TELEFONIA MOBILE. CAMBIO DI PIANO TARIFFARIO ILLEGITTIMO
Modulo
5 aprile 2007 0:00
Dopo l'abolizione per legge dei costi di ricarica, i gestori di telefonia mobile (e non) stanno cercando di recuperare il gettito perduto, ad esempio aumentando le tariffe. Il primo gestore ad attivarsi e' stato Wind, che ha annunciato la rimodulazione del piano tariffario da Wind 10 a Wind 12 anche per i contratti in corso. Poi e' stata la volta di 3 Italia e, piu' recentemente, si sono mossi i due principali gestori mobili, Tim e Vodafone che stanno rialzando i prezzi di numerosi piani tariffari.
Tale aumento e' illegittimo, ai sensi del Codice del Consumo, se il contratto non prevede specificamente la possibilita' da parte del gestore di modificare unilateralmente il contratto stesso, specificandone i motivi giustificati.
Si potra' quindi intimare al gestore il rispetto del contratto fino alla sua scadenza naturale con questo modulo.
Da inviare per raccomandata A/R
Spett.le .................(nome gestore)
Via ..........................
per conoscenza
- Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111
- Autorita' Garante per la Concorrenza e il Mercato
Piazza Verdi 6a - 00198 Roma
- Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze (per posta ordinaria) (*)
(luogo e data) .......
Oggetto: contestazione legittimita' cambio piano tariffario.......
Utenza n...... intestata a ..... abitante in via .... n. .. cap/citta' ...
Spettabile ____________ (nome gestore)
con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile .......... (nome del piano), che mi avete notificato nei giorni passati tramite ........... (sms, lettera raccomandata, etc.).
Nello specifico:
1 - Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione. E' pertanto illegittima la rimodulazione del piano tariffario. (**)
2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Infatti, il comma 6 dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche specifica quanto segue: "Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori".
3 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).
Si intima
pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.
Distinti saluti,
(firma)
Note
(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.
(**) Verificare che effettivamente non siano elencati i "giustificati motivi" in quelle condizioni generali di contratto che prevedono le modifiche alle stesse da parte del gestore. Se il gestore sostiene che non esiste contratto (cosa che non e' vera!), significa che questa clausola non c'e' e quindi, a maggior ragione, e' illegittimo il cambio tariffario.