Giovedì 4 giugno 2026
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Giustizia

Giudizio di separazione e divorzio

Scheda · Katia Moscano, aggiornata da Claudia Moretti ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026 (Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 1/3/2023; correttivo D.Lgs. 164/2024)

Dal 1° marzo 2023 è in vigore la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che ha introdotto un rito unico per tutti i procedimenti di famiglia, sostituendo i vecchi riti differenziati tra separazione, divorzio e cause relative ai figli. Si applica ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 in poi; quelli pendenti seguono le vecchie regole. Il D.Lgs. 164/2024 ("correttivo Cartabia") ha successivamente chiarito e perfezionato alcuni aspetti applicativi.

 

Indice
IL RITO UNICO DI FAMIGLIA
SEPARAZIONE E DIVORZIO CUMULABILI IN UN UNICO ATTO
PROCEDIMENTO CONTENZIOSO
PROCEDIMENTO CONSENSUALE
DIVORZIO BREVE (L. 55/2015)
I FIGLI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ACCORDO IN COMUNE
L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
LINK UTILI

 

 


IL RITO UNICO DI FAMIGLIA

La Riforma Cartabia ha introdotto nel codice di procedura civile il nuovo Titolo IV-bis (artt. 473-bis e ss.) che unifica in un unico rito tutti i procedimenti in materia di:

  • Separazione personale (giudiziale e consensuale)
  • Divorzio (giudiziale e consensuale)
  • Affidamento e mantenimento dei figli (anche nati fuori dal matrimonio)
  • Modifica delle condizioni di separazione/divorzio
  • Provvedimenti riguardanti i minori

Competenza: il Tribunale ordinario (fino all'attivazione del futuro Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, ancora non operativo). La competenza territoriale è quella del luogo di residenza di una delle parti o dei figli.

Novità processuali: eliminata la figura dell'udienza presidenziale; l'intero procedimento è gestito da un unico giudice istruttore. Obbligo di leale collaborazione delle parti nella produzione documentale economica.

 

 


SEPARAZIONE E DIVORZIO CUMULABILI IN UN UNICO ATTO

Novità Cartabia: il "separorzio". Nell'atto introduttivo della separazione si può già proporre anche la domanda di divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.). Il procedimento si sdoppia: il giudice pronuncia prima la separazione, poi, decorsi i termini di legge (6 o 12 mesi secondo il tipo), decide sul divorzio senza necessità di un nuovo ricorso.

Cassazione n. 28727/2023: il cumulo è ammissibile anche nei procedimenti consensuali.

 

 


PROCEDIMENTO CONTENZIOSO

Quando le parti non trovano accordo:

  1. Deposito del ricorso al Tribunale (con avvocato obbligatorio)
  2. Decreto del Presidente (assente nel nuovo rito: è il giudice istruttore a fissare l'udienza)
  3. Udienza: i coniugi compaiono, il giudice tenta la conciliazione. Se non riesce, adotta i provvedimenti provvisori e urgenti (affidamento, assegno provvisorio, assegnazione casa coniugale)
  4. Fase istruttoria: scambio memorie, eventuale CTU patrimoniale o psicologica, ascolto dei figli
  5. Sentenza (o decreto se consensuale)

La sentenza di separazione è immediatamente esecutiva.

 

 


PROCEDIMENTO CONSENSUALE

Quando le parti sono d'accordo su tutte le condizioni:

  • Si deposita un ricorso congiunto con le condizioni pattuite
  • Udienza semplificata; il giudice omologa l'accordo (o lo rinvia in presenza di figli minori)
  • Novità Cartabia: possibilità di svolgere l'udienza per via telematica, depositando note scritte in sostituzione della comparizione fisica
  • Il giudice può sentire i figli se lo ritiene necessario, anche nei consensuali

 


DIVORZIO BREVE (L. 55/2015)

I termini per chiedere il divorzio dopo la separazione sono:

  • 6 mesi dalla comparizione dei coniugi in udienza: in caso di separazione consensuale
  • 12 mesi dalla comparizione: in caso di separazione giudiziale

Con il rito Cartabia (cumulo delle domande), i termini decorrono dalla stessa udienza della separazione, senza necessità di un nuovo ricorso.

 

 


I FIGLI

Piano genitoriale obbligatorio: in ogni procedimento con figli minori, i genitori devono allegare al ricorso un piano che descriva gli impegni quotidiani, le attività scolastiche, sanitarie e sportive dei figli e la loro gestione.

Ascolto del minore: obbligatorio per i figli di almeno 12 anni (o anche più giovani se capaci di discernimento); facoltativo nei consensuali, a discrezione del giudice.

Curatore speciale del minore: il giudice può nominarlo quando gli interessi del figlio sono in conflitto con quelli dei genitori.

Affidamento: di norma condiviso tra entrambi i genitori. Esclusivo solo in casi specifici (pregiudizio per il figlio). La residenza abituale è stabilita dal giudice.

Mantenimento dei figli: due modalità:

  • Assegno periodico versato dal genitore non collocatario all'altro
  • Mantenimento diretto (ciascun genitore provvede direttamente alle spese nelle proprie settimane): ammesso ma solo se il giudice lo ritiene adeguato all'interesse del figlio

 


NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ACCORDO IN COMUNE

Per le coppie senza figli minori (o con figli maggiorenni non fragili) ci sono alternative al Tribunale:

  • Negoziazione assistita (L. 162/2014): accordo tra avvocati delle due parti, trasmesso alla Procura per il nulla osta. Più veloce del Tribunale
  • Accordo in Comune (L. 162/2014): separazione/divorzio direttamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, senza avvocati. Solo per accordi semplici senza figli minori e senza assegni

 


L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Il coniuge economicamente più debole ha diritto all'assegno di mantenimento (in separazione) e all'assegno divorzile (in divorzio) se non ha redditi adeguati. I criteri sono: redditi e patrimoni dei coniugi, tenore di vita del matrimonio, durata del matrimonio, contributo domestico.

L'assegno divorzile non è automatico: chi lo richiede deve dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (Cassazione SS.UU. 18287/2018, confermata dalla prassi successiva).

L'assegno può essere aggiornato su domanda di una delle parti in caso di variazione delle condizioni economiche.

 


LINK UTILI

 

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