testata ADUC
730 precompilato: una guida veloce per il cittadino
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 aprile 2015 11:07
 
Ultimo aggiornamento 15/4/2019

Quest'anno i contribuenti potranno scaricare dal sito dell'Agenzia delle entrate il proprio 730 a partire dal 15 Aprile (2019), con invio telematico possibile dal 2 Maggio al 23 Luglio (2019), tutto tramite il sito dedicato infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it

Della precompilazione si occupa l'Agenzia delle Entrate utilizzando i dati presenti nell'anagrafe tributaria (dichiarazioni precedenti), aggiungendovi quelli relativi agli oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi (interessi passivi mutui, premi assicurativi, contributi, etc.) e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta relativi ai redditi da lavoro o ai trattamenti pensionistici (la “certificazione unica”).

Nella dichiarazione sono presenti in automatico anche le spese sanitarie (grazie anche al “sistema tessera sanitaria”), le spese universitarie, quelle funebri e le quote di spesa relative agli interventi edilizi per i quali si può fruire delle detrazioni fiscali del 50% (ristrutturazione edilizia) o del 65% (interventi di riqualificazione energetica). Negli anni scorsi si sono aggiunte anche le rette degli asili nido e altre spese per le quali la possibilità di detrazione è stata introdotta da normative del 2017 (spese per l’acquisto di alimenti medici, canoni locazione studenti universitari). Da quest’anno sono introdotte anche le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal 1/1/2018 per assicurazioni contro le calamità.

La regola è la stessa degli anni scorsi: si può confermare il 730 così come lo si trova o si può correggerlo e/o integrarlo, direttamente online o tramite un intermediario (centro di assistenza fiscale, commercialista, proprio datore di lavoro abilitato). La novità del 2019, disponibile dal 10/5, è la possibilità di scegliere la modalità di compilazione semplificata, per modificare in maniera guidata il quadro E delle detrazioni.

Si ricorda che l'utilizzo del precompilato non è obbligatorio: è sempre possibile non fruirne e presentare il 730 tradizionale tramite un intermediario, compilandolo da soli o con l'aiuto dell'intermediario stesso.

Indice scheda
CHI RIGUARDA
COME SI SCARICA, CANALI DI INFORMAZIONE
DATI PRESENTI E LORO MODIFICA/INTEGRAZIONE
COME SI PRESENTA
ESITO DELLA LIQUIDAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

CHI RIGUARDA
In termini generali il 730 precompilato riguarda tutti i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione, a prescindere dal fatto che abbiano già presentato la dichiarazione precedentemente, precompilata o meno.

Si fa presente che per pensionati o lavoratori dipendenti percettori di un unico reddito (che non abbiano quindi cambiato datore di lavoro nel 2017), ed eventualmente possessori dell'unica abitazione principale, la compilazione del 730 (e in generale la presentazione della dichiarazione dei redditi) non è obbligatoria.
In questi casi presentare il 730 (precompilato o meno) diventa semmai un'opportunità nel caso si possano detrarre spese ed oneri, anche perché i relativi accrediti avvengono direttamente in busta paga.
Ugualmente si chiarisce che il 730 precompilato può non essere utilizzato se si vuole effettuare la presentazione tradizionale tramite un intermediario (CAF, datore di lavoro, professionista).

Riguardo ai coniugi è diventato possibile, dal 2016, presentare un 730 precompilato congiunto direttamente online, anche senza assistenza di intermediari, distinguendosi tra “dichiarante” e “coniuge del dichiarante”.

COME SI SCARICA, CANALI DI INFORMAZIONE
Il 730 precompilato per i redditi 2018 viene reso disponibile telematicamente dal 15/4/2019.

Lo si potrà quindi scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o delegando un centro di assistenza fiscale (CAF) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).  Per scaricarlo si dovrà ottenere una password ed un PIN relativi al servizio telematico Fisconline, reperibili online, presso gli uffici dell'Agenzia, per telefono o tramite accesso con la CNS (carta nazionale dei servizi). Vanno bene, per chi già le ha, anche le credenziali per l'accesso ai servizi online dell'INPS. Dal 2016 l'accesso può avvenire anche con le nuove credenziali del sistema SPID (identità unica digitale, si veda QUESTA SCHEDA).

Per agevolare il contribuente l'Agenzia delle entrate ha messo a punto vari canali informativi: 
Sito dedicato con informazioni e accesso al servizio di web mail: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale
Numero di telefono: da fisso 800.90.96.96, da cellulare 06 96668907
Informazioni dirette presso gli uffici territoriali, fissando un appuntamento.

DATI PRESENTI E LORO MODIFICA/INTEGRAZIONE
Il contribuente, una volta scaricato il 730 precompilato, potrà accettarlo e presentarlo così com'è o apportarci modifiche.

Come già detto il 730 precompilato contiene sia i redditi di lavoro percepiti (desunti dalla dichiarazione unica ex CUD), sia quelli relativi agli immobili posseduti (con eventuali variazioni risultanti al catasto) e del loro eventuale affitto, sia gli oneri e alle spese detraibili.

Riguardo a questi ultimi sono presenti dati inerenti:
- le spese sanitarie e relativi rimborsi
- le spese veterinarie
- gli interessi passivi sui mutui in corso
- i premi assicurativi
- i contributi previdenziali e assistenziali
- i contributi versati per lavoratori domestici
- le spese universitarie e relativi rimborsi
- le spese per la frequenza degli asilo nido
- le spese funebri
- i contributi versati alla previdenza complementare
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici
- le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni condominiali
- i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale
- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
- i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso
- le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l'invio è facoltativo. 
- spese su parti comuni condominiali che danno diritto al "bonus verde"
- somme versate dal 1/1/2018 per assicurazioni contro le calamità naturali stipulate per immobili ad uso abitativo.

Inoltre, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto d'imposta (riportati sulla certificazione unica), nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).

Riguardo alle spese sanitarie presenti negli archivi del 730 precompilato, si fa presente che il cittadino può consultarne i dati del “sistema tessera sanitaria” ed eventualmente opporsi alla loro presenza sulla propria dichiarazione, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, tramite accesso e registrazione al sito dedicato www.sistemats.it.

I dati mancanti possono essere inseriti direttamente o tramite CAF o professionisti abilitati. Allo stesso modo possono essere corretti o integrati i dati già presenti, anagrafici e non.

Ovviamente se si apportano modifiche l'esito della liquidazione (credito o debito) viene ricalcolato e riproposto prima dell'invio/presentazione della dichiarazione.

Per ultimo, se si accetta la dichiarazione proposta senza alcuna modifica va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata - Accettata”; se invece sono state fatte integrazioni o modifiche si deve barrare la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata.

COME DI PRESENTA 
La presentazione del 730 può avvenire a partire dal 2 Maggio (2019 per le dichiarazioni dell'anno 2018) in una di queste modalità:
- per via telematica dal sito dell'Agenzia delle entrate con controlli, correzioni e integrazioni fatte direttamente dal contribuente;
- presso il proprio datore di lavoro (tramite il consulente del lavoro se questi presta assistenza fiscale) consegnando una delega per scaricare il 730 precompilato e tutta la documentazione necessaria;
- presso un CAF o un professionista abilitato (commercialista), consegnando una delega per scaricare il 730 precompilato e tutta la documentazione necessaria.

Come già detto il contribuente può presentare il 730 così com'è o apportarci modifiche/integrazioni, presentando la documentazione necessaria. Nel primo caso non vengono effettuati determinati controlli (a parte quelli sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni), nel secondo, se le modifiche incidono sul reddito o l'imposta, scattano tutti i controlli necessari in base alla documentazione, soprattutto relativamente agli oneri deducibili.

Modalità semplificata-guidata
Dal 10/5/2019 è possibile scegliere la modalità di compilazione guidata del quadro E (detrazioni) per aggiungere o modificare gli oneri detraibili.
Scadenza
Per le presentazioni dirette, online, la scadenza è fissata dalla legge al 23 Luglio di ogni anno. 
Responsabilità
Vi sono differenze anche sulla responsabilità. Se il contribuente presenta il 730 da solo dopo aver apportato modifiche e/o integrazioni la responsabilità per eventuali errori è sua, se invece tutto è stato fatto tramite un terzo (centro di assistenza fiscale, consulente del lavoro, professionista) la responsabilità è di chi ha compilato la dichiarazione rilasciando il visto di conformità (attestazione che garantisce la regolarità del 730).
In caso di visto di conformità infedele scatta la responsabilità diretta dell'intermediario che è tenuto al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, a meno non possa dimostrarsi che l'infedeltà del visto è stata causata dalla condotta dolosa o colposa del contribuente stesso.
In ogni caso, se entro il 10/11 dell'anno in cui è stata commessa la violazione il CAF trasmette una dichiarazione integrativa del contribuente, ovvero trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la somma dovuta è pari alla sola sanzione (ridotta se pagata entro lo stesso 10/11). In questo caso rimane a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta e degli interessi.
Si ricorda che i CAF sono obbligati ad assicurarsi contro i casi suddetti e che i massimali dei rimborsi, fissati per legge, dal 2015 sono stati incrementati.
I controlli relativi al visto di conformità sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate entro il secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione.
(Fonte: D.lgs.241/97 art.39 modificato da D.lgs.175/2014, dal D.lgs.158/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016; si veda anche DM 31/5/1999 art.16)
Costi
I costi sono liberi, fissati autonomamente da centri di assistenza fiscale e/o professionisti. Di solito variano a seconda della complessità della dichiarazione e/o del numero dei quadri da compilare. Si può parlare di 70/80 euro per un 730 semplice fino ad arrivare a 150/200 euro in caso di dichiarazioni congiunte o particolarmente complesse. In caso di adesione ad associazioni o a CAF (abbonamenti per servizi vari) il costo potrebbe anche scendere fino a 50/60 euro.
Il 730 ordinario
Si ricorda che in ogni caso il contribuente rimane libero di rivolgersi ad un CAF facendogli compilare il 730 ex novo oppure presentando il 730 compilato autonomamente, quindi ignorando il 730 precompilato.

ESITO DELLA LIQUIDAZIONE
L'esito della presentazione del modello 730 può essere un debito o un credito.
Se il contribuente ha un sostituto di imposta (datore di lavoro) che possa effettuare il conguaglio, tale esito viene gestito da questo soggetto con addebiti o accrediti in busta paga.

In caso contrario il contribuente può, tramite una funzionalità attivabile online in sede di invio della dichiarazione precompilata, pagare con il modello F24 (reso disponibile già precompilato) oppure può indicare coordinate bancarie per ricevere il rimborso.

Attenzione, però. Nel caso in cui la presentazione avvenga con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata (che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta), vi siano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dell'Agenzia delle entrate, oppure l'esito sia un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi in via automatizzata o verificando la documentazione giustificativa entro quattro mesi dalla trasmissione della dichiarazione (o dal termine previsto per la trasmissione, se precedente). Il rimborso del credito avviene poi direttamente non oltre il sesto mese dalla stessa data (D.lgs.175/2014 art.5 comma 3bis).

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 23/2014 (legge delega)
- D.lgs.175/2014 (decreto di semplificazione fiscale) che ha modificato, tra gli altri, il
- Dm 31/5/1999 n.164 “Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti”, Artt.13 e 16
- Dm 29/12/2014 (rimodulazione compensi)
- D.lgs.158/2015 art.23 (Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria) e art. 24 (Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche del CAF o del professionista)
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 949/950/956/957
- Dl 193/2016 convertito nella Legge 225/2016 art.7 quater comma 47 (fissazione al 23/7 di ogni anno della scadenza per la presentazione diretta del 730 precompilato)
- Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) articolo 1 comma 934

- Circolare AE n.7/E del 26/2/2015 (disciplina del “visto di conformità” rilasciato da chi offre assistenza fiscale)
- Circolare AE n.11/E del 23/3/2015 (Risposte a quesiti)
- Provvedimento AE 23/2/2015 (accesso alla dichiarazione precompilata redditi 2014)
- Provvedimento AE 11/4/2016 (accesso alla dichiarazione precompilata redditi 2015)
- Provvedimento AE 7/4/2017 (accesso alla dichiarazione precompilata redditi 2016)
- Provvedimento AE 9/4/2018 (accesso alla dichiarazione precompilata redditi 2017)
- Provvedimento AE 9/4/2018 (modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2017)
- Provvedimento AE 12/4/2019 (accesso alla dichiarazione 730 precompilata redditi 2018)

LINK UTILI
- Sito guida dell'Agenzia delle entrate, INFO & ASSISTENZA
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS