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SERVIZI BANCARI: IL CONTO CORRENTE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
20 aprile 2010 12:04
 
Ultimi aggiornamenti:  27/3/2015 e 22/8/2018

ll contratto di conto corrente, come quello di deposito, e' regolato sia dal codice civile (art.1823 e segg.) che dal testo unico delle leggi bancarie e creditizie, il d.lgs.385/93 negli articoli dal 116 in poi.

In seguito sono intervenute altre normative a regolare la chiusura dei conti (decreto Bersani del 2006), le commissioni di massimo scoperto (Dl 185/08), le valute delle varie operazioni (dl 78/09), i pagamenti in ambito europeo (D.lgs.11/2010 attuativo della direttiva SEPA), etc.
In materia di trasparenza sono rilevanti, oltre al Testo unico suddetto, la delibera CICR del 4/3/2003 e il Provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 entrato in vigore il 1/1/2010, che ha introdotto, tra le altre cose, il nuovo "conto corrente semplice" e l'obbligo per le banche di comunicare alla clientela l'ISC (indicatore sintetico di costo, da indicare nel foglio informativo dal 26/5/2010).

Le disposizioni sono nella loro maggioranza generiche. Le banche godono di una certa liberta' decisionale sia riguardo le condizioni generali dei propri contratti sia riguardo le condizioni economiche (commissioni, spese, interessi, etc.) da applicare.
E' importante capire quindi che la fonte primaria per conoscere i propri diritti e doveri e' il contratto sottoscritto con la banca, contratto che deve ovviamente rispettare i dettami generici della legge.

Ecco un sunto delle disposizioni di legge, divise per argomento
PUBBLICITA'
INFORMAZIONI DA RICEVERE PRIMA DI FIRMARE
L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)
IL CONTRATTO
MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
COMUNICAZIONI PERIODICHE, ESTRATTO CONTO
OFFERTE E CONTRATTI FUORI SEDE O A DISTANZA
CONDIZIONI FISSATE DALLA LEGGE
CHIUDERE/TRASFERIRE IL CONTO
SUCCESSIONE DEL CONTO
IL CONTO CORRENTE "SEMPLICE"
IL CONTO CORRENTE "DI BASE"
COMUNICAZIONE DI SCONFINAMENTO
IL CONTO CORRENTE POSTALE
RECLAMI E CONTESTAZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

PUBBLICITA'
Come per ogni altro settore, anche per i servizi bancari in genere la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
Per quanto riguarda i conti correnti, gli annunci pubblicitari devono indicare la necessita' di fare riferimento ai fogli informativi contenenti le condizioni contrattuali ed economiche, con specifica delle modalità di ottenimento.

In particolare devono essere resi noti, anche attraverso gli sportelli automatici e i siti internet, gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa come l'ISC (indicatore sintetico di costo, vedi più avanti) e il profilo del cliente.

INFORMAZIONI DA RICEVERE PRIMA DI FIRMARE
Sui diritti del cliente
Deve avvenire tramite messa a disposizione e affissione nei locali aperti al pubblico -della banca e delle proprie filiali- di un documento riassuntivo denominato "Principali diritti del cliente", contenente tutti i diritti pre e post-contrattuali.

Ugualmente devono essere messe a disposizione delle GUIDE, redatte secondo modelli predisposti dalla Banca d'Italia, contenenti informazioni generali sul conto corrente e sui servizi collegati, sulle condizioni contrattuali e sui possibili meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (vedi link utili).

Per messa a disposizione si intende la possibilita' non solo di visionare il documento ma anche di prenderne una copia, gratuitamente. Le banche che operano on-line rendono disponibile tutto cio' sul proprio sito Internet.

Le informazioni minime che devono essere riportate sul documento riguardano:
- la disponibilita' dei fogli informativi presso le dipendenze e per il tramite delle tecniche di informazione a distanza (Internet, tipicamente);
- il diritto ad ottenere copia del contratto, inclusivo del documento di sintesi, sia prima (senza che cio' implichi vincoli) che dopo la sottoscrizione dello stesso;
- il diritto di recesso quando previsto dalla legge (per le sottoscrizioni fatte a distanza, vedi piu' avanti);
- altri diritti del cliente e le relative tutele, dall'obbligo di forma scritta del contratto, al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli, al diritto di essere informati riguardo le variazioni sfavorevoli e di ricevere le comunicazioni periodiche, ottenere copie di vecchie contabili, etc.;
- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, con le modalita' per accedervi;
- esempi di ISC (indicatori sintetici di costo).
(per i dettagli si veda l'allegato 2 nella pagina del sito della Banca d'Italia con le regole di trasparenza, vedi link utili)

Sulle condizioni praticate
Presso i locali aperti al pubblico (o sui siti Internet nel caso di banche on-line) devono anche essere messi a disposizione i fogli informativi, contenenti ogni tipo di informazione sui servizi offerti, anche economiche (tassi di interesse attivi e passivi, i prezzi, le commissioni e le spese, gli eventuali interessi di mora, le valute, etc.).

