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COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA (GIUDICE TRIBUTARIO): RICORSO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
31 dicembre 2006 0:00
 
Ultima revisione: 30/12/2015 con riforma D.lgs.156/2015; ultimo aggiornamento 25/1/2018

La COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA, ovvero il giudice tributario, e' l'organo competente per tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere, compresi:

* i tributi locali (regionali, provinciali e comunali);
* i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
* le sovrimposte, le addizionali e relative sanzioni ed interessi;
* le controversie riguardanti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo di una stessa particella;
* le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
* le controversie riguardanti il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni;
* le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione n.3599/2003, 27884/2005 e 27179/2006).
* le controversie in materia di TIA, la nuova "tariffa di igiene ambientale" relativa al servizio di smaltimento rifiuti (sentenza Cassazione n. 17526/2007).
* le controversie in materia di CANONE RAI (sentenza Cassazione -sezioni unite civili- n.24010 del 20/11/07).
* le controversie in materia di CONTRIBUTI DI BONIFICA (sentenza Consiglio di Stato n. 1901 del 6/4/2010).

Le normative di riferimento sono il d.lgs.546/92 (con aggiornamenti) ed il codice di procedura civile. Ne riportiamo un estratto, riassumendo -per utilita' pratica- le caratteristiche principali del procedimento.

Note:
- sono escluse dalla competenza del giudice tributario le controversie inerenti le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, la COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Per questi casi la competenza è del giudice ordinario. Tutto ciò è stato definitivamente sancito dal D.lgs. 156/2015 in conseguenza a pronunce della Corte Costituzionale che avevano stabilito l'illegittimità di alcune parti dell'art.2 del D.lgs.546/1992.
- qui un modulo di ricorso.

Indice scheda
ATTI IMPUGNABILI
CHI PUO' PROCEDERE (E STARE IN GIUDIZIO)
LA COMMISSIONE PROVINCIALE COMPETENTE (A CUI PRESENTARE RICORSO)
IL PROCEDIMENTO
MEDIAZIONE PREVENTIVA (ex RECLAMO OBBLIGATORIO)
QUANTO COSTA
SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEI RICORSI 
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
RIFERIMENTI NORMATIVI

ATTI IMPUGNABILI
Sono impugnabili tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Inps, etc.) dell'ente locale (Regione, Provincia, Comune), oppure del concessionario della riscossione (Equitalia, Cerit,etc.).

Questi possono essere:
- avviso di accertamento o di liquidazione del tributo (compresi i bollettini di c/c postale, Cassazione n.25591/2010);
- avvisi "bonari", ovvero le semplici comunicazioni con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, con o senza dizione "avviso di pagamento" o "avviso di liquidazione", con o senza intimazione di pagamento, con o senza indicazione delle modalita' di impugnazione. Vedi sentenze Cassazione n.16293/2007 e 25699/2009.
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo e cartella di pagamento;
- avviso di mora;
- uno o piu' atti attinenti il classamento di immobili e l'attribuzione della relativa rendita (variazione di rendita catastale);
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del Dpr n. 602/73;
- iscrizione di fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del Dpr n. 602/73;
- tutti gli altri atti per i quali e' consentito di ricorrere alla commissione.

Nota bene:
- Gli atti devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente;
- Gli atti (o le procedure) di cui sopra possono essere impugnati -anche autonomamente- solo per vizi propri, di forma o di notifica. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo (per esempio l'avviso di mora insieme alla cartella esattoriale precedentemente non notificata).
Fonte: d.lgs.546/92 art.19 commi 2 e 3.

Note sui ricorsi avverso il fermo amministrativo
La Cassazione e' intervenuta sull'argomento diverse volte, negli ultimi anni, anche in conseguenza alle riforme del decreto Bersani. In breve c'e' da osservare che:
- il fermo amministrativo puo' essere contestato al giudice tributario solo se concerne la riscossione di tributi (tasse, imposte, tributi vari, ICI, Tarsu, TIA, etc.) . Per ogni altro caso la competenza e' del giudice ordinario (multe, contributi INPS, etc.). Se viene per errore adito il giudice errato questo deve rimettere la causa al giudice competente. Stessa cosa quando il fermo riguarda piu' debiti di natura diversa. Il giudice adito in questo caso separera' le cause trattenendo quella di propria competenza. Il contribuente puo' in ogni caso, di sua iniziativa, proporre ricorsi separati. Fonte: Cassazione sezioni unite civili sentenze n. 14831/2008, 7034/2009 e 17844/2012. Si veda anche Corte Costituzionale ordinanza 6/2010.
-  l'atto di "preavviso di fermo" e' impugnabile autonomamente, in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) che pare aver in tal modo concluso la diatriba sul punto. Precedenti sentenze avevano invece affermato il contrario (sentenza 20301/08 confermata dalla sentenza 8890/09), argomentando in modo diverso. Riteniamo che possa prendersi come riferimento la sentenza 10672 della corte a sezioni unite. Approfondimenti sulla nostra scheda pratica IL FERMO AMMINISTRATIVO.

