Sono gli impianti -con potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW- che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali che si integrano e sostituiscono parti degli edifici (il tetto, le finestre, le porte, etc.) aventi caratteristiche innovative e pensati per svolgere anche funzioni architettoniche (come la protezione termica dell'edificio, la tenuta all'acqua, la tenuta meccanica).
Note:
- Tariffe in Euro per kW;
- Per approfondire le caratteristiche tecniche e specifiche di ogni categoria si vedano gli allegati del DM 5/5/2011 (quarto conto energia) e del DM 5/7/2012 (quinto conto energia) oppure la guida del GSE (vedi link utili);
- Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applica una tariffa pari alla media aritmetica tra quella . relativa agli "impianti realizzati sugli edifici" e quella relativa agli "altri impianti". Dettagli tecnici sui decreti dei rispettivi "conto energia";
- Anche agli impianti realizzati su fabbricati rurali, che risultino accatastati prima dell'entrata in esercizio degli impianti stessi, e' applicata una tariffa pari alla media aritmetica tra quella relativa agli "impianti realizzati sugli edifici" e quella relativa agli "altri impianti"
- Lo spostamento di un impianto in un sito diverso da quello di prima installazione fa decadere il diritto alla tariffa incentivante; eventuali modifiche (potenziamento a parte) della configurazione dell'impianto NON possono comportare un incremento della tariffa.
- La cessione dell'impianto o dell'edificio su cui e' ubicato (unitamente all'impianto stesso) deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla registrazione del relativo atto.
COME SI ACCEDE
1) Realizzazione dell'impianto
La prima cosa da fare e' ovviamente rivolgersi ad una ditta specializzata che progetti e realizzi l'impianto. E' bene anche informarsi presso il proprio Comune per verificare se si debbano chiedere permessi o autorizzazioni. Se l'impianto ha potenza superiore ai 20 kW dovra' anche essere presentata (all'Ufficio tecnico di finanza) una denuncia di apertura dell'"officina elettrica".
Ricordiamo che per la realizzazione della maggior parte degli impianti solari fotovoltaici NON e' necessario alcun titolo abilitativo ( DIA o altro) perche' rientranti tra gli interventi di edilizia libera. Per i seguenti impianti e' sufficiente infatti una comunicazione al Comune, anche telematica, senza necessita' di ottenere nulla osta:
- impianti solari fotovoltaici che siano aderenti o integrati su tetti di edifici (che non abbiano vincoli culturali o paesaggistici) con superficie non superiore agli stessi e con la stessa inclinazione e orientamento e che non alterino la sagoma degli edifici;
- impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o pertinenze con potenza non superiore a 20 Kw, realizzati al di fuori delle zone A ai sensi del DM 1444/1968 (zone urbane ad interesse storico, artistico o di pregio ambientale);
Per gli altri impianti e' necessaria la Dia o, a seconda del caso, l'"autorizzazione unica" il cui procedimento di ottenimento e' stato modificato dal D.lgs.28/2011.
E' bene, in ogni caso. rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune per verificare quali siano gli adempimenti necessari e la tempistica prevista.
E' anche bene sapere che dal 29/3/2012 per poter usufruire delle tariffe incentivanti tutti gli impianti dovranno rispettare pienamente le caratteristiche tecniche previste dalla legge (D.lgs.28/2011 e decreti ministeriali del conto energia) e dovranno essere garantiti dal produttore per almeno 10 anni.
Per i riferimenti normativi si vedano il D.lgs.28/2011 (artt.6/7), il D.p.r.380/2001 (testo unico dell'edilizia, art.6) e il DM 10/9/2010 (linee guida per gli impianti fotovoltaici)
2) Allacciamento alla rete locale
Il soggetto responsabile (di solito il proprietario dell'immobile o comunque una persona autorizzata dal proprietario, come gia' detto) deve poi inoltrare al distributore locale (Enel, Acea, Hera, etc.), secondo le modalita' da questo previste, il progetto preliminare dell'impianto e chiederne la connessione alla rete.
Se l'impianto ha potenza fino a 20 kW dovra' anche precisare se intende avvalersi del servizio dello scambio sul posto.
Il gestore comunica il punto di allaccio e il proprio preventivo con i tempi di realizzazione, preventivo che dev'essere accettato.
Una volta ultimato l'impianto, il soggetto responsabile dovra' darne notizia al gestore e quest'ultimo dovra' allacciare l'impianto alla rete.
L'AEEG (Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) ha stabilito che la realizzazione della connessione debba avvenire entro massimo 30 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo (che deve essere emesso entro 20 gg dalla richiesta, piu' il tempo necessario per l'eventuale sopralluogo). Se il lavoro e' considerato "complesso" il termine di realizzazione e' di 90 giorni lavorativi, in alcuni casi allungabili a 105. In caso di mancato rispetto, se non vi sono cause di forza maggiore o imputabili al soggetto richiedente, deve essere corrisposto un indennizzo automatico (per i dettagli sulle regole di connessione vedi Delibera AEEG 99/08, detta TICA).
3) Invio richiesta di concessione delle tariffe incentivanti al GSE
Per gli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del "quarto conto energia" (1/6/2011) ci sono 15 giorni solari di tempo dall'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, con allegata documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto (vedi sito GSE oppure allegati del "conto energia" vigente, DM 5/5/2011 o DM 5/7/2012). Se si ritarda nell'inviare la domanda non verra' conteggiato l'incentivo per il periodo che va dall'entrata in esercizio dell'impianto fino alla data di presentazione della domanda. Non decade pero' il diritto di accedere agli incentivi in vigore al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.
Attenzione! L'invio deve esser fatto per via telematica utilizzando il sistema messo a punto dal GSE, previa registrazione:
https://applicazioni.gse.it.
I tempi di risposta del GSE sono di 90 giorni, sia per comunicare l'ammissione alla tariffa (con indicazione di quella riconosciuta) sia per comunicare carenze della documentazione presentata.
In caso di riconoscimento della tariffa richiesta la comunicazione viene resa disponibile, previo avviso inviato per posta elettronica, sul sito utilizzato per l'invio della domanda, nella sezione "comunicazioni del GSE" , scaricabile in formato pdf. Diversamente, per comunicare una tariffa diversa o una mancata accettazione, oppure una richiesta di integrazione dei documenti, viene inviata una raccomandata a/r o una email certificata (se nella procedura e' stata indicata un indirizzo di posta elettronica certificata). Al richiedente viene data possibilita', in questo caso, di presentare proprie obiezioni e osservazioni, sempre online attraverso il sito suddetto.
Attenzione! Per gli impianti che accedono al "quinto conto energia" (dal 27/8/2012) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti (o, per gli impianti che necessitano di registrazione, all'atto della richiesta di registrazione al registro del GSE) deve essere pagato un contributo per le spese di istruttoria pari, per gli impianti di potenza fino a 20 kw, a 3 € per ogni kW di potenza nominale (di massimo 60 Euro, quindi).
4) Stipula della convenzione col GSE
Dopo aver ricevuto risposta positiva dal GSE, il responsabile dell'impianto deve stipulare la convenzione scaricando e stampando dal sito suddetto il relativo modulo, firmandolo e inviandolo a
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma
scrivendo sulla busta: GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici – Invio Dichiarazione di Accettazione della Convenzione - Numero Identificativo Impianto (Numero Pratica): N...."
EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Avviene per 20 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di ammissione da parte del GSE.
Dal secondo semestre 2014 il GSE effettua i pagamenti tramite un sistema di acconto e conguaglio dove
- l'acconto viene calcolato sulla base delle ore di produzione dell'impianto relative all'anno precedente (produzione storica) oppure utilizzando stime regionali e viene pagato in rate quadrimestrali per gli impianti di potenza fino a 3kW o trimestrali per gli impianti di potenza tra 3 e 6 kW, con rata minima di 100 euro;
- il saldo a conguaglio viene calcolato sulla base di misure valide prevenute dal proprietario dell'impianto, entro 60 giorni e comunque prima del 30/6 di ogni anno, a partire dal 2015.
Per il periodo che va da Luglio a Dicembre 2014 le tempistiche delle rate di acconto potrebbero essere diverse da quelle dette sopra, ma comunque i pagamenti devono avvenire entro il 31/12/2014. Il primo conguaglio sarà effettuato il 30/6/2015.
Il dovuto e' calcolato moltiplicando l'energia prodotta e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata dei premi aggiuntivi. La misura dell'energia prodotta viene comunicata al GSE dai gestori di rete con i quali i soggetti responsabili hanno stipulato i contratti di allacciamento alla rete locale.
Sulla tariffa incentivante pagata non viene aggiunta l'iva, nemmeno se il soggetto destinatario e' un'azienda. Cio' in quanto si tratta di un contributo a fondo perduto reso in assenza di controprestazione (circolare Agenzia delle Entrate 46/2007).
E' interessante aggiungere che per la persona fisica che non usa l'impianto nell'ambito dell'attivita' di impresa, le cifre percepite come incentivi non sono soggette al pagamento delle imposte dirette (irpef) se non nel caso in cui l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi venga venduta alla rete, caso che NON riguarda chi usufruisce del servizio di "scambio sul posto", dove l'energia in surplus viene "immagazzinata". Maggiori informazioni al riguardo si trovano nella circolare suddetta (46/2007) oppure possono essere chieste direttamente agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.
