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TRASPORTO PUBBLICO: MULTE E LORO RISCOSSIONE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 giugno 2008 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 11/8/2017

Quando si parla di multa in termini generali, sia essa relativa ad un infrazione al codice della strada o al mancato pagamento del biglietto sul treno, sul metro' o su un autobus del trasporto pubblico, ci si riferisce in realta' ad una "sanzione amministrativa" che e' regolata, a livello nazionale, dalla legge 689/81.
Sempre a livello nazionale il D.P.R. 653/80 prevede particolari sanzioni in ambito di sicurezza nel trasporto ferroviario  (discesa dai veicoli in movimento, attraversamento passaggi a livello o binari, lancio di oggetti dai finestrini, etc.) con relative modalita' di accertamento e contestazione che ricalcano le regole basi della legge 689/81.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, pero', da tempo esiste un decentramento sia nella gestione del servizio che in quella dell'attivita' di controllo e di applicazione delle sanzioni. La competenza e' infatti regionale (grazie al decreto Bassanini, d.lgs.422/97), con esclusione -per quanto riguarda il trasporto ferroviario- delle regioni a statuto speciale.
Conseguentemente le regioni hanno affiancato alle regole generali dettate dalla legge nazionale, delle leggi proprie (regionali o provinciali) personalizzando di fatto le modalita' di controllo e quelle sanzionatorie. 

Il riferimento e' quindi sempre il regolamento di servizio della singola azienda di trasporto, spesso contenuto nella carta dei servizi o carta della mobilita', nonche' le leggi e i regolamenti locali (regionali e/o provinciali).

Questi documenti dettano, nel rispetto delle normative nazionali e locali, le condizioni di viaggio di quella specifica azienda, ovvero:
- gli obblighi degli utenti;
- l'autorita' competente del sistema di controllo e di applicazione delle sanzioni (di solito la stessa azienda che rende il servizio, ma talvolta anche la Provincia);
- i requisiti e le funzioni degli agenti accertatori;
- l'entita' delle sanzioni e il procedimento di loro applicazione;
- i destinatari delle somme riscosse.

Vediamo le regole generali di riferimento.
Indice scheda
I CONTROLLORI, QUALIFICA E POTERI
ACCERTAMENTO
SANZIONI
RICORSI
MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?
CASI PARTICOLARI
PRESCRIZIONE
SE SI VIAGGIA IN TRENO
LINK UTILI

I CONTROLLORI, QUALIFICA E POTERI
In generale gli accertamenti vengono effettuati dal personale ispettivo delle singole aziende di trasporto al quale, a livello regionale, vengono attribuite funzioni di polizia amministrativa. Spesso le aziende di trasporto affidano tale attivita' anche agli stessi autisti, attribuendo loro le medesime funzioni.
La legge (e anche alcune sentenze di Cassazione) attribuisce al personale ispettivo funzioni di pubblici ufficiali, riconoscimento valido sia nel tipico caso in cui il servizio sia gestito da societa' pubbliche sia qualora sia reso da aziende private che esercitano attivita' di servizio pubblico. Gli autisti, da parte, loro, hanno qualifica di "incaricati di pubblico servizio" (si vedano gli art.357 e 358 del codice penale).

I controllori possono, in generale:
- richiedere esibizione del titolo di viaggio in possesso;
- elevare verbali in caso di accertate irregolarita';
- pretendere il rilascio delle esatte generalita';
- pretendere l’esibizione di documenti di identificazione;
- richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in caso di mancata identificazione o quando lo ritengono necessario;
- sottrarre titoli di viaggio alterati, falsi o contraffatti;
- allontanare dal mezzo di trasporto i viaggiatori che pregiudichino l’ordine o la sicurezza del servizio o che rechino disturbo agli altri passeggeri. 

Non possono perquisire i trasgressori qualora gli stessi si rifiutino di fornire i propri dati ne' condurli altrove, ma hanno facolta' di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine in tutti i casi in cui lo ritengano necessario, trattenendo la persona fino all'arrivo degli agenti.
Sono per legge obbligati, inoltre, a segnalare alla pubblica autorita' eventuali comportamenti che configurino reato penale, anche se non sono in grado di identificare chi li ha commessi.  

I controlli possono avvenire nelle modalita' previste dalla singola azienda di trasporto (solitamente a bordo o subito dopo la discesa dal mezzo). Il personale ispettivo non deve obbligatoriamente indossare la divisa (anzi spesso e' in borghese proprio per rendere piu' efficaci i controlli), pur se di norma e' munito di documento (o tesserino) di riconoscimento. 

ACCERTAMENTO
La regola generale prevede che, quando sia possibile, la contestazione dev'essere immediata e fatta tramite consegna del verbale nelle mani del trasgressore, ma non di rado essa avviene tramite notifica differita del verbale (tipicamente nei casi in cui il trasgressore rifiuti di ritirare lo stesso).
Il termine di notifica differita previsto dalla legge e' di 90 giorni dall'accertamento (per i residenti all'estero 360 giorni). 
Il trasgressore che accetta la verbalizzazione sul posto puo' far inserire nel verbale le proprie osservazioni ed indicare eventuali testimoni. Se paga subito puo' usufruire dell'applicazione della sanzione minima e ricevera' ovviamente una ricevuta. 

SANZIONI
L'importo delle sanzioni e' fissato dalle leggi regionali. In mancanza, in caso di viaggio senza biglietto o con biglietto non convalidato si applica la sanzione pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario con tetto massimo fissato a 200 euro.
La legge prevede la possibilita' di pagare una sanzione ridotta entro 60 giorni dalla contestazione della violazione (sia immediata che differita), decorsi i quali l'autorita' competente (vedi nota *) emana un'ordinanza/ingiunzione addebitando anche le spese di procedimento (notifica).
La sanzione è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, il possesso del titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell’accertamento.
(riferimenti sono la generica legge 689/81 e il Dl 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 art.48)

RICORSI
Contro il verbale e' prevista la possibilita' di ricorrere presso lo stesso ente che ha comminato la sanzione (vedi nota *), entro 30 giorni dalla contestazione immediata -o notifica differita- del verbale, presentando i propri scritti difensivi.
L'ufficio competente, a seguito esame del ricorso, emettera' un'ordinanza/ingiunzione nel caso di rigetto oppure un'ordinanza di archiviazione nel caso di accoglimento. Nel primo caso il trasgressore che ha perso il ricorso dovra' pagare il dovuto entro 30 giorni (60 giorni per i residenti all'estero).
Il termine di emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione dipendono da caso a caso. Per l'ATAF di Firenze, per esempio, tale termine e' di 365 giorni dall'accertamento, mentre Roma risponde entro 90 giorni.

Contro l'ordinanza/ingiunzione -oppure direttamente contro il verbale, volendo- l'interessato potra' ricorrere entro lo stesso termine di pagamento (30 giorni, 60 per i residenti all'estero), davanti al giudice di pace del luogo ove e' avvenuta l'infrazione. Se l'importo dell'atto al quale ci si oppone supera i 15.493,71 ci si deve rivolgere al Tribunale (giudice ordinario).
Contro la sentenza del giudice di pace ci si puo' appellare in Tribunale, presso il giudice ordinario (non piu' direttamente in Cassazione, grazie al d.lgs.40/2006). 

* Nota: gli organi competenti per le procedure di riscossione possono variare molto da caso a caso, perche' le decisioni in merito vengono prese a livello locale. Mentre di solito le verifiche e l'emissione del verbale avvengono direttamente da parte delle aziende di trasporto, le attivita' di riscossione vera e propria (emissione dell'ordinanza/ingiunzione e riscossione tramite ruolo), nonche' quelle di gestione dei ricorsi, potrebbero essere affidate agli enti amministrativi locali (la provincia, per esempio) od addirittura a societa' private esterne (di recupero crediti). Fa fede il regolamento della societa' di trasporto e la normativa locale.  

MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?
Come regola generale, se non si paga la sanzione ridotta entro 60 giorni viene applicata quella massima prevista dalle leggi regionali e dal regolamento del servizio.

In tal caso viene emessa e notificata un'ordinanza/ingiunzione contenente la sanzione e le spese di procedimento. I tempi di emissione della stessa variano da caso a caso, l'ATAF di Firenze, per esempio, provvede entro 365 giorni.  Se ancora non segue il pagamento ne' viene fatto ricorso (contro l'ordinanza/ingiunzione si puo' ricorrere presso il Giudice di Pace entro 30 giorni) l'ente può avviare le azioni esecutive previste dalla legge.

Dall'Agosto 2016, in alternativa all'ingiunzione, il debito potrebbe direttamente essere iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale da parte di Equitalia, al pari delle multe del c.d.s. e delle tasse. Potranno quindi seguire, nel caso si continui a non pagare, tutte le azioni esecutive successive alla cartella (fermo amministrativo auto, pignoramento dello stipendio, etc.).
(vedi Dl 113/2016 convertito nella Legge 160/2016 art.18 comma 1bis).

La notifica dell'ingiunzione o cartella deve avvenire, in ogni caso, entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 689/81, calcolato a decorrere dalla data dell'infrazione (o dalla notifica del verbale, se essa avviene successivamente). 

Nota: gli organi competenti per le procedure di riscossione possono variare molto da caso a caso, perche' le decisioni in merito vengono prese a livello locale. Mentre di solito le verifiche e l'emissione del verbale avvengono direttamente da parte delle aziende di trasporto, le attivita' di riscossione vera e propria (emissione dell'ordinanza/ingiunzione e riscossione tramite ruolo), nonche' quelle di gestione dei ricorsi, potrebbero essere affidate agli enti amministrativi locali (la provincia, per esempio) od addirittura a societa' private esterne (di recupero crediti). Fa fede il regolamento della societa' di trasporto e la normativa locale.  

CASI PARTICOLARI
Titolo di viaggio contraffatto, alterato o che presenti cancellazione della convalida
In questi casi viene applicata, oltre alla sanzione prevista dallo specifico regolamento, una sanzione aggiuntiva applicata ai sensi degli art.465 e 466 del codice penale variabile da 103 a 619 euro. Questa sanzione viene applicata a chi utilizza i biglietti contraffatti o alterati e puo' essere ridotta, nel caso in cui tale utilizzo sia avvenuto in buona fede, ad una sanzione variabile da 51 a 309 euro.
Abbonamento dimenticato
Come regola generale chi ha dimenticato l'abbonamento puo' presentare lo stesso presso l'ufficio abbonamenti entro un certo numero di giorni (di solito 5) successivi all'accertamento in modo da pagare solo le spese di procedimento (notifica). Fa fede, come sempre, il regolamento di trasporto.
Rifiuto di indicazione e dichiarazioni false sull'identita'
La mancata dichiarazione delle generalita' e il rilascio di false dichiarazioni sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell’altrui persona e' punibile nel primo caso con la reclusione fino ad un mese e con la multa fino ad euro 206 (art. 651 del Codice Penale), nel secondo caso con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad euro 516 (artt.462 e 496 del Codice Penale). 
Infrazioni commesse da minorenni o da soggetti incapaci di intendere e di volere
In caso di infrazione commessa da soggetto minorenne il verbale dev'essere intestato al titolare della patria potesta' (di solito il genitore, obbligato in solido al pagamento) e ad esso notificato subito, se presente, o entro 90 giorni.
Cio' a meno che il minore (comunque di eta' superiore ai 14 anni) accetti sul momento la notifica del verbale -pur intestato al genitore- firmandone una copia per ricevuta e perfezionando la stessa ai sensi dell'art.139 c.p.c. (notifica a familiari).
Stessa cosa per i soggetti incapaci di intendere e di volere, a meno che tale incapacita' non derivi da loro colpa. In questI casi risponde della violazione chi era tenuto alla sorveglianza del soggetto.

PRESCRIZIONE
Il diritto a riscuotere le somme relative alle dette sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione (art.28 legge 689/81).
Attenzione, la notifica del verbale, come ogni altro atto relativo alla riscossione (ingiunzione,  etc.) interrompe tale termine facendolo ripartire.  

SE SI VIAGGIA IN TRENO
Le regole generali gia' dette valgono anche per il trasporto ferroviario, la cui gestione, come abbiamo detto, e' decentrata a livello regionale (regioni a statuto speciale a parte), disciplinata da appositi contratti di servizio.  
Le sanzioni e i termini di pagamento vengono stabiliti da Trenitalia a livello nazionale, ma nelle regioni dove e' stata adottata una specifica legge regionale si applicano le regole decise da quest'ultima.  
Di norma viene stabilita una sanzione intera (che per esempio, nel caso di mancanza di biglietto, biglietto scaduto o non convalidato e' di 200 euro a livello nazionale, leggi regionali a parte), una sanzione ridotta applicabile qualora il pagamento segua entro 15 giorni (nel caso suddetto 100 euro), e una sanzione minima applicabile quando si paga al controllore, o alla stazione di arrivo (nel caso suddetto 50 euro). Quando non si paga subito e' previsto, a livello nazionale, un diritto fisso di 5 euro. 

Le regole della riscossione sono analoghe a quelle gia' viste in questa scheda. Quindi si avra':
- contestazione immediata o differita entro 90 giorni con notifica del verbale tramite raccomandata a/r o ufficiale giudiziario; 
- emissione di ordinanza/ingiunzione in caso di mancato pagamento entro il termine massimo di 60 gg. L'ordinanza comprende sanzioni e spese e il nuovo termine per pagare e' di 30 gg.;
- contro l'ordinanza si puo' ricorrere presso il giudice di pace della zona ove e' stata contestata l'infrazione (il luogo dovrebbe essere specificato sul verbale).
- se non segue pagamento ne' ricorso l'ordinanza/ingiunzione costituisce titolo esecutivo per le azioni esecutive di riscossione coattiva.
- il termine di prescrizione del diritto a riscuotere e' di cinque anni dalla contestazione della violazione. Si ricorda che la regolare notifica dell'ordinanza sospende tale termine facendolo ripartire.  

E' da rilevare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato Trenitalia a esercitare la riscossione coattiva anche tramite iscrizione a ruolo secondo quanto previsto dall d.p.r.602/73, ovvero con emissione di cartella esattoriale da parte di un agente della riscossione (decreto ministeriale del 16/1/2009).

Gli uffici che procedono alla riscossione sono, per quanto riguarda le ferrovie dello stato, quelli del direttore compartimentale, mentre nel caso di servizio dato in concessione alle regioni, il direttore della MCTC o gli organi regionali (e' competente, in termini generali, l'organo del luogo ove e' stata contestata l'infrazione).  

Fonte: D.p.r. 753/80 art.17 e segg. e art.78 e segg.

I riferimenti per tutti i dettagli, oltre alla legge suddetta,  sono la carta dei servizi regionale, le leggi regionali e le condizioni di trasporto pubblicate sul sito di Trenitalia (nello specifico l'art.9). Si vedano in proposito i link riportati nella prossima sezione.

LINK UTILI
Siti delle principali aziende di trasporto pubblico locale:
ATMA – Ancona: clicca qui
SVAP – Aosta: clicca qui
AMA - L'Aquila: clicca qui
AMTAB - Bari: clicca qui
TPER - Bologna: clicca qui
CTM - Cagliari: clicca qui
SEAC – Campobasso: clicca qui
AMC – Catanzaro: clicca qui
ATAF – Firenze: clicca qui
AMT – Genova: clicca qui
ATM - Milano: clicca qui
CTP – Napoli: clicca qui
AMAT - Palermo: clicca qui
APM – Perugia: clicca qui
COTRAB – Potenza: clicca qui
ATAC – Roma: clicca qui
TT - Trento clicca qui
GTT – Torino: clicca qui
TriesteTrasporti – Trieste: clicca qui
ACTV – Venezia: clicca qui

- Regolamento Trenitalia con l'utile "guida del viaggiatore": clicca qui
- Link ai siti regionali e alle relative carte dei servizi: clicca qui
 
 
 
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