dalla stessa data (*). La durata minima della sperimentazione è di 12 mesi. I Comuni interloquiscono, per tutte le comunicazioni del caso, direttamente col Ministero.
In casi di difformità dalle regole generali fissate a livello nazionale (tipo di dispositivi, rispetto delle regole di circolazione etc.) si applicano le sanzioni previste dal codice della strada.

(*) La conversione in legge del decreto “milleproroghe” 2020 ha prorogato di un anno, quindi fino a 3 dal 27/7/2019, il termine di conclusione delle sperimentazioni adottate dai Comuni (legge 8/2020 di conversione del Dl 162/2019)

REGOLE PARTICOLARI PER I MONOPATTINI ELETTRICI 
La Legge di Bilancio 2020, e successivamente la conversione in Legge del Dl "Milleproroghe", hanno equiparato di fatto i monopattini elettrici alle biciclette, se dotati di motore di potenza non superiore a 0,50 kW senza posti a sedere.  L'equiparazione vale anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione.

Per i monopattini elettrici sono stabilite particolari regole di circolazione, in vigore dal 1/3/2020:
- i conducenti devono avere età pari o superiore ai 14 anni;
- l’utilizzo può avvenire solo nelle strade urbane con limite di 50 km/h, nei luoghi dove è consentita la circolazione dei velocipedi e sulle piste ciclabili;
- la velocità massima è di 25 km/h abbassata a 6 km/h nelle aree pedonali.
- da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione i monopattini non dotati di luce anteriore e di luce e catadriotti posteriori possono essere condotti o trasportati solo a mano e i conducenti hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
- la circolazione di questi mezzi deve inoltre avvenire su un’unica fila se le condizioni lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a due;
- l’uso delle mani e delle braccia deve essere libero e il manubrio va retto con entrambe le mani a meno che non sia necessario segnalare una svolta;
- i conducenti di età inferiore ai 18 anni devono usare un casco;
- non si possono trasportare altre persone, oggetti od animali ed è vietato farsi trainare da un altro veicolo.

I comuni possono organizzare servizi di noleggio, e in tal caso devono regolare gli stessi con disposizioni riguardo alla sosta, all’assicurazione, alle eventuali restrizioni di circolazione in determinate zone.

In caso di mancato rispetto delle regole di circolazione, o delle caratteristiche tecniche dei mezzi, sono applicabili sanzioni in misura variabile da 50 a 400 euro. Può scattare anche la confisca del mezzo se di potenza superiore a 2 kW. La circolazione con mezzi atipici aventi caratteristiche non ancora definite è punita, oltre che con la confisca del mezzo, con una sanzione che può arrivare a 800 euro.

LE NUOVE “STRADE CICLABILI” e le regole di circolazione
Con la conversione in legge del dl semplificazioni, in vigore dal 15/9/2020, sono state definite nuove strade per la circolazione dei velocipedi.
Si tratta delle “strade ciclabili” che i Comuni possono istituire come strade urbane, ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi e un limite di velocità di 30 Km/h, definita da segnaletica verticale ed orizzontale e sulle quali i velocipedi hanno priorità di circolazione.
La “corsia ciclabile”, posta di norma a destra, è quella parte della carreggiata dove i velocipedi possono circolare nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. Nella parte sinistra della carreggiata può invece essere istituita la “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, valicabile ed ad uso promiscuo, dove i velocipedi possono circolare anche in senso contrario a quello degli altri veicoli.
I velocipedi ovviamente devono transitare sulle corsie ciclabili, quando esistono.

Regole di circolazione sulle strade ciclabili
I Comuni possono stabilire che sulle strade ciclabili o su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa.
La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso ciclabile" ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
I Comuni possono anche consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade riservate ai mezzi pubblici, purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.

Precedenza ai velocipedi
I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Lungo le strade urbane deve esser data precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.
Lungo le strade a senso unico in cui è consentita la circolazione ciclabile a doppio senso, qualora non risulti agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi.

Sorpasso di un velocipede
Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza possibile considerando la minore stabilità e la probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso deve essere sicuro di poter compiere la manovra in sicurezza riducendo se necessario la velocità

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice della strada art.7 (circolazione nei centri abitati), art.182 (circolazione dei velocipedi e sanzioni), art.190 commi 8 e 10 (comportamento dei pedoni, divieti, sanzioni)
- Legge 145/2018 art.1 commi 102/103
- Legge di Bilancio 2020 (160/2019) art.1 commi 75 e segg.
- Legge 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 (milleproroghe), art.33 bis
- Decreto semplificazioni, Dl 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 art.49

- DM min.trasporti n.229 del 4/6/2019 pubblicato sulla Gu del 12/7/2019
 
 
 
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