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Pace fiscale: sanatorie, rottamazioni e annullamento debiti. Una guida
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
2 novembre 2018 9:56
 
Ultimo aggiornamento: 21/12/2018

Il 24 Ottobre 2018 è entrato in vigore il decreto legge che ha realizzato la cosiddetta PACE FISCALE. Si tratta di una serie di misure di condono e sanatoria che riguardano vari settori. Per alcune di esse si attendono provvedimenti attuativi.

Indice scheda
SANATORIA PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)
SANATORIA AVVISI, INVITI AL CONTRADDITTORIO E ACCERTAMENTI CON ADESIONE
SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI (ROTTAMAZIONE-TER)
SANATORIA VECCHIE ROTTAMAZIONI CARTELLE
STRALCIO/ANNULLAMENTO CARICHI FINO A 1000 EURO
SANATORIA LITI CON IL FISCO
IRREGOLARITÀ FORMALI SU DICHIARAZIONI
RIDUZIONE SANZIONE PER ASSEGNI SENZA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE”
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

SANATORIA PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)
Si tratta in generali dei verbali redatti a seguito di verifiche fiscali presso il contribuente. Possono essere sanati presentando una dichiarazione di regolarizzazione delle violazioni constatate, entro il 31 Maggio 2019.
Sono coinvolti i PVC consegnati entro il 24/10/2018 inerenti imposte sui redditi (irpef) e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (irap), imposta sul valore degli immobili all’estero, imposte sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto (iva). Altra condizione è che per tali atti non deve ancora risultare notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.

Informazioni dettagliate sul sito dell’Agenzia delle entrate

SANATORIA AVVISI, INVITI AL CONTRADDITTORIO E ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione, atti di recupero notificati entro il 24/10/2018 possono essere sanati col pagamento del dovuto per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori entro il 23 Novembre 2018 oppure, se è più ampio, entro il termine per la presentazione del ricorso (residuo dal 24/10/2018).
Stesso tipo di riduzioni per gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018, sanabili col pagamento al 23 Novembre 2018. Anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24/10/2018 si sanano con le stesse riduzioni versando entro il 13 Novembre 2018.
Il pagamento dell’importo “sanato” può avvenire in un’unica soluzione oppure a rate trimestrali, massimo venti.

Informazioni dettagliate sul sito dell'Agenzia delle entrate

SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI (ROTTAMAZIONE-TER)
Riaperta la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2017, con pagamento spalmato in cinque anni in 18 rate.
La nuova rottamazione, terza in ordine di tempo -dopo quelle del 2016 e 2017- si apre a tutti, anche a chi non avesse aderito alle precedenti o risultasse, rispetto alle stesse, decaduto.
Le domande vanno presentate entro il 30 Aprile 2019 su moduli predisposti dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

Informazioni dettagliate sul sito dell'Agenzia delle entrate
e nell’articolo Pace fiscale - Rottamazione ter - Decreto Legge 119/2018

SANATORIA VECCHIE ROTTAMAZIONI CARTELLE 
Chi non avesse pagato le rate delle vecchie rottamazioni può regolarizzarsi.

Sanatoria rate non pagate rottamazione-bis (ex Dl 148/2017)
Chi avesse ottenuto la rottamazione precedente (Dl 148/2017) e non avesse pagato le rate di luglio settembre e ottobre 2018, potrà regolarizzarsi pagando il dovuto entro il 7 Dicembre 2018. Per i debitori che si regolarizzano entro tale data vengono differite anche le restanti somme dovute divise in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con applicazione dal 1/8/2019 di interessi al tasso dello 0,3% annuo.
A questi debitori l’agente della riscossione invierà una comunicazione entro il 30 Giugno 2019 unitamente a bollettini precompilati. Il debitore ha facoltà di pagare tutta la parte residua entro il 31/7/2019.

Dilazione pagamenti rottamazione per i soggetti colpiti dai terremoti del 2016
Per i soggetti coinvolti dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26/30 ottobre), che hanno ottenuto le rottamazioni 2016 o 2017, il pagamento del residuo eventualmente ancora dovuto può essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con applicazione dal 1/8/2019 di interessi al tasso dello 0,3% annuo.
Anche in questo caso l’agente della riscossione invierà una comunicazione entro il 30 Giugno 2019 unitamente a bollettini precompilati. Il debitore ha facoltà di pagare tutta la parte residua entro il 31/7/2019.

