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GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO LEGGE N.898/1970
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Scheda Pratica di Katia Moscano, aggiornata da Claudia Moretti
25 giugno 2010 9:08
 
Per le nuove regole sulle separazioni consensuali si veda la scheda Separazioni e divorzi consensuali. Le nuove regole

Ultimo aggiornamento: 29/5/2015

SEPARAZIONE CONSENSUALE
Inizia con un accordo che i coniugi propongono congiuntamente al Presidente del Tribunale, con un ricorso congiunto. Il Presidente, ricevuto tale ricorso, fissa la data di una udienza, affinche' i coniugi compaiano davanti a lui.I coniugi, se in udienza confermano la volonta' di separarsi, sottoscrivono un verbale di udienza che richiama, direttamente o con un rinvio al ricorso, le condizioni di separazione da loro predisposte.
Il Presidente, prima di formalizzare la separazione, deve tentare di ricomporre la crisi coniugale.
Qualora le parti giungano ad una riconciliazione, viene redatto un verbale in cui sara' annotata tale decisione e la procedura di separazione viene dichiarata chiusa.
Se entrambi i coniugi, o uno dei due, non dovessero comparire all'udienza, decade il giudizio e la sottoscrizione del ricorso non ha alcun valore vincolante, per quanto riguarda il profilo negoziale.
La separazione ha forza di legge qualora vi sia l'omologazione del Tribunale, che decide con decreto in camera di consiglio (composta da tre giudici), previo parere favorevole del Pubblico Ministero e su relazione del Presidente.
Il tribunale puo' rifiutare l'omologazione degli accordi presi dai coniugi, se tali accordi fossero in contrasto con l'interesse dei figli.
L'omologazione potrebbe essere rifiutata anche in assenza di figli, per tutelare il coniuge bisognoso, cui non e' addebitabile la separazione, che non abbia un reddito sufficiente.
Il giudice competente da adire e' quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi.
Se entrambi i coniugi risiedono all'estero, la domanda puo' essere proposta a qualsiasi tribunale dello Stato Italiano.
Fino alla modifica della normativa sull'affidamento condiviso e sulla bigenitorialita' (l.54/2006) per la sola presentazione del ricorso non era richiesta l'assistenza di un legale. Successivamente, invece, si e' diffusa una prassi di dubbia legittimita' secondo cui non sarebbe piu' possibile procedere a separazioni (o divorzi) consensuali, senza esser rappresentati e difesi da un avvocato. Tuttavia, alcuni tribunali mettono a disposizione dei moduli che possono essere compilati direttamente dai coniugi e accettano anche istanze presentate personalmente.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE
E' un vero e proprio giudizio contenzioso, con una parte che agisce in giudizio contro l'altra, presentando ricorso al Presidente del tribunale.
Il giudice competente e' quello di residenza o domicilio del convenuto (colui che subisce l'azione).
Se il convenuto e' all'estero o irreperibile, il giudice di competenza e' quello del luogo di residenza o domicilio dell'attore (colui che intraprende l'azione).
Se entrambi i coniugi risiedono all'estero, il giudizio puo' essere proposto in qualunque tribunale dello Stato. In questa azione e' necessaria l'assistenza di un legale che presentera', con un ricorso, domanda al tribunale, in cui viene riportata la versione dei fatti secondo il proprio assistito, e vengono indicate le domande su cui il tribunale dovra' pronunciarsi.
Il Presidente, esaminato il ricorso, fissa l'udienza per la comparizione dei coniugi e invita il ricorrente a dare comunicazione all'altro coniuge del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza.
Alla prima udienza il Presidente ascolta i coniugi (entrambi) separatamente e poi congiuntamente, tentando una riconciliazione.
Se tale tentativo non riesce, il Presidente induce i coniugi ad arrivare, per lo meno, ad una separazione consensuale.
Se anche tale tentativo non riesce, il Presidente prende i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Questi sono: assegnazione della casa familiare, misura dell'assegno che il coniuge non affidatario deve all'altro per il mantenimento della prole e del coniuge stesso, etc.
Questi provvedimenti durano, generalmente, finche' non si arriva ad una decisione definitiva.
Il giudice istruttore puo', pero', decidere per una modifica qualora sopraggiungano nuovi fatti o circostanze.
Il Presidente rimette le parti davanti al giudice istruttore, il quale ha il compito di accertare i fatti posti a fondamento delle domande di ciascuna parte. Il processo dunque procede seconodo le forme del rito ordinario, e prevede, dunque, una fase istruttoria (audizione dei testimoni, perizie)
La decisione finale viene assunta con sentenza da parte del tribunale (tre giudici).
La sentenza puo' essere impugnata davanti alla Corte d'Appello con un ricorso depositato presso la cancelleria della Corte stessa entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, oppure entro sei mesi dal deposito della sentenza, se non notificata.

Per quali motivi puo' essere addebitata la separazione giudiziale?
Il giudice dichiara che, qualora ricorrano determinate circostanze e se richiesto, sia addebitata la separazione in considerazione del comportamento del coniuge contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Tali comportamenti, sono vari. Ne elenchiamo alcuni: l'aver intrapreso una stabile relazione extraconiugale, offendere il decoro e l'onore del coniuge, la gelosia morbosa, l'ostacolare attivita' religiosa, culturale, politica, etc.

DIVORZIO
Presupposto del divorzio e' una precedente separazione.
Il procedimento previsto il materia di divorzio e' il medesimo di quello previsto per la separazione. Anche qui, il Presidente decide dei provvedimenti provvisori, facendo il il piu' delle volte proprie le condizioni della separazione (consensuale o giudiziale). Il Presidente e', tuttavia, libero di assumere i provvedimenti che ritiene piu' opportuni, e qualora ci fosse la necessita', anche di assumere provvedimenti diversi. Quando il divorzio e' richiesto sulla base di una precedente separazione, la domanda di divorzio non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sei mesi (in caso di separazione consensuale) o 12 mesi (in caso di separazione giudiziale).

Il termine decorre dall'udienza presidenziale di separazione, sia per quanto riguarda la separazione consensuale che la giudiziale.
Ma in caso di separazione giudiziale, il giudizio deve essere concluso da sentenza passata in giudicato (cioe' da sentenza non impugnabile).
Il giudizio di divorzio si conclude con sentenza del tribunale composto di tre giudici.
La sentenza decide su tutto cio' che riguarda ad esempio: l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per uno dei coniugi e per i figli, etc (questioni accessorie), oltre che sullo stato dei coniugi.
Se l'accertamento delle questioni su indicate dovesse comportare una istruttoria lunga e complessa, la legge sul divorzio prevede espressamente di pronunciare la "sentenza non definitiva di divorzio", cioe' una sentenza che non definisce completamente il processo, che prosegue in ordine a tali questioni accessorie, ma che definisce la questione relativa allo stato civile dei coniugi.
Nel caso di sentenza che conclude il giudizio di primo grado, la parte che non condivide la sentenza puo' impugnarla, mentre il pubblico ministero puo' impugnarla solamente per tutelare gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
L'impugnazione, decisa dalla Corte d'Appello in camera di consiglio, in un'unica udienza, si deve proporre con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, oppure entro sei mesi dal deposito della sentenza non notificata.
Nel caso di sentenza parziale, che decide cioe' solo sulla domanda di divorzio, la parte che non condivide la decisione del tribunale deve proporre immediatamente l'appello.

RIASSUMENDO
La separazione e il divorzio sono quasi la fotocopia uno dell'altro, salvo significative differenze.
La separazione, a differenza del divorzio, non incide sul vincolo matrimoniale, che rimane integro. Dunque i coniugi continuano ad essere marito e moglie anche se non vivono piu' insieme. Inoltre i coniugi possono decidere di rimettersi insieme, facendo cessare di fatto la separazione.
Questo avviene senza bisogno di alcuna formalita', ma con il semplice comportamento dei coniugi.
Il divorzio, invece, fa cessare definitivamente il vincolo matrimoniale, e se i coniugi volessero ricostituirlo, dovrebbero risposarsi.
I coniugi divorziati perdono reciprocamente i diritti ereditari, mentre quelli separati li conservano. In quest'ultimo caso, pero', se la separazione e' addebitata a uno o ad entrambi i coniugi, il coniuge colpevole ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se, al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

ATTENZIONE!
Oggi è possibile procedere alla separazione ed al divorzio consensuale anche tramite l'accordo di negoziazione assistita concluso fra avvocati o anche personalmente di fronte all'ufficiale dello Stato civile. Tutte le informazioni utili nella scheda pratica "Separazioni e divorzi consensuali. Le nuove regole".

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice civile art. 149 e seguenti
- Legge 898/1970 modificata in ultimo da
- Legge 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", in vigore dal 26/5/2015

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