Puo' essere redatto anche un solo foglio informativo per piu' tipi di conto corrente offerti dalla banca, con informazioni su tutti i servizi collegati (carte bancomat, di credito, etc.).
Il foglio informativo deve contenere:
- informazioni sull'intermediario (banca o altro): dati identificativi quali denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa, indirizzo telematico, numeri utili ai quali rivolgersi, numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco speciale o nell'albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica), gruppo di appartenenza, numero di iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale e riserve;
- caratteristiche e rischi tipici del servizio di conto corrente: descrizione del servizio, anche relativamente alla connessione con altri servizi resi dalla banca o da terzi. Sono specificati quindi anche tutti i servizi accessori, anche se opzionali. Vengono inoltre descritti i rischi, sia generici che specifici, connessi (rischi sul tasso di interesse, sul cambio, etc.);
- condizioni economiche: sono indicati i prezzi e ogni altro genere di onere (spesa, commissione, spese postali, contabili, istruttorie, penali, etc.) che gravano sul cliente relativamente ad ogni operazione o servizio, anche quelle relative alle comunicazioni periodiche. Per ciascuna condizione puo' anche essere riportato un valore indicato in misura massima e minima, con relative note;
- estratto delle clausole contrattuali: sono riportate le clausole contrattuali non strettamente economiche, inerenti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Tra di esse vi sono:
* tempi e modalita' dell'eventuale diritto di recesso;
* le valute sui versamenti e sui prelievi;
* i termini di esecuzione delle operazioni;
* i termini di disponibilita' delle somme accreditate e degli assegni versati;
* i termini di rimborso delle operazioni effettuate con carte di pagamento eventualmente collegate;
* le modalita' e i tempi di chiusura del rapporto;
* i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento di obblighi vari;
* le modalita' di rinnovo tacito del contratto;
* l'accettazione di eventuali contratti accessori;
* gli esoneri di responsabilita' a favore della banca;
* il foro competente;
* gli organi e le procedure per le contestazioni stragiudiziali;
* eventuali requisiti minimi per l'apertura del conto (versamento iniziale minimo, accredito dello stipendio, etc.);
* eventuali condizioni che regolano gli sconfinamenti e gli affidamenti, compresa l'applicabilita' della commissione di massimo scoperto;
* tutte le causali che danno origine a operazioni per le quali vengono addebitate spese, con specifica del loro importo.
- ISC (indicatore sintetico di costo): per i conti correnti dovra' essere indicato, sui fogli informativi, dal 26/5/2010.

Sono anche indicate tutte le clausole che possono essere oggetto di variazione unilaterale, con specificazione del diritto della banca di variarle.

L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)
Dal 26/5/2010, tra le informazioni precontrattuali da fornire per i conti correnti destinati ai consumatori ci sara' anche un valore, denominato ISC -indicatore sintetico di costo-, calcolato tenendo conto di tutte le spese e commissioni -fisse e variabili- gravanti sul conto, al netto di oneri fiscali e interessi.

E' un riferimento utile per confrontare le offerte, anche perche' la Banca d'Italia ha previsto che venga indicato dalle banche con riferimento a precisi "profili" di utilizzo che identificano il tipo di cliente (stabiliti a seconda delle caratteristiche del cliente e del numero stimato di operazioni annuali), cosi' da consentire ad ogni consumatore di confrontare offerte riferite al profilo che sentono piu' adatto alle proprie esigenze.

Per i conti correnti "a pacchetto", per esempio, per i quali le spese vengono addebitate a forfait, l'ISC dovra' essere indicato per sei profili: giovani, famiglie con operativita' bassa, media e alta e pensionati con operativita' bassa e media.
Per i conti "ordinari", per i quali le spese vengono addebitate "a consumo" il profilo e' invece unico e fa riferimento ad una bassa operativita'. Questo tipo di conto e' infatti piu' adatto infatti a chi ne fa un utilizzo scarso (occasionale) o molto specifico (per esempio la custodia dei titoli, il deposito, il pagamento delle rate del mutuo, etc.).

Se il conto oggetto dell'offerta non e' destinato a uno o piu' profili la banca dovra' indicare, sul foglio informativo in corrispondenza degli stessi, la dicitura NON ADATTO.

Nell'intestazione del foglio informativo dovranno essere chiaramente indicati i profili ai quali quel conto e' stato pensato. Se il conto e' "a consumo" dovra' essere riportata questa frase "Questo conto e' particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non puo' stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgera'".

Per i conti "in convenzione" (destinati per esempio a dipendenti di enti -pubblici o privati-, le cui condizioni sono negoziate collettivamente) le banche potranno scegliere di comunicare l'ISC in modo diverso a seconda che vi sia o meno un precedente foglio informativo che gia' riporta questo valore. Per dettagli su questo specifico caso si veda il testo del provvedimento del 17/2/2010 riportato tra i link utili.

Note:
- L'introduzione dell'indicazione obbligatoria dell'ISC dal 26/5/2010 e' prevista dai provvedimenti Banca d'Italia del 29/7/2009 e del 17/2/2010 (GU 26/2/2010) i cui testi sono scaricabili tra i link utili;
- per i dettagli sulla modalita' di calcolo dell'ISC si veda l'allegato 5A del Provvedimento del 29/7/2009, riportato tra i link utili.

