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PEER-TO-PEER (P2P). ILLEGITTIMO BLOCCARE L'ACCESSO A SITI INTERNET
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Modulo di Elisa Fontanelli
7 gennaio 2008 0:00
 

Alcuni gestori telefonici stanno bloccando l'accesso ad alcuni protocolli Internet, come ad esempio il Peer-to-Peer (P2P): durante parte della giornata e' impossibile accedere a specifici siti e programmi. Per i gestori, questa pratica e' necessaria per evitare un eccessivo intasamento della rete nelle ore di punta, intasamento causato da pochi ma che colpisce tutti gli utenti.

Se porre limiti alla banda e' legittimo per gestire problemi di traffico della rete (sempre che non si violi il minimo garantito dal contratto), bloccare specificamente un particolare software/sito e' illegale. Ad esempio, guardare un programma RaiTv in streaming puo' richiede molta piu' banda di quella necessaria a diverse modalita' d'uso di P2P. Se lo scopo e' davvero quello di limitare la banda per tutti affinche' sempre tutti ne possano usufruire, perche' non limitare anche l'accesso al sito Internet della Rai o a qualsiasi altro sito/programma pesante? In breve, il gestore ha il diritto ed anche il dovere di gestire il traffico, ma lo deve fare secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. Altrimenti, si e' di fronte ad una triplice violazione: violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche; violazione contrattuale; violazione della concorrenza. Ad esempio, con la scusa del troppo traffico, un gestore potrebbe rendere difficoltoso l'utilizzo del protocollo Voip per telefonare tramite Internet, danneggiando cosi' altri operatori concorrenti come Skype o Eutelia Voip.

COSA FARE. Consigliamo di intimare al gestore l'eliminazione dei filtri e fare richiesta di risarcimento del danno tramite raccomandata a/r di messa in mora (vedi modulo qui sotto).
E' consigliabile fare anche una segnalazione alle autorita' garanti della Concorrenza e del Mercato (clicca qui) e delle Comunicazioni (clicca qui).
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui. (Nel caso in cui il Co.Re.Com non sia ancora attivo nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si potra' citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (e' consigliabile recarsi personalmente presso l'ufficio del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere anche tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).


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MODULO PER LA MESSA IN MORA
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[Da inviare per raccomandata A/R]

Spett.le ..... (nome gestore)
Via.............(ove ha sede legale la societa')

e per conoscenza

- Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111

- Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi n. 6/A
00198 Roma

- Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze (per posta ordinaria) (*)


(luogo e data) .......


Oggetto: intimazione a sospendere blocco di connessione a sito Internet o a software peer to peer (p2p)

Utenza n...... intestata a ..... abitante in via .... n. .. cap/citta' ...


Spett.le .....,

con la presente si intende contestare il blocco operato dalla vostra societa' relativo all'accesso a determinati siti Internet o software peer-to -peer e riscontrato dal sottoscritto sulla propria linea Adsl.

Tale comportamento risulta illegittimo per i seguenti motivi:

1) nel contratto non vi e' alcun riferimento alla possibilita' da parte vostra di apporre blocchi di accesso specificamente mirati ad un certo tipo di protocollo durante la navigazione in Rete. Trattasi, pertanto, di una modifica unilaterale non prevista nel contratto e quindi una violazione dello stesso;

2) tale pratica risulta lesiva della liberta' di pensiero e della sua diffusione, protetti da Trattati internazionali, dalla Costituzione, nonche' in maniera specifica dall'art. 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) che recita: "La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'."

3) il filtro operato dalla vostra societa' specificamente mirato a limitare l'accesso a siti Internet o programmi peer-to-peer, in quanto discrezionale e non regolamentato, appare lesivo della liberta' di concorrenza poiche' impedisce ad altre societa' di esercitare la loro iniziativa economica attraverso lo strumento di Internet -ad esempio, televisioni online che usano tale protocollo.

Vi intimo pertanto, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, ad eliminare ogni ostacolo che impedisca al sottoscritto di navigare liberamente in Internet e di accedere a programmi o siti specifici, pena la risoluzione del contratto ed un risarcimento del danno che sara' perseguito nelle sedi legali appropriate se necessario.

Distinti saluti


(*) Ribadiamo che non importa inviare all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS