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Conto corrente semplice
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Scheda Pratica di Libero Giulietti
13 maggio 2010 16:05
 
Considerazioni
Di “Conto Corrente Semplice” si sente parlare, per la prima volta, il 29 luglio 2009 con l’emanazione, da parte della Banca d'Italia delle nuove Disposizioni sulla "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI / CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI" (si veda, in particolare, Sez. III, par. 4 - "Contratti").
Con l'introduzione di questo tipo specifico di conto corrente, la nuova trasparenza bancaria continua a perseguire le proprie finalità di chiarezza e comprensibilità dei prodotti finanziari, aumentando la concorrenza fra gli intermediari a vantaggio della clientela.
Sia chiaro, a questo proposito, che la protezione del consumatore non è uno scopo diretto della Banca d'Italia. Il suo scopo primario è la sana e corretta gestione delle banche, nonché della stabilità complessiva del sistema finanziario, ma è evidente che la correttezza dei comportamenti, la protezione del consumatore e la conseguente fiducia del pubblico nel sistema finanziario, costituiscono mezzo rispetto al fine.
In questo modo la protezione del consumatore è e rimane una componente determinante della normativa secondaria sulla trasparenza come è testimoniato, restando nell’ambito del contratto di conto corrente bancario, dalla introduzione di altri strumenti, di indubbio presidio e vantaggio per il consumatore stesso, che si vanno ad aggiungere al Conto Corrente Semplice.
Ci riferiamo, in particolare, alla standardizzazione dei fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente destinati ai consumatori, all'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) e alla Guida intitolata "Il conto corrente in parole semplici" tutti mirati a chiarire, informare e semplificare.
Nel Conto Corrente Semplice l’obiettivo di chiarezza e informazione si realizza per mezzo dell'estrema semplicità di contenuti e della loro tipicità ossia rigida predeterminazione.
Può apparire strano, fino al punto di indurre qualche sospetto di una violazione della libertà di iniziativa economica che, come noto, è principio costituzionalmente tutelato, questo potere della Banca d'Italia di decidere tipologia e composizione di un prodotto da porre sul mercato non avendo essa, fra i propri compiti, quello di interferire nell'attività propria dei singoli intermediari.
L'Istituto di Vigilanza, però, è ben conscio di muoversi sul sentiero angusto della propria funzione di regolatore (e non attore) del mercato ed è, altresì, accorto nell’evitare accuse di dirigismo e di ingerenza eccessiva che non gli verrebbero certo risparmiate.
Pertanto l’introduzione della nuova figura di conto corrente è avvenuta a seguito della predisposizione di un quadro, normativo e pratico, pronto a riceverla e contraddistinto dalle caratteristiche seguenti:
- la sussistenza di una previsione di legge che costituisce il fondamento della norma secondaria istitutiva del Conto Corrente semplice. Tale è l'art. 117 c. 8 del Testo Unico Bancario secondo cui "La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico predeterminato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia adottate d'intesa con la Consob”. Ricordiamo, en passant, che queste nullità, secondo l'Art.127 c. 2 del Testo Unico Bancario, “possono essere fatte valere solo dal cliente”;
- la libertà di autodeterminazione delle banche le quali, in base alle Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio dello scorso anno, hanno una facoltà e non un obbligo di offrire il conto corrente semplice;
- la preesistenza di realizzazioni concrete aventi caratteristiche similari già in uso presso il sistema bancario che, per proprio conto e indipendentemente da ogni sollecitazione amministrativa, aveva già proceduto alla standardizzazione di uno specifico rapporto – il Servizio Bancario di Base - destinato ad una clientela con esigenze limitate.

UN PRECEDENTE: IL SERVIZIO BANCARIO DI BASE
Si tratta di un servizio, da tempo esistente, proposto dal Consorzio Patti Chiari (Consorzio composto da banche, associazioni di consumatori, mondo accademico e professionale) le cui caratteristiche principali consentono di qualificarlo come:
- un prodotto standard, a livello di settore, disegnato per soddisfare esigenze finanziarie di base. Il servizio….. presenta contenuti omogenei quanto a tipologia dei prodotti in esso contenuti sebbene necessariamente diversificati nelle modalita' di esecuzione e nelle modalita' del processo distributivo;
- volto a “garantire una piena comparabilita' dei prezzi praticati dalle banche” per mezzo di vari accorgimenti tra cui l’adozione di una apposita Scheda Standard.

