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SERVIZI BANCARI: L'APERTURA DI CREDITO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 dicembre 2001 0:00
 
Ultimi aggiornamenti:  24/1/2012 e 23/7/2012

E' un contratto stipulato tra la banca e il cliente, con il quale la prima si obbliga a rendere disponibile una somma di denaro per un periodo di tempo stabilito o a tempo indeterminato. La sua funzione e' creare una disponibilita' finanziaria a favore di un soggetto. Questo contratto soddisfa l'esigenza di chi non abbia bisogno immediato delle somme, ma intenda utilizzarle secondo bisogni finanziari nascenti nel tempo. Il cliente e' tenuto alla provvigione come corrispettivo per la disponibilita' delle somme, agli interessi sulle somme utilizzate concretamente, oltre che al rimborso delle spese.

L'apertura di credito puo' essere:

- assistita da garanzia reale o personale;
- allo scoperto, ovvero senza garanzie se non quelle costituite da un credito vantato dal cliente nei confronti di terzi (ne sono un esempio gli anticipi di effetti o di fatture);

Relativamente al fattore temporale si possono avere:

- aperture di credito a tempo determinato. In questo caso la banca puo' recedere dal contratto solo per giusta causa (salvo patto contrario);
- aperture di credito a tempo indeterminato. In questo caso le parti possono recedere in qualsiasi momento, mediante preavviso nel termine previsto dal contratto o, in mancanza, in quello di 15 giorni.

Se non e' stabilito diversamente, l'accreditato puo' utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme in uso, e puo' con successivi versamenti ripristinarne l'entita', ed eseguire i prelievi e i versamenti presso la sede della banca dove si e' costituito il rapporto.

Se per l'apertura di credito viene data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto pur se il cliente cessa di essere debitore della banca.
Se detta garanzia diventa insufficiente, inoltre, la banca puo' chiederne un supplemento o la sostituzione del garante. Se il cliente non ottempera la banca puo' ridurre il credito o recedere dal contratto.

In tutti i casi in cui la banca receda, essa deve concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme dovute.

I contratti devono indicare, a pena di nullita':

- il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
- il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonche' le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla e' dovuto dal consumatore;
- le modalita' di recesso dal contratto.

Indice scheda
ANTICIPAZIONE BANCARIA
FIDO BANCARIO
LE COMMISSIONI 
QUANDO IL CONTRATTO E' DI "CREDITO AL CONSUMO"
UN CASO PARTICOLARE: LO SCONFINAMENTO
FONTE NORMATIVA
LINK UTILI

ANTICIPAZIONE BANCARIA
E' un contratto stipulato tra banca e cliente caratterizzato dalla dazione o dalla messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca e dalla concessione del cliente di garanzia su merci, titoli o comunque documenti rappresentativi di merci.
Tra la somma di denaro e la garanzia deve sussistere un costante rapporto di proporzionalita'.
Puo' essere garantita da pegno regolare (merci o titoli individuati), oppure da pegno irregolare (titoli e merci non individuati). In questo secondo caso la banca deve restituire la parte delle merci e dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti.
In caso di pegno regolare la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate, e il patto contrario deve essere provato per iscritto.
Il cliente, anche prima della scadenza del contratto puo' ritirare in parte i titoli o le merci, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.

FIDO BANCARIO
E' una linea di credito concessa da una banca a un operatore economico, di solito un'azienda (ma non sono esclusi piccoli fidi concessi ai privati).
Il fido si distingue dal prestito in quanto consiste nella facolta' data al cliente di utilizzare un certo ammontare di fondi secondo modalita' e tempi previsti dagli accordi stipulati, mentre il prestito costituisce credito effettivamente utilizzato.
Il fido puo' assumere diverse forme:
- fido diretto: credito al cliente senza intermediari (es. apertura di credito in conto corrente, accettazione bancaria, le varie forme di prestito personale);
- fido indiretto: garantito da un credito non scaduto vantato dal cliente verso terzi (es. sconto di effetti).

La concessione del fido e' limitata dall'ammontare delle disponibilita' liquide delle aziende di credito e dalle disposizioni impartite dalla banca Centrale, che puo' stabilire il fido massimo concedibile al singolo cliente in rapporto al patrimonio dell'azienda di credito.
Entro tali limiti, la banca subordina la concessione del fido al richiedente in base alle condizioni economiche, alla reputazione, alle capacita' imprenditoriali, etc. Gli elementi di giudizio rilevanti sono forniti dal richiedente con la compilazione di un questionario.
Nel caso di prestito personale i requisiti si limitano all'esistenza di un lavoro stabile, di un reddito fisso e documentabile.
Si chiede inoltre che il cliente non sia mai stato oggetto di protesti cambiari.

LE COMMISSIONI 
Dal 1/7/2012 e' in vigore un nuovo sistema di remunerazione degli scoperti di conto, al posto delle "vecchie" commissioni di massimo scoperto. 

I contratti di affidamento e di apertura di credito possono prevedere UNICAMENTE (oltre al tasso debitore applicato alle somme utilizzate):
1) una commissione omni-comprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento. L'ammontare di questa commissione non puo' superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. 

Il fatto che la commissione debba essere omni-comprensiva determina che non possano essere previsti nel contratto, ne' addebitati, ulteriori costi in relazione alla messa a disposizione dei fondi ne' all'utilizzo degli stessi (quindi niente commissioni di istruttoria, spese relative al conteggio di interessi, spese notarili, etc. etc. )

In caso di sconfinamento senza fido od oltre fido i contratti di conto corrente o di apertura di credito possono prevedere UNICAMENTE (oltre al tasso debitore applicato allo sconfinamento):
2) una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa e commisurata ai costi. Per ogni tipo di contratto puo' essere addebitata una diversa commissione. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere addebitate commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo non supera i 5000 euro, con massimo tre scaglioni di importo. 

La commissione di istruttoria veloce: 
- non puo' superare i costi effettivamente sostenuti dalla banca per svolgere l'istruttoria veloce;
- e' addebitata solo in caso di sconfinamenti rispetto al saldo di fine giornata;
- si applica anche nel caso di sconfinamenti sulle carte di credito.
Non si applica, invece
- in caso di sconfinamenti "contabili" dei saldi per valuta. 
- nei contratti con i consumatori, quando gli sconfinamenti o gli utilizzi extrafido complessivi (anche relativi a piu' addebiti) siano inferiori o pari a 500 euro e non abbiano durata superiore a 7 giorni consecutivi. Questa esclusione puo' essere usufruita soltanto una volta per ciascun trimestre.
- se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca (o altro intermediario);
- lo sconfinamento non ha avuto luogo perche' la banca (o altro intermediario) l'ha impedito.

Le suddette nuove commissioni riguardano i contratti attivati dal 1/7/2012; per quelli in essere a questa data e' previsto l'obbligo di adeguamento, con nuove clausole, entro il 1/10/2012. Le clausole difformi sono nulle. 

Fonte normativa: Art.117bis del TUB (Testo Unico Bancario, D.lgs.385/93) introdotto dal Dl 201/2011, Dl 29/2012 convertito nella Legge 62/2012, art.1 e Decreto CICR del 30/6/2012

QUANDO IL CONTRATTO E' DI "CREDITO AL CONSUMO"
Ci sono casi in cui un finanziamento rientrante nella categoria del "credito al consumo" (un prestito personale, per esempio) viene reso attraverso un'apertura di credito in conto corrente.

Se l'apertura di credito, in questo caso, prevede il rimborso su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme, le norme di trasparenza prevedono che al cliente debbano essere date delle informazioni, prima della firma del contratto.
Esse possono essere incluse nel foglio informativo del conto corrente o date attraverso la consegna del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Queste le informazioni minime:
- tipo del contratto di credito;
- la denominazione della banca e l'indirizzo della sua sede o succursale in Italia. Se si tratta di un'offerta di un intermediario vanno indicati anche i dati di questo;
- importo del credito e durata del contratto;
- tasso di interesse e condizioni che ne disciplinano l'applicazione, nonche' il TAEG, per il cui calcolo si utilizzano le formule contenute nell'allegato 5B del Provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 aggiornato;
- il tasso di interesse di mora e i casi in cui esso puo' essere applicato;
- le eventuali penali previste per gli inadempimenti;
- tutte le spese inerenti il contratto e le condizioni alle quali esse possono essere eventualmente modificate;
- le condizioni e modalita' per esercitare l'estinzione anticipata;
- se il contratto di apertura di credito prevede che il cliente debba rimborsare su richiesta della banca, l'avvertenza che cio' puo' accadere in qualsiasi momento;
- il diritto del cliente di essere informato nel caso in cui il credito venga rifiutato a causa della consultazione di una banca dati rischi, con comunicazione della banca dati contattata;
- eventuale limite temporale dell'offerta.

Il consumatore ha inoltre il diritto di ottenere gratuitamente una copia del contratto pronto per la firma (a meno che il finanziatore non abbia gia' comunicato il rifiuto di concedere il credito).

A questi contratti non e' applicabile il recesso entro 14 giorni dalla stipula, ma puo' essere prevista l'estinzione anticipata, senza pero' applicazione di indennizzi a favore della banca.

In tutti i casi in cui non siano applicabili le regole del credito al consumo, all'apertura di credito in conto corrente rimangono applicabili le regole di trasparenza del conto corrente. Si veda in merito la scheda tra i link utili.

Fonte normativa: Testo unico bancario (d.lgs.385/93), art.122 c.2, 125 sexies e Provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 (aggiornato con Provvedimento del 9/2/2011), sezione VII paragrafo 4.2.3.

UN CASO PARTICOLARE: LO SCONFINAMENTO
Per definizione di legge, si ha "sconfinamento" sia quando il consumatore utilizza piu' soldi di quelli che ha nel conto corrente in assenza di un'apertura di credito, sia quanto eccede nell'ultilizzare l'apertura di credito concessa, utilizzando quindi una somma maggiore rispetto al "credito" concesso dalla banca.

Sempre per disposizione di legge, gli sconfinamenti NON possono considerarsi operazioni di credito (al consumo) ed ad essi quindi non sono applicabili le relative norme di trasparenza.

Tuttavia, la legge prevede che se lo sconfinamento e' consistente (*) e dura piu' di un mese la banca deve comunicare per iscritto al consumatore queste informazioni:
- l'importo di sconfinamento;
- il tasso di interesse debitore del conto corrente;
- gli interessi di mora e le eventuali penali applicabili.

La comunicazione deve avvenire entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento e' divenuto "consistente" o in un momento precedente.

(*) Nota: per sconfinamento consistente si intende uno sconfinamento pari o superiore ai 300 euro in assenza di contratto di apertura di credito oppure del 5% dell'importo di credito oggetto di un contratto di apertura di credito.

Fonte normativa:
Testo unico bancario (d.lgs.385/93), art.125 octies e Provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 (aggiornato con Provvedimento del 9/2/2011), sezione VII paragrafo 6.3.

FONTE NORMATIVA
- Codice civile (art.1842 e segg.)
- Testo unico bancario (d.lgs.385/93) modificato dal D.lgs.141/2010, solo nella parte dedicata al Credito al Consumo (art.120 e segg,)
- D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 art.2 bis e D.l.78/09 art.2, convertito nella legge 102/09 (per le commissioni di massimo scoperto)

LINK UTILI

- Regole di trasparenza per i CONTI CORRENTI: clicca qui
- Regole di trasparenza per il CREDITO AL CONSUMO: clicca qui
- Sito della Banca d'Italia con i testi del provvedimenti di trasparenza e degli allegati: clicca qui
 
 
 
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