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RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO LA CONFISCA DELLA MOTO
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Modulo 
15 marzo 2006 0:00
 
Per coloro che hanno oggi un motorino o una moto confiscata ex. art. 213 del Codice della Strada prima del 24 novembre 2006, l'unica possibilita' rimane per ora quella di ricorrere entro 60gg dalla notifica del provvedimento di confisca al Giudice di Pace chiedendo la sospensione del provvedimento di confisca. Tenere presente che, avendo la Corte Costituzionale confermato la legittimita' della legge in questione, non e' piu' possibile chiedere la sospensione del provvedimento sollevando questione di costituzionalita'. Si dovra' quindi enfatizzare altre questioni. Questo il modulo per ricorrere.

Al Giudice di Pace dell'Ufficio di_________________________

p.c. Aduc Associazione diritti utenti consumatori Via Cavour 68 - 50129 Firenze (per posta ordinaria o mail) (*)

RICORRE

Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______

cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________

in qualita' di proprietario del motociclo modello__________Targa___________,

AVVERSO

verbale di contestazione n._____________ Prot. _____________, emesso

da_____________________ notificato il _________________ e che si allega in copia

PREMESSO CHE
 
  • il ricorrente riceveva notifica del verbale sopracitato con il quale gli viene contestata la violazione dell'articolo ________ del Codice della strada;
  • la sanzione comminata consisteva nel pagamento della somma di euro ________ e nella sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo prevista dal decreto legge 115/2005 convertito dalla legge 168/2005;
  • il motociclo e' stato posto sotto sequestro con provvedimento immediato;
  • la confisca del motociclo e' irragionevole, sproporzionata e causa disparita' di trattamento tra conducenti di auto e mezzi a due ruote;
  • che tale sanzione viola il principio di responsabilita' personale, punendo pesantemente il proprietario anche quando questo non sia il conducente del motociclo;

E VISTO CHE
 
  • i commi 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, hanno modificato la suddetta legge;
  • che la nuova normativa non ha disposto per il passato, ma solo per il futuro;
  • che in materia di sanzioni amministrative non vige il principio della retroattivita' delle disposizioni piu' favorevoli al reo come nel sistema penale (art. 1 legge 689 del 1981 che detta i principi generali sulle sanzioni amministrative);

il ricorrente FA ISTANZA affinche' il Giudice di Pace adito sospenda il procedimento di confisca per i motivi sopra esposti e disponga il dissequestro del veicolo e la restituzione all'avente diritto.

Luogo e Data ____________________

Firma ____________________

(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. 
 
 
 
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