IL CONTRATTO
I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia dev'essere consegnata al cliente. La consegna della copia e' attestata mediante firma del cliente sull'originale conservato in banca. Il mancato rispetto di queste disposizioni puo' portare all'annullamento, dietro contestazione del cliente.
E' bene sapere che la forma scritta non e' necessaria in alcuni particolari casi, come per le operazioni occasionali (acquisto o vendita di valuta, emissione assegni circolari, etc.). Cio' a meno che l'importo dell'operazione non superi 5.000 euro, e a condizione che la banca consegni o invii tempestivamente al cliente la conferma scritta dell'operazione, indicando le condizioni e i prezzi applicati. La stessa regola vale nel caso di emissione di moneta elettronica attraverso carte di credito "usa e getta".

Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) gia' prima di aderirvi, per poter cosi' effettuare una valutazione approfondita. La consegna della copia ovviamente NON impegna le parti alla conclusione del contratto.

Contenuto minimo obbligatorio:
- il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata, commissioni e spese, comprese quelle relative alle comunicazioni periodiche;
- la possibilita' per la banca di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni. La clausola che prevede questa possibilita' deve essere approvata specificatamente dal cliente;
- la periodicita' di capitalizzazione degli interessi. Nel caso in cui essa sia infrannuale dev'essere riportato il valore del tasso riportato su base annua. Questa clausola non ha effetto se non e' specificatamente approvata per iscritto. Ricordiamo che la periodicita' di calcolo degli interessi attivi e passivi deve essere la stessa.

Sono nulle le clausole che prevedono:
- il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
- tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati.

In tali casi, qualora nel contratto non vi sia indicata la misura dei tassi di interesse, dei prezzi e di ogni altra condizione praticata, si applicano:
- il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT annuali o di altri titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- i prezzi e le condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto. Se non vi e' stata adeguata pubblicita' non e' dovuto nulla.

Al contratto e' unito il documento di sintesi, che raccoglie le piu' significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al conto corrente.
Sul documento di sintesi unito al contratto non deve essere indicato l'ISC -indicatore sintetico di costo- che invece va incluso nei successivi documenti di sintesi, inviati periodicamente.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Nei contratti di conto corrente e di deposito, come in generale in tutti quelli "di durata" (quelli a tempo indeterminato per i quali non e' prevista una scadenza fissa), puo' essere presente la clausola che prevede la facolta' per la banca di modificare unilateralmente le condizioni, qualora vi sia un giustificato motivo.

Le modifiche devono essere comunicate espressamente al cliente tramite invio di un documento scritto (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso) indicante la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla variazione.
Al cliente dev'essere inoltre data facolta' di recedere dal contratto, a fronte di tale comunicazione, senza spese ne' penali entro 60 giorni. In tal caso, per il calcolo del dovuto in sede di liquidazione del rapporto, devono essere ovviamente applicate le condizioni "vecchie" , quelle precedenti alla modifica non accettata.

Decorsi i 60 giorni senza recesso da parte del cliente le modifiche si intendono accettate.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di una decisione di politica monetaria (della Banca centrale europea, tipicamente), devono riguardare sia i tassi attivi che quelli passivi.

COMUNICAZIONI PERIODICHE, ESTRATTO CONTO
La banca e' tenuta, anche se non vi sono variazioni, ad inviare periodicamente al cliente, almeno una volta all'anno, il documento di sintesi contenente le principali condizioni economiche che regolano il contratto (tassi, commissioni, spese, valute, etc.), compreso l'ISC, nonche' le principali clausole contrattuali aggiornate. Cio' avviene normalmente in occasione dell'invio obbligatorio dell'estratto conto annuale.

Se il documento di sintesi riporta condizioni che sono nel frattempo variate queste devono essere evidenziate con grafica diversa (per esempio in grassetto).

L'estratto conto e' il documento che riepiloga periodicamente lo stato del conto corrente. Vi sono riportati:
- l'elenco dei movimenti;
- il riassunto scalare dei saldi ordinati per valuta, utile per calcolare gli interessi;
- il conteggio delle competenze del periodo, comprendente gli interessi, le spese e le commissioni di massimo scoperto.

Il periodo di liquidazione normalmente e' trimestrale, con calcolo sia degli interessi attivi che di quelli passivi. L'unico invio obbligatorio e' quello annuale, stante la periodicita' trimestrale della liquidazione degli interessi e delle spese. A scelta del cliente possono essere fatti invii semestrali, trimestrali o addirittura mensili.

Nell'estratto conto relativo all'ultimo periodo dell'anno (al 31/12) dev'essere riportato un riepilogo delle spese annuali sostenute per la tenuta del conto e per i vari servizi, con evidenza del numero di operazioni effettuate. I costi relativi ad eventuali affidamenti e sconfinamenti devono essere separati. Vi deve essere anche riportata la possibilita' di confrontare il totale delle spese con l'ISC e l'invito a valutare che quel conto sia ancora adatto alle proprie esigenze.

L'estratto conto e' contestabile entro 60 giorni dal suo ricevimento, decorsi i quali per legge esso si intende approvato (art.119 testo unico bancario).

Il diritto a contestare, tuttavia, in alcuni casi puo' essere esercitato anche dopo tale periodo. Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni, il termine e' di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Addirittura, per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, oppure errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo' arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accrediti non dovuti, quindi e' bene conservare gli estratti conto per 10 anni.

Si puo' ottenere la duplicazione dell'estratto conto, come di ogni documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a proprie spese ed entro un congruo termine non superiore a 90 giorni.
Tale diritto spetta, oltre che al titolare del conto, ai suoi successori e ai soggetti subentranti nell'amministrazione dei suoi beni. La Cassazione ha stabilito che puo' esercitare il diritto anche l'ex cliente dopo che il rapporto e' terminato, pur se fallito (Cassazione 12093/01).

Note:
- i contratti possono prevedere che, nel caso il conto non presenti movimentazioni per oltre un anno con saldo non superiore a 2500 euro, le comunicazioni periodiche vengano omesse;
- per gli invii periodici le banche non possono prevedere costi che siano superiori alle spese sostenute per l'invio;
- al cliente devono sempre essere rese disponibili la forma di invio cartacea e quella telematica (tipica dei conti online).

OFFERTE E CONTRATTI FUORI SEDE O A DISTANZA
In caso di offerta fuori sede il foglio informativo deve anche contenere i dati e la qualifica dell'eventuale soggetto terzo -intermediario della contrattazione- che entra in rapporto con il cliente nonche' gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta.
Il soggetto terzo deve consegnare al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, il documento denominato "principali diritti del cliente" il foglio informativo e le guide gia' dette redatte in conformita' a quanto disposto dalla Banca d'Italia (vedi link utili), con firma di un'attestazione di avvenuta consegna.

In caso invece di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefono, Internet, etc.), gli avvisi e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su carta o altro supporto durevole (dischetto, file, etc.), disponibile ed accessibile per il cliente.
Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente con tecniche che non consentono l'immediata trasmissione di detti documenti, essi saranno resi disponibili dopo la conclusione del contratto.
Per quanto riguarda specificatamente Internet, i documenti di cui sopra sono resi accessibili dall'home page del sito della banca nonche' da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

In questi casi i fogli informativi contengono anche i costi e gli oneri legati al mezzo di comunicazione utilizzato nonche' i recapiti che permettono di contattare rapidamente la banca.

Le stesse regole si applicano ai contratti, specificatamente al diritto di riceverne copia PRIMA della sottoscrizione, copia che dev'essere fornita su supporto cartaceo o comunque durevole (qualsiasi sistema che consenta di memorizzare e/o riprodurre il testo).

Per quanto riguarda le comunicazioni periodiche obbligatorie, nonche' quelle relative alle variazioni delle condizioni (le regole sono quelle gia' viste), nel caso di contratti gestiti a distanza le parti possono decidere che la trasmissione avvenga attraverso modalita' particolari quali l'invio di posta elettronica o l'accesso a particolari aree del sito della banca (magari attraverso un codice). Sul contratto vi deve essere una specifica clausola al riguardo, accettata dal cliente.
In questi casi il termine per recedere dal contratto a seguito della variazione, nonche' quello per contestare l'estratto conto, partono dalla ricezione della comunicazione prevista, a condizione che essa contenga l'esistenza di detto termine.

Sulle particolari regole valevoli per i contratti bancari conclusi a distanza dai consumatori si veda la scheda BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE: CONTRATTI A DISTANZA E DIRITTO DI RECESSO: clicca qui

CONDIZIONI FISSATE DALLA LEGGE
Versamenti
A fronte di ogni versamento corrisponde una data di valuta, che e' la data data dalla quale parte il conteggio degli interessi, e una data di disponibilità, che e' quella dalla quale i soldi risultano disponibili.

Le valute e la disponibilità dei versamenti di assegni sono fissate per legge in termini massimi:
- versamento di assegni circolari: valuta max un giorno lavorativo, disponibilità max quattro giorni lavorativi;
- versamento di assegni bancari: valuta max tre giorni lavorativi, disponibilità max quattro giorni lavorativi;
- valuta per il versamento di contanti, assegni circolari della stessa banca o assegni bancari della stessa filiale: stesso giorno dell'operazione.

Riferimento normativo: Testo unico bancario (d.lgs.385/93) art.120, cosi' come modificato dal D.lgs. 218/2010; in precedenza il riferimento era l'art.2 del D.l.78/09 convertito nella legge 102/2009, cosi' come modificato dal d.lgs. 11/2010.

Bonifici e pagamenti con carte
Per i bonifici i termini in prima fase introdotti da Novembre 2009 sono stati sostituiti da quelli stabiliti dal decreto di attuazione della direttiva SEPA che ha uniformato le regole per i pagamenti in euro in ambito europeo.

Per tutte le operazioni di pagamento in ambito europeo la valuta e la disponibilita' dei fondi:
- per il beneficiario non puo' essere successiva a quella di accredito;
- per il pagatore non puo' precedere la giornata lavorativa di addebito.

Riguardo i termini di esecuzione dei bonifici, se l'ordine viene dato entro il tempo massimo previsto dalla banca (per esempio entro le ore TOT del pomeriggio per i bonifici telematici), questa deve provvedere all'accredito al beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva. Conta molto, ovviamente, la data di esecuzione eventualmente disposta dal pagatore, che puo' essere diversa.

Da sapere anche che i "bonifici nazionali" saranno convertiti entro Febbraio 2014 in bonifici SEPA, meglio detti "Sepa credit transfer" (SCT). Gia' dal 2008 e' obbligatorio indicare, sull'ordine di bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC della banca destinataria. Quest'ultimo non dovra' piu' essere indicato dal 1/2/2016 (gia' dal 1/2/2014 in ambito nazionale).

Riferimento normativo: artt. 19 e segg.del d.lgs. 11/2010 che ha abrogato, per i pagamenti in ambito europeo (SEPA), le regole precedenti (D.l.78/09 convertito nella legge 102/2009);
Per le regole valide per i pagamenti in ambito europeo (area SEPA) si veda questa scheda.


Commissioni su fidi e sconfinamenti
Dal 1/7/2012 e' in vigore un nuovo sistema di remunerazione degli scoperti di conto, al posto delle "vecchie" commissioni di massimo scoperto.

I contratti di affidamento e di apertura di credito possono prevedere UNICAMENTE (oltre al tasso debitore applicato alle somme utilizzate):
1) una commissione omni-comprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento. L'ammontare di questa commissione non puo' superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.

Il fatto che la commissione debba essere omni-comprensiva determina che non possano essere previsti nel contratto, ne' addebitati, ulteriori costi in relazione alla messa a disposizione dei fondi ne' all'utilizzo degli stessi (quindi niente commissioni di istruttoria, spese relative al conteggio di interessi, spese notarili, etc. etc. )

In caso di sconfinamento senza fido od oltre fido i contratti di conto corrente o di apertura di credito possono prevedere UNICAMENTE (oltre al tasso debitore applicato allo sconfinamento):
2) una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa e commisurata ai costi. Per ogni tipo di contratto puo' essere addebitata una diversa commissione. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere addebitate commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo non supera i 5000 euro, con massimo tre scaglioni di importo.

La commissione di istruttoria veloce:
- non puo' superare i costi effettivamente sostenuti dalla banca per svolgere l'istruttoria veloce;
- e' addebitata solo in caso di sconfinamenti rispetto al saldo di fine giornata;
- si applica anche nel caso di sconfinamenti sulle carte di credito.
Non si applica, invece
- in caso di sconfinamenti "contabili" dei saldi per valuta.
- nei contratti con i consumatori, quando gli sconfinamenti o gli utilizzi extrafido complessivi (anche relativi a piu' addebiti) siano inferiori o pari a 500 euro e non abbiano durata superiore a 7 giorni consecutivi. Questa esclusione puo' essere usufruita soltanto una volta per ciascun trimestre.
- se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca (o altro intermediario);
- lo sconfinamento non ha avuto luogo perche' la banca (o altro intermediario) l'ha impedito.

Le suddette nuove commissioni riguardano i contratti attivati dal 1/7/2012; per quelli in essere a questa data e' previsto l'obbligo di adeguamento, con nuove clausole, entro il 1/10/2012. Le clausole difformi sono nulle. 

Fonte normativa: Art.117bis del TUB (Testo Unico Bancario, D.lgs.385/93) introdotto dal Dl 201/2011, Dl 29/2012 convertito nella Legge 62/2012, art.1 e Decreto CICR del 30/6/2012

Bolli sull'estratto conto
Dal 1/1/2012 il bollo sugli estratti conto annuali (di 34,20 euro) e' applicato solo ai conti correnti (e libretti postali) aventi giacenza media annua superiore ai 5.000 euro. Il bollo non e' piu' dovuto, quindi, per i conti correnti che abbiano una giacenza media inferiore a tale somma. La giacenza media si calcola sommando le giacenze giornaliere e dividendo il totale ottenuto per 365.
Attenzione, pero', perche' se i conti -o libretti- sono piu' di uno (intestati alla stessa persona) , ai fini del bollo viene considerata la giacenza media complessiva. La giacenza media "in rosso" non viene ovviamente colpita dal bollo, ma i conti negativi non vengono considerati ai fini del calcolo per l'esenzione.
Cio' per quanto riguarda le persone fisiche. Per gli altri soggetti il bollo aumenta a 100 euro, indipendentemente dalla giacenza del conto corrente.

La tassa e' dovuta annualmente indipendentemente dall'effettivo invio dell'estratto conto cartaceo, quindi anche se si e' optato per la fruizione di quello "telematico". Se l'estratto conto viene inviato -o reso disponibile- con periodicita' inferiore all'anno (mensile, trimestrale) il costo deve essere frazionato.

Riferimento normativo: Art. 13 della tariffa allegata al Dpr 642/1972 commi 2-bis e 2-ter modificato dal Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.19. Si veda anche DM Ministero economia e finanze del 24/5/2012.

CHIUDERE/TRASFERIRE IL CONTO
Chiudere il conto
Come regola generale si puo' recedere dal contratto ad ogni chiusura del conto, con un preavviso minimo di almeno 10 giorni (art.1833 c.c.). Le banche sono ovviamente libere di fissare condizioni piu' favorevoli, e di solito il recesso e' permesso in qualsiasi momento, stante il preavviso da consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r (fa fede il contratto, ma la raccomandata a/r e' consigliabile).
I tempi di esecuzione sono quelli previsti dal contratto (in media circa 30 giorni) e talvolta le banche arrivano a far coincidere la chiusura del conto con quella trimestrale successiva alla richiesta. E' bene monitorare la banca e tenersi pronti a sollecitarla -con formale reclamo- nel caso la pratica si arenasse o venisse apparentemente "dimenticata", fornendo al momento opportuno tutte le istruzioni necessarie riguardo alla destinazione del saldo.

In tutti i casi il recesso, sia esso conseguente ad una comunicazione di variazione delle condizioni economiche o meno, deve avvenire senza addebito di penali ne' spese di chiusura, con esclusione delle sole spese “vive” sostenute dalla banca per disattivare servizi aggiuntivi affidati a terzi a condizione che siano comunque documentate e previste nel documento di sintesi.

Trasferimento dei fondi in un nuovo conto (portabilità)
Al consumatore deve essere garantito il servizio di trasferimento tra conti di pagamento, avviato su richiesta del consumatore stesso che deve autorizzare la nuova banca.
Nella richiesta/auorizzazione devono essere indicati i servizi da trasferire (ordini permanenti di bonifico, rid, bonifici in entrata ricorrenti, etc.) e dev'essere indicata la data a partire dalla quale la vecchia banca perfezionerà tutti i trasferimenti. Tale data è fissata ad almeno 6 giorni lavorativi a decorrere da quando la nuova banca riceve i documenti da parte della vecchia.
Non è necessario che TUTTI i servizi vengano trasferiti e per quelli trasferiti la data che conta è quella fissata nella richiesta. La vecchia banca non può bloccare uno strumento di pagamento prima.

Il trasferimento deve essere eseguito entro 12 giorni lavorativi; la banca trasferente (del vecchio o primo conto) deve assicurare gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti verso il nuovo conto, per un periodo di 12 mesi dalla data di esecuzione del trasferimento.
Per i bonifici ordinati dopo tale termine, o qualora il consumatore NON chieda questo servizio, il bonifico non può essere eseguito e il pagatore o il beneficiario devono essere avvisati.

Il cliente deve ricevere con un congruo anticipo (almeno 30 giorni prima che la cessione produca i suoi effetti) informazioni circa la conseguenza della cessione, tra cui il nuovo IBAN, le carte ottenibili, etc., e le modalità con cui sia possibile ricevere chiarimenti e segnalare disfunzioni.
Il consumatore viene informato, con la stessa comunicazione, sulla necessità di comunicare le nuove coordinate a chi effettua bonifici ricorrenti a suo favore e ai beneficiari di pagamenti rid.
Questa comunicazione, se convenuto tra le parti, la fa la nuova banca.

Al cliente deve essere inoltre garantita -nel passaggio- la continuità nella fruizione dei servizi, in particolare, per almeno 12 mesi a decorrere dalla cessione, la continuità dei servizi di pagamento (per esempio il reindirizzamento automatico dei bonifici).

Se la vecchia banca rileva la presenza di obblighi pendenti che impediscano la chiusura del conto può rimandarla avvisando immediatamente il cliente, fermi gli obblighi di trasferire i servizi richiesti.

Trasferimento in un conto estero
Trasferimento agevolato anche per chi vuole chiudere un conto per aprirne uno nuovo all'estero, in uno dei paesi dell'UE.
In questo caso e dietro richiesta del consumatore la vecchia banca deve:
- fornire al consumatore un elenco di tutti i servizi attivi (ordini di pagamento rid e bonifico, bonifici in entrata ricorrenti) ed eseguiti negli ultimi 13 mesi.
- trasferire l'eventuale saldo positivo al nuovo conto (se la richiesta contiene informazioni che consentono l'identificazione)
- chiudere il conto di origine.
Tutto ciò deve avvenire alla data specificata dal consumatore (non meno di sei giorni dalla richiesta, salvo patti contrari).

Se vi sono motivi ostativi alla chiusura del conto (pendenze) la procedura può anche subire sospensione ma la banca deve avvisare immediatamente il cliente.

Fonte: TUB. D.lgs.385/93, modificato dal D.lgs.37/2017, sezione II artt.126 quinquiesdecies e segg.; in precedenza Dl 3/2015 convertito nella Legge 33/2015 artt.2 e 2bis, abrogati e sostituiti. Si veda anche Provvedimento Banca d’Italia del 3/8/2017.

SUCCESSIONE DEL CONTO
Come regola generale, in caso di morte dell'intestatario del conto corrente, gli eredi devono informare la banca, solitamente consegnando ad essa il certificato di morte e la documentazione anagrafica inerente la successione. La banca blocca il conto (portando comunque a termine le operazioni gia' disposte prima del decesso, quindi assegni gia' emessi, bonifici gia' disposti, etc.), rilascia agli eredi un documento (stato di consistenza) che serve per la pratica di successione e -terminata tale pratica– rende disponibile il denaro in funzione delle loro quote.
Cio', solitamente attraverso la presentazione di un atto notorio redatto dal tribunale o dal notaio.