La stessa cosa vale per la persona fisica condomino relativamente agli incentivi percepiti dal condominio per impianti realizzati sulle parti condominiali, con alcune esclusioni: se l'impianto condominiale ha potenza superiore ai 20 kW oppure, se l'impianto ha potenza inferiore ma cede comunque tutta l'energia prodotta alla rete. Si veda in proposito la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 84/E del 10/8/2012.
IL PREMIO AGGIUNTIVO DEL CONTO ENERGIA
Gli impianti entrati in esercizio prima del 26/8/2012 che hanno avuto accesso alle tariffe incentivanti dei conti energia precedenti il "quinto" (piu' precisamente al secondo, terzo o quarto conto energia), possono usufruire, su richiesta, di una tariffa premio aggiuntiva, nei casi in cui l'impianto sia abbinato ad un uso particolarmente efficiente dell'energia, con una riduzione dei consumi di almeno il 10%.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante che puo' arrivare al 30% della stessa. Va richiesto al GSE (attraverso il sito sito
https://applicazioni.gse.it) producendo determinate certificazioni energetiche, ed e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo.
Questo premio aggiuntivo non e' stato abbinato al "quinto conto energia", per cui gli impianti entrati in esercizio dal 27/8/2012 o comunque rientranti nel quinto conto energia NON possono fruirne.
CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI
Fino a tutto il 2012 la cumulabilita' e' possibile solo con i seguenti contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
- contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su edifici aventi potenza non superiore ai 20 Kw;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti integrati con caratteristiche innovative e di impianti a concentrazione;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 60% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie, su strutture sanitarie pubbliche, su struttura militari o su strutture di proprieta' di enti locali;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su edifici pubblici diversi da quelli del punto precedente ovvero di proprieta' di organizzazioni non lucrative e di utilita' sociale che prestano servizi per gli enti locali;
- con contribuzioni pubbliche erogate in misura non superiore al 30% del costo di investimento in caso di impianti realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica ubicate in siti contaminati;
- con benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti dagli enti locali o da regioni e province autonome;
- con finanziamenti a tasso agevolato erogati nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di Kyoto (art.1 comma 1111 legge 296/06) e con benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti tra enti locali o regioni e province autonome.
Gli incentivi del conto energia, invece, non sono mai cumulabili con le detrazioni fiscali (per esempio quelle del 36% e 55% previste dalla legge per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico).
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate precisa -con Risoluzione n.207/2008-che se la realizzazione dell'impianto solare determina un risparmio nei consumi di energia (indice di climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di legge previsti dal DM 7/4/2008), e' possibile usufruire della detrazione del 55% sui lavori di riqualificazione energetica (nel caso esaminato si trattava dell'isolamento del tetto), beneficiando nel contempo delle tariffe incentivanti relativamente all'impianto solare.
L'incentivazione diventa, inoltre, alternativa a quella dello "scambio sul posto" (vedi sotto)
Nota: dal 1/1/2013 la cumulabilita' degli incentivi cambia e sara' quella fissata dall'art.26 Dlgs. 28/2011
IL SERVIZIO DI "SCAMBIO SUL POSTO" - COS'E' E COME FUNZIONA
Per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili aventi potenza nominale fino a 500 kW e per i quali il punto di immissione e di prelievo di energia coincidono, e' possibile attivare il servizio di "scambio sul posto".
Si tratta di un sistema che consente di "compensare" l'energia prodotta -ed immessa sulla rete- con quella prelevata e consumata, avendo ad effettivo carico solo la differenza tra le due. Non solo: il sistema consente di "immagazzinare" virtualmente l'energia non consumata subito per futuri utilizzi.
Fino al 2009 i contratti inerenti lo "scambio sul posto" venivano sottoscritti direttamente con il proprio gestore/fornitore di energia, con pagamento del "saldo" tra l'energia consumata e quella prodotta.
Dal 2009 le cose sono cambiate, la convenzione si stipula col GSE (gestore servizio elettrico) e i "conteggi" tra energia consumata e prodotta sono separati. Da una parte quindi si continua a pagare l'energia consumata al proprio fornitore, dall'altra si riscuote -dal GSE- un contributo per l'energia prodotta ed immessa sulla rete nonche' un rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di energia.
Tale contributo, detto "in conto scambio (CS)", e' quindi una sorta di “rimborso” all'utente per l'energia che ha immesso in rete, calcolato in base all'energia prodotta ed immessa sul mercato. Se nell'arco di un anno si produce più energia di quanta se ne consuma il contributo diventa un “credito” che può essere rimandato all'anno successivo o riscosso. Se invece si immette meno energia di quanto si consuma il contributo paga l'energia immessa e rimborsa unicamente la quota servizi (non i consumi).
Il pagamento avviene con rate semestrali di acconto e con un conteggio annuale di conguaglio. L'erogazione del conguaglio avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Il conguaglio a credito eventualmente maturato annualmente sara' usufruibile nei conguagli successivi, senza limiti di tempo.
Il GSE addebita all'utente un contributo a copertura degli oneri di gestione che per gli impianti superiori a 3 kW (e fino a 20 kW) e' di 30 € annui.
Lo scambio sul posto e' usufruibile anche per piu' di 20 anni, ed e' particolarmente adatto agli utenti che installano impianti (nell'abitazione o nell'azienda) dimensionati in base al proprio consumo o a chi consuma di notte, quando il proprio impianto non produce.
Come si accede
Ci sono due modalità per accedere. Quella standard prevede una domanda da inviare al GSE per via telematica entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Una volta autorizzata l'attivazione dovra' essere firmata, col GSE, una convenzione.
L’alternativa è utilizzare il modello unico previsto per la realizzazione e connessione di nuovi impianti, che offre la possibilità di richiedere contestualmente l’accesso allo Scambio sul Posto con un iter semplificato. Il GSE in questo caso fa da interlocutore anche per Terna e il Comune, e provvederà ad attivare la Convenzione e a comunicare all’utente il codice e il link per visualizzarla sul proprio portale.
In entrambi i casi l’accesso è dall’area clienti del sito GSE
https://areaclienti.gse.it/
Cumulabilità
Da sapere che lo "scambio sul posto" non può essere attivato per chi già fruisce delle incentivazioni del “quinto conto energia” (vedi sopra) attivo dal 2012. Si tratta di due incentivazioni alternative.
Gli impianti solari, a prescindere dal fatto che sia attivo il Conto Energia o lo scambio sul posto, fruiscono invece degli incentivi fiscali del 50%.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs.387/2003 (art.6 e 7) istitutore del sistema poi definito "Conto Energia" e del servizio di "scambio sul posto"
- D.lgs.28/2011 (art.25 e 26) "decreto energie rinnovabili" di attuazione della Direttiva 2009/28/CE che sostituira' la 2001/77/CE
- Dl 145/2013 art.1
- Dl 91/2014 art.26 commi 2/3
- Decreti ministeriali Min.sviluppo economico del 16/10/2014 e del 17/10/2014 (ambedue in GU 24/10/2014) e del 6/11/2014 in GU del 18/11/2014
Per il Conto energia
- DM del Ministero delle attivita' produttive del 28 luglio 2005, integrato dal DM del 6 febbraio 2006, di prima attuazione dell'art.7 (Conto energia) del d.lgs.387/2003, applicabile agli impianti che hanno gia' acquisito il diritto di accesso alle tariffe incentivanti entro il 2006.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 che ha rinnovato e semplificato il meccanismo di funzionamento del Conto Energia ("secondo conto energia").
- Delibere attuative AEEG n. 88/07, 89/07 e 90/07, emesse nell'aprile 2007 dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e del Gas. La 90/07, in particolare, e' attuativa del DM 19/2/07.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 2 marzo 2009 che ha modificato il DM 19/2/2007.
- Delibera AEEG 173/2009 "dematerializzazione delle procedure per l'accesso al sistema di incentivazioni e al mercato elettrico”.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2010 (in GU del 24/8/2010) - I"terzo conto Energia".
- Delibera AEEG n.181/2010 - Attuazione del DM 6/8/2010.
- DM del Ministero dello 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili".
- DM 5/5/2011 "quarto conto energia" per il periodo 2011-2016 emesso in attuazione del D.lgs. 28/2011.
- DM 5/7/2012 "quinto conto energia" emesso in attuazione del D.lgs.28/2011
- Delibere AEEG 292/2012 e 293/2012 riferite al Dm 5/7/2012
Per lo Scambio sul posto
- Delibera AEEG n.ARG/elt 74/08 "Testo integrato dello scambio sul posto". E' vigore dal 1/1/2009 al posto della precedente delibera AEEG 28/06 attuativa dell'art.6 (scambio sul posto) del d.lgs.387/2003.
- Delibera AEEG n.184/08 integrativa della 74/08.
- Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
- DM 18/12/08 e Deliberazione ARG/elt 1/09 (estensione del campo di applicazione del servizio di scambio sul posto anche ad impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza compresa tra 20 e 200 kW)
- Delibera AEEG 570/2012 “Adozione nuove modalità per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dal 2013”
- Dl 91/2014 art.25 bis e
- Delibera AEEG 612/2014 "Attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14 in materia di scambio sul posto"
LINK UTILI
-
Sito del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE spa) con approfondimenti
- Testo del DM 10/9/2010 (linee guida autorizzazione impianti):
clicca qui
- Testo del DM 19/2/2007 (secondo conto energia):
clicca qui
- Testo del DM 6/8/2010 (terzo conto energia):
clicca qui
- Testo del DM 5/5/2011 (quarto conto energia):
clicca qui
- Testo del DM 5/7/2012 (quinto conto energia):
clicca qui