Giovedì 4 giugno 2026
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Auto e moto

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti: l'art. 192 Codice della Strada

Scheda · Katia Moscano ·
Ultimo aggiornamento: 19/12/2025

L’articolo 192 del Codice della Strada dispone l’obbligo per l'utente della strada di fermarsi dietro invito dei funzionari, agenti e ufficiali, purché siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo (paletta).

Obbligo di esibizione documenti
I conducenti sono tenuti a esibire, su richiesta:
  • La patente di guida (o documento equivalente).
  • La carta di circolazione (oggi Documento Unico di Circolazione).
  • Il certificato di assicurazione (esibibile anche in formato digitale su dispositivo mobile).
  • Ogni altro documento previsto in relazione a trasporti specifici o caratteristiche del veicolo.
Poteri degli agenti
I funzionari, ufficiali ed agenti possono:
  • Ispezionare il veicolo per verificare l'osservanza delle norme su equipaggiamento e caratteristiche tecniche.
  • Ordinare l'arresto della marcia se i dispositivi di illuminazione, segnalazione visiva o gli pneumatici presentano difetti tali da determinare grave pericolo.
  • Ordinare il fermo del veicolo in situazioni specifiche previste dalla legge.
Posti di Blocco
Gli organi di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza possono formare posti di blocco attuati con mezzi idonei a impedire il passaggio. È vietato forzare tali sbarramenti.

Sanzioni (Valori medi aggiornati al 2025)
  • Inosservanza degli obblighi (non esibire documenti, non seguire le indicazioni, non fermarsi per l'ispezione): sanzione da € 87 a € 344 e decurtazione di 3 punti dalla patente.
  • Mancato arresto all'invito (Alt): chiunque non si fermi all'intimazione dell'alt (Posto di controllo ordinario) è soggetto a una sanzione da € 167 a € 665 e decurtazione di 3 punti.
  • Forzamento di un Posto di Blocco: se il conducente non si ferma a un posto di blocco, la sanzione è molto più severa: da € 1.362 a € 5.454 e decurtazione di 10 punti dalla patente.
Cosa è utile sapere in più?
Oggi, se hai dimenticato i documenti a casa, gli agenti possono verificare in tempo reale tramite banche date se sei titolare di patente e se il veicolo è assicurato/revisionato. Tuttavia, la sanzione per la "mancata esibizione" dei documenti cartacei/digitali rimane valida, con l'obbligo di presentarli successivamente presso un ufficio di polizia (art. 180 C.d.S.).
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