CHI PUO' PROCEDERE (E STARE IN GIUDIZIO)
L'ufficio che ha emesso l'atto contro cui è fatto ricorso (Agenzia delle entrate, ente locale o altro ente impositore, agente della riscossione, etc.) può essere presente direttamente o tramite le strutture territoriali o, per quanto riguarda gli enti, tramite gli uffici tributi.

Il contribuente che presenta il ricorso deve essere assistito da un difensore abilitato che presti assistenza tecnica (a seconda della materia trattata può trattarsi di un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, un consulente del lavoro, un dipendente delle associazioni di categoria o dei CAF, etc.). Si veda per il dettaglio l'art. 12 del D.lgs.546/92 aggiornato.

Se la controversia ha un valore inferiore ad euro 3.000 (*) il difensore non e' obbligatorio e il ricorrente può anche agire da solo. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

(*) Soglia valida per ricorsi presentati dal 1/1/2016; in precedenza la stessa era di euro 2.582,28.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE COMPETENTE (A CUI PRESENTARE RICORSO)
La competenza e' per territorio. La commissione tributaria a cui rivolgersi e' quella della provincia ove ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto contro cui si intende ricorrere. La corretta individuazione e' facilitata dal fatto che la commissione competente viene di solito specificata sull'atto stesso (vedi per esempio le cartelle esattoriali).

Per gli appelli contro sentenze di commissioni tributarie provinciali e' competente la commissione tributaria regionale.

IL PROCEDIMENTO
Il ricorso va presentato alla Commissione competente entro 60gg dalla notifica dell'atto. Se esso riguarda un "rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti" il termine decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione e scade al termine della prescrizione prevista per quel rimborso.
Il termine di presentazione e' perentorio, pertanto se non viene rispettato l'atto non e' piu' impugnabile.

1) Prima fase, proposizione del ricorso
Il ricorso alla Commissione tributaria competente dev'essere notificato direttamente alla controparte (Agenzia delle entrate, ente locale o altro ente impositore, agente della riscossione, etc.) utilizzando, alternativamente, queste modalità:
- spedizione dell'originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;
- consegna diretta dell'originale in bollo presso l'ufficio con rilascio, da parte dell'impiegato addetto, di una ricevuta;
- notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all'art.137 e segg.), con consegna allo stesso di due originali in bollo.

Devono essere indicate:
- la commissione tributaria cui e' diretto il ricorso;
- il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all'uopo), il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ;
- l'Ufficio della controparte nei cui confronti e' proposto il ricorso (Agenzia delle entrate, ente locale o altro ente impositore, agente della riscossione, etc.);
- l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
- i motivi;
- la sottoscrizione (di tutte le copie) da parte del ricorrente e del suo eventuale difensore, con indicazione della sua categoria e riferimento all'incarico, nonché 'indirizzo PEC.

Qualora le suddette indicazioni manchino o siano incerte (con eccezione del codice fiscale e indirizzo PEC del ricorrente), il ricorso e' inammissibile.
In ogni caso l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Il ricorso può contenere anche una proposta di mediazione (accordo motivato), con eventuale ricalcolo della cifra da pagare. Dal 2016 nella maggioranza dei casi il ricorso produce infatti anche l'effetto di un reclamo, e scatta un periodo di tempo nel quale viene tentata la mediazione (90 giorni, vedi la sezione “mediazione preventiva”), con possibilità quindi di evitare il proseguire della procedura (costituzione in giudizio).

2) Seconda fase, costituzione in giudizio
Il ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve "costituirsi in giudizio" presso la competente commissione provinciale tributaria. La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l'inammissibilità del ricorso stesso (termine perentorio), depositando presso la segreteria della commissione (o spedendo per raccomandata a/r senza busta) i seguenti atti:
- l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario oppure copia del ricorso consegnato direttamente o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata (in questo caso e' il ricorrente che attesta la conformita' della copia con l'originale. In caso di difformità il ricorso diventa inammissibile);
- originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.
- nota di iscrizione a ruolo (con richiesta di iscrizione del ricorso nel registro apposito). Qui il modello.
Tutta questa documentazione costituisce il fascicolo del ricorrente.

Anche la controparte, ovvero l'ufficio del ministero, l'ente o il concessionario nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso. In questo caso il termine della costituzione in giudizio non e' perentorio, infatti un eventuale ritardo non comporta l'inammissibilita'. Anche in questo caso la costituzione e' fatta tramite deposito presso la segreteria della commissione di un fascicolo (contenente controdeduzioni, prove, eccezioni, etc.) in tante copie quante sono le parti in giudizio.

Note importanti:
- Il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dalla data di spedizione della raccomandata di proposizione del ricorso, come precisato dalla Cassazione con sentenza 18125/2015. Il punto è importante perché il termine è perentorio.
- come già detto dal 2016 la presentazione del ricorso produce nella maggioranza dei casi anche gli effetti di un reclamo, e scatta un periodo di tempo (90 giorni, vedi più avanti la sezione “mediazione preventiva”) durante il quale si svolge la mediazione e si sospende il decorso del termine per costituirsi in giudizio (30 giorni). La costituzione in giudizio può essere evitata se la mediazione va a buon fine.

Sospensione dell'atto impugnato
Il ricorrente puo' chiedere, quando dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti. La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che "congela" l'atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo' anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l'ordinanza di sospensione, la controversia dev'essere trattata entro 90 giorni.

Integrazione dei motivi
Quando la controparte deposita documenti non conosciuti all'altra parte, si rende necessario procedere ad un integrazione dei motivi. Essa e' ammessa entro (tassativamente) 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia del deposito suddetto.
Se fosse gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In questo caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate.

Esame preliminare del ricorso
La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, il quale include il fascicolo del ricorrente e della parte resistente.
Il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni. Il presidente di tale sezione esamina il ricorso in via preliminare e puo' dichiararne -con apposito decreto- l'inammissibilita' nei casi espressamente previsti (decorrenza del termine di presentazione, mancanza di uno dei requisiti, etc.etc.), oppure -qualora ne sussistano i presupposti- l'interruzione, la sospensione o l'estinzione.
Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla stessa commissione o alla sezione di cui fa parte il presidente. Va notificato alle altre parti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del presidente effettuato ad opera della segreteria. Successivamente, nel termine di 15 giorni, il reclamo va depositato in segreteria con le stesse modalita' della costituzione in giudizio del ricorrente.
Quindi si apre un vero e proprio contenzioso incidentale, in quanto anche le altre parti entro 15 giorni possono presentare controdeduzioni. La commissione, scaduti i termini, decide.
Se la commissione condivide l'operato del presidente sull'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo, la fase si chiude con una sentenza. Negli altri casi la commissione pronuncia un'ordinanza (non impugnabile) dove dispone per la prosecuzione del processo.

3) Terza fase, trattazione della controversia
Inizia con la nomina del relatore e la fissazione dell'udienza di trattazione, a cui provvede il presidente di sezione. La segreteria della commissione provvede a darne comunicazione alle parti, almeno 30 giorni (non festivi) prima dell'udienza.
Fino a 20 giorni prima dell'udienza le parti possono depositare documenti, e fino a 10 giorni possono presentare memorie illustrative.
Solitamente la controversia e' trattata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti. E' possibile, comunque, l'udienza pubblica su istanza di una delle parti, che deve essere depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dall'udienza. Una volta deciso per l'udienza pubblica, il presidente non puo' piu' revocare tale decisione.
Il relatore riferisce i fatti e le questioni al collegio. Qualora l'udienza sia pubblica il presidente ammette alla discussione anche le parti. Della trattazione, o dell'udienza, e' redatto un verbale da parte del segretario. In taluni casi la commissione puo' disporre, su istanza di una delle parti, un differimento della discussione.

Tentativo conciliativo
Dal 2016 esistono due vie conciliative.
Con la prima -denominata “fuori udienza”-le due parti si mettono d'accordo, prima o durante il giudizio, e presentano un'istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori. In tal caso la commissione può chiudere la questione con sentenza o decreto (a seconda che fosse o meno stata fissata udienza). La sentenza può sancire la cessazione della materia del contendere in modo totale o parziale, e in quest'ultimo caso la causa ovviamente continua per la parte non risolta. L'accordo conciliativo in questo caso è quello presentato dalle parti.

La seconda -”in udienza”- è quella presentata una delle parti non oltre 10 giorni prima della data di trattazione, con un'istanza di conciliazione totale o parziale. In tal caso la successiva udienza può essere rinviata dalla commissione. L'eventuale accordo conciliativo si perfeziona con la redazione del processo verbale con indicazione delle somme dovute e relativi termini di pagamento. L'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza della commissione.

In caso di perfezionamento della conciliazione nel primo grado di giudizio le sanzioni si riducono del 40% (50% se si è nel secondo grado), con versamento unico oppure a rate.

Si ricorda che dal 2016 la conciliazione in giudizio può essere tentata anche nel caso in cui sia fallita la procedura di mediazione preventiva.

4) Quarta fase, emissione della sentenza
Il collegio giudicante, dopo la discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio, delibera la decisione in segreto. Solitamente la cosa avviene subito, ma in certi casi la delibera puo' essere rinviata (di non oltre trenta giorni, in ogni caso).

La decisione della commissione, ovvero la SENTENZA, deve contenere:
* indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori (se ci sono);
* concisa esposizione dello svolgimento del processo;
* richieste delle parti;
* succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
* dispositivo;
Deve inoltre riportare la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Viene resa pubblica mediante deposito del testo integrale in segreteria (entro 30 giorni), con la sottoscrizione del segretario. Il dispositivo della sentenza dev'essere comunicato alle parti entro 10 giorni dal deposito.
Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, che devono essere rilasciate entro cinque giorni dietro pagamento delle spese (bolli).
E' posto a carico di ciascuna parte interessata l'onere di provvedere alla notifica della sentenza alle altre parti, e di depositare, nei successivi 30 giorni, l'originale della notifica o copia autenticata in segreteria.

Spese di giudizio
Come regola generale le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente, tuttavia il giudice può decidere per la compensazione (ognuno paga le proprie spese) in caso di soccombenza reciproca o quando vi siano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere specificate e motivate.

Le spese di giudizio comprendono il contributo unificato (vedi sotto), gli onorari e diritti del difensore, le spese generali nonché, se dovuti, i contributi previdenziali e l'iva.

Se la controversia prevede lo scatto automatico del reclamo (mediazione preventiva, vedi più avanti) , le spese di giudizio liquidate in sentenza sono maggiorate del 50%.

In caso di conciliazione le spese si compensano, salvo patti diversi riportati sul relativo verbale.
Se una delle parti ha formulato una proposta conciliativa non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, le spese del processo restano a carico di quest'ultima se la proposta aveva contenuto “superiore” alle sue pretese.

Impugnazione della sentenza
Per le impugnazioni delle sentenze delle commissioni provinciali tributarie si applicano le norme del codice di procedura civile, art.323 e segg.
Il termine per fare opposizione e' di 60 giorni dalla notifica della sentenza su istanza di parte e l'organo al quale ci deve rivolgere e' la commissione tributaria regionale.

In alcuni casi particolari (essenzialmente i vizi di illegittimita') si puo' ricorrere presso la corte di cassazione. In altri (dolo, pronuncia in base a prove false, ritrovamento di documenti decisivi prima non prodotti, etc.) si puo' impugnare la sentenza per revocazione. Non ci soffermiamo piu' di tanto sulla materia. Volendo approfondire puo' essere consultata la normativa di riferimento (d.lgs.546/92 e il codice di procedura civile).

MEDIAZIONE PREVENTIVA (ex Reclamo obbligatorio)
Già dal 2012 è in vigore l'obbligo, per i ricorsi contro l'Agenzia delle entrate di valore fino a 50.000 euro (*), di presentare un reclamo preventivo.
Ebbene, dal 1/1/2016 tale obbligo si estende anche ai ricorsi avverso gli atti degli enti territoriali (Comuni, Province, etc.), e per quanto compatibili anche agli atti degli agenti della riscossione (quando quindi il ricorso riguarda , ad esempio, vizi propri delle cartelle di pagamento ovvero fermi di beni mobili registrati o ipoteche).

Quando vige la suddetta obbligatorietà la presentazione del ricorso in commissione tributaria diventa automaticamente e preventivamente “reclamo” e il procedimento di ricorso è rimandato per 90 giorni, termine entro il quale deve terminare l'esame del reclamo stesso.
In questi casi il contribuente può già proporre, nel ricorso/reclamo, un accordo motivato, con eventuale ricalcolo della cifra da pagare.
Decorsi 90 giorni senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo diventa in pratica l'atto introduttivo al ricorso in commissione provinciale tributaria, la notifica della contestazione alla controparte.
I termini per poi costituirsi in giudizio, ovvero per depositare il ricorso alla cancelleria del giudice tributario -30 giorni- decorrono da tale momento.

Se l'ente creditore risponde prima dei 90 giorni respingendo il tentativo di mediazione o accogliendolo parzialmente, tali termini decorrono dalla ricezione di tale risposta.

Considerando quanto sopra risulta evidente che l'eventuale proposta di accordo proposta fin da subito puo' risultare vincolante in sede di ricorso in commissione tributaria. E' quindi importante formularla bene precisando che si tratta di uno "sforzo" di volonta' per cercare di chiudere bonariamente la lite evitando il giudice. In alcuni casi, per esempio quanto si ritiene la pretesa infondata, e' bene non proporre alcun accordo ma semplicemente chiedere l'annullamento dell'atto.

Note:
- dal 2016 anche per le controversie oggetto dell'obbligo di reclamo non andato a buon fine è possibile tentare la conciliazione durante il giudizio (conciliazione giudiziale);
- durante il periodo utile per espletare la procedura di mediazione si sospendono tutte le attività di pagamento e riscossione del tributo oggetto del debito;
- dal 2016 le eventuali sanzioni dovute a seguito di reclamo sono ridotte al 35% del minimo di legge (in precedenza la riduzione era al 40%);
- la mediazione si perfeziona, in ogni caso, col pagamento del dovuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione oppure della prima rata (in caso di rateizzazione);
- la parte che soccombe nella causa davanti alla commissione provinciale tributaria deve rimborsare anche le spese del procedimento di gestione del reclamo obbligatorio, quantificate nel 50% delle spese di giudizio. Il giudice puo', a sua discrezione, compensare dette spese tra le parti.
- (*) la soglia entro la quale il ricorso produce gli effetti di un reclamo è stata alzata da 20.000 a 50.000 euro dal 1/1/2018, più precisamente per gli atti impugnabili notificati da tale data. Modifiche introdotte dal Dl 50/2017 sull'art.17 bis del D.lgs. 546/92. 

QUANTO COSTA
Dal 6/7/2011 per i ricorsi in commissione tributaria e' dovuto il pagamento del contributo unificato, con importi crescenti al crescere del valore della lite:
- euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per quelle di valore indeterminabile;
- euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Unitamente al pagamento del contributo unificato deve essere anche pagato l'importo forfettizzato di 8 euro in marche (anticipazione dei diritti, indennita' di trasferta e spese di spedizione per la notifica degli atti).

Il contributo unificato potrebbe raddoppiare se nella presentazione del ricorso il difensore non avesse indicato il numero di fax o l'indirizzo PEC, ma in ogni caso queste violazioni sono sanabili con una dichiarazione ad hoc da presentare alla segreteria della commissione. Al ricorrente che presenta da solo il ricorso (senza difensore) l'aumento scatta solo se non e' stato indicato il proprio codice fiscale (vedi circolare Min.economia del 21/9/2011 prot.15051).

Ricordiamo che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' la somma di queste.

Il contributo unificato puo' essere versato in diversi modi', tra i quali l'acquisto di un contrassegno telematico in tabaccheria o alla posta, da applicare su un modulo dell'Agenzia delle entrate che va compilato, firmato ed allegato al ricorso. Qui (sito agenzia delle entrate) il modulo e tutte le istruzioni utili per il pagamento.

Per riscontri normativi si veda il Dpr 115/2002 art.13 comma 6 quater (introdotto dal DL 98/2011) e art.20, nonche' art. 12 comma 5 D.lgs.546/1992 (valore della lite).

