Giovedì 4 giugno 2026
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Giustizia

Le azioni esecutive in generale e specificamente su titolo esecutivo e precetto

Scheda · Anna Maria Fasulo ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026

Soddisfare il proprio credito, soprattutto quando si è già ottenuta una sentenza favorevole dal giudice, dovrebbe essere se non automatico almeno semplice. Nel nostro diritto non è proprio così. Sovente accade che il creditore, pur munito di una sentenza favorevole, rimanga insoddisfatto perché il debitore non esegue spontaneamente. Il processo esecutivo serve a questo: realizzare coattivamente il risultato pratico di un obbligo giuridico disatteso. Il debitore risponde dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del Codice Civile).

Le principali norme di riferimento sono il Codice di procedura civile (artt. 474 e seguenti), più volte riformato. La riforma più recente e rilevante è il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), in vigore dal 28 febbraio 2023, che ha inciso profondamente sull'esecuzione forzata, con l'obiettivo di ridurre i tempi e aumentare l'uso del telematico.

 

Indice scheda
CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ESECUTIVE
IL TITOLO ESECUTIVO
IL PRECETTO
LE FORME DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
BENI IMPIGNORABILI E LIMITI
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
COSTI E TEMPI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

 


CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ESECUTIVE

Le azioni esecutive:

  • hanno un solo promotore: il creditore che chiede l'esecuzione;
  • non sono esclusive: sullo stesso bene del debitore possono svolgersi più esecuzioni per soddisfare più creditori;
  • sono cumulabili (art. 483 c.p.c.): il creditore può valersi contemporaneamente di diversi mezzi di espropriazione forzata, ma su opposizione del debitore il giudice può limitarla al mezzo ritenuto adeguato;
  • sono fondate su un titolo esecutivo.

 


IL TITOLO ESECUTIVO

Il titolo esecutivo è il documento in base al quale può essere iniziata l'esecuzione forzata. Il diritto che si vuole soddisfare deve essere certo (esistente), liquido (di importo determinato) ed esigibile (senza termini o condizioni sospensive).

Sono titoli esecutivi (art. 474 c.p.c.):

  • sentenze passate in giudicato e sentenze di primo e secondo grado, provvisoriamente esecutive per legge;
  • ordinanze del giudice cui la legge attribuisce efficacia esecutiva;
  • verbali di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione omologati;
  • decreti ingiuntivi (art. 647 c.p.c.) e licenze/sfratti convalidati (art. 663 c.p.c.);
  • scritture private autenticate, per obbligazioni di somme di denaro;
  • cambiali e altri titoli di credito (assegno, ecc.);
  • atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale per obbligazioni di somme di denaro.

Gli atti formati dal giudice diversi dalle sentenze, nonché gli atti notarili, devono essere muniti della formula esecutiva: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti... di mettere a esecuzione il presente titolo". La formula è apposta dal cancelliere o dal notaio sull'originale o sulla copia in forma esecutiva.

Prima di procedere all'esecuzione il creditore deve notificare al debitore il titolo in forma esecutiva e il precetto, anche in un unico atto, personalmente.

 


IL PRECETTO

Il precetto è l'atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere:

  • le generalità delle parti;
  • l'indicazione del titolo esecutivo;
  • l'ingiunzione di pagare o di adempiere;
  • l'avvertimento delle conseguenze in caso di inadempimento.

Il precetto è un atto del creditore, non una domanda giudiziale, e può essere sottoscritto dalla parte personalmente, da un rappresentante o da un avvocato munito di mandato. Decade se l'esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notifica.

 


LE FORME DI ESPROPRIAZIONE FORZATA

L'espropriazione forzata è il principale strumento di esecuzione per obbligazioni di denaro e si distingue in:

Pignoramento mobiliare — si aggrediscono i beni mobili del debitore presenti nella sua abitazione o altrove. L'ufficiale giudiziario si reca nel luogo e redige verbale dei beni pignorati. Con la riforma Cartabia sono potenziate le ricerche telematiche dei beni pignorabili tramite l'Anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche.

Pignoramento immobiliare — si aggrediscono i beni immobili del debitore. Il pignoramento va trascritto nei Registri Immobiliari. Seguono la vendita forzata all'asta e la distribuzione del ricavato. Tutte le aste immobiliari avvengono tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (pvp.giustizia.it).

Pignoramento presso terzi — si aggrediscono crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi. I casi più frequenti sono lo stipendio (pignorabile fino a 1/5 per crediti ordinari), la pensione e il conto corrente bancario. Dal 2023 è potenziata la procedura telematica per individuare e colpire i conti correnti.

 


BENI IMPIGNORABILI E LIMITI

Non tutti i beni sono pignorabili. Sono impignorabili o parzialmente pignorabili:

  • gli alimenti e quanto strettamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
  • i beni di uso strettamente personale e quelli di culto;
  • lo stipendio e la pensione: pignorabili solo per 1/5 dell'importo netto per crediti ordinari (limiti diversi per crediti alimentari o tributari);
  • il conto corrente: impignorabile per la quota corrispondente al triplo dell'assegno sociale (circa 1.500 euro nel 2026, rivalutabile annualmente);
  • la prima casa di residenza, se unico immobile del debitore, non è pignorabile dall'Agenzia delle entrate-riscossione per debiti tributari (dal 2013); tuttavia rimane pignorabile da creditori privati;
  • l'ipoteca da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione può essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 euro; l'espropriazione immobiliare richiede debiti superiori a 120.000 euro.

 


OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Il debitore può contestare l'esecuzione in due modi:

  • Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare il diritto del creditore di procedere (es. il debito è già stato pagato, la prescrizione è maturata, il titolo è nullo). Va proposta prima dell'inizio dell'esecuzione o, se avvenuta, al giudice dell'esecuzione;
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): per contestare irregolarità formali degli atti del processo esecutivo (es. vizi di notifica del precetto, irregolarità del pignoramento). Il termine è di 20 giorni dal compimento dell'atto.

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) le opposizioni avvengono in forma semplificata, con deposito telematico obbligatorio per i soggetti rappresentati da avvocati.

 


COSTI E TEMPI

Il processo esecutivo comporta spese (ufficiale giudiziario, avvocato obbligatorio, perito estimatore, pubblicità delle aste, custodia) che gravano anticipatamente sul creditore procedente, salvo recupero sul ricavato della vendita.

I tempi variano molto a seconda del tipo di esecuzione:

  • pignoramento mobiliare semplice: poche settimane;
  • pignoramento presso terzi (stipendio/conto): 2-6 mesi;
  • aste immobiliari: mediamente 2-4 anni nei tribunali delle grandi città, anche se la riforma Cartabia punta a ridurli.

 


RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

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