In caso di cointestazione, la stessa regola vale ovviamente solo per la parte di spettanza del defunto ed il denaro restante (che puo' essere la meta' come un terzo, un quarto etc. a seconda del numero dei cointestatari) rimane a disposizione del "superstite".
Se la cointestazione e' a "firme congiunte" il conto viene invece bloccato del tutto fino all'identificazione certificata degli eredi legittimi. Questi poi dovranno operare congiuntamente con l'intestatario "superstite" decidendo insieme il destino del conto.

Una regola generale importante, riguardo ai conti cointestati, e' che le quote di ciascuno si presumono uguali se non risultano prove contrarie (d.lgs.346/90 art.11).

Il tipo di documenti da produrre e le tempistiche dipendono dalla banca e dal contratto, che quindi va attentamente visionato.

IL CONTO CORRENTE "SEMPLICE"
E' una particolare forma di conto corrente pensato per le esigenze base di un consumatore, a condizioni standard prefissate dalla Banca d'Italia. Le operazioni eseguibili sono prefissate e limitate, e le banche che intendono offrire questo tipo di conto non possono aggiungervene altre. L'unico costo che grava sul consumatore e' un canone annuale fisso il cui importo, insieme ai tassi di interesse, viene deciso liberamente dalla banca. Esso rappresenta, quindi, l'ISC (indicatore sintetico di costo), ovvero il termine di confronto fra i vari conti "semplici" offerti dalle banche. Al momento non e' prevista esenzione dal bollo, che quindi e' applicabile a parte.
A quanto ci risulta solo pochissime banche -che sono libere di offrire questo tipo di conto o meno- hanno aderito a questa iniziativa, anche considerando, probabilmente, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà di offrire il conto corrente di base introdotta fin dal 2012.
Qui una scheda di approfondimento.

IL CONTO CORRENTE "DI BASE"
Dal 19/8/2018 sono applicabili le norme che hanno istituito il nuovo “conto corrente base”, un conto corrente destinato a consumatori e pensionati con caratteristiche uniformi in termini di numero di operazioni annuali massime eseguibili a fronte del pagamento di un canone annuale omnicomprensivo o -per alcune categorie di clienti- fruendo della totale gratuità anche rispetto all’imposta di bollo.

Questo tipo di conto deve essere proposto dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e di pagamento e da Poste Italiane.

Il riferimento normativo è il Testo Unico Bancario (TUB, D.lgs.385/93) nella sezione III (artt. 126-noviesdecies e seguenti) così come modificata dal D.lgs.37/2017 di recepimento della Direttiva 2014/92/UE. Ulteriori disposizioni di completamento sono un Provvedimento della Banca d’Italia e un decreto ministeriale che ha reso applicabili le norme dettagliando le caratteristiche del conto e la platea dei beneficiari.

Il nuovo conto corrente “base” va a sostituire quello istituito nel 2012 grazie al Dl 201/2011 e alla successiva Convenzione ABI/Poste/Banca d'Italia/Min.economia del 28/3/2012 poi rinnovata nel Maggio 2014, ampliandone i beneficiari.

Per dettagli si veda la scheda pratica CONTO DI BASE: CARATTERISTICHE E BENEFICIARI

COMUNICAZIONE DI SCONFINAMENTO
Per definizione di legge, si ha "sconfinamento" sia quando il consumatore utilizza piu' soldi di quelli che ha nel conto corrente in assenza di un'apertura di credito, sia quanto eccede nell'utilizzare l'apertura di credito concessa, utilizzando quindi una somma maggiore rispetto al "credito" concesso dalla banca.

Sempre per disposizione di legge, gli sconfinamenti NON possono considerarsi operazioni di credito (al consumo) ed ad essi quindi non sono applicabili le relative norme di trasparenza.

Tuttavia, la legge prevede che se lo sconfinamento e' consistente (*) e dura piu' di un mese la banca deve comunicare per iscritto al consumatore queste informazioni:
- l'importo di sconfinamento;
- il tasso di interesse debitore del conto corrente;
- gli interessi di mora e le eventuali penali applicabili.

La comunicazione deve avvenire entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento e' divenuto "consistente" o in un momento precedente.

(*) Nota: per sconfinamento consistente si intende uno sconfinamento pari o superiore ai 300 euro in assenza di contratto di apertura di credito oppure del 5% dell'importo di credito oggetto di un contratto di apertura di credito.

Fonte normativa: Testo unico bancario (d.lgs.385/93), art.125 octies e Provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 (aggiornato con Provvedimento del 9/2/2011), sezione VII paragrafo 6.3.

IL CONTO CORRENTE POSTALE
E' disciplinato a parte (dal dpr 144/2001) rispetto al classico conto corrente bancario ma e' sottoposto alle stesse normative inerenti la trasparenza, i contratti, le comunicazioni periodiche, etc. Viene gestito dalla societa' Poste Italiane Spa tramite i suoi sportelli, con alcune funzioni usufruibili online.

I versamenti di contanti debbono essere fatti con appositi bollettini autorizzati, pena la chiusura del conto. In caso di discordanza tra beneficiario e numero del conto indicato per l'accredito, il versamento viene effettuato sul conto che corrisponde al beneficiario indicato. La causale e' obbligatoria solo per i versamenti diretti alle amministrazioni pubbliche. Per il versamento fa fede la ricevuta stampata sul bollettino dalle poste, sia per quanto riguarda la data che per l'importo.

I servizi abbinati al conto postale sono gli assegni postali, i vaglia, le carte di debito e di credito, servizi di finanziamento e di investimento.

RECLAMI E CONTESTAZIONI
Il primo passo in caso di reclami e contestazioni e' rivolgersi all'apposito ufficio all'interno della banca, di persona o inviando una raccomandata a/r (magari di messa in mora, si veda piu' avanti).
E' bene sapere che la banca deve pubblicizzare presso i propri locali e sui documenti informativi dei conti correnti (nonche' sul proprio sito, se opera anche online) tutte le modalita' di ricorso e di contestazione, sia quelle interne che quelle fattibili presso organismi esterni, comprese eventuali convenzioni inerenti la conciliazione.

L'ufficio reclami deve provvedere alle richieste o comunque dare una risposta entro 30 giorni. In caso di mancata risposta o di disaccordo tra l'utente e la banca, l'interessato puo' scegliere tra:
- rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario, ABF, entro 30 giorni (e improrogabilmente entro 12 mesi);
- attivare altre procedure di arbitrato o conciliazione (per esempio presso le Camere di Commercio);
- rivolgersi all'Autorita' giudiziaria (giudice di pace od ordinario, a seconda dei casi), per una causa civile magari preceduta da un tentativo conciliativo.

Per ogni informazione sulla messa in mora si veda qui
Per ogni informazione sull'ABF Arbitro Bancario Finanziario si veda qui

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice civile art.1823 e segg.;
- Testo unico leggi bancarie e creditizie (TUB), d.lgs. 385/1993;
- Dpr 144/2001 sui servizi di bancoposta;
- Delibera CICR del 4/3/2003 resa attuativa dalla Banca d'Italia dall'Ottobre 2003;
- D.lgs.190/2005 sulle stipulazioni a distanza, poi inglobato del Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005;
- D.l.223/2006 convertito nella legge 248/2006 ("Decreto Bersani" facente parte del "pacchetto" liberalizzazioni);
- D.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009 art.2 bis, sulle commissioni di massimo scoperto;
- D.l.78/09 convertito nella legge 102/2009 art.2 e D.lgs.385/93 art.120 (nuove regole sulle valute delle operazioni);
- Provvedimento Banca d'Italia del 29/7/2009 sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari;
- Provvedimento Banca d'Italia del 27/11/2009 sul "conto corrente semplice";
- Provvedimento Banca d'Italia del 17/2/2010 sul calcolo dell'ISC;
- D.lgs. 11/2010 e D.lgs.385/93 (TUB) art.114 undecies e seguenti (nuova area SEPA e "istituti di pagamento").
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, artt. 6bis e 19 (abolizione commissione massimo scoperto e introduzione nuove regole per il bollo).
- D.lgs. 37/2017 che ha modificato il TUB “Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.”
- Provvedimento Banca d’Italia 18/6/2019 che modifica il Provvedimento 29/7/2009

Per nuove regole su commissioni massimo scoperto e bollo:
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, artt. 6bis e 19
- Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012, art.27 commi 2/3/4 e 27bis modificati dal
- Dl 29/2012 convertito nella legge 62/2012 (integrativo del dl liberalizzazioni)

Per nuova soglia antiriciclaggio e conto corrente base:
- D.lgs.231/2007 (decreto "antiriciclaggio"), art.49 e segg.
- Dl 138/2011 convertito nella legge 148/2011, art.2 commi 4 ter, quater, quinquies, sexies e septies 
- Dl 201/2011 (decreto "salva-italia") convertito nella legge 214/2011, art.11 e art.12  
- Dl 1/2012 (decreto "liberalizzazioni"), convertito nella legge 27/2012, art.27 
- Dl 16/2012 (decreto "semplificazione fiscale"), convertito nella legge 44/2012, art. 3 e comunicato Agenzia delle entrate del 13/3/2012
- Convenzione ABI/Poste/Banca d'Italia/Min.economia del 2012 rinnovata nel 2014

Per il nuovo conto corrente base dal 19/8/2018
- D.lgs. 37/2017 che ha modificato il TUB “Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.”
- Provvedimento Banca d’Italia 3/8/2017
- Decreto Min.economia e finanze 3/5/2018 

LINK UTILI
- Sito Banca d'Italia sui conti correnti: clicca qui
- Normativa Banca d'Italia sulla trasparenza con allegati e testi dei Provvedimenti 29/7/09, 27/11/09 e 17/2/2010: clicca qui
- GUIDE predisposte dalla Banca d'Italia: sul conto corrente - sull'Arbitro bancario finanziario
- Calcolo dell'ISC per i conti correnti (Allegato 5A del Provvedimento del 29/7/2009): clicca qui

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