Venerdì 5 giugno 2026
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Servizi bancari: l'apertura di credito

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


L'apertura di credito è un contratto con cui la banca si obbliga a rendere disponibile una somma di denaro per un periodo stabilito o a tempo indeterminato. Soddisfa l'esigenza di chi non ha bisogno immediato delle somme ma intende utilizzarle in base a necessità finanziarie nel tempo. Il cliente è tenuto alla provvigione come corrispettivo per la disponibilità delle somme, agli interessi sulle somme concretamente utilizzate, oltre al rimborso delle spese.

L'apertura di credito può essere:

  • assistita da garanzia reale o personale;
  • allo scoperto, senza garanzie salvo quelle costituite da un credito vantato dal cliente verso terzi (es. anticipi di effetti o fatture).

Relativamente alla durata:

  • a tempo determinato: la banca può recedere solo per giusta causa (salvo patto contrario);
  • a tempo indeterminato: entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento con preavviso nel termine previsto dal contratto o, in mancanza, di 15 giorni.

In tutti i casi di recesso da parte della banca, questa deve concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme dovute.

I contratti devono indicare, a pena di nullità:

  • il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
  • il tasso di interesse annuo e il dettaglio degli oneri applicabili e delle condizioni che possono determinarne la modifica;
  • le modalità di recesso dal contratto.


Indice scheda
ANTICIPAZIONE BANCARIA
FIDO BANCARIO
LE COMMISSIONI
QUANDO IL CONTRATTO È DI "CREDITO AL CONSUMO"
LO SCONFINAMENTO
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI

 


ANTICIPAZIONE BANCARIA

È un contratto tra banca e cliente caratterizzato dalla messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca e dalla concessione da parte del cliente di una garanzia su merci, titoli o documenti rappresentativi di merci. Tra la somma e la garanzia deve sussistere un costante rapporto di proporzionalità.

Può essere garantita da:

 

  • pegno regolare (merci o titoli individuati): la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno se ha rilasciato un documento in cui le cose stesse sono individuate; il patto contrario deve essere provato per iscritto;
  • pegno irregolare (titoli e merci non individuati): la banca deve restituire la parte delle merci e dei titoli che eccede l'ammontare dei crediti garantiti.

Il cliente può ritirare in parte titoli o merci anche prima della scadenza del contratto, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.

La disciplina dell'anticipazione bancaria si integra con i principi generali dell'art. 120-septies TUB, che impone a finanziatori e intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

 


FIDO BANCARIO

È una linea di credito concessa dalla banca, solitamente a un'azienda ma anche a privati. Si distingue dal prestito in quanto consiste nella facoltà di utilizzare un certo ammontare di fondi secondo modalità e tempi prestabiliti, mentre il prestito è credito effettivamente erogato.

Il fido può assumere diverse forme:

  • fido diretto: credito al cliente senza intermediari (es. apertura di credito in conto corrente, accettazione bancaria, prestito personale);
  • fido indiretto: garantito da un credito non scaduto vantato dal cliente verso terzi (es. sconto di effetti).

La concessione del fido è limitata dalle disponibilità dell'istituto di credito e dalle disposizioni della Banca Centrale. Entro tali limiti la banca valuta la situazione economica, la reputazione e le capacità del richiedente. Per i prestiti personali rilevano principalmente la stabilità del reddito e l'assenza di protesti cambiari.

 


LE COMMISSIONI

Dal 1° luglio 2012 è in vigore un nuovo sistema di remunerazione degli scoperti di conto (art. 117-bis TUB). I contratti di affidamento e apertura di credito possono prevedere, oltre al tasso debitore sulle somme utilizzate, unicamente una commissione onnicomprensiva calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento. Tale commissione non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione.

Non possono essere previsti né addebitati ulteriori costi in relazione alla messa a disposizione dei fondi o al loro utilizzo.

In caso di sconfinamento senza fido o oltre fido, i contratti possono prevedere unicamente, oltre al tasso debitore sullo sconfinamento, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, commisurata ai costi effettivi dell'istruttoria.

La commissione di istruttoria veloce:

  • non può superare i costi effettivamente sostenuti dalla banca;
  • si applica solo in caso di sconfinamenti rispetto al saldo di fine giornata;
  • si applica anche agli sconfinamenti su carte di credito.

Non si applica:

  • in caso di sconfinamenti "contabili" dei saldi per valuta;
  • nei contratti con i consumatori, quando gli sconfinamenti complessivi siano inferiori o pari a 500 euro e non abbiano durata superiore a 7 giorni consecutivi (esenzione fruibile una volta per trimestre);
  • se lo sconfinamento è avvenuto per effettuare un pagamento a favore della banca;
  • se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca l'ha impedito.

Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi sono nulle (ma la nullità della clausola non comporta quella del contratto).

Aggiornamenti giurisprudenziali significativi:
È nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicando solo la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e la base di applicazione (Tribunale di Messina, sent. n. 1194/2024). Le variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali devono essere comunicate secondo le regole dell'art. 118 TUB, con onere probatorio a carico della banca.

Fonte: art. 117-bis TUB; D.L. 201/2011; Decreto CICR del 30/6/2012

 


QUANDO IL CONTRATTO È DI "CREDITO AL CONSUMO"

Quando un finanziamento rientrante nella categoria del credito al consumo (es. un prestito personale) viene erogato tramite un'apertura di credito in conto corrente, si applicano anche le norme del credito al consumo (artt. 121 e segg. TUB).

Se l'apertura di credito prevede il rimborso su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, prima della firma devono essere fornite al consumatore queste informazioni minime:

  • tipo di contratto di credito;
  • dati della banca e dell'eventuale intermediario;
  • importo del credito e durata del contratto;
  • tasso di interesse e condizioni di applicazione, nonché l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo);
  • tasso di mora e casi di applicazione;
  • eventuali penali per inadempimento;
  • tutte le spese e le condizioni per la loro eventuale modifica;
  • condizioni per l'estinzione anticipata;
  • avvertenza, se applicabile, che la banca può chiedere il rimborso in qualsiasi momento;
  • diritto del cliente di essere informato in caso di rifiuto del credito per consultazione di banca dati.

Il consumatore ha diritto a ricevere gratuitamente una copia del contratto pronto per la firma. A questi contratti non si applica il diritto di recesso entro 14 giorni, ma è possibile l'estinzione anticipata senza indennizzo.

Fonte: TUB art.122 c.2, 125-sexies; Provvedimento Banca d'Italia 29/7/2009 aggiornato, sez. VII par. 4.2.3

 


LO SCONFINAMENTO

Per "sconfinamento" si intende l'utilizzo di somme superiori al saldo disponibile (in assenza di apertura di credito) o superiori al limite del credito concesso. Gli sconfinamenti non sono operazioni di credito al consumo e non sono soggetti alle relative norme di trasparenza.

Tuttavia, se lo sconfinamento è consistente (pari o superiore a 300 euro senza apertura di credito, o del 5% dell'importo di credito concesso) e dura più di un mese, la banca deve comunicare per iscritto al consumatore, entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese:

  • l'importo dello sconfinamento;
  • il tasso di interesse debitore applicato;
  • gli interessi di mora e le eventuali penali applicabili.

Fonte: TUB art.125-octies; Provvedimento Banca d'Italia 29/7/2009 aggiornato, sez. VII par. 6.3

 


FONTI NORMATIVE

 

  • Codice civile, artt. 1842 e segg. — apertura di credito
  • TUB (D.Lgs. 385/1993), art. 117-bis — remunerazione affidamenti e sconfinamenti
  • TUB, art. 120-septies — principi generali
  • TUB, art. 120-noviesdecies — disposizioni applicabili
  • TUB, artt. 121 e segg. — credito al consumo
  • D.L. 201/2011 — introduzione art. 117-bis TUB
  • Decreto CICR 30/6/2012 — attuazione art. 117-bis
  • Provvedimento Banca d'Italia 29/7/2009 e aggiornamenti — trasparenza

LINK UTILI

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