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GIOCATTOLI: etichette e requisiti di sicurezza
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
9 marzo 2010 11:11
 
Ultimo aggiornamento: 10/9/2014

Rientrano nella categoria "giocattoli", per definizione di legge,i “prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni”.

La categoria e' vasta, e la legge la limita elencando cio' che non può essere considerato giocattolo (Allegato I D.lgs.54/2011).
Sono esclusi: decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, prodotti destinati a collezionisti adulti (modelli in scala fedeli e dettagliati, kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, repliche storiche di giocattoli, riproduzioni di armi da fuoco reali), attrezzature sportive (compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg), biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici, veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi, attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini (come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto) puzzle di oltre 500 pezzi, fucili e pistole a gas compresso (eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm), fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli, prodotti e giochi con dardi appuntiti (giochi di freccette con punte metalliche), prodotti educativi funzionali (forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici sotto la sorveglianza di un adulto), prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto (apparecchiature scientifiche), apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche (a meno che non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati), software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento (giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD), succhietti per neonati e bambini piccoli, apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini, trasformatori per giocattoli, accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Le normative di sicurezza dei giocattoli inoltre non si applicano:
- alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- ai veicoli giocattolo con motore a combustione;
- alle macchine a vapore giocattolo;
- alle fionde e alle catapulte.

Indice scheda
REQUISITI DI SICUREZZA
ETICHETTA
AVVERTENZE
MARCHIO "CE"

MARCHIO "IMQ"
MARCHIO "GIOCATTOLI SICURI"
VIGILANZA E SANZIONI
FONTI NORMATIVE 
LINK UTILI

REQUISITI DI SICUREZZA
I giocattoli immessi sul mercato devono essere confomi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle normative.
A livello generale il loro uso non deve compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando ovviamente lo stesso è effettuato secondo la loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
Si deve tenere conto dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di eta'.

I produttori devono allegare ai giocattoli avvertenze e istruzioni per l'uso corretto, anche destinate a chi effettua la sorveglianza (relativamente ai potenziali pericoli e alle prescrizioni per evitarli).

La legge elenca una serie di requisiti specifici che i giocattoli devono possedere:
Proprietà fisico-meccaniche
I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso.
I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l’incolumità fisica dovuti al contatto con essi.

I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti. Piu' precisamente, i giocattoli e le loro parti non devono comportare rischio di:
- strangolamento;
- asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso;
- asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori;

I giocattoli destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili;

Anche l’imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.

I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L’imballaggio –come fornito– deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione. Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo.

I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell’uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un’uscita che l’utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall’interno.

I giocattoli che permettono all’utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all’energia cinetica da essi generata.
Tale sistema deve essere di facile uso per l’utilizzatore senza il rischio che quest’ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l’incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

La forma e la composizione dei proiettili e l’energia cinetica che questi possono generare all’atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo – alcun rischio per l’incolumità dell’utilizzatore o dei terzi.

I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
- la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto;
- i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo –salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo– possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.

I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l’udito dei bambini.

I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

Infiammabilità
I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell’ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
- non bruciano se direttamente esposti all’azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
- non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
- qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
- indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.
Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.

I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze potenzialmente pericolose (attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia, etc.) non devono contenere sostanze che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.

I giocattoli (a parte le armi giocattolo, ovvero le capsule a percussione) non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l’utilizzo avvenga conformemente alla loro destinazione.

I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
- in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
- possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti oppure contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

Proprietà Chimiche
I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Relativamente alle sostanze pericolose, cancerogene, mutagene, tossiche, etc. ci sono tutta una serie di normative europee da rispettare (Direttive 67/548/CEE , 1999/45/CE, 2009/48/CE e Regolamento (CE) n. 1272/2008), con divieti e/o limitazioni.

Per quanto riguarda le sostanze allergizzanti, la normativa fa una lista dettagliata di tutte quelle vietate (vedi Allegato II D.lgs.54/2011). Da precisare che gli allergizzanti possono essere presenti in tracce, purché non superino i 100 mg/kg. Per alcuni particolari allergizzanti (vedi sempre Allegato II) l'eventuale presenza in concentrazione superiore a 100mg/kg deve essere segnalata sul giocattolo, sull'etichetta e sull'imballaggio. La presenza di alcune fragranze allergizzanti sono inoltre consentite nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che vi sia ben segnalata la presenza con l'avviso "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti". Le fragranze inoltre devono essere conformi alle normative in materia di alimenti. In ogni caso tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Per alcune sostanze chimiche (alluminio, bario, arsenico, antimonio, cromo, etc.) vi sono precisi limiti di “migrazione” , ovvero quantità massime “producibili” dal giocattolo in forma secca o liquida o removibili tramite raschiatura. Tali limiti non si applicano ai giocattoli per i quali è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire, o al contatto prolungato con la cute, stante l'uso conforme alle caratteristiche del gioco.

Proprietà Elettriche
La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock
elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l’elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.

I giocattoli elettrici:
- devono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.
- nei casi di guasto prevedibili, devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.
- devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
- devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall’apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell’arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.

I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un’avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.

I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.

Igiene
I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
Quelli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

Radioattività
I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

ETICHETTA
Deve essere apposta sul giocattolo o sul suo imballaggio, ben visibile, scritta in lingua italiana, leggibile ed indelebile. Se il giocattolo e' di piccole dimensioni le informazioni possono essere date a parte, su un' etichetta o un foglio informativo allegato, con invito al consumatore a conservarle.

L'etichetta deve contenere:
- dati del fabbricante, del suo mandatario o dell'importatore che ha immesso il giocattolo nella CE (nome, ragione sociale, marchio, indirizzo);
- rischi connessi all'uso del giocattolo e modalita' per evitarli (precauzioni d'uso);
- il marchio CE (conformita' europea).

AVVERTENZE
Le avvertenze sono gli avvisi relativi alle limitazioni e/o precauzioni di utilizzo, da apporre a cura del fabbricante in modo visibile e leggibile, su un'etichetta o sull'imballaggio, ed anche, se del caso, sulle istruzioni per l'uso. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio le avvertenze vanno apposte sul giocattolo stesso.
Le avvertenze sulla sicurezza devono essere redatte in lingua italiana.
Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola “Attenzione”, o “Avvertenza”, o “Avvertenze”.

In generale devono esservi riportate le eventuali restrizioni relative agli utilizzatori (età minima o massima, abilità, peso minimo o massimo, necessità che il giocattolo venga usato solo in presenza di un adulto).

In particolare:
- i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare l'avvertenza “Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi” oppure “Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni” oppure un particolare pittogramma (si veda allegato V D.lgs.54/2011). Costituiscono eccezione i giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altre ragioni, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi;
- i giochi di attività (scivoli, altalene, etc.) devono recare l'avvertenza “Solo per uso domestico”. Se sono fissati ad un elemento trasversale devono anche essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali, con precisazione che l'omissione può comportare rischi di caduta o ribaltamento del giocattolo. Devono anche essere fornite istruzioni per il corretto montaggio, segnalando le parti che possono presentare pericoli se non correttamente montate.
- i giocattoli funzionali (simili ad apparecchi domestici) devono recare l'avvertenza “Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto”. Devono inoltre essere corredati delle istruzioni operative e precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l’avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l’utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell’apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un’imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.
- i giocattoli chimici (contenenti sostanze chimiche, come set per esperimenti, laboratori in miniatura, etc.) devono riportare un'avvertenza circa la natura pericolosa delle sostanze chimiche e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare pericoli (da precisare). Deve anche essere data indicazione sulle prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo. Va indicato anche che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini sotto una certa età (specificata dal fabbricante). Sull'imballaggio dev'esserci questa avvertenza “Non adatto a bambini di eta' inferiore a.…anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto”.
- i pattini (a rotelle, in linea), gli skateboard, i monopattini e le biciclette giocattolo destinati ai bambini devono recare la seguente avvertenza: "Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico". Le istruzioni per l’uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell’utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).
- i giocattoli nautici (ciambelle, giochi e piscine gonfiabili, etc.) devono recare l'avvertenza “Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".
- i giocattoli contenuti nei nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza: "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".
- le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza: "Questo giocattolo non fornisce protezione".
- i giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull’imballaggio; l’avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo: "Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".
- gli imballaggi delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono fragranze potenzialmente allergizzanti (vedi Allegato II D.lgs.54/2011) devono recare "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".

MARCHIO "CE"
E' un marchio obbligatorio, e i giocattoli che ne sono privi non possono essere immessi nel mercato italiano.
Lo appone il fabbricante, attestando sotto la propria responsabilita' che il giocattolo e' conforme alle norme di sicurezza europee e al D.gls.54/2011.
Il marchio dev'essere ben visibile, leggibile e indelebile, posto sul giocattolo o su un'etichetta o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura può essere apposta su un'etichetta o su un foglio informativo. Se ciò risulta tecnicamente impossibile (giocattoli venduti in espositori che hanno costituito l'imballaggio degli stessi) la marcatura dev'essere apposta sull'espositore.
E' vietato apporre finti marchi CE o comunque marchi che, per loro caratteristica, possano confondersi con esso, ed e' altresi' vietato coprire, anche parzialmente, il marchio CE con altri marchi.
Se nella fabbricazione le norme non sono state integralmente osservate, i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ottenuto un attestato da un organismo autorizzato. 

MARCHIO "IMQ"
Non e' obbligatorio e viene rilasciato su richiesta del produttore e previo superamento dell'esame di un apposito ente (in Italia l'Istituto Italiano Marchio di Qualita'). L'esame riguarda la corrispondenza del prodotto con le norme emanate dal CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, riguardo la sicurezza e la qualita'. L'esame preventivo comprende anche un sopralluogo presso l'azienda produttrice. La sorveglianza e' continuativa, anche dopo il rilascio del marchio.

MARCHIO "GIOCATTOLI SICURI"

Anche questo marchio non e' obbligatorio e viene rilasciato, su richiesta del produttore e previo superamento di vari test di sicurezza, dall'Istituto italiano per la sicurezza dei giocattoli. Questo istituto rilascia anche attestati di conformita' CE relativa al rispetto delle norme europee e certificati di conformita' alle norme UNI EN-71 approvate dal CEN (comitato europeo di normazione). Le norme UNI EN-71, nella fattispecie, sono norme tecniche di sicurezza italiane, emanate ed aggiornate in conformita' a disposizioni europee dal Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), che fissano requisiti e metodi di prova per testare la sicurezza dei giocattoli.
Per approfondimenti: www.giocattolisicuri.com - www.uni.com

VIGILANZA E SANZIONI
L'organismo di vigilanza in questo campo e' il Ministero dello Sviluppo Economico, che opera centralmente e localmente tramite propri uffici, nonche' le camere di commercio.
Violazioni, certe o presunte, possono essere segnalate anche ai vigili urbani o alla guardia di finanza. Segnalazioni relative ad aspetti particolari legati alla salute (violazioni che riguardano le sostanze pericolose, infettive, etc.) possono esser fatte al Ministero della salute tramite il Comando Carabinieri Tutela Salute (Nas).

L'autorita' di vigilanza, a seguito di segnazioni ed accertamenti, può vietare l'immissione sul mercato di un giocattolo o la sua circolazione sul territorio nazionale, ordinandone il ritiro.

In caso di mancanza di marcatura CE i giocattoli vengono ritirati dal mercato e al soggetto che ve li ha immessi viene applicata una sanzione che varia da 2.500 a 30.000 euro (da 1.500 a 10.000 euro se si tratta del distributore). In questi casi l'organismo di vigilanza può preventivamente ordinare al fabbricante di far cessare l'infrazione entro 30 giorni, disponendo poi eventualmente il divieto di circolazione con ritiro del prodotto dal mercato.
La stessa sanzione (variabile da 2.500 a 30.000 euro) e' comminata a chi immette sul mercato giocattoli privi delle avvertenze di legge.

L'apposizione irregolare o incompleta della marcatura CE comporta invece una sanzione variabile da 2.500 a 10.000 euro. L'organismo di vigilanza impone al fabbricante o importatore di adeguare la marcatura entro 30 giorni, dopodiche', se nulla e' cambiato, ordina il ritiro del prodotto dal mercato.

Il fabbricante, l'importatore o il distributore che non rispetti il provvedimento con il quale l'organismo di vigilanza gli impone di ritirare dal mercato un giocattolo giudicato insicuro dal punto di vista della sicurezza o la salute, incorre in un'ammenda variabile da 10.000 a 50.000 euro e all'arresto per un periodo variabile da 6 mesi ad un anno.

Per cercare il sito della Camera di Commercio del proprio territorio, clicca qui

FONTI NORMATIVE
- D.lgs.54/2011 “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli” che ha abrogato il D.lgs. 313/1991 (direttiva CEE 88/378 e direttiva 93/68/CEE)
- D.lgs. 626/1996 di recepimento della Direttiva CEE 93/68, che ha modificato la Legge 791/1977;
- Codice del consumo (D.lgs.206/2005) art.102 e segg., che ha abrogato e inglobato il D.Lgs.115/1995 sulla sicurezza dei prodotti.

Decreti ministeriali
- DM 14/1/1992, DM 28/3/1997, DM 27/3/2000 e DM 9/11/2004 sulle norme nazionali dell'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) che recepiscono le norme armonizzate comunitarie inerenti la sicurezza dei giocattoli;
- DM 30/9/1999 (GU 234) "Disposizioni tecniche relative all'immissione sul mercato di giocattoli in plastica morbida";
- DM 21/3/2000 (GU 138) sul contenuto in nikel.

LINK UTILI 
- Guida del Ministero dello sviluppo economico LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS