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LA TASSA DI POSSESSO DI UN VEICOLO A MOTORE (Bollo Auto)
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
12 giugno 2006 0:00
 
---------->  Scheda in aggiornamento. Per le novità 2020 sul pagamento si veda questo articolo

Ultimi aggiornamenti: 2/2/2011 (sanzioni ravvedimento operoso) e 24/8/2015

Il vecchio "bollo di circolazione" e' diventato -ormai da anni- una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall'utilizzo del mezzo.

Tale tassa dev'essere corrisposta sulla base della potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (Kw) e non piu' in base ai cavalli fiscali. Il dato e' riportato sulla carta di circolazione nel secondo riquadro, alla voce "motore".

Dal 1/1/1999, inoltre, la competenza in materia di tasse automobilistiche e' stata trasferita dal ministero delle Finanze alle Regioni a statuto ordinario e alle Province autonome di Bolzano e Trento. Per regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta) le funzioni di controllo e riscossione sono invece svolte dal Ministero delle finanze.

A parte regole generali fisse per tutte le Regioni, e' bene pertanto riferirsi sempre a quella di residenza, soprattutto riguardo eventuali iniziative come condoni, proroghe o particolari disposizioni di esenzione o rimborso.

In generale e' bene ricordarsi che, in virtu' delle modifiche di cui sopra:
- non è più dovuto il canone autoradio;
- non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con se' il contrassegno di pagamento (fatta eccezione per i ciclomotori, vedi art.181 cds e art.17 Legge 449/97);
- non e' più dovuto il bollo sulla patente.

Indice scheda
CHI DEVE PAGARE E QUANDO
COME SI PAGA
COME SI CALCOLA L'IMPORTO
RIDUZIONI ED ESENZIONI
QUANTO COSTA PAGARE IN RITARDO
RIMBORSI
RICHIESTA DUPLICATI DI RICEVUTE SMARRITE O RUBATE
ACCERTAMENTI (RISCOSSIONE COATTIVA) E PRESCRIZIONE
RICORSI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

CHI DEVE PAGARE E QUANDO
E' obbligato al pagamento chi risulta intestatario al Pra (Pubblico Registro Automobilistico) l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. E' importante quindi trascrivere o annotare tempestivamente al Pra i passaggi di proprieta', le perdite di possesso per furto o per demolizione e ogni variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo o della propria residenza.

Nel particolare caso del leasing il bollo è ad esclusivo carico dell'utilizzatore del mezzo, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Regione di residenza dello stesso. C'e' la responsabilità solidale della società di leasing solo nel caso in cui questa abbia effettuato, al posto dell'utilizzatore, pagamenti cumulativi delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di leasing (vedi Dl 78/2015 art.9).

Come regola generale si deve pagare:
Per i veicoli gia' circolanti entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo bollo.
Se nel frattempo il veicolo e' stato demolito o cancellato dal PRA il pagamento puo' essere evitato a patto che la trascrizione del relativo atto (radiazione dal PRA o annotazione della perdita di possesso) sia avvenuta entro la data di scadenza del pagamento.
In caso di vendita, invece, perche' il nuovo bollo sia a carico dell'acquirente e' sufficiente che l'atto di vendita risulti autenticato entro il termine utile per il pagamento.
E' importante riferirsi anche alle regole regionali visionando il sito dell'ACI o recandosi ad uno sportello.

Nota sulla cancellazione al PRA: Attenzione, perche' pur se vi sono, in merito, delle pronunce autorevoli (come l'ordinanza della corte costituzionale n.120/2003 e la risoluzione dell'agenzia delle entrate n.126/2004) e' bene precisare che queste si riferiscono ai casi in cui la cancellazione dal Pra e' definitiva. In caso contrario (perdita di possesso provvisoria per effetto di cause di forza maggiore, provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, etc.) la regola generale prevede che puo' essere evitato il rinnovo quando l'atto viene registrato entro la data di scadenza del bollo.

Per i veicoli nuovi il primo bollo dev'essere pagato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se questa e' avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si puo' pagare anche nel corso del mese successivo. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (gia' denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento e' dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilita', anche se l'immatricolazione e' avvenuta nell'ultimo giorno del mese. La scadenza, ovvero il periodo minimo che il primo bollo deve coprire, varia a seconda della potenza del mezzo.

In tutti i casi, se l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo.

Le ricevute dell'avvenuto pagamento vanno conservate per l'anno cui il pagamento si riferisce e per i tre successivi (quindi per almeno quattro anni), tenendo conto di ogni eventuale condono o proroga delle scadenze. In questo caso la prescrizione si allungherebbe proporzionalmente.  Si veda in merito piu' avanti, nella sezione dedicata alla prescrizione.

Attenzione, perche' ogni regione puo' autonomamente prevedere delle regole diverse o elaborare particolari disposizioni. E' bene, pertanto, consultare gli specifici siti regionali oppure quello dell'Aci e, nel caso di necessita', contattare personalmente gli uffici di riferimento.

COME SI PAGA?
Il Bollo auto si puo' pagare
- all'Aci
- alla posta
- presso le agenzie di pratiche automobilistiche
- in tabaccheria

Nelle tabaccherie il sistema utilizzato e' quello del Lotto e per pagare sara' sufficiente compilare una schedina in cui indicare la targa dell'auto (denominata "identificativo del veicolo"), il mese e l'anno di scadenza, il numero di mesi di validita' e la Regione dell'intestatario del veicolo (con un numero da 1 a 21). Consegnata la scheda e il denaro si otterra' una ricevuta di pagamento. Attenzione, ricordiamo che le tabaccherie sono solo un tramite per il pagamento. Non e' previsto alcun loro obbligo -ne responsabilita'- sia riguardo la duplicazione delle ricevute in caso di smarrimento o furto sia riguardo ai rimborsi. In questi casi -si veda piu' avanti- ci si deve rivolgere in Regione o all'Aci.
- via telefono od internet
Nelle regioni e nelle province autonome convenzionate con ACI (Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Umbria e nelle province autonome di Trento e Bolzano), sono stati attivati i servizi "telebollo" e "bollonet", che consentono di pagare la tassa automobiblistica rispettivamente per telefono o via Internet utilizzando la carta di credito.
- in alcune banche
Nelle regioni Lazio, Lombardia e Toscana, nonche' nella provincia autonoma di Trento e' possibile pagare presso alcune banche utilizzando specifici moduli.

I costi di pagamento sono fissi (variano da 1 euro a 1,55 euro a seconda della Regione e del tipo di pagamento) oppure in percentuale (per il telebollo e il bollonet si paga il 2% sull'importo dovuto).
Qui il sito dell'ACI per le regole regionali

COME SI CALCOLA L'IMPORTO?
Per calcolare quanto pagare si moltiplica il numero di Kilowatt (eliminando eventuali decimali) per la tariffa espressa in euro valida per la regione di residenza.

Per ogni regione e' indicata anche la tariffa riferibile ai cavalli fiscali, se nel libretto di circolazione appare solo questo dato (mezzi immatricolati prima del 1982/83).

Le tariffe variano a seconda della residenza (o sede) dell'intestatario del veicolo e della tipologia dello stesso, nonche' dall'eventuale convenzione della specifica regione con l'ACI.

Per effetto della finanziaria 2007, quindi a decorrere da Gennaio 2007, alcune tariffe sono aumentate ed e' stata introdotta una differenziazione tra veicoli (e motocicli) euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5.
Due precisazioni:
* le nuove tariffe non si applicano ai "veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno", per i quali rimangono valide quelle del 2006 (fermi restando eventuali aumenti o maggiori agevolazioni previsti dalla regione);
* se le regioni hanno gia' approvato degli aumenti, questi vanno aggiunti alle nuove tariffe della finanziaria. E' il caso di regioni come la Calabria, l'Abruzzo e la Toscana, per le quali le tabelle di riferimento sono a parte.

Qui il sito dell'ACI per le regole regionali

RIDUZIONI ED ESENZIONI
Le riduzioni e le esenzioni variano a seconda della residenza (o sede) dell'intestatario del veicolo. In generale, a seconda della regione, i casi possono rientrare in queste categorie:
- veicoli nuovi ecologici;
- veicoli storici;
- veicoli destinati ai disabili;
- veicoli ONLUS;
- veicoli delle organizzazioni di volontariato;
- veicoli destinati al soccorso sanitario;
- veicoli destinati al servizio antincendio;
- veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL, gas Metano o gasolio;
- veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita;
- veicoli interessati da furto o demolizione;
- veicoli interessati da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione.

Per valutare i casi particolari e verificare quali esenzioni e riduzioni siano valide nella nostra regione di residenza, e' consigliabile visionare il sito dell'ACI

QUANTO COSTA PAGARE IN RITARDO?
Il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione nel caso in cui proceda al pagamento spontaneo, anche se tardivo, prima che sia iniziata l'attivita' di accertamento della violazione, secondo la normativa che disciplina il cosiddetto ravvedimento operoso.
Volendo regolarizzarsi occorre versare, contestualmente ed entro la scadenza dei termini previsti per il ravvedimento:

1. la tassa non pagata;
2. l’importo della sanzione ridotta cosi' calcolato:
- 3% (*) sull'importo da pagare per versamenti effettuati entro il 30mo giorno dalla scadenza;
- 3,75% (*) sull'importo da pagare per versamenti effettuati oltre il 30mo giorno ma entro 1 anno dalla scadenza.
3. gli interessi legali
calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino al giorno del pagamento. Il tasso di interesse legale dal 1/1/2018 è dello 0,3% (precedente 0,1%).

(*) Nota: queste sanzioni ridotte sono applicabili a violazioni commesse dal 1/2/2011 per effetto delle variazioni introdotte dalla Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 20). Precedentemente le sanzioni ridotte erano, rispettivamente, del 2,5% e del 3%.

Per regolarizzare i versamenti insufficienti si deve ovviamente integrare il pagamento, ovvero versare la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato. Su tale differenza vanno calcolati anche le sanzioni e gli interessi menzionati sopra.

Se non ci si regolarizza possono arrivare richieste di pagamento in seguito ad accertamenti d'ufficio entro tre anni dalla scadenza (quattro comprendendo quello di validita'). In questi casi sara' applicata la sanzione intera (30% sull'importo non pagato) oltre agli interessi semestrali gia' detti. Attenzione, perche' in questi casi l'Aci puo' procedere anche alla cancellazione d'ufficio del mezzo dai registri del Pra se il pagamento non avviene entro il termine dato (30gg). Contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso al ministero delle Finanze.

RIMBORSI
Se si paga piu' del dovuto si puo' presentare istanza di rimborso redatta in carta libera, indirizzandola all'ufficio competente dell'Assessorato al Bilancio e Tributi della regione di residenza e presentandola (o inviandola per raccomandata a/r) agli uffici provinciali Aci o presso le delegazioni Aci.
Per chi risiede nelle regioni non convenzionate con Aci o a statuto speciale (Campania, Friuli, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto) e' sufficiente l'invio alla Regione.

La domanda dev'essere presentata entro il terzo anno successivo a quello in cui e' stato fatto il versamento e vi devono essere riportati tutti i dati del richiedente (compresi codice fiscale o partita iva e numero di telefono) nonche' le modalita' di rimborso desiderate.

Ulteriormente, a seconda del caso, vanno allegati:
1. pagamento doppio (per lo stesso veicolo e per lo stesso periodo): copia della carta di circolazione, originale della ricevuta del versamento per il quale si richiede il rimborso e copia di quello regolare;
2. pagamento eccessivo (importo del versamento superiore al dovuto): copia della carta di circolazione e copia della ricevuta del versamento effettuato;
3. pagamento non dovuto (effettuato a seguito di perdita di possesso, demolizione od altra formalita' di cancellazione del veicolo che sia stata regolarmente annotata al PRA): originale della ricevuta del versamento effettuato e prova del diritto al rimborso (denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

Molte informazioni, nonche' links ai vari siti delle Regioni dove spesso sono disponibili moduli gia' pronti, si trovano sul sito dell'ACI

RICHIESTA DUPLICATI DI RICEVUTE SMARRITE O RUBATE
Per ottenerle ci si deve recare presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identita' e formulando una richiesta. Essa dev'essere presentata dal soggetto intestatario o da persona delegata o legittimata (il legale rappresentante della società intestataria, per esempio). L'ACI provvedera' a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento per conto della Regione di appartenenza.

Se si vuole invece solo controllare la regolarita' dei pagamenti riguardo ad un determinato mezzo, l'agenzia delle entrate ha predisposto un pratico servizio on-line (limitato ai mezzi immatricolati nelle regioni in cui la gestione della tassa e' di competenza della stessa agenzia): clicca qui

ACCERTAMENTI (RISCOSSIONE COATTIVA) E PRESCRIZIONE
La riscossione coattiva della tassa di possesso e' in mano alle Regioni che possono agire direttamente o tramite concessionari. Puo' essere effettuata tramite ruolo (notifica di avviso di accertamento e di cartella esattoriale) o con ingiunzione fiscale. In caso di mancato pagamento scattano le azioni esecutive previste dalle leggi in materia di riscossione (fermo amministrativo, ipoteca, etc.).

Le azioni di recupero devono essere messe in atto entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (praticamente la prescrizione e' di quattro anni, quindi, considerando anche l'anno di competenza). Cio' per quanto disposto dall'art. 5 comma 51 del dl 953/82 cosi' come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86. Una conferma del termine e' stata data anche dalla sentenza di Cassazione civile n.3658/1997.

Nel calcolare se sia stata rispettata la prescrizione (per esempio per un avviso o per una cartella esattoriale) devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) nonche' le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).

L'ultima legge che ha previsto  proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data. Cio' comporta, in un'ottica odierna, che per i bolli dovuti per gli anni dal 2000 al 2002 circa la prescrizione scadeva alla fine del 2005, con la conseguenza che una cartella esattoriale emessa a seguito della notifica di un avviso di accertamento avvenuta nel 2005 potrebbe arrivare anche oggi, entro la fine del 2008 (il termine triennale infatti ripartirebbe, in quel caso, dalla notifica dell'avviso).

Note:
- la riscossione coattiva del bollo auto è regolata dal Dpr 43/1988 (in parte sostituito dal D.lgs.112/99). Si veda in merito il DM 418/1998.
- una importante sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.311 del 2/10/03) ha sancito che le Regioni NON possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo.
- al mancato pagamento del bollo per tre anni consecutivi potrebbe corrispondere la cancellazione del veicolo al PRA. E' l'Aci che puo' procedere in tal senso previo notifica di un preavviso al proprietario col quale vengono dati 30 giorni di tempo per pagare. Contro il provvedimento di cancellazione si puo' fare ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze (vedi Cds, D.lgs.285/92, art.96).
- Attenzione: nonostante alcune pronunce costituzionali contrarie, la Regione Piemonte, sostenuta dalla giurisprudenza di alcune corti locali (CTP Torino), continua ad applicare la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 5 della LR Piemonte n.20/2002. Tale previsione è illegittima e dovrebbe essere impugnata nelle sedi competenti. Si veda in merito questo articolo.

RICORSI
Quando arriva un avviso di accertamento, una cartella o un ingiunzione fiscale inerente la tassa di circolazione e' possibile, in presenza di errori evidenti o formali (errore di persona, calcoli sbagliati, tassa gia' pagata, etc.), tentare di farsi annullare l'atto con un tentativo in autotutela presso l'ente che ha emanato l'atto. Generalmente presso gli uffici regionali ci sono moduli adatti con gia' impostata la richiesta di annullamento (o discarico) dell'atto.

In tutti i casi in cui l'autotutela non sortisse effetto o quando vi sono questioni di merito  alla base della contestazione, entro il termine utile per ricorrere si dovra' prendere questa strada (fare quindi molta attenzione al termine per il ricorso giudiziario).

Volendo ricorrere contro un avviso di mora o una cartella inerente la tassa automobilistica e' bene sapere che la corte di cassazione, con sentenza n.11082 del 15/5/07, ha fissato come organo competente il giudice tributario anziche' quello ordinario, sia per questioni formali (errori materiali, notifiche errate,etc.), sia per questioni di merito. Per tutte le controversie quindi occorrera' rivolgersi alla commissione provinciale tributaria, invece che al giudice di pace. 

Per informazioni si vedano le schede AUTOTUTELA  e  COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA: RICORSO.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Dpr 39/1953 "testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche"
- Legge 463/1955 art.11 e segg.
- Legge 281/1970 artt.4/6
- Dl 691/1976 artt.9bis/9ter
- Dl 953/1982 art.5 comma 33 in poi 
- D.lgs. 504/1992 art.23/25 
- Legge 449/1997 (Finanziaria 1998) artt.8/17
- Dl 78/2015 convertito nella Legge 125/2015 art.9 commi 9bis e 9ter

- Decreto Ministero delle Finanze 418/1998 "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"
- Circolare Ministero delle Finanze 122/E del 11/5/1998

LINK UTILI
- Sito ACI con tutte le informazioni: clicca qui
- La guida fiscale dell'Agenzia delle entrate: clicca qui
 
 
 
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