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DENUNCIA E QUERELA
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Scheda Pratica di Katia Moscano
1 aprile 2004 0:00
 

COS'E' LA DENUNCIA

La denuncia dei privati e' l'atto con il quale una persona porta a conoscenza le autorita' di un reato perseguibile d'ufficio. Generalmente e' facoltativa, ma e' obbligatoria in taluni casi previsti dal codice penale.
Puo' essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria, o il Pubblico Ministero, redige il verbale, mentre nel secondo caso l'atto dovra' essere sottoscritto dal denunciate o da un suo procuratore legale. Per la denuncia dei privati non e' previsto un contenuto formale tipico e il denunciante puo' limitarsi alla semplice esposizione del fatto. Quando e' facoltativa non e' previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre per quella obbligatoria ci sono alcune scadenze da rispettare, a seconda dei fatti. Colui che la presenta, ha diritto ad ottenere un'attestazione della ricezione.

COS'E' LA QUERELA
E' l'atto con la quale -personalmente o a mezzo di procuratore speciale- la persona offesa dal reato, o il suo legale rappresentante, chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al Pubblico Ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all'estero, ad un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Con sottoscrizione autentica, puo' essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta, in plico raccomandato. L'Autorita' che la riceve deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.
Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto. E' sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova), risulti la manifestazione non equivoca del querelante affinche' si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.
Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenere l'attestazione di ricezione.
Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto, puo' essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente - anziche' ad un ufficiale di polizia giudiziaria - presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.
Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine e' di sei mesi quando si tratta di delitti contro la liberta' sessuale.
Si puo' rinunciare a proporla. La rinuncia puo' essere espressa (atto redatto in forma scritta) o tacita. La rinuncia al diritto di proporre querela e' un atto preventivo, in quanto presuppone che non sia stata ancora presentata. Se, al contrario, fosse gia' stata presentata, e' possibile revocarla. La revoca della querela prende il nome di remissione. Per essere efficace e produrre l'estinzione del reato, deve essere accettata. Poiche' la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneita' al fatto-reato che le e' stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata.
 
 
 
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