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEI RICORSI
Come gia' visto, durante l'esame preliminare del ricorso il presidente della sezione puo' disporre -con apposito decreto- la sospensione, l'interruzione o l'estinzione dello stesso. Anche la stessa commissione puo' provvedere in tal senso, tramite emissione di un'ordinanza o di una sentenza.
Vediamo, in particolare, di cosa si tratta.

Sospensione
Si ha qualora sorga:
- l'esigenza di risolvere in via pregiudiziale una questione di falsita' in atti o documenti (sollevata con la querela di falso);
- una questione sullo stato e sulla capacita' delle persone (esclusa quella di stare in giudizio). In questa circostanza, essendo prevista la competenza esclusiva del tribunale civile, e' naturale che il giudice tributario sospenda il processo fino a quando la questione non sia decisa nella competente sede con sentenza passata in giudicato.
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo tributario ne' ad opera delle parti, ne' della Commissione, e neppure della Segreteria.
Dopo che e' cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro 6 mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione. Tale termine e' tassativo, se viene fatto trascorre inutilmente, l'intero processo si estingue.

Interruzione
Si ha per:
- morte di una delle parti;
- perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti diverse dall'ufficio tributario;
- morte, radiazione, sospensione dall'albo, ruolo, elenco di uno dei difensori tecnici;
Anche durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. La ripresa del processo interrotto compete alla parte colpita dall'evento, o ai suoi successori o a qualsiasi altra parte interessata, con istanza presentata al presidente della sezione entro 6 mesi da quando l'interruzione stessa e' stata dichiarata.

Estinzione
Puo' avvenire per:
- rinuncia al ricorso:
Il ricorrente che rinuncia al ricorso deve dichiararlo per iscritto e rimborsare le spese alle altre parti (salvo diverso accordo). Tale dichiarazione non produce effetto se non e' accettata dalla controparte, per cui il giudice, constatata la disponibilita' di entrambe le parti a definire il processo in questi termini, dichiara l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo.
Sia la dichiarazione di rinuncia che quella di accettazione devono essere sottoscritte dalle parti o dai loro procuratori speciali, oltre che dai rispettivi difensori.
- inattivita' delle parti:
Scatta quando le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere, integrare il giudizio (ad esempio dopo la sospensione o l'interruzione del giudizio stesso) non vi abbiano provveduto nei termini perentori stabiliti dalla legge.
- cessazione della materia del contendere:
Si ha nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. L'esempio tipico e' il condono tributario, in cui per effetto di una nuova dichiarazione del contribuente e del conseguente pagamento di una maggiore imposta, l'amministrazione finanziaria rinuncia a continuare nella richiesta di maggiori (o diverse) pretese, rinunciando talvolta anche a sanzioni ed interessi.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Entro il 2016 dovrebbe essere attivo in tutta Italia il processo tributario telematico svolto interamente per via telematica. Dopo una prima sperimentazione in Lazio esso dovrebbe già risultare attivo in Toscana ed Umbria dal 1/12/2015, per poi allargarsi su tutto il territorio nazionale.
Per fruirne è necessario un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e una firma digitale o elettronica qualificata. Lo svolgimento avviene tramite il portale web della giustizia tributaria, attraverso il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit). Tutti i depositi, le notifiche e gli accessi agli atti sono svolti telematicamente per la parte che sceglie di fruire di questa possibilità.
Attenzione! La modalità tradizionale cartacea continua a funzionare parallelamente ma se si opta per la modalità telematica questa deve essere mantenuta fino all'ultimo grado di giudizio, a meno che non si cambi difensore.
Questo il sito di riferimento anche per tutte le informazioni: www.giustiziatributaria.gov.it 

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 546/92 riformato in ultimo dal
- D.lgs. 156/2015 Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario
(Att! Le novità in vigore dal 1/1/2016 si applicano anche ai processi attivi a tale data)
- Circolare Agenzia delle entrate n.38 del 29/12/2015

- Dl 50/2017 art.10 che modifica l'art.17 bis del D.lgs.546/92 (reclamo obbligatorio)

Per il processo tributario telematico:
- DM Min.Finanze 163/2013
- DM Min.Finanze 4/8/2015
- Linee guida Min.finanze (circolare 2/DF dell'11/5/2016)
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS