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Conto di base: caratteristiche e beneficiari
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
22 agosto 2018 10:58
 
Dal 19/8/2018 sono applicabili le norme che hanno istituito il nuovo “conto di base”, un conto corrente destinato a consumatori e pensionati con caratteristiche uniformi in termini di numero di operazioni annuali massime eseguibili a fronte del pagamento di un canone annuale omnicomprensivo o -per alcune categorie di clienti- fruendo della totale gratuità anche rispetto all’imposta di bollo.

Questo tipo di conto deve essere proposto dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e di pagamento e da Poste Italiane.

Il riferimento normativo è il Testo Unico Bancario (TUB, D.lgs.385/93) nella sezione III (artt. 126-noviesdecies e seguenti) così come modificata dal D.lgs.37/2017 di recepimento della Direttiva 2014/92/UE. Ulteriori disposizioni di completamento sono un Provvedimento della Banca d’Italia e un decreto ministeriale che ha reso applicabili le norme dettagliando le caratteristiche del conto.

Il nuovo conto corrente “base” va a sostituire quello istituito nel 2012 grazie al Dl 201/2011 e alla successiva Convenzione ABI/Poste/Banca d'Italia/Min.economia del 28/3/2012 poi rinnovata a Maggio 2014, ampliando la platea dei beneficiari.

Indice scheda 
COS’È, CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONTRATTO
PASSARE DA UN VECCHIO CONTO AL NUOVO CONTO BASE, REGOLE, TEMPI
RECESSO
CONVERSIONE DI CONTI BASE ESISTENTI
SITI WEB per CONFRONTO OFFERTE
RIFERIMENTI NORMATIVI

COS’E’, CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE
Si tratta di un conto corrente denominato riservato ai consumatori con tre funzioni base: versamento di fondi, prelievo di contanti, esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. La versione “standard” aperta a tutti prevede la possibilità di effettuare un determinato numero massimo di operazioni a fronte del pagamento di un canone annuo omnicomprensivo, con una spesa extra in caso di operazioni aggiuntive concordate.
Vi sono poi versioni gratuite, anche in termini di imposta di bollo, per alcune categorie di soggetti.

Le banche, gli istituti di pagamento e le poste sono OBBLIGATE ad offrire questo tipo di conto ai consumatori soggiornanti legalmente nell’UE. L’apertura del conto NON deve essere condizionata all’acquisto di servizi accessori o di azioni della banca/posta/prestatore di servizi di pagamento.

La banca/Posta/altro prestatore di servizi di pagamento può rifiutarsi di aprire un conto base solo in mancanza dei requisiti o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi obbligatori a meno che questo non venga trasferito e chiuso per il aprire il conto base.

In caso di rifiuto il consumatore deve essere informato tempestivamente, entro 10 giorni lavorativi, per iscritto e senza spese, con indicazioni delle motivazioni del rifiuto.

Al rifiuto ci si può opporre inviando un esposto alla Banca D’Italia o aderendo ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art.128bis del TUB).

CARATTERISTICHE COMUNI
Operazioni minime obbligatorie
Il conto deve prevedere obbligatoriamente la seguente gamma di servizi:
- apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
- accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
-prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
-emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito;

E le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea:
- addebiti diretti;
- operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online;
- bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.

Il conto deve concedere una gestione telematica, senza maggiori costi. Sul conto non possono essere attivate aperture di credito o sconfinamenti.

Servizi collegati
Al conto di base possono essere collegati dei servizi relativi all’apertura, alla gestione e alla chiusura (comprese aperture di credito, sconfinamento e le operazioni di pagamento tramite assegni, vaglia, cambiali). Un elenco dei servizi più rappresentativi a livello nazionale sarà pubblicato sul sito della Banca d’Italia in conformità a quanto prevede la Direttiva 2014/92/UE, con utilizzo di una terminologia standardizzata che deve essere utilizzata anche dalle banche/prestatori di servizi di pagamento.

Conti offerti in un pacchetto
Se il conto è offerto congiuntamente ad altri servizi o come parte di un “pacchetto” di servizi, al consumatore deve essere comunicato chiaramente se l’acquisto del conto è condizionato alla sottoscrizione di prodotti o servizi forniti congiuntamente.
Nel caso in cui sia consentito l’acquisto separato, la banca/prestatore di servizi fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente.

VERSIONE STANDARD
E’ quella fruibile da tutti, indipendentemente dal reddito. Prevede l’addebito di un canone annuale omni-comprensivo con fruizione di un determinato numero di operazioni massime nell’arco dello stesso anno.
 
Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del conto di base Numero di operazioni annue incluse nel canone
Canone annuale del conto (con possibilita' di addebito periodico) comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti                        -
Elenco movimenti                        6
Prelievo contante dallo sportello                        6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sui territorio nazionale                  illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale                      12
Operazioni di addebito diretto SEPA                  illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (inclusi accredito stipendio e pensione)                      36
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto                      12
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto                       6
Versamenti contanti e versamenti assegni                      12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)                       1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)                       4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito                   illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito                       1

Il titolare/correntista può chiedere di effettuare operazioni in numero superiore a quello previsto, ma in questo caso sono previste delle spese in più. Per le operazioni in eccedenza il contratto non può prevedere limiti.

L’importo del canone annuo omnicomprensivo non deve eccedere l’importo medio delle spese applicate ai consumatori nel semestre precedente per l’effettuazione delle stesse operazioni. Stessa cosa per il costo delle operazioni aggiuntive.

VERSIONE GRATUITA PER CONSUMATORI A BASSO REDDITO
Per alcune categorie di consumatori il conto corrente base deve essere offerto senza spese ed esente dall’imposta di bollo, per il numero di operazioni della tabella vista sopra. Resta la possibilità per la banca di addebitare spese per operazioni eccedenti.
Si tratta dei consumatori con ISEE in corso di validità inferiore a 11.600 euro che non siano titolari di altro conto corrente di base. Il conto può essere cointestato solo a componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’ISEE.
Per aprire il conto a tali condizioni agevolate occorre presentare un’autocertificazione di possesso dei suddetti requisiti. Per continuare a fruirne va presentato alla banca, ogni anno entro il 31 maggio, l’ISEE in corso di validità.
In caso di mancata presentazione la banca può addebitare il canone annuo omni-comprensivo previsto per il conto base “ordinario” e l’imposta di bollo. La stessa cosa accade se l’importo dell’ISEE comporta la perdita dell’esenzione. In caso di perdita dei benefici la banca deve in ogni caso avvisare il cliente che può recedere entro due mesi senza spese.

CONTO BASE PER PENSIONATI
I pensionati con trattamenti di importo lordo annuo fino a 18.000 euro possono accedere ad un conto base gratuito con condizioni particolari che prevedono più operazioni di prelievo contanti allo sportello. La richiesta deve essere fatta dichiarando di non essere titolari di altro conto base e di avere diritto a trattamenti pensionistici di importo non superiore a 18.000 euro. Questa dichiarazione deve essere ripetuta ogni anno, entro il 31 maggio. In caso di mancata comunicazione o se il reddito pensionistico supera la soglia suddetta si perde l’esenzione dalle spese; la banca in questo caso deve comunicare la cosa al correntista che può recedere entro due mesi senza spese.
 
Tipologie di servizi offerti Numero di operazioni annue
Elenco movimenti                 6
Prelievo contante allo sportello                12
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale            illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale                 6
Operazione di addebito diretto SEPA            illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA            illimitate
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in conto                 6
Versamenti contanti e versamenti assegni                 6
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)                 1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)                 4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito            illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito                 1

Come per gli altri conti base, anche per questo la banca può prevedere l’addebito di spese se il correntista chiede di effettuare un numero di operazioni superiori a quelle previste dalla legge.

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONTRATTO
Al “conto di base” si applicano tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, come ad un normale conto corrente.
In ogni caso in fase precontrattuale al consumatore devono essere fornite informazioni tramite il “documento informativo delle spese” e il “riepilogo delle spese”.

Si veda per le informazioni la scheda SERVIZI BANCARI: IL CONTO CORRENTE

PASSARE DA UN VECCHIO CONTO AL NUOVO CONTO BASE, REGOLE, TEMPI
Le regole sono le stesse previste dal TUB per il passaggio da un conto corrente ad un altro (portabilità, trasferimento dei servizi).

La banca che riceve richiesta di apertura di conto corrente base da parte del consumatore deve trasferire i vari servizi attivi sul “vecchio” conto che eventualmente viene chiuso entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione da parte del consumatore.

Il consumatore, nella richiesta/autorizzazione, specifica quali servizi vuole trasferire (bonifici ricorrenti in entrata, orini permanenti di bonifico, addebiti diretti/rid, etc.etc.) ed indica la data a partire dalla quale gli ordini devono essere eseguiti o addebitati, data fissata ad almeno sei giorni lavorativi da quando la banca/prestatore di servizi di pagamento riceve i documenti da quella trasferente.

Il cliente deve ricevere con un congruo anticipo (almeno 30 giorni prima che la cessione produca i suoi effetti) informazioni circa la conseguenza della cessione, tra cui il nuovo IBAN, le carte ottenibili, etc., e le modalità con cui sia possibile ricevere chiarimenti e segnalare disfunzioni.
Il consumatore viene informato, con la stessa comunicazione, sulla necessità di comunicare le nuove coordinate a chi effettua bonifici ricorrenti a suo favore e ai beneficiari di pagamenti rid.
Questa comunicazione, se convenuto tra le parti, la fa la nuova banca.

Al cliente deve essere inoltre garantita -nel passaggio- la continuità nella fruizione dei servizi. La banca trasferente, in particolare, deve assicurare al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente alla data indicata dal consumatore nella richiesta/autorizzazione, non bloccando gli strumenti di pagamento fino alla stessa data. Deve anche assicurare il reindirizzamento automatico dei bonifici eventualmente ricevuti nell’arco dell’anno (12 mesi) successivi alla data di autorizzazione del consumatore all’esecuzione del trasferimento.

Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di origine ne deve immediatamente ricevere notizia da parte della banca trasferente. In ogni caso quest’ultima deve comunque trasferire tutti i servizi richiesti ma può non procedere alla chiusura del conto.

L’esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegno p altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

Ambedue le banche/prestatori di servizi di pagamento NON devono applicare al cliente spese inerenti la pratica di trasferimento.

Per sei mesi inoltre le stesse devono concedere gratuitamente al consumatore di accedere alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di trasferimento.

La banca/prestatore di servizi di pagamento che NON rispetta gli obblighi e/o i termini per il trasferimento dei servizi di pagamento deve corrispondere al consumatore una penale di 40 euro, senza indugio e senza che sia necessaria una richiesta (od addirittura una lettera di messa in mora).
Tale cifra è maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità del conto al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato nel limite di quanto previsto per il calcolo dei tassi usurari (art.2 comma 4 Legge 108/1996).

Se il nuovo conto è all’estero
Trasferimento agevolato anche per chi vuole chiudere un conto per aprirne uno nuovo all'estero, in uno dei paesi dell'UE.
In questo caso e dietro richiesta del consumatore la vecchia banca deve:
- fornire al consumatore un elenco di tutti i servizi attivi (ordini di pagamento rid e bonifico, bonifici in entrata ricorrenti) ed eseguiti negli ultimi 13 mesi.
- trasferire l'eventuale saldo positivo al nuovo conto (se la richiesta contiene informazioni che consentono l'identificazione)
- chiudere il conto di origine.
Tutto ciò deve avvenire alla data specificata dal consumatore (non meno di sei giorni dalla richiesta, salvo patti contrari).

Se vi sono motivi ostativi alla chiusura del conto (pendenze) la procedura può anche subire sospensione ma la banca deve avvisare immediatamente il cliente.

Fonte: TUB. D.lgs.385/93, modificato dal D.lgs.37/2017, sezione II artt.126 quinquiesdecies e segg.; in precedenza Dl 3/2015 convertito nella Legge 33/2015 artt.2 e 2bis, abrogati e sostituiti. Si veda anche Provvedimento Banca d’Italia del 3/8/2017.

RECESSO
Il consumatore può recedere dal servizio di conto corrente base in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura (regola che vale per qualsiasi conto corrente).Sono dovute in misura proporzionale le spese per i servizi fatturati periodicamente relative ai periodi precedenti al recesso.

Per contro la banca/posta/prestatore di servizi può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto di due mesi, solo in questi casi:
- il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
- l’accesso al conto è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate e determinanti per ottenerlo;
- alla data del 31/12 il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o per iniziativa del consumatore, salvo che questi provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso suddetto;
- il consumatore non soggiorna più legalmente nella UE;
- il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi (vedi sopra).
Nei primi due casi il recesso ha effetto immediato.
Al preavviso di recesso il consumatore si può opporre con un esposto alla Banca d’Italia o aderendo ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art.128 bis).

CONVERSIONE DI CONTI BASE ESISTENTI
Come già detto in premessa il nuovo conto base va a sostituire quelli precedentemente in vigore grazie al Dl 201/2011 e alle convenzioni successivamente firmate.
Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto attuativo del nuovo conto base -quindi fine Agosto 2019- le banche/poste/intermediari possono convertire questi conti nel nuovo conto base dandone comunicazione al titolare. Per i due anni successivi alla conversione non possono essere modificate le condizioni economiche del conto.
Se i conti non vengono convertiti continuano a funzionare sempre con le vecchie condizioni.

SITI WEB per CONFRONTO OFFERTE
Chi offre i conti di base deve partecipare ad uno o più siti web creati dalle associazioni di categoria o di consumatori, per il confronto tra le offerte.
Tali siti devono essere indipendenti e accessibili gratuitamente dai consumatori per consentire almeno il confronto delle spese applicabili nonché l’indicatore sintetico di costo (ISC).

L’esposizione delle offerte deve essere chiara, aggiornata, anche relativamente ai criteri adottati per la selezione, tramite utilizzo di un linguaggio facilmente comprensibile. I siti in ogni caso NON possono svolgere attività di mediazione né rifiutare richieste di adesione da parte delle banche/prestatori di servizi di pagamento.

Il sito che in futuro dovrebbe essere in prima linea per i confronti è comparaconti.it, attualmente sospeso in attesa di disposizioni attuative.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 37/2017 che ha modificato il
- TUB, testo unico bancario, D.lgs.385/93, Sezione II e Sezione III, art. 126 undevicies e seguenti
- Provvedimento Banca d’Italia 3/8/2017
- Decreto Min.economia e finanze 3/5/2018 in vigore dal 20/6/2018

Nota:
La sezione III del TUB suddetta è applicabile decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del DM 3/5/2018, quindi dal 19/8/2018; dalla stessa data sono abrogate le normative che disciplinavano il “vecchio” conto base, ovvero il Dl 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 art.12 commi 3,4,5,6,8,9 ultimo periodo.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS