Telemarketing: evitarlo con l'iscrizione nel Registro delle Opposizioni
Il Registro delle Opposizioni è l'archivio dove confluiscono i dati di chi non vuole ricevere chiamate telefoniche a scopo commerciale, pubblicitario, di vendita diretta o di ricerca di mercato.
Dal 27 luglio 2022, con l'entrata in vigore del DPR 26/2022, il registro è stato esteso anche ai numeri di cellulare e ai numeri fissi non presenti negli elenchi pubblici. Si tratta di una svolta importante: prima di questa data, la protezione riguardava solo i numeri fissi inseriti negli elenchi telefonici pubblici.
La gestione dell'archivio è affidata alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
Indice scheda
COME FUNZIONA IL REGISTRO
CHI PUÒ ISCRIVERSI
COME ISCRIVERSI
POSTA CARTACEA
LA NOVITÀ PIÙ IMPORTANTE: CANCELLAZIONE DEI CONSENSI PRECEDENTI
CONTESTAZIONI E RICORSO AL GARANTE
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI
COME FUNZIONA IL REGISTRO
Le aziende che vogliono fare telemarketing devono consultare il registro prima di effettuare le chiamate e depennare dai propri archivi i numeri degli utenti iscritti. La procedura deve ripetersi ogni volta che il telemarketer aggiorna il proprio archivio di contatti.
L'iscrizione protegge dalle chiamate con operatore effettuate a scopo di promozione, pubblicità, vendita diretta e ricerche di mercato, indipendentemente dal settore merceologico del chiamante.
Attenzione. L'iscrizione nel registro non riguarda i consensi ottenuti dalle aziende per vie diverse dalla "pesca" negli elenchi. Se in passato è stato dato il consenso direttamente a un'azienda (per esempio firmando un contratto), quel consenso rimane valido — a meno che non si utilizzi la procedura di cancellazione descritta più avanti.
CHI PUÒ ISCRIVERSI
Dal 27 luglio 2022 può iscriversi al registro chiunque sia intestatario di:
- un numero fisso presente negli elenchi telefonici pubblici;
- un numero fisso non presente negli elenchi telefonici pubblici;
- un numero di cellulare (con contratto o con scheda prepagata).
L'iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato. Decade quando cambia l'intestatario dell'utenza o quando l'utenza cessa.
COME ISCRIVERSI
L'iscrizione può avvenire con una delle seguenti modalità:
- via web dal sito www.registrodelleopposizioni.it;
- chiamando il numero verde 800.265.265 dal numero che si vuole registrare;
- inviando il modulo apposito per e-mail all'indirizzo [email protected];
- inviando il modulo per raccomandata A/R o fax (moduli disponibili sul sito del registro).
Con le modalità web, e-mail e raccomandata è possibile iscrivere più numeri contemporaneamente, purché intestati alla stessa persona.
Le stesse modalità si usano per aggiornare, modificare o revocare l'iscrizione.
POSTA CARTACEA
Chi ha un numero negli elenchi telefonici pubblici può chiedere che anche il proprio indirizzo postale venga iscritto nel registro, per non ricevere posta pubblicitaria cartacea. La novità era stata introdotta dal DPR 149/2018 ed è pienamente operativa dal maggio 2019.
LA NOVITÀ PIÙ IMPORTANTE: CANCELLAZIONE DEI CONSENSI PRECEDENTI
Questa è la novità più rilevante introdotta dal DPR 26/2022: iscrivendosi al registro è possibile chiedere la cancellazione dei consensi al telemarketing precedentemente espressi, inclusi quelli dati direttamente alle singole aziende e quelli per la cessione dei dati a terzi.
In pratica, l'iscrizione al registro può azzerare anche i consensi firmati in passato, senza dover contattare singolarmente ogni azienda. Le imprese di telemarketing hanno l'obbligo di consultare il registro e rispettare le opposizioni, anche se in precedenza avevano ottenuto un consenso diretto.
Attenzione: fanno eccezione i rapporti contrattuali in corso con aziende con cui si ha un contratto attivo: in quel caso l'azienda può continuare a contattare il cliente per comunicazioni relative al contratto stesso.
CONTESTAZIONI E RICORSO AL GARANTE
Se nonostante l'iscrizione al registro si ricevono ancora chiamate promozionali, è possibile:
- inviare una diffida formale alla società chiamante;
- segnalare la violazione al Garante della Privacy, che può comminare sanzioni anche molto elevate (fino al 4% del fatturato globale annuo, ai sensi del GDPR);
- presentare ricorso al Garante o all'autorità giudiziaria.
Prima di procedere è utile farsi dire dall'azienda chiamante da dove ha ottenuto il numero, per capire se si tratta di una violazione del registro o di un consenso precedentemente dato.
FONTI NORMATIVE
- D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), artt. 129-130, come modificato dal D.L. 135/2009
- DPR 178/2010 — Regolamento del Registro delle Opposizioni
- Legge 5/2018 — estensione del registro a cellulari e numeri non in elenco
- DPR 149/2018 — estensione alla posta cartacea
- DPR 26/2022 — attuazione dell'estensione ai cellulari e numeri fissi non in elenco, cancellazione consensi precedenti (in vigore dal 27 luglio 2022)
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — sanzioni per violazioni della privacy