Le componenti del servizio sono:
- accredito di stipendio o pensione;
- versamento di contanti e assegni;
- prelevamento di contanti allo sportello;
- bonifici;
- pagamenti di bollette (luce, gas, telefono...) ed effettuazione di altri pagamenti ricorrenti (affitto, abbonamenti...);
- carta Bancomat o… una carta prepagata;
- investimenti tramite versamenti periodici (in fondi comuni, polizze vita...);
- operatività su Internet o via telefono;
- saldo del conto (periodicamente) con l'elenco delle entrate e delle spese effettuate.

È importante notare che il Servizio Bancario di Base non è uno standard rigido in quanto le banche consorziate mantengono la libertà di strutturare il servizio in questione secondo le proprie preferenze economiche ed organizzative. Ciò ha dato luogo ad una maggiore difficoltà nella comparazione delle varie offerte per cui è stato necessario ricorrere ad un apposito parametro di valutazione (Indicatore Sintetico di Prezzo) dal quale la Banca d'Italia è partita per realizzare, a sua volta, un proprio criterio di valutazione economica costituito dall’Indicatore Sintetico di Costo – ISC.
Il Servizio Bancario di Base, ad oggi, non ha ricevuto una grande diffusione.

DESTINATARI DEL CONTO CORRENTE SEMPLICE
Si è detto che, diversamente da quanto avvenuto per il Servizio Bancario di Base, nel Conto Corrente Semplice l'opera di standardizzazione è stata portata a conclusione. Si è realizzato, in questo modo, un prodotto di contenuto elementare e immodificabile destinato al consumatore che, secondo la definizione data nella SEZ. I, Par. 3 delle Disposizioni di Trasparenza, è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".
Il destinatario è un cliente bancario di esigenze e competenze modeste (“esigenze di base dei consumatori"- afferma la Banca d'Italia); dal punto di vista sociologico, con molta probabilità, potrebbe essere uno degli oltre 8 milioni di italiani o residenti che non hanno ancora un conto corrente compresi i protestati, gli immigrati e i soggetti senza storia creditizia.
Questi sono i clienti che il Conto Corrente Semplice (ma anche il Servizio Bancario di Base) si prefigge di “portare in banca”. L'inclusione finanziaria è vista come una leva per la più ampia inclusione sociale.

CANONE E INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)
Caratteristica primaria del Conto Corrente Semplice è la sua comprensibilità grazie ad una struttura semplicissima dei costi costituita da una sola voce, il canone annuo fisso onnicomprensivo oltre al quale nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata dalla banca al cliente, salvo, naturalmente, gli oneri fiscali previsti dalla legge.
In esso sono inclusi i costi per l'informativa periodica che deve avvenire su base perlomeno trimestrale il che significa 4 estratti conto l'anno.
L’unica libertà concessa alle banche è quella di poter proporre due distinte offerte a seconda che la conclusione e/o l'operatività contrattuale avvengano a sportello oppure on-line.
Il canone periodico nel Conto Corrente Semplice coincide con l’Indicatore Sintetico di Costo (cfr. Allegato 5a delle Disposizioni di Trasparenza), parametro questo, che, a partire dal 26 maggio prossimo, dovrà essere inserito, a cura delle banche, nella documentazione di trasparenza, e che assume rilevanza ai fini della comparabilità dei vari conti correnti collocati sul mercato.
Fatta eccezione per il caso del Conto Corrente Semplice in cui si identifica con il canone, l'ISC ha, in linea generale, dei limiti di affidabilità in quanto, pur realizzando una indubbia semplificazione, si scontra con la estrema difficoltà di elaborare algoritmi che generano valori comparabili tenendo in considerazione le numerose variabili inerenti a tipo, numero di operazioni, modalità di calcolo delle condizioni relative ecc. connesse al conto corrente. Pertanto altro non è che un parametro meramente indicativo che va valutato con la massima attenzione.
Non è così nel Conto Corrente Semplice in cui l’anzidetta corrispondenza fra il canone e l’ISC è connessa con la rigidità del prodotto che comprende un determinato numero e tipo di operazioni e servizi ed elimina ogni problema di raffronto rendendo possibile immediatamente la valutazione di convenienza.

CONTENUTO
Le Disposizioni di Trasparenza prevedono che numero e tipo di operazioni incluse nel Conto Corrente Semplice sia stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un accordo tra l' Associazione Bancaria Italiana e la maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ( CNCU) dopo di che rimane alla banca che lo adotti la possibilità di variare solamente il canone annuo onnicomprensivo dovuto dal consumatore e il tasso di interesse creditore.
La Banca d'Italia prevede che anche al prodotto in argomento si applicheranno tutte le disposizioni di legge e di trasparenza che riguardano in generale le operazioni e servizi bancari come, per esempio, quelle riguardanti le comunicazioni periodiche, la forma scritta, le tecniche di comunicazione a distanza ecc.
L’accordo previsto è stato sottoscritto fra ABI e la maggioranza delle associazioni di consumatori in data 28 ottobre 2009; il 27 novembre 2009 l'Autorità di Vigilanza ha emanato disposizioni ulteriori nelle quali ha ribadito la disposizione che prevede la nullità dei prodotti che adottano la denominazione di Conto Corrente Semplice, ma sono difformi dallo standard previsto.
L’Accordo nel riaffermare intento e finalità del del Conto Corrente Semplice, lancia un allarme su un ipotetico utilizzo distorsivo. Si prevede, cioè, che la banca non possa offrire il prodotto in questione quando non sia appropriato per poi menomarne la funzione e gli scopi attraverso l'applicazione dei costi relativi ad operazioni che eccedano lo standard.
Se il Conto Corrente Semplice non dovesse essere idoneo alle esigenze del cliente, la banca dovrebbe attivarsi per offrire un prodotto diverso.

Le operazioni incluse sono le seguenti:
- Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo di una carta di debito e dell'accesso ai canali alternativi; 1;
- Elenco movimenti: 6;
- Prelievo contante allo sportello: 6;
- Prelievo tramite ATM della Banca o del Gruppo: illimitate;
- Prelievo tramite ATM di altre banche: 6;
- Operazioni di addebito delle domiciliazioni RID: illimitate;
- Pagamenti ricevuti tramite bonifico (incluso accrediti, stipendio e pensione): illimitate;
- Pagamenti ricorrenti effettuati con addebito in C/C: 12;
- Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in C/C: 6;
- Versamenti contanti c/o versamenti assegni: 12;
- Comunicazioni da trasparenza (incluse spese postali): 1;
- Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluse spese postali): 4;
- Operazioni PagoBancomat: illimitate.

Non sono inclusi servizi primari connessi con l’utilizzo di un conto corrente quali il libretto degli assegni, la carta di credito, forme di finanziamento e deposito titoli per gli investimenti.
I partecipanti all’accordo, evidentemente consci della pochezza dei contenuti, si sono impegnati a monitorare la effettiva rispondenza delle caratteristiche e del numero delle operazioni incluse nel Conto Corrente Semplice alle esigenze dei suoi destinatari.

OPERAZIONI E SERVIZI ECCEDENTI
Si è detto che il canone comprende soltanto un determinato tipo e numero di operazioni.
Che cosa accade, allora, se vengono effettuate operazioni in numero superiore o di tipo diverso da quelle previste?
La Banca d'Italia ha previsto che se il cliente, nel corso dell'anno, effettui operazioni in numero maggiore o di tipo diverso rispetto a quelle incluse nell'accordo, le banche hanno diritto di richiedere un compenso ulteriore rispetto al canone annuo. Tali compensi ulteriori però – dice ancora la Banca d'Italia - dovrebbero essere in linea con quelli previsti per i conti correnti offerti ai consumatori con esigenze di base.
Ciò significa, se non intendiamo male, che le tariffe dovrebbero essere moderate.

La Banca d'Italia disciplina i casi di “sforamento” disponendo che, nei fogli informativi e nei contratti, sia indicato chiaramente che:

1- le banche possono richiedere il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone per le operazioni aggiuntive. E’, pertanto, importante che il consumatore verifichi in precedenza le proprie esigenze e caratteristiche operative al fine di evitare di aprire un Conto Corrente Semplice e poi trovarsi ad utilizzare servizi non standard, tariffati ad un prezzo superiore allo standard o ad effettuare un numero di operazioni maggiore di quello predefinito;
2- quali siano con precisione i costi di tali operazioni. In caso di applicazione di costi aggiuntivi rispetto al canone l’informativa periodica (estratto conto) deve riportare in modo evidente, in apertura le frasi: "Attenzione: i costi addebitati sono più elevati del canone fisso perché è stato effettuato un numero di operazioni superiore a quello previsto. Per conoscere il numero massimo di operazioni incluse nel canone è possibile consultare l'ultimo documento di sintesi inviato". In questo modo il consumatore sarà posto di fronte alla necessità di riflettere sulle caratteristiche dello strumento che ha utilizzato e sull'opportunità, o meno, di cambiarlo".
3- allo scopo di tenere sotto controllo il numero di operazioni effettuate è consentito al cliente di verificare sempre e gratuitamente all'ATM il proprio elenco movimenti.

