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PRODOTTI BIOLOGICI: regole e riconoscimento
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
6 dicembre 2010 13:14
 

Il prodotto agricolo "biologico" (da "biologia", scienza che si occupa della vita) e' quello ottenuto mediante coltivazioni che utilizzano solo fertilizzanti e pesticidi naturali, non trattate chimicamente e non manipolate geneticamente.

Vi sono principi stabiliti a livello europeo che riguardano da una parte l'agricoltura biologica, dalla quale provengono le materie prime, e dall'altra la produzione di alimenti biologici attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli.

I principi sono essenzialmente di rispetto del suolo, la riduzione di utilizzo di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione esterni, di riduzione dei rifiuti, di tutela della salute degli animali e delle piante, etc.

Per quanto riguarda l'attivita di trasformazione e' primario il principio secondo cui le materie prime utilizzate devono essere di produzione biologica limitando l'uso di additivi, non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano ingannare sulla vera natura del prodotto e utilizzando preferibilmente metodi biologici

Per quanto riguarda i prodotti animali devono essere utilizzati animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche, nutriti con mangime biologico, mantenuti in salute ed allevati con attenzione al loro stato di benessere, alla scelta delle razze, etc.
Per i prodotti di acquacoltura (pesci, molluschi) gli allevamenti devono essere a bassa densita', con cicli di crescita (senza ormoni e farmaci), e l'alimentazione deve provenire da agricoltura biologica.

In estrema sintesi i prodotti biologici sono
regolamentati in modo uniforme a livello europeo con appositi regolamenti;
certificati e controllati da organismi di controllo riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole;
riconoscibili tramite il logo europeo, con precise informazioni che devono apparire in etichetta;
privi di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), per legge.

Indice scheda
ETICHETTATURA
LOGO EUROPEO
CONTROLLI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

ETICHETTATURA
Le terminologie che identificano un prodotto trasformato (*) come biologico -per l'Italia il termine "biologico" oppure l'abbreviazione "bio"- possono essere utilizzate, nella pubblicita' come nelle etichette e sulle confezioni, solo se almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola (in termini di peso) e' di origine biologica.
Per i prodotti agricoli non trasformati (*) le denominazioni che si riferiscono al biologico possono essere usate solo se la loro produzione e' interamente biologica.

Per questi prodotti le indicazioni obbligatorie sono:
- le diciture che indicano l'origine biologica accanto alla denominazione di vendita (es. "fette biscottate biologiche", "arance biologiche");
- nome o ragione sociale del produttore o di chi ha fatto la preparazione piu' recente, con relativo codice identificativo ("Operatore controllato n......");
- il nominativo dell'autorita' o dell'organismo di controllo con i riferimenti all'autorizzazione ministeriale (vedi piu' avanti);
- il codice dell'organismo di controllo preceduto, per i prodotti italiani, dalla dicitura BIO e dalla sigla I (esempio IT BIO xxx) nonche' dalla dicitura "Organismo di controllo autorizzato Mipaaf";
- indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole. Cio' con diciture tipo "Agricoltura UE" o "non UE" quando la materia agricola e' stata coltivata in paesi terzi. Le due diciture possono coesistere se parte della materia prima agricola viene dall'UE e parte no. Possono anche essere sostituite o integrate dal nome di un paese se tutte le materie prime sono state coltivate in quel paese;
- il logo comunitario di riconoscimento (vedi piu' avanti).

Per i prodotti che contengono meno del 95% di ingredienti biologici, i termini che fanno riferimento alla produzione biologica possono apparire solo nella lista degli ingredienti di origine biologica, con indicazione della percentuale di presenza di tali ingredienti. Per questi prodotti NON puo' essere utilizzato il logo europeo di identificazione biologica.

Per i prodotti detti "in conversione", ovvero provenienti da coltivazioni che da almeno un anno si stanno convergendo da tradizionali in biologiche puo' essere utilizzata in etichetta la dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", stante la presenza dell'indicazione dell'organismo di controllo e del relativo codice. Il consumatore in questo modo e' consapevole che quel prodotto e' un "quasi biologico". Anche per questi prodotti NON puo' essere utilizzato il loro europeo di identificazione biologica.

Le indicazioni suddette sono facoltative se il prodotto proviene da un paese terzo, non facente parte dell'Unione europea. Tuttavia, se e' presente il logo di riconoscimento devono anche essere presenti le altre indicazioni.

Note:
- le indicazioni obbligatorie relative al biologico si sommano a quelle previste dalla legge per i prodotti alimentari, i cui dettagli si trovano qui;
- il contenuto delle etichette e' disciplinato, dal 1/1/2009, dal Regolamento CE 834/2007. Precedentemente vigeva il Regolamento CEE 2092/91 che prevedeva la presenza di un codice di 16 cifre che identificava la sigla del paese di produzione, la sigla dell'organismo di controllo, il carattere T o F che indicavano, rispettivamente, il prodotto trasformato o fresco nonche' il numero dell'autorizzazione alla stampa delle etichette.

(*) Nota sul concetto di prodotto trasformato
Al di la' delle strette definizioni di legge, si puo' dire che la maggioranza dei generi alimentari rientra nella categoria dei prodotti trasformati, ovvero dei prodotti che hanno subito manipolazioni fisiche, chimiche, meccaniche, di conservazione, etc Vi rientrano prodotti come la farina, lo zucchero, il pane, il vino, lo yogurt, il formaggio, la mozzarella, la carne, etc. Tra i (pochi) prodotti non trasformati troviamo, tipicamente, i prodotti ortofrutticoli e le uova.

LOGO EUROPEO
Una delle indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette e/o confezioni dei prodotti biologici (quelli monoingrediente o costituiti da almeno il 95% di ingredienti di origine biologica) e' il logo di riconoscimento europeo.

Il logo attualmente obbligatorio e' stato introdotto dal Regolamento CE 271/2010 per i prodotti immessi sul mercato dal 1/7/2010:






I prodotti  immessi sul mercato prima del 1/7/2010 possono continuare ad essere commercializzati, fino ad esaurimento delle scorte, con il vecchio logo. 







Il logo non puo' essere apposto sui prodotti con percentuale di ingredienti biologici inferiore al 95% e sui prodotti "in conversione" (vedi sopra). E' facoltativo per i prodotti di origine extra UE, ma se e' presente vanno anche riportate tutte le altre indicazioni di cui sopra.

CONTROLLI
Ogni Stato membro deve istituire un sistema di controllo che vigili sul rispetto dei principi e delle norme che regolano la produzione biologica e che faccia capo ad un'autorita' che a sua volta puo' delegare le proprie funzioni ad organismi, controllandoli e vigilandoli.
In Italia l'autorita' di controllo e' il Ministero delle politiche agricole, rappresentato a livello locale dalle Regioni e Province autonome.
A livello locale operano anche gli organismi di controllo privati autorizzati dal Ministero, come l'Aiab, l'Ecocert, la Bioagricert, l'Associazione Suolo e Salute, l'Icea, la Bios, etc.

I produttori e gli importatori di prodotti biologici devono scegliere un organismo di controllo e chiedere la certificazione tramite una sorta di "dichiarazione di impegno" (con invio di vari documenti tra cui la "notifica attitiva' con metodo biologico"). L'organismo effettua i primi controlli ed assegna ad ogni "controllato" un codice che consente la tracciabilita' dei prodotti in tutte le fasi dalla produzione all'immissione sul mercato. Tutte le aziende finiscono poi nell'"elenco regionale degli operatori biologici".

I controlli successivi si attuano attraverso ispezioni annuali. La certificazione del prodotto come biologico e', ovviamente, consequenziale e qualora vengano rilevate irregolarita' essa puo' essere ritirata.
I controlli iniziano fin dall'eventuale "conversione" delle coltivazioni da tradizionali a biologiche.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 220/95 sugli organismi di controllo
- Regolamento CE 834/2007 che ha abrogato e sostituito, dal 1/1/2009, il Regolamento (CEE) 2092/91
- Regolamento CE 889/2008 per l'applicazione del Regolamento Ce 834/07
- D.M. 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto n. 18354).
- DM 28/5/2010 che ha modificato il DM 27/11/2009
- Regolamento CE 271/2010 che modifica il Regolamento 889/2008- Nuovo logo europeo in vigore dal 1/7/2010

LINK UTILI
- Sito del Ministero delle politiche agricole: clicca qui
- Sito della Commissione europea: clicca qui
- Scheda ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: clicca qui
 
 
 
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