L'acquisto diretto di un veicolo all'estero deve essere valutato, dal punto di vista economico, considerando tutti i costi che si aggiungono al mero prezzo di acquisto.
Devono essere tenute in considerazione essenzialmente le spese di trasporto del veicolo in Italia, l'eventuale IVA da pagare in Italia (se il veicolo e' nuovo), le eventuali spese di importazione (se il veicolo proviene da un Paese extra-UE oltre all'IVA potrebbero essere dovuti dei dazi), nonche' tutti i costi di immatricolazione.
In caso di veicolo nuovo, il trasporto potrebbe avvenire con una targa di prova (e un assicurazione temporanea), tramite rimorchio con un mezzo idoneo (camion, treno, etc.) oppure dopo l'immatricolazione in Italia. In quest'ultimo caso le pratiche di immatricolazione, compreso il ritiro della targa, devono essere sbrigate prima del ritiro del veicolo.
In ogni caso una volta giunto in Italia il veicolo dovra' essere immatricolato ("nazionalizzato" in caso di veicolo usato) e iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Le pratiche possono essere svolte direttamente o tramite un'agenzia che puo' essere una stessa delegazione ACI. In questo caso, oltre alle spese "vive" della pratica (imposte e diritti) saranno dovuti anche compensi per il servizio di intermediazione.
Il primo passo e' rivolgersi agli uffici locali del DTT (Dipartimento trasporti terrestri, ex Motorizzazione) per verificare se la documentazione tecnica in nostro possesso e' adeguata e sufficiente.
Potrebbe essere necessario non solo produrre altra documentazione, ma anche adeguare le caratteristiche dell'auto alla legislazione italiana, poiche' non tutte le auto prodotte all'estero (soprattutto in Paesi extra-UE) sono omologate per circolare in Italia.
In questi casi dovranno essere affrontati costi -ed investimenti di tempo- spesso non preventivati e non preventivabili.
La pratica di immatricolazione vera e propria puo' essere poi presentata direttamente all'ufficio della Motorizzazione oppure -se il veicolo proviene da un paese UE o facente parte dello Spazio economico europeo- ad uno sportello telematico dell'automobilista (lo STA, vedi nota**).
Nota: La nazionalizzazione puo' riguardare anche cittadini stranieri, muniti di veicolo immatricolato all'estero, che prendono residenza in Italia. In questo caso il veicolo deve essere nazionalizzato entro un anno dall'acquisizione della residenza. (art.132 c.d.s).
Il veicolo, ai sensi della normativa europea, deve essere immatricolato nello Stato in cui l'acquirente ha la normale residenza (direttiva 83/182/Cee).
Indice scheda
VEICOLI PROVENIENTI DALL'UE
VEICOLI PROVENIENTI DA UN PAESE EXTRA UE
ADEMPIMENTI FISCALI
L'ASSICURAZIONE
NORME IMPORTANTI
LINK UTILI
VEICOLI PROVENIENTI DALL'UE
Immatricolazione e nazionalizzazione
Le regole inerenti l'immatricolazione dei veicoli acquistati da un paese della U.E (o da uno facente parte dello Spazio economico europeo, ovvero Islanda, Norvegia, Liechtenstein) sono state recentemente riformate dal Ministero dei Trasporti con circolare del 27/11/07 (n.108243), soprattutto in materia di IVA.
La suddetta circolare, anche in ottemperanza della legge finanziaria 2005, ha subordinato l'immatricolazione dei veicoli acquistati all'estero alla verifica -da parte delle Motorizzazioni -uffici dei DTT del Ministero dei Trasporti- di dati e documenti relativi all'acquisto stesso e agli eventuali passaggi successivi, in stretto collegamento con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle dogane.
La pratica deve essere presentata agli uffici dello STA-Sportello Telematico dell'Automobilista (**), compilando una domanda su un modulo apposito ed allegando una copia del proprio documento di identita', le ricevute di pagamento dei diritti, bolli e oneri dovuti nonche' la documentazione tecnica inerente il veicolo.
Per i veicoli nuovi mai immatricolati (*) e' di solito richiesto, in due copie, il certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e attestante l'omologazione europea del veicolo. Se il suddetto certificato e' stato emesso da oltre un anno rispetto alla data di richiesta dell'immatricolazione deve esse anche allegato un attestato -emesso dal costruttore e tradotto in italiano- di rispondenza alle direttive comunitarie obbligatorie ai fini della prima immatricolazione ed entrate in vigore dopo l'emissione del C.O.C.
Per i veicoli che sono gia' stati immatricolati all'estero va allegata invece la documentazione prevista dalla normativa del Paese di provenienza opportunamente tradotta.