Altre caratteristiche pattuite in sede di accordo sono le seguenti:
- le comunicazioni di modifiche unilaterali (canone e interesse) sono gratuite . La previsione – a nostro avviso - dovrebbe riguardare le condizioni economiche e non le previsioni normative del contratto per le quali sembra necessaria una esplicita manifestazione di volontà;
- l'ISC è calcolato sulla base dei soli servizi e operazioni inclusi nell'elenco;
- la denominazione di "conto corrente semplice" è riservata al prodotto standard con le caratteristiche stabilite nell'accordo fra ABI e Consumatori dell'ottobre 2009.

LA SCELTA DEL CONTO CORRENTE
Il Conto Corrente Semplice è un prodotto di indubbio interesse per il consumatore. Tuttavia, come si è già detto, è necessario che ogni cliente della banca si interroghi in merito al fatto che esso sia effettivamente adatto per le proprie esigenze onde evitare di sostenere costi finanziari maggiori del previsto.
Proprio per agevolare tale scelta, nel luglio scorso, insieme alle nuove Disposizioni di trasparenza bancaria, la Banca d'Italia ha predisposto anche una "GUIDA PRATICA AL CONTO CORRENTE" in cui vengono date delle indicazioni per la scelta del conto invitando il cliente a porsi delle domande sulla natura familiare o personale delle esigenze da soddisfare, sul numero operazioni previste, sull’operatività on-line o a sportello, sulla necessità o meno di una carta ecc.
Importantissima, per la clientela, è la previsione in forza della quale le banche avranno l'obbligo di attivare adeguate procedure volte a garantire che ad ogni cliente siano offerti i prodotti adeguati al suo profilo operativo (ci viene in mente il caso, tutt’altro che infrequente, in cui una banca nel concedere un mutuo richieda la costituzione d'ipoteca, il rilascio di una fideiussione da parte di un garante ed un'assicurazione sulla vita del mutuatario). L'attivazione di queste procedure scatterà insieme all'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione dell'Isc. Questa previsione è, a nostro avviso, fondamentale perché introduce una responsabilità della banca che deve valutare se il prodotto offerto sia effettivamente rispondente alle esigenze del cliente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Non sappiamo prevedere se il Conto Corrente Semplice avrà successo o meno. L’avvio, però, non ci sembra particolarmente brillante perché, stando a notizie di stampa, almeno per ora, molte banche e in particolare le grandi, non ritengono opportuno adottarlo e promuoverlo energicamente. Dobbiamo credere che continueranno ad offrire il Servizio Bancario di Base.
A nostro avviso milita contro una affermazione del prodotto, il limite connesso alla povertà del suo contenuto che lo rende inidoneo alle esigenze di un considerevole numero di utenti bancari.
Tuttavia, più che nei limiti contenutistici, a noi sembra di vedere la ragione di un possibile insuccesso nella resistenza che il sistema finanziario o parte di esso potrebbe opporre a questa novità.
La spiegazione che ne diamo sta in una sola parola: “concorrenza”.
Quando il contenuto di servizio è fisso, il canone costituisce il solo valore di prezzo e non si possono introdurre voci diverse e opache, l’offerta vincente è subito evidente e chi non si adegua va fuori mercato. In tal caso per vincere la sfida, le banche, non possono far altro che puntare su risparmi nei costi e sull'efficienza del servizio, cosa, questa, ben più difficile che aumentare le commissioni.
La stessa scarsa affermazione del Servizio Bancario di Base che, a differenza del prodotto in esame, lasciava alla banca un certo margine di manovra, non lascia presagire un grande futuro.
Noi saremo ben felici di sbagliare queste previsioni e, per adesso, non possiamo che plaudire all'introduzione del Conto Corrente Semplice ed auspicare il suo successo, perché vediamo in esso il primo piccolo (ma serio) tentativo di introdurre la concorrenza nel sistema finanziario, un cuneo attraverso il quale questa possa allargarsi in futuro ad altri contenuti e prodotti.

LINK
- Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari / correttezza delle relazioni fra intermediari e clienti
- Guida pratica di Bankitalia al conto corrente
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS