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VADEMECUM PER TRATTARE CON GLI AVVOCATI: COME REGOLARSI E COME DIFENDERSI
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
28 febbraio 2013 10:26
 

Con legge di fine legislatura, il 31 dicembre 2012 (l. 247/2012) è stata approvata la riforma dell'ordinamento della professione forense. Fra i numerosi articoli, che disciplinano le nuove disposizioni su ordini distrettuali, poteri del Cnf (Consiglio nazionale forense) e così via - che sono di interesse più per la categoria che per il cittadino - sono state cristallizzate norme che già avevano visto la luce di recente, sui rapporti fra l'utente e l'avvocato.

Con questa sintesi, alla quale aggiungiamo qualche dato di esperienza professionale maturato negli anni, anche grazie alle lettere che giungono in redazione, vogliamo fornire qualche consiglio pratico e rispondere alle vostre FAQ sul tema, su come avere un buon rapporto con il proprio legale, che non riservi sorprese.

Indice vademecum
1- PRIMO APPROCCIO E SCELTA DEL LEGALE
2-"SALVE AVVOCATO, MI SERVIREBBE UN PARERE....."
3- PREVENTIVO DI MASSIMA
4- IL PREVENTIVO FATTO A VOCE....VALE?
5- CONTRATTO DI MANDATO PROFESSIONALE
6- HO TRANSATO LA CAUSA, DEVO PAGARE ANCHE LE SPESE AVVERSARIE? 
7- HO DATO DEI DOCUMENTI ALL'AVVOCATO, NON ME LI RESTITUISCE SE NON PAGO, CHE FARE?
8- DEVO FAR CAUSA AD UN PRECEDENTE LEGALE, MA NON TROVO CHI MI ASSISTA NELLA NUOVA CAUSA, CHE FARE?
9- SONO DIFESO DALL'AVVOCATO D'UFFICIO, LO DEVO PAGARE?
10- I MIEI REDDITI MI CONSENTONO L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, MA NON TROVO L'AVVOCATO CHE MI VOGLIA ASSISTERE....CHE FARE?

1-PRIMO APPROCCIO E SCELTA DEL LEGALE
L'avvocato, come ogni professionista, ha il dovere di diligenza, lealtà e competenza (art. 3 L. cit.) che si manifesta nell'accettazione dei soli incarichi di cui conosce il merito e che sa trattare. E' importante sincerarsi che l'avvocato scelto vi dia garanzia di saper quello che fa, vi spieghi la complessità della questione trattata, i problemi e i rischi di un processo. Diffidate da chi vi rappresenta le cose facili e sicure: il diritto italiano è molto articolato, stratificato, pieno di norme e di interpretazioni (ogni giudice è una testa a sé) che si sovrappongono e si contraddicono. E' un mestiere difficile, siate esigenti e chiedete spiegazione di tutto. Non delegate in bianco nessuno e, se possibile, sentite più pareri professionali.

2- SALVE AVVOCATO, MI SERVIREBBE UN PARERE......
Prima di rivolgere questa domanda al legale con cui avete preso appuntamento, sinceratevi se la consulenza che vi apprestate a ricevere ha un costo e, nel caso, quale. Ogni attività del professionista si presume onerosa, pertanto, anche se non viene detto nulla, è scontato che l'attività (anche breve) di consultazione con il legale si paga (come con un medico specialista o altro professionista).

3-PREVENTIVO DI MASSIMA
L'avvocato può svolgere attività gratuitamente (per amici, parenti ad esempio), ma di regola non accade. Il compenso dovrebbe esser stabilito all'inizio della prestazione, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico. Di regola, perché può anche non esser così. Ci si può accordare a voce e anche non accordare affatto sull'entità degli onorari. Invitiamo caldamente a chiedere il preventivo di massima (per grandi linee, salvo casi particolari che si dovessero verificare nel corso della causa) scritto, che il legale -per legge- è tenuto a rendervi noto (Art. 13 comma 5 L. cit). Si tratta di un riepilogo sulla complessità della causa, sugli oneri (spese vive e onorari) ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione.
Si possono concordare: onorari a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento ed ai tempi di erogazione delle prestazioni (es. maggiorazioni dovute all'urgenza), per singole fasi o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare (Art. 13 comma 3 L. cit).
Attenzione! A prescindere dalle pattuizioni, spetta comunque all'avvocato (art. 13 comma 10 L. cit) un rimborso forfetario delle spese (fino ad oggi erano il 12,5 % dell'intero onorario), chiedete che sia specificato anche questo nel preventivo.

4-IL PREVENTIVO FATTO A VOCE..... VALE?
Non vi accontentate del preventivo orale se volete scongiurare rischi di notule a sorpresa: il preventivo è a vostra garanzia quando è scritto. Basterà anche una mail, alla quale, se del caso, risponderete con espressa accettazione del preventivo formulato. In caso di mancata prova della pattuizione, varranno le tariffe forensi come da parametri approvati con apposito regolamento ministeriale.

5- CONTRATTO DI MANDATO PROFESSIONALE
Quanto concordato, anche a voce, è consigliabile che venga trascritto in una scrittura privata con cui le parti sanciscono il vero e proprio contratto di mandato, determinando puntualmente tutti gli aspetti che si intendono disciplinare. Poiché ad oggi gli avvocati spesso non sono abituati a ciò (si viene da anni in cui il professionista veniva incaricato a voce e si occupava di tutto lui, senza troppo controllo da parte del cliente), occorre insistere e chiederlo. Nel caso l'avvocato non lo voglia fare, valutate se sentire altri professionisti, o quantomeno fatevi inviare il preventivo scritto che accetterete per iscritto, tramite e-mail.
Attenzione! E' importante che alla proposta di notula o preventivo segua la vostra accettazione espressa (e scritta), altrimenti rimane tale, una proposta, che potrà modificarsi nel tempo, anche a seconda delle circostanze sopravvenute (es. si è in rotta col legale e non si prova di aver accettato il preventivo o anche una notula che ci invia pro bono che per qualche ragione contestiamo o non paghiamo, si potrebbe ricevere una notula successiva piena mai concordata).

6- HO TRANSATO LA CAUSA....DEVO PAGARE ANCHE LE SPESE AVVERSARIE?
Quando si decide di transigere una causa durante un giudizio o anche prima del giudizio, la legge dichiara le parti solidalmente obbligate al pagamento delle notule dei professionisti (art. 13 comma 8 L. cit). Generalmente nell'atto transattivo si pattuisce anche questo aspetto, ma non si sa mai... è bene, prima di firmare, esser consapevoli della regola ora citata e accertarsene in tempo utile.

7- HO DATO DEI DOCUMENTI ALL'AVVOCATO, NON ME LI RESTITUISCE SE NON PAGO....CHE FARE?
Se l'avvocato si ritiene in credito, può capitare che non consegni al cliente, a richiesta, la documentazione ricevuta per la causa. Il legale deve comunque restituire, a prescindere dai rapporti economici in corso, i documenti originali appartenenti al cliente e necessari per l'espletamento dell'incarico, non avendo sugli stessi alcun diritto di ritenzione. Richiedeteli con raccomandata ar di messa in mora, se del caso, eventualmente coinvolgendo l'Ordine professionale competente, oppure, con la mediazione di altro legale.
Diverso è per gli atti del processo, scritti, memorie o copie di documenti (anche avversari), su cui potrebbe correttamente eccepire l'inadempimento del pagamento. In questo caso, così come quando non si sa nulla della causa perché si è perso i contatti con il legale stesso (cosa che vi sconsigliamo, ovviamente) ci si potrà recare in tribunale, fare ricerche ed estrarre copia del fascicolo d'ufficio, anche tramite nuovo legale.

8- DEVO FAR CAUSA AD UN PRECEDENTE LEGALE, MA NON TROVO CHI MI ASSISTA NELLA NUOVA CAUSA....CHE FARE?
Gli avvocati, tranne che nei due casi che seguono, sono liberi di accettare o meno un incarico professionale, per qualsiasi ragione che, peraltro, non sono tenuti a spiegare. Può capitare che, specialmente nei fori di piccole dimensioni, qualcuno non intenda opporsi al collega di turno, anche se ve ne sarebbe ragione. Vi consigliamo, in tal caso, di rivolgervi, se ne vale la pena, ad un legale fuori sede, o esporre il problema all'Ordine degli avvocati competente. Conviene comunque valutare bene una causa di responsabilità professionale, prima di procedere e valutare con il legale anche possibili vie risarcitorie transattive (visto l'obbligo di assicurazione professionale)

9- SONO DIFESO DALL'AVVOCATO D'UFFICIO, LO DEVO PAGARE?
Il professionista iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio nelle cause penali, è un professionista a tutti gli effetti, che ha l'obbligo di assumere la difesa per cui è stato nominato, e la cui attività va retribuita. Si può cambiare legale in qualsiasi momento, in favore di uno di nostra fiducia, comunicandolo per iscritto, anche tramite nuovo avvocato, ma l'attività che il primo difensore ha svolto è da retribuirsi, pena, se del caso, anche l'esecuzione forzata. Dunque vi consigliamo, se non intendete avvalervi del nominato professionista d'ufficio, di comunicarlo tempestivamente.

10- I MIEI REDDITI MI CONSENTONO L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, MA NON TROVO L'AVVOCATO CHE MI VOGLIA ASSISTERE......CHE FARE?
E' fatto notorio che nelle cause ove la parte è ammessa al gratuito patrocinio, l'avvocato riscuota poco e tardivamente. Per questo capita che qualche professionista non ravvisi conveniente accettarne l'incarico. Costituisce grave illecito disciplinare l'avvocato che, iscritto nelle apposite liste del gratuito patrocinio, non accetta l'incarico proposto per la sola ragione che si proceda con il beneficio in questione. Non solo, ma il legale, laddove ravvisi elementi e limiti reddituali che possano consentire alla parte di ottenere detta ammissione, è tenuto a renderlo noto. Inoltre, si ricorda che, per l'intero incarico, dal momento dell'ammissione al beneficio fino a sua revoca o fino alla fine della causa, l'avvocato non può richiedere somme di denaro ad alcun titolo.
Per approfondimenti sul GRATUITO PATROCINIO, si veda questa scheda.

Per ulteriori e diversi quesiti potete contattare il servizio di consulenza dell'Aduc con queste modalita'.
 
 
 
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