Ultimi aggiornamenti: 21/8/2012 e 20/12/2012
Nei primi mesi del 2012 il Governo Monti ha emanato e convertito in legge due importanti decreti: il decreto sulle liberalizzazioni (detto anche "cresci-italia") Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 e il decreto semplificazioni D.l. 5/2012 convertito nella legge 35/2012.
Queste norme in parte riprendono o modificano il primo decreto del nuovo Governo, il decreto "salva italia", il dl 201/2011 convertito nella legge 216/2011. Allo stesso modo alcune disposizioni si intrecciano al terzo decreto della serie, il decreto di semplificazione fiscale, d.l. 16/2012 in corso di conversione in legge. Quest'ultimo, rilevante soprattutto nella parte che modifica le normative sull'IMU, verra' trattato a parte.
Per alcune voci (come i farmaci) e' intervenuto ancora il decreto "spending review 2" il Dl 95/2012.
Ma vediamo le novita' per il consumatore con i riferimenti e gli approfondimenti.
Indice scheda
NEGOZI
FARMACIE E MEDICINALI
BENZINAI
TAXI
EDICOLE
DOCUMENTI E SCADENZA (CARTA DI IDENTITA')
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
BOLLO TELEMATICO
PAGAMENTI TELEMATICI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INVALIDI (CONTRASSEGNO)
BANCHE
MUTUI
ASSICURAZIONI R.C.AUTO
PROFESSIONISTI, OBBLIGO DI PREVENTIVO
CARTA ACQUISTI
ALTRE NOVITA' PER IL CONSUMATORE
NEGOZI
E' stato definitivamente liberalizzato l'orario di apertura, eliminando l'obbligo di chiusura domenicale e festiva nonche' quello di mezza giornata infrasettimanale. Una parziale liberalizzazione c'era stata anche nel 2006 ma le nuove norme ne hanno eliminato le limitazioni (era sperimentale e limitata a determinate localita').
Vengono anche poste le basi per liberalizzare l'apertura di nuovi negozi, con eliminazione di limiti territoriali e altri vincoli non di interesse generale e collegati per esempio alle altre attivita' presenti. Graduale eliminazione anche delle autorizzazioni preventive, per le quali entro la fine del 2012 il Governo dovra' precisare le attivita' che ancora ne sono vincolate. Per l'adeguamento a questi nuovi principi gli enti locali hanno tempo fino a tutto Settembre 2012.
Fonte normativa: Dl 201/2011 convertito nella legge 216/2011 art.31 e Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.1
FARMACIE E MEDICINALI
Nuove farmacie
Possono essere aperte nuove farmacie fino ad averne una ogni 3300 abitanti. In aggiunta, entro comunque il limite del 5% delle sedi, nuove farmacie possono essere aperte anche lungo le autostrade piu' frequentate, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei porti e nei centri commerciali, a condizione che non vi sia gia' una farmacia nelle vicinanze.
Orari e sconti liberi
Nessun vincolo di orario di apertura delle farmacie, che possono aprire anche fuori dagli orari stabiliti dalle autorita' o comunque fuori dai propri turni. Su tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti possono poi essere liberamente applicati sconti.
Farmaci di fascia C
Oltre ai farmaci da banco e a quelli che non richiedono prescrizione medica, anche alcuni farmaci di fascia C potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali che abbiano determinate caratteristiche (fissate da un decreto del Ministero della salute).
La vendita deve avvenire in reparti delimitati rispetto al resto dell'area commerciale con la presenza di uno o piu' farmacisti in grado di assistere i clienti. Il reparto deve garantire che i farmaci non siano direttamente accessibili al pubblico e al personale non addetto, sia nell'orario di apertura che in quello di chiusura.
Il negozio puo' applicare liberamente sconti su tutti i farmaci e prodotti venduti, a patto di esporli in modo chiaro e renderli accessibili a tutta la clientela.
La liberalizzazione esclude i farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, che devono obbligatoriamente essere venduti in farmacia.
La lista dei farmaci di fascia C vendibili senza ricetta presso gli esercizi commerciali e' stata definita dal DM 15/11/2012 all'allegato B, disponibile a QUESTO LINK.
Farmaci equivalenti
Nel prescrivere un farmaco il medico deve informare il paziente dell'eventuale presenza sul mercato di un farmaco equivalente. Solo in caso contrario scrivera' sulla ricetta "non sostituibile". Il farmacista a sua volta, se sulla ricetta non c'e' scritto "non sostituibile", deve fornire il farmaco equivalente a prezzo piu' basso, salvo diversa -ed esplicita- richiesta del cliente (che dovra', se chiede il farmaco a prezzo piu' alto, pagare la differenza tra il prezzo di quest'ultimo e quello del medicinale erogabile a carico del SSN).
In piu', il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali equivalenti,
e' tenuto ad indicare nella ricetta la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco . Il medico ha comunque facolta' di indicare anche la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; l'indicazione e' vincolante per il farmacista se il medico ha inserito la clausola "non sostituibile" con una breve motivazione oppure se il farmaco indicato ha prezzo pari a quello di rimborso, salva diversa scelta del paziente. In questi casi il paziente/cliente dovra' pagare l'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e quello del farmaco erogabile a carico del SSN.
CLICCA QUI per consultare l'elenco dei farmaci equivalenti per nome e per principio attivo.
CLICCA QUI per i chiarimenti sul sito del Ministero della Salute.
Farmaci monodose
L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) deliberera' entro fine 2012 nuovi formati per i farmaci con confezioni piu' adatte rispetto alle patologie da trattare, anche di tipo monodose. Dopodiche' il medico dovra' tener conto, nella prescrizione, dei diversi tipi di confezione.
Farmaci veterinari
I medicinali veterinari possono essere venduti dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali, dietro presentazione di ricetta medica se obbligatoria.
Prodotti galenici
Negli esercizi commerciali possono essere venduti anche prodotti galenici senza ricetta.
Fonte normativa: Dl 201/2011 convertito nella legge 216/2011 art.32; Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.11; Dl 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art.15 comma 11bis; Dl 179/2012 convertito nella legge 221/2012, art.13bis.
BENZINAI
Alla pompa anche bar, tabacchi, vendita giornali e beni vari
I gestori degli impianti di distribuzione di carburante possono organizzare attivita' di somministrazione alimenti e bevande, di vendita di giornali e tabacchi (superficie minima 500mq), di vendita di beni e servizi in generale.
Impianti self service e impianti multi-prodotto
Anche il metano e il GPL saranno erogati in impianti self service ubicati anche presso impianti multi-prodotto.
Entro il 2012 tutti gli impianti che hanno determinate caratteristiche devono offrire anche la vendita di benzina self-service. In caso di mancato adeguamento scattano delle sanzioni.
I distributori self-service posti al di fuori dei centri abitati possono stare sempre aperti.
Prezzi
Un decreto dovra' stabilire cosa deve apparire sulla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi del carburante:
* prezzi in modalita' non servito, se presente, nell'ordine: gasolio, benzina, GPL, metano.
* prezzi di altre tipologie di carburanti e prezzo della modalita' servito in cartelloni separati, con indicazione, per quest'ultimo, della differenza con il prezzo "non servito", se presente.
* i prezzi devono essere indicati con due decimali.
Fornitura libera
I gestori possono rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore; dal Giugno 2012 sono nulle eventuali clausole contrattuali di esclusiva. Possono anche unirsi per beneficiare di migliori condizioni di acquisto e trasporto del carburante.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.17/18/19
TAXI
Rientrata -o forse rimandata- la riforma riguardante la gestione delle licenze, che rimane ai Comuni con il controllo della nuova Autorita' dei trasporti (ancora in fase di costituzione).