Si tratta della carta di circolazione (certificato di immatricolazione) e -alternativamente a seconda del caso- una scheda tecnica integrativa riportante le direttive CEE sulle emissioni gas, frenatura, sterzo, cinture di sicurezza ecc. oppure il C.O.C. gia' detto.
In alcuni casi vengono anche richieste le targhe e il certificato di radiazione dagli archivi esteri, nonche' la documentazione dalla quale si evinca l'ultima revisione e la relativa data di scadenza.
Per i veicoli usati (*) e' necessario allegare anche la documentazione inerente l'acquisto (copia della fattura o dell'atto di trasferimento della proprieta'), e va compilato un modulo -solitamente fornito dall'ufficio- con cui si dichiara anche che il veicolo ha percorso piu' di 6.000 km, la cosiddetta "dichiarazione di percorrenza".
Per i veicoli nuovi (*) vanno invece allegate documentazioni inerenti l'acquisto e l'assolvimento degli obblighi IVA in Italia (Mod. F24 Auto UE). Si veda, per gli approfondimenti, la sezione "Adempimenti fiscali".
La pratica si conclude con il rilascio della
carta di circolazione e la
targa.
Iscrizione al PRA
Dalla data di rilascio della carta di circolazione l'acquirente ha tempo 60 giorni per richiedere l'iscrizione al P.R.A., ai fini del rilascio del certificato di proprieta' (foglio complementare). Attenzione che il ritardo di tale adempimento comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative ed il ritiro della carta di circolazione e delle targhe.
Le formalita' da sbrigare per tale iscrizione sono le stesse di un acquisto o trasferimento di auto all'interno del Paese.
Anche per questo adempimento ci si rivolge allo STA(**).
Per i veicoli nuovi la documentazione da presentare e':
- fotocopia di un documento d'identita'/riconoscimento dell'acquirente e codice fiscale;
- richiesta di iscrizione (denominata "nota di iscrizione") con dichiarazione di vendita con firma autenticata del venditore; in alternativa puo' essere allegato l'atto di vendita con firma autenticata dal notaio;
- carta di circolazione.
Per i veicoli usati:
- fotocopia di un documento d'identita'/riconoscimento dell'acquirente e codice fiscale;
- atto di vendita con firma autenticata o dichiarazione del venditore autenticata; se il soggetto e' gia' proprietario all'estero e cio' risulti dalla carta di circolazione estera, puo' essere presentata anche una dichiarazione di proprieta' con firma autenticata;
- carta di circolazione dello Stato estero vidimata oppure documento che la Motorizzazione ritiene idoneo (per i veicoli acquistati in Germania occorre l'originale del documento di proprieta').
Il PRA rilascia il
certificato di proprieta' (Cdp) praticamente in tempi reali, oppure con invio a domicilio.
ATTENZIONE!
Le suddette informazioni sui documenti da allegare sono indicative. Gli allegati possono variare a seconda del Paese di provenienza del veicolo, pertanto per avere informazioni esaustive e dettagliate e' bene rivolgersi allo specifico ufficio di competenza chiedendone il dettaglio, oppure visionare i siti Internet della Motorizzazione locale (la Direzione generale territoriale del Ministero dei trasporti).
Si vedano in proposito i link riportati in calce alla scheda.
VEICOLI PROVENIENTI DA UN PAESE EXTRA-UE
In questi casi non e' possibile sbrigare le pratiche rivolgendosi allo STA, si dovra' procedere direttamente presso gli uffici della Motorizzazione (ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri, DTT).
Veicoli nuovi
- Certificato di origine e/o di conformita' oppure (se gia' immatricolati) documento di circolazione del paese di origine. Se il veicolo e' gia' stato radiato all'estero deve essere presentata una dichiarazione di avvenuta radiazione;
- scheda tecnica del veicolo contenente tutte le caratteristiche tecniche del veicolo e le rispondenze alle direttive comunitarie attualmente in vigore per l’immatricolazione nella Comunita' Europea, senza le quali l’immatricolazione non e' possibile. Il documento deve essere rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo o da ufficio preposto e vistato dalle Autorita' competenti;
- Bolletta doganale oppure certificato doganale in bollo.
Veicoli usati:
- documento di circolazione del paese di provenienza;
- scheda tecnica del veicolo contenente tutte le caratteristiche tecniche del veicolo e le rispondenze alle direttive comunitarie attualmente in vigore per l’immatricolazione nella Comunita' Europea, senza le quali l’immatricolazione non e' possibile. Il documento deve essere rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo o da ufficio preposto e vistato dalle Autorita' competenti;
- Bolletta doganale oppure certificato doganale in bollo.
Per l'iscrizione al PRA e' necessario presentare:
- se il soggetto e' gia' proprietario all'estero del veicolo e cio' risulti dalla carta di circolazione estera, una dichiarazione di proprieta' con firma autenticata presso un notaio, il Comune o uno STA (**);
- se il soggetto che si intesta il veicolo e' diverso da quello risultante intestatario della carta di circolazione estera:
* atto di vendita con firma autenticata da un notaio o atto pubblico o sentenza;
* fotocopia della carta di circolazione;
* fotocopia della carta di circolazione estera;
* codice fiscale dell'acquirente.
ATTENZIONE!
Le suddette informazioni sui documenti da allegare sono indicative. Gli allegati possono variare a seconda del Paese di provenienza del veicolo, pertanto per avere informazioni esaustive e dettagliate e' bene rivolgersi allo specifico ufficio di competenza chiedendone il dettaglio, oppure visionare i siti Internet della Motorizzazione locale (la Direzione generale territoriale del Ministero dei trasporti).
Si vedano in proposito i link riportati in calce alla scheda.
ADEMPIMENTI FISCALI
Chi acquista un veicolo nuovo (*) all'estero deve pagare l'IVA nel proprio Stato.
Il soggetto privato ha trenta giorni di tempo dall'acquisto per provvedere al versamento dell'IVA presso banca, posta o concessionario della riscossione, utilizzando un modulo fornito dalla Motorizzazione (il modello F24 auto UE). Cio' prima di immatricolare il veicolo in Italia, ovviamente, poiche' per ottenere l'immatricolazione serve la ricevuta di pagamento dell'IVA.
Non sono previsti, per il privato che acquista l'auto in un Paese all'interno della Comunita' europea, adempimenti di pratiche doganali di alcun genere.
Se il veicolo e' usato (*) il pagamento dell'IVA in Italia non e' necessario. Per la nazionalizzazione (vedi sopra) e' sufficiente la copia della fattura di acquisto o dell'atto di trasferimento di proprieta' e la compilazione della dichiarazione di percorrenza.
In caso di acquisto del veicolo da un Paese extra-UE l'IVA e' calcolata e assolta in dogana, assieme all'eventuale dazio previsto. Viene all'uopo emessa la bolletta doganale che dovra' essere presentata all'atto dell'immatricolazione.
L'ASSICURAZIONE
Chi acquista l'auto all'estero deve sottoscrivere fin da subito una copertura assicurativa in vista del trasporto del veicolo in Italia.
In genere vengono stipulate polizze temporanee nel paese di acquisto e sono gli stessi concessionari venditori a fornire informazioni od addirittura polizze gia' pronte valevoli per uno o due giorni.
Una volta immatricolato il veicolo in Italia potra' essere stipulata una polizza definitiva sul territorio italiano.
Una volta ottenuta l'immatricolazione definitiva del bene, con la nuova targa potra' essere stipulata una polizza definitiva con la compagnia italiana prescelta.
NOTE IMPORTANTI
(*) Veicoli nuovi ed usati: definizioni
Ai fini fiscali e precisamente ai fini di pagamento dell'IVA, si definiscono auto nuove quelle mai immatricolate oppure quelle immatricolate per la prima volta da non oltre sei mesi oppure aventi percorrenza non superiore a 6.000 Km.
Per veicoli usati, viceversa, si intendono quelli gia' immatricolati che hanno percorso piu' di 6.000 km e per i quali, contestualmente, la cessione sia effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea).
Fonte: D.L.331/1993 art.38 c.4 e Circolare del Ministero dei trasporti del 27/11/07
(**) Dove trovare gli STA, Sportelli Telematici dell'Automobilista
Gli sportelli telematici dell'automobilista sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, le delegazioni ACI e gli studi di consulenza automobilistica. Si veda in proposito il link in calce alla scheda.
LINK UTILI
- Portale dell'automobilista (anche per la ricerca dell'ufficio motorizzazione di propria competenza):
clicca qui
- Per tutti i dettagli anche riguardanti i costi delle pratiche si veda il sito dell'ACI:
clicca qui
- Dettagli sugli STA (sportelli telematici dell'automobilista):
clicca qui
- Info sulle direzioni generali territoriali del Ministero dei trasporti:
Direzione generale territoriale del nord-ovest (SIIT 1 e 2):
clicca qui
Direzione generale territoriale del nord-est ( SIIT 3):
clicca qui oppure qui
Direzione generale territoriale del centro-nord e Sardegna:
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Direzione generale territoriale del centro-sud:
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Direzione generale territoriale del sud e Sicilia:
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