STRALCIO/ANNULLAMENTO CARICHI FINO A 1000 EURO
I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale interessi e sanzioni) affidati all’agente della riscossione, e quindi iscritti a ruolo, nel periodo 2000-2010, vengono automaticamente annullati alla data del 31 Dicembre 2018. L’annullamento è automatico, senza che il debitore debba muoversi, e riguarda cartelle esattoriali che possono essere anche di importo superiore a 1.000 euro qualora comprendano addebiti di importo singolo inferiore (esempio: multa di 200 euro, altra multa di 100 euro, tassa/imposta di 800).
Le somme relative alle suddette cartelle eventualmente già versate alla data del 24/10/2018 non vengono rimborsate, mentre quelle versate dopo sono imputate alle rate di altri debiti scaduti o in scadenza oppure rimborsate.
Sono esclusi da questa disposizione i debiti relativi al recupero di aiuti di Stato, quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Sono esclusi anche i debiti relativi all’IVA riscossa all’importazione.

SANATORIA LITI CON IL FISCO
Le controversie tributarie dove è parte l’Agenzia delle entrate, di qualsiasi grado, possono essere definite pagando un importo pari al valore della controversia, ovvero al valore del tributo -oggetto di controversia- senza le sanzioni collegate e gli interessi di mora. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione può avvenire pagando il 90% del valore della controversia.

Se alla data del 24/10/2018 risulta già soccombente l’Agenzia delle entrate (conta il deposito della pronuncia giurisdizionale), la sanatoria si ottiene col pagamento del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado) o del 15% (soccombenza in secondo grado). Ugualmente, se la controversia riguarda sanzioni non collegate al tributo si paga il 40% oppure il 15% se la soccombenza è sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la sanatoria non è dovuto alcun pagamento se il rapporto relativo ai tributi sia stato già definito.

Questa sanatoria si applica alle controversie il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è ancora concluso.
La sanatoria si perfeziona con la presentazione della domanda e il contestuale pagamento degli importi dovuti o della prima rata ENTRO il 31/5/2019. Se gli importi superano i 1000 euro è ammissibile il pagamento rateizzato in massimo 20 rate trimestrali con scadenza, oltre al 31/5, 31/8, 30/11, 28/2 e 31/5 di ciascun anno a partire dal 2019 e con l’aggiunta di interessi legali calcolati dal 1/6/2019 fino alla data del versamento. Se le somme interessate dalle controversie sanabili sono anche oggetto di rottamazione (del 2017) il perfezionamento della sanatoria è in ogni caso subordinata al versamento entro il 7/12/2018 delle rate rimaste impagate entro ottobre 2018. Dagli importi dovuti si decurtano quelli già eventualmente versati a titolo di pendenza di giudizio; eventuali somme eccedenti già versate non vengono rimborsate. Le controversie sono sospendibili con richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della sanatoria.
Entro il 10/6/2019 vanno depositate presso l’organo giurisdizionale la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata, per ottenere ulteriore sospensione fino a fine dicembre 2020. L’eventuale diniego della sanatoria va notificato entro il 31/7/2020 ed è impugnabile entro 60 giorni.
Gli enti territoriali possono stabilire come aderire a questa sanatoria con propri provvedimenti da adottare entro il 31/3/2019.

Note:
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra le parti, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto
annullata.
- le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione alla data del 19/12/2018 nelle quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite col pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Informazioni e dettagli sul sito dell’Agenzia delle entrate

IRREGOLARITÀ FORMALI SU DICHIARAZIONI
Le irregolarità infrazioni e inosservanze di obblighi commesse fino al 24/10/2018 di natura formale, ovvero che non incidono sulla formazione della base imponibile di imposte varie (irpef, iva, irap), possono essere sanate col versamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo a cui si riferiscono le violazioni.
La regolarizzazione si esegue col pagamento del dovuto in due rate di pari importo scadenti il 31/5/2019 e il 2/3/2020 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Attenzione. Vi sono importanti esclusioni che consigliamo di verificare, nel caso la sanatoria interessi, sul testo del DL convertito in legge, art.9.
Occorre comunque un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che dia attuazione alla sanatoria.

RIDUZIONE SANZIONE PER ASSEGNI SENZA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE”
Premesso che secondo la legge antiriciclaggio la sanzione a carico di chi emette assegni di importo superiore a 1.000 euro senza la clausola “non trasferibile” è di minimo 3.000 euro a prescindere dall’importo dell’assegno stesso, viene introdotta una riduzione.

Se l’assegno è di importo inferiore a 30.000 euro e se vengono accertate circostanze di minore gravità previste dalla legge (art.67 D.lgs.231/2007) la sanzione si applica nella misura del 10% dell’importo trasferito. Dette circostanze sono valutate dal Ministero delle finanze e dalle autorità di settore considerando vari fattori nell’ottica dello spirito anti-riciclaggio.
Sono coinvolti anche i procedimenti sanzionatori in corso alla data del 24/10/2018.

Informazioni e dettagli sulla scheda pratica ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Dl 119/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito nella Legge 136/2018
- Sito Agenzia delle entrate con informazioni e modulistica 
 
 
 
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