Per i taxi queste le uniche novita' introdotte:
- i comuni possono prevedere che i taxi possano organizzare servizi aggiuntivi, come per esempio il taxi collettivo.
- sulla base di accordi tra comuni i taxi possono svolgere la loro attivita' anche fuori del territorio comunale per il quale hanno licenza.
- i titolari della licenza possono farsi sostituire alla guida, nell'ambito del proprio turno, da chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' previsti dalla legge.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.36 c.2
EDICOLE
Abrogata -dalla conversione in legge del decreto- la norma che permetteva alle edicole di rifiutarsi di vendere prodotti complementari forniti dagli editori.
Le novita' introdotte sono:
- gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto nel rispetto della legge.
- gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale restituito (dal conto vendita) dalle successive anticipazioni al distributore.
- gli edicolanti possono denunciare i distributori per pratica commerciale sleale in caso di mancata (o insufficiente o eccedente) fornitura rispetto alla richiesta.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.39
CARTA DI IDENTITA'
Scadenza coincidente con il compleanno
Dal 10/2/2012 tutti i documenti di riconoscimento, cartacei e non, compresi i documenti elettronici, vengono rilasciati e/o rinnovati con validita' fino alla data corrispondente al giorno di nascita del titolare successiva alla scadenza naturale prevista per il documento stesso. Per esempio: se si rinnova una carta di identita' che scade a fine Maggio e il nostro compleanno e' a meta' Luglio la nuova scadenza decennale sara' a meta' Luglio.
Impronte digitali solo sulla carta di identita' elettronica
Ad eccezione di quelle rilasciate ai minori di 12 anni, le carte di identita' elettroniche devono anche contenere le impronte digitali della persona a cui si riferiscono. In precedenza era previsto che le impronte digitali apparissero su tutte le carte di identita' emesse dopo il 31/12/2012 (termine prorogato diverse volte).
Carta per i minori con dati dei genitori
La carta di identita' valida per l'espatrio dei minori di 14 anni puo' contenere, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci. Si ricorda che gia' dal 2011 il minore di anni 14 puo' usare questa carta solo se viaggia con i genitori o con chi ne fa le veci o con un accompagnatore autorizzato con una dichiarazione convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.40 e Dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.7
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 10/5/2012 dovrebbe entrare in vigore un nuovo iter, piu' veloce, per la registrazione dei cambi di residenza (si attende nel frattempo un regolamento attuativo). In sostanza tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio residenza o di abitazione, costituzione nuova famiglia o modifiche allo stato di famiglia) dovranno essere presentate al comune -ufficio anagrafe- entro 20 giorni dall'evento su un apposito modulo di autocertificazione. Nei due giorni lavorativi successivi l'anagrafe deve effettuare l'iscrizione, i cui effetti giuridici decorrono dalla data di dichiarazione. Il principio vale sia per le iscrizioni anagrafiche che per le corrispondenti cancellazioni. Seguono poi accertamenti che, nel caso, possono portare anche a ulteriori variazioni o a sanzioni in caso di dichiarazioni false.
Fonte normativa: Dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.5
BOLLO TELEMATICO
Entro Ottobre 2012 un decreto del Ministero delle finanze dovra' stabilire le modalita' di pagamento del bollo telematico, che dovra' essere pagabile anche attraverso carte di credito, di debito o prepagate.
Fonte normativa: Dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.6bis
PAGAMENTI TELEMATICI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Da Luglio 2012 dovrebbe essere possibile effettuare qualsiasi pagamento agli uffici pubblici (eccetto quelli relativi ai tributi) con modalita' telematica. Sui siti degli enti dovranno essere pubblicati i dati dell'utenza bancaria sulla quale fare i pagamenti mediante bonifico, con indicazione dei dati e dei codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.
Fonte normativa: Dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.6ter
INVALIDI
Nuovo iter ottenimento contrassegno invalidi
Per ottenere il contrassegno invalidi bastera' presentare al comune di residenza copia del verbale della commissione medica integrata dell’Asl che attesti la condizione di invalidità, con una dichiarazione -resa ai sensi del Dpr 445/2000- che dichiari la conformita' del verbale all'originale e che quanto e' attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato. I suddetti verbali, in conseguenza a questa novita', dovranno contenere anche i dati necessari alle richieste di rilascio dei contrassegni.
Contrassegno invalidi valido in tutta Italia
Un decreto del Ministero dei trasporti fissera' le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi.
Certificazione di esenzione dal ticket
Un decreto del Ministero della salute fissera' il periodo minimo di valita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo della prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento.
Fonte normativa: Dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.4
BANCHE
Conto corrente base e conto corrente a costo zero
Va preventivamente ricordato che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pagare telematicamente stipendi e pensioni, introdotto parallelamente all'abbassamento a 1.000 euro della soglia sopra cui non e' piu' possibile effettuare pagamenti in contante, e' slittato al 1/7/2012.
Con la stessa norma e' stato introdotto un conto corrente particolare, detto "conto corrente base", emesso a condizioni vantaggiose e dedicato a tutti coloro che in conseguenza all'abbassamento della soglia non possono piu' riscuotere in contanti stipendi e pensioni e sono quindi costretti ad aprire un conto corrente. In particolare, per i pensionati con pensione non superiore a 1.500 euro, viene introdotto un "conto corrente base a costo zero".
Questo nuovo conto dovrebbe essere operativo dal 1/6/2012.
Una convenzione firmata da ABI, Poste, Banca d'Italia e Min.economia stabilisce che
- il conto corrente base debba essere accessibile a tutti i consumatori, anche gia' titolari di un conto corrente;
- a fronte di un canone annuale omni-comprensivo, il conto base deve includere un certo numero di operazioni annue e l'utilizzo del bancomat.
- per i consumatori a basso reddito (ISEE fino a 7.500 euro) non c'e' canone annuale, il conto e' senza spese ed esente da bollo. Possono essere previsti addebiti solo relativamente ad operazioni aggiuntive rispetto ai limiti previsti dalla convenzione.
- per i pensionati con pensione mensile fino a 1.500 euro e' possibile usufruire di un conto gratuito con un certo numero di operazioni consentite (superiore a quelle del conto di base);
- gli eventuali servizi aggiuntivi che il consumatore richiede (ma che non gli possono essere imposte) non hanno vincolo di gratuita';
- si tratta di conti finalizzati alla riscossione di stipendi e/o pensioni quindi non e' previsto fido ne' scoperto di conto.
- non e' prevista remunerazione delle somme giacenti (quindi interessi attivi).
Fonte normativa: Dl 201/2011 convertito nella legge 216/2011 art.12 (commi 3/5/9), Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.27 e Dl 16/2012 art.3 comma 3 in corso di conversione in legge. Vedi anche convenzione ABI/Poste/Banca d'Italia/Min.economia del 24/4/2012.
Nuove commissioni al posto di quelle di massimo scoperto
Dal 1/7/2012 cambiano di nuovo le commissioni di massimo scoperto, ovvero quelle in vigore vengono abrogate e sostituite da due nuove commissioni:
- per i contratti di apertura di credito una commissione "omni-comprensiva" che grava proporzionalmente sulle somme messe a disposizione -di massimo 0,50% per trimestre- e un tasso debitore sulle somme prelevate
- per tutti gli sconfinamenti (oltre fido o in assenza di fido) una commissione fissa di "istruttoria veloce" e un tasso debitore sull'importo dello sconfinamento.
Le nuove commissioni sono gli unici oneri addebitabili e sono nulle le clausole che ne prevedessero di ulteriori o diverse o in contrasto con quelle nuove contenute nel nuovo art.117bis del Testo unico bancario. In particolare la legge prevede che siano nulle tutte le clausole diverse da quelle suddette che, relativamente alla concessione di linee di credito, prevedessero commissioni di qualsiasi genere relative alla messa a disposizione delle somme, al loro mantenimento in essere, al loro utilizzo entro il fido o fuori di esso.
Per l'applicazione delle nuove commissioni si deve attendere una delibera del CICR che dovra' arrivare entro Maggio 2012. I contratti di conto corrente e di apertura di credito in corso verranno adeguati entro i tre mesi successivi, mentre per quelli nuovi le regole partiranno comunque dal 1 Luglio 2012.
Fonte normativa: Dl 201/2011 convertito nella legge 216/2011 art.6bis (che ha introdotto nel testo unico bancario D.lgs.385/93 l'art.117bis) e Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.27 e 27bis.
MUTUI
Cancellazione ipoteche
Dal 2/5/2012 la cancellazione delle ipoteche prevista dalla legge si riferisce anche alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate. Il creditore, entro sei mesi dalla richiesta del debitore, trasmette la comunicazione in conservatoria. Per le richieste ricevute prima del 2/5 il termine di sei mesi decorre dalla stessa data. L'ipoteca va poi cancellata dalla conservatoria (agenzia del territorio) entro il giorno successivo. Si attende provvedimento dell'Agenzia del territorio per le modalita' attuative.
Nota: questa novita' e' stata introdotta dalla conversione in legge del dl di semplificazione fiscale (dl 16/2012), che ha abrogato le altre novita' in materia di cancellazione di ipoteche introdotte dal dl 1/2012.
Nulla e' cambiato nella sostanza per l'estinzione delle ipoteche che deve avvenire automaticamente all'estinguersi del mutuo, con rilascio da parte della banca, o finanziaria, di una quietanza al debitore e di una comunicazione alla conservatoria entro 30 giorni. La cancellazione deve avvenire entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Fonte normativa: Testo unico bancario, D.lgs.385/93 art.40bis modificato prima dal Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.27ter e poi dal Dl 16/2012 art.6 che ha anche introdotto le ultime novita'.
Portabilita' entro 10 giorni
Le operazioni di surrogazione del mutuo devono perfezionarsi entro 10 giorni da quando il cliente chiede alla nuova banca di acquisire da quella originaria il proprio mutuo. Se il termine non viene rispettato per cause dovute alla banca originaria (quella dalla quale il mutuo doveva trasferirsi) quest'ultima deve risarcire il cliente di un danno pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese (o frazione) di ritardo.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.27quinques che ha modificato l'art. 120quater del Testo unico bancario
Mutui e contratti di assicurazione
A partire dal 1/7/2012 se la banca o la finanziaria condiziona l'erogazione del mutuo (o del prestito, finanziamento, etc.) all'accensione di un'assicurazione sulla vita, deve sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi NON riconducibili a se'. Il cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per il mutuo o il finanziamento.
In merito l'ISVAP ha fissato i contenuti minimi delle offerte che devono essere presentate, uniformate in modo da poter facilmente essere confrontate tra loro. Il potenziale cliente ha poi 10 giorni di tempo per cercare sul mercato un'offerta piu' vantaggiosa che, se scelta, deve essere accettata dalla banca o finanziaria.
Entro il 1/9/2012 le imprese di assicurazione che commercializzano polizze vita devono fornire tramite il proprio sito internet, gratuitamente, preventivi personalizzati conformi ai parametri fissati dall'ISVAP.
Il punto importante da tenere in considerazione, fulcro della novita', e' che la banca -o finanziaria- NON puo' condizionare l'erogazione del mutuo alla stipula di propri contratti di assicurazione di alcun tipo. Una cosa del genere, se avvenisse, potrebbe essere denunciata all'Antitrust come "pratica commerciale scorretta". L'Antritrust, a sua volta, puo' aprire istruttorie ed applicare le sanzioni previste dal Codice del consumo.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.28; vedi anche il Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.36bis che ha integrato il Codice del Consumo.
Per i parametri comuni delle offerte si veda Regolamento ISVAP n.40 del 3/5/2012
Mutui - obbligo di apertura di un c/c presso la banca mutuante
L'obbligo imposto da una banca ad un cliente, contestualmente all'erogazione di un mutuo, di aprire presso di se' un conto corrente dove addebitare le rate e' da oggi considerata "pratica commerciale scorretta" , con conseguente possibilita' per il cliente di denuncia all'Antitrust ai fini di un'eventuale intervento sanzionatorio.
Fonte normativa: Codice del consumo, D.lgs. 206/2005, art.21 comma 3bis inserito dal Dl 1/2012
ASSICURAZIONI R.C.AUTO
Nuove norme antifrode - nuovi contrassegni telematici
L'obiettivo delle norme e' contrastare le frodi ritenute una delle principali cause del continuo aumento delle tarffe. Di rilevante per il consumatore c'e' la progressiva smaterializzazione dei contrassegni di assicurazione, che in futuro -entro due anni- saranno solo telematici e dotati di microchip. I contrassegni telematici renderanno possibile, tra le altre cose, rilevare a distanza, tramite apparecchi che rilevano infrazioni al codice della strada come gli autovelox, i tutor, le porte telematiche, etc., la corretta copertura assicurativa dell'auto.
Nuove norme antifrode - rilevazione della mancata copertura assicurativa
Oltre che nei modi classici questo tipo di rilevazione potra' avvenire anche attraverso sistemi automatici di rilevazione a distanza utilizzati per altri tipi di violazione (autovelox, tutor, porte telematiche, etc.) o attraverso sistemi di rilevazione dei passaggi (barriere autostradali, etc.). La violazione, per la quale ovviamente non ci sara' obbligo di contestazione immediata, andra' comunicata al proprietario dell'auto munita di foto o di video. Per l'attuazione di questo nuovo sistema si attende un decreto del Ministero dei trasporti. Altra novita' e' che il soggetto colpito potra' difendersi esibendo il contratto di assicurazione con la ricevuta del pagamento, per dimostrare la copertura assicurativa.
Nuove norme antifrode - elenco dei mezzi non assicurati
Il Ministero dei trasporti raccoglie, tramite le comunicazioni delle compagnie assicuratrici, i dati dei mezzi non assicurati in un elenco. Periodicamente comunica ai proprietari dei mezzi non assicurati un'informativa sulle conseguenze di eventuali controlli nel caso i veicoli vengano messi in circolazione su strade pubbliche. I proprietari hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, dopodiche' l'elenco viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture. Di fronte ad un verbale che sanziona il proprietario per la mancanza della copertura assicurativa questi si puo' difendere anche solo esibendo il contratto di assicurazione con la ricevuta di pagamento. Non e' strettamente necessario esibire il contrassegno.
Nuove norme antifrode - sconti per chi installa una scatola nera
Puo' essere ottenuta una riduzione della tariffa r.c.auto se si consente alla compagnia di assicurazione di ispezionare il veicolo prima della stipula del contratto. Se l'assicurato consente anche all'installazione della scatola nera (che registra l'attivita' del veicolo), con costi a carico della compagnia assicurativa, puo' essere ottenuta una ulteriore riduzione (sempre relativa alle tariffe originarie). Le compagnie assicurative quindi dovranno offrire, accanto alle polizze r.c.auto "base", polizze r.c.auto con scatola nera, prevedendo per queste ultime forti riduzioni del premio. L'installazione e le riduzioni possono essere applicate anche in sede di rinnovo della polizza. Si attendono un decreto del Ministero dei trasporti che fissi le caratteristiche degli apparecchi che possono fungere da scatola nera e un provvedimento dell'ISVAP per la gestione pratica dei dati forniti dalla scatola nera.
Attestato di rischio inviato telematicamente
La consegna dell'attestato di rischio puo' avvenire anche telematicamente. Nel particolare caso di stipula di un nuovo contratto su un veicolo gia' assicurato, l'attestato di rischio e' acquisito -telematicamente- direttamente dalla nuova impresa assicuratrice. Riguardo ai danni liquidati, l'attestato di rischio specificare la loro tipologia.
Iter di risarcimento del danno, modifiche della procedura ordinaria
1 - termine perentorio per gli accertamenti della compagnia
Per i sinistri con soli danni alle cose deve essere presentata richiesta di risarcimento con indicazione di chi ha diritto al risarcimento e del luogo ove sono custodite le cose danneggiate dove le stesse devono restare per almeno due giorni non festivi dal giorno della ricezione da parte della compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento. l danneggiato puo' procedere alla riparazione SOLO dopo che tale termine sia decorso, termine entro il quale devono essere portate a termine le ispezioni da parte della compagnia. Se l'ispezione avviene prima, il danneggiato puo' procedere alla riparazione appena questa e' terminata. Se le cose danneggiate non vengono messe a disposizione nel termine suddetto la compagnia effettua la propria valutazione solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi di riparazione effettuati. Il diritto di risarcimento permane anche se il danneggiato non intende procedere alla riparazione. Entro 60 giorni (30 giorni in caso di compilazione del CID) dalla ricezione della documentazione la compagnia formula la proposta o comunica i motivi per i quali non ritiene di dover rimborsare.
2 - risarcimento rimandato se i veicoli sono stati oggetto di altre due liquidazioni
Se dall'archivio sinistri risultano almeno due collegamenti relativamente alle persone e ai veicoli coinvolti nel sinistro, la liquidazione del danno puo' essere sospesa in attesa di ulteriori accertamenti da parte della compagnia. Va in tal caso inviata una comunicazione al danneggiato e all'ISVAP. Entro 30 giorni da tale comunicazione, in ogni caso, la compagnia deve decidere. Se il danno non viene risarcito deve comunicarlo e deve anche informare l'assicurato sull'eventuale querela presentata. Rimane fermo, ovviamente, il diritto del danneggiato ad intentare causa e ad accedere agli atti del procedimento.
Offerte con tre preventivi
Prima della sottoscrizione del contratto r.c auto le compagnie assicurative devono informare il cliente sulle tariffe e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti allo stesso gruppo, anche avvalendosi delle informazioni sui siti internet delle stesse.
Se non risulta firmata la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tali offerte il contratto e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. Sulla compagnia, inoltre, grava una multa dell'ISVAP variabile da 50mila a 100mila euro. L'obbligo e' sospeso fino all'emanazione da parte dell'ISVAP di provvedimenti attuativi.
Riduzione premio trasparente per gli automobilisti virtuosi
La riduzione del premio nella nuova annualita' prevista per l'automobilista che non ha provocato sinistri deve essere automatica e indicata preventivamente - in termini percentuali- sul contratto. Per l'ISVAP sul contratto puo' anche indicato preventivamente l'eventuale incremento tariffario previsto per l'anno successivo, incremento che va comunque obbligatoriamente comunicato prima della scadenza, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto ad essa (vedi Regolamento 4/2006).
Valutazione dei danni fisici da sinistro
Per poter dar luogo ad un risarcimento il danno biologico permanente, ovvero quello che provoca postumi invalidanti permanenti, deve essere valutato da un medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno temporaneo, invece, potra' essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente.
Classe di merito di massimo sconto: stessa tariffa in tutta Italia?
E' una disposizione non chiara, che cita testualmente: "Per le classi di massimo sconto, a parita' di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte." Secondo l'interpretazione dell'ISVAP, che riporta quella del Ministero dello sviluppo economico, la norma intende sollecitare le compagnie di assicurazione a fissare dei criteri oggettivi precisi su cui basare le diverse tariffazioni a parita' di classe di merito (quella piu' vantaggiosa), per esempio relativi alla frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, etc. Cosi' facendo si dovrebbero teoricamente ridurre le forti differenze tariffarie da zona a zona, da sud a nord. In altre parole, migliori e piu' omogenee tariffe per i guidatori virtuosi su tutto il territorio nazionale. Da verificare come una norma cosi' generica e di ampia interpretazione possa veramente portare benefici.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.30/31/32/33/34/34bis e chiarimenti ISVAP (lettera al mercato del 19/4/2012 prot. 09-12-007647)
OBBLIGO DI PREVENTIVO PER I PROFESSIONISTI
Vengono aboliti i tariffari (con minimo e massimo) dei professionisti iscritti agli albi, come avvocati,geometri, consulenti tecnici, etc.
I compensi devono essere pattuiti al momento del conferimento dell'incarico con un preventivo, con tutti gli oneri ipotizzabili e con indicazione della polizza assicurativa a copertura dei danni. Vanno pattuite, indicandole, tutte le singole prestazioni ipotizzate e tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il professionista NON puo' piu' fare generico riferimento ai tariffari.
Per il preventivo non c'e' obbligo di forma scritta ma e' chiaro che tale forma sia l'unica che offre la garanzia del rispetto delle condizioni pattuite. Pertanto e' consigliabile pretendere sempre il preventivo scritto e privilegiare i professionisti che lo rilasciano.
Il riferimento tariffario per le liquidazioni di compensi fatte da un giudice nell'ambito di un processo rimangono le "vecchie" tariffe almeno fino a Luglio 2012, termine entro il quale dovra' essere emanato un decreto ministeriale che fissera' i criteri di riferimento nei procedimenti giudiziari.
Fonte normativa: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.9
CARTA ACQUISTI
Operativa dal 2009, e' una carta tipo bancomat rilasciata ad indigenti e ricaricata periodicamente dallo Stato, utilizzabile per acquistare merci e servizi. Il decreto semplificazione ha previsto la sperimentazione annuale di una nuova "social card" europea. Sono attesi decreti ministeriali che stabiliscano il funzionamento della nuova carta, gli importi, le fasce di persone che la possono utilizzare, etc.
Per approfondimenti sulla carta acquisti si veda la scheda INCENTIVI 2012 AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE:
clicca qui.
Fonte normativa: Dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.60
ALTRE NOVITA' PER IL CONSUMATORE
- Le clausole vessatorie nei contratti "per adesione" (fatti con moduli e formulari gia' pronti) possono essere rilevate -d'ufficio o dietro segnalazione- dall'Autorita' per la concorrenza e il mercato (Antitrust), con conseguente intervento sanzionatorio (vedi dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.5).
Si veda QUI per un approfondimento.
- le carte dei servizi dei gestori o imprese in genere devono indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. Le Autorita' garanti devono, a loro volta, definire tali diritti (vedi dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.8).
- esteso (almeno sulla carta) l'ambito di applicazione della versione italiana della "class action": non piu' solo i casi dove i diritti sono "identici" ma tutti quelli dove i diritti sono "omogenei" (vedi dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.6).
- non si applicano gli incentivi statali sulla produzione dell'energia solare agli impianti con moduli fotovoltaici collocati a terra in aree agricole, ad eccezione di quelle che abbiano conseguito un titolo abilitativo entro il 25/3/2012 (vedi dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.65).
- dal 7/5/2012 dovrebbe essere possibile, per il minore, esercitarsi alla guida in autostrada o sulle strade extraurbane principali e anche di notte, a condizioni che devono essere stabilite dal Ministero dei trasporti (vedi dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.11bis)
- la proprieta' dei parcheggi pertinenziali puo' essere trasferita, anche in deroga al titolo edilizio che ne ha legittimato la costruzione, a condizione che il parcheggio venga destinato a pertinenza di altra unita' immobiliare posta nello stesso comune (vedi dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 art.10).