testata ADUC
Incentivi 2019: agevolazioni e bonus per gli individui e le famiglie
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
22 gennaio 2019 9:19
 
Ultimo aggiornamento: 10/9/2019

Per il 2019 sono usufruibili quasi tutte le agevolazioni degli anni passati, con alcune novità. Come al solito vi sono quelle finanziate da normative precedenti e altre riconfermate dall'ultimo decreto Milleproroghe e dall’ultima Legge di Bilancio.

La prima e maggiormente nota novità è il REDDITO DI CITTADINANZA che però non parte subito, in attesa di decreti attuativi. I fondi ci sono già e per il momento sono utilizzati nell’ambito del REI – REDDITO DI INCLUSIONE già esistente e riconfermato per il 2019.
Altra novità sono l’iniziativa che concede TERRENI E MUTUI A TASSO ZERO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA AI GROSSI NUCLEI FAMILIARI, per la quale sono stati destinati risorse iniziali pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per l’anno 2020 e i VOUCHER PER LA RIMOZIONE DI ALBERI E TRONCHI CADUTI o ABBATTUTI nelle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito eventi calamitosi di ottobre e novembre 2018, finanziati con 3 milioni di euro per il 2019.

Già confermata la CARTA ACQUISTI e rifinanziata gli anni dal 2019 al 2021 -con fondi per un milione di euro per ciascun anno- la CARTA FAMIGLIA che consente alle famiglie numerose di acquistare con sconti convenzionati beni e servizi.
Incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 il fondo riservato ad interventi normativi -futuri- a favore delle persone che assistono un familiare non autosufficiente (detti “CAREGIVER FAMILIARI”). Si attendono però ancora le normative che ne dettaglino l’utilizzo.
Rifinanziato anche il BONUS BEBE’ con 204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per l'anno 2020, ed esteso ai diciottenni del 2018 -in seguito lo sarà anche per quelli del 2019- il cosiddetto BONUS 18ENNI di 500 euro.

Il PREMIO NASCITA UNA TANTUM è sempre attivo, come l’incremento degli ASSEGNI FAMILIARI per i lavoratori con famiglia numerosa -previsto per il triennio 2017/2019. Rinnovato anche il BONUS ASILI NIDO per gli anni 2019/2020/2021.

Non rinnovato il VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI e nemmeno il CONTRIBUTO PER GLI STUDENTI DI MUSICA per l’acquisto di uno strumento; conclusa anche la fase sperimentale del fondo CONIUGI IN STATO DI BISOGNO (riferimento sul sito giustizia.it).

Per quanto riguarda i mutui è rinnovata fino al 2020 la possibilità di chiedere la SOSPENSIONE DELLE RATE PER UN ANNO a determinate condizioni, in attesa di un decreto ministeriale e dell’accordo Abi-Mef.
Partito nel corso del 2019 il FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, introdotto nel 2017 al posto del vecchio “Fondo credito nuovi nati” per fornire “garanzie” di Stato al credito concesso a famiglie che fanno o adottano figli, e finanziato in modo piuttosto sostanzioso (14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021).
Il FONDO GARANZIA PRIMA CASA istituito nel 2014 è stato rifinanziato e continua ad operare il cosiddetto PLAFOND CASA con agevolazioni decise dalle banche che aderiscono volontariamente.

Per i fondi affitti gestiti localmente dai Comuni rimane quello destinato specificamente agli inquilini morosi (cosiddetta morosità incolpevole) ed è rifinaziato il “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” relativo in generale a situazioni di difficoltà degli inquilini.

Rinnovati come sempre anche i bonus sulle bollette di elettricità e del gas per i meno abbienti. Ormai attivo, dal Luglio 2018, anche in bonus acqua.

Indice scheda:
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
- CARTA FAMIGLIA
- REI - REDDITO DI INCLUSIONE
- REDDITO DI CITTADINANZA
- INTERVENTI PER MAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA
- SOSTEGNO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (CAREGIVER FAMILIARI)
- ASSEGNI FAMILIARI A LAVORATORI CON FAMIGLIA NUMEROSA
- BONUS “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
- BONUS BEBE' 2019
- PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
- BONUS ASILI NIDO per i nati dal 2016
- VOUCHER MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILI NIDO
- 80 EURO IN BUSTA PAGA
VOUCHER PER LA RIMOZIONE DI ALBERI E TRONCHI CADUTI o ABBATTUTI
- FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
- FINANZIAMENTI E MUTUI: SOSPENSIONE RATE
- MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
- MUTUI: FONDO DI GARANZIA "PRIMA CASA"
- TERRA E MUTUO A TASSO ZERO PER LA PRIMA CASA AI GROSSI NUCLEI FAMILIARI
- FONDI AFFITTI (inquilini morosi)
- BONUS ELETTRICITA'
- BONUS GAS
- BONUS ACQUA

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
Cos'è
La carta acquisti è una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E' una carta che non ha scadenza ed è concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi più avanti). Va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi. Il modulo si trova anche sui siti di INPS, POSTE ITALIANE, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sarà poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sarà fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficoltà è e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta può essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati è usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.).

Chi la può ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di età non superiore ai tre anni. Dal 1/1/2014 è estesa anche ai cittadini di un paese UE e/o loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro ma titolari di diritto di soggiorno, nonchè a stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano più di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.938,78€ annui (9.251,71€ se di età pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.938,78€ (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un'utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- (*) valori valevoli per l'anno 2019 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.938,78 (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potestà, l'affido o la tutela, intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) dà diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validità dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, è quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive più in casa.
- (*) valori valevoli per l'anno 2019 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potestà su più di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non può essere indicata da più beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorità giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunità religiose etc.

Per approfondimenti e modulistica si veda il sito del Ministero dell'economia

Riferimenti normativi:
- Dl 112/08 convertito nella legge 133/08 art. 81 comma 32 e Decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08, DM 8/11/08, DM 11/12/08, DM 27/2/09 e DM 30/11/09)
- DM Min.economia e finanze 3/2/2014 (estensione ai cittadini comunitari e stranieri)
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) art.1 comma 216 (rifinanziamento 2014 ed estensione)
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 156/157
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 386/387 (rifinanziamento 2016/2017)
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 238/239 (rifinanziamento 2017 e anni seguenti)
Nota: il comma 15 dell'art.9 del Dl 150/2013 è stato abrogato in sede di conversione nella Legge 15/2014

CARTA FAMIGLIA
Rinnovata per gli anni dal 2019 al 2021 -con fondi per un milione di euro per ciascun anno- la carta famiglia destinata a cittadini italiani, o appartenenti a paesi membri UE ma residenti in Italia, con nucleo comprendente almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni.
La carta esiste dal 2016 e continua ad essere utilizzabile per fruire di sconti sull’acquisto di beni o servizi oppure di riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa.

I rilasci per il triennio 2019/2021 sono stati regolati da un decreto di Giugno 2019 e a breve dovrebbe essere arrivo il sito per le richieste.
Informazioni ed aggiornamenti sul sito del Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri

Riferimenti normativi:
Istituzione e primo funzionamento:
- Dm 20/9/2017 pubblicato nella GU del 9/1/2018 in attuazione dell’art.1 comma 391 della Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)
Rinnovo 2019/2021:
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 487
- Dm 27/6/2019 pubblicato sulla GU del 30/8/2019

REI – REDDITO DI INCLUSIONE
Dal 2018 è partita l’erogazione del REI – il reddito di inclusione-, una misura introdotta dallo Stato italiano per contrastare la povertà in continuità con la carta SIA (sostegno per l’inclusione attiva) e con l’ASDI (assegno di disoccupazione), che il REI va a sostituire.
Il REI è un beneficio che vede combinati un’erogazione economica -attraverso la carta REI che funziona come una carta acquisti- e progetti personalizzati studiati a misura dei nuclei familiari allo scopo di farli uscire dalle situazioni di povertà ed esclusione sociale.
I soggetti attuatori del REI sono i Comuni -che devono anche organizzare campagne informative- e l’INPS che si occupa di alcuni controlli e dell’erogazione. Le Regioni adottano programmi di attuazione denominati “Piani regionali per la lotta alla povertà”, e su tutti vigila il Ministero del Lavoro che opera anche attraverso il “Comitato per la lotta alla poverta'” e l’ “Osservatorio sulle poverta'”.

Attenzione! Dal 1 Marzo 2019 il Reddito di inclusione non potrà più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di Aprile non sarà più riconosciuto nè rinnovato, "sostituito" dal Rdc- Reddito di cittadinanza (vedi sotto).
Per coloro ai quali è stato già riconosciuto -prima di Aprile- il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilita' di presentare domanda per il Rdc. Le due misure NON sono fruibili contemporaneamente.

Informazioni dettagliate si trovano sulla scheda pratica REDDITO DI INCLUSIONE: CHI PUÒ FRUIRNE E COME

REDDITO DI CITTADINANZA
Introdotto come misura contro la povertà la disuguaglianza e l’esclusione sociale, dal 2019 viene istituito un “fondo per il reddito di cittadinanza” dotato di 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

L’erogazione parte ad Aprile 2019 con richieste presentabili dal 6 marzo 2019.
Informazioni dettagliate si trovano sulla scheda pratica REDDITO DI CITTADINANZA: UNA GUIDA 

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 255

INTERVENTI PER MAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA
A livello sperimentale per il 2018 parte dei fondi del REI- reddito di inclusione sono riservati ad interventi -da definire- a favore di ragazzi che compiono la maggiore età e vivono fuori dalla famiglia di origine a causa di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, per prevenire le loro condizioni di povertà ed esclusione sociale.
Si tratta di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 da destinare ad interventi che consentano di completare il percorso di crescita verso l’autonomia garantendo assistenza fino al compimento dei 21 anni.
Il Ministero del Lavoro ha ripartito i fondi alle Regioni per interventi mirati, pertanto per gli utilizzi ci si deve informare contattando la propria Regione.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 250/251
- DM Min.lavoro e politiche sociali 18/5/2018 art.3/6

SOSTEGNO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (CAREGIVER FAMILIARI)
Istituito un fondo per gli anni dal 2018 al 2021 (20 milioni di euro per il primo anno e poi 25 milioni di euro ciascuno) destinato al sostegno delle persone che assistono -non professionalmente- un familiare non autosufficiente e riconosciuto invalido a causa di malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative oppure sia titolare di indennità di accompagnamento. Può trattarsi del coniuge, del convivente (di fatto) anche di coppie omosessuali, di un familiare fino al secondo grado (terzo grado nel caso di portatori di handicap).

I suddetti fondi sono destinati, fin dalla loro prima istituzione, ad interventi legislativi “futuri”, ma ad oggi ci risultano solo disegni di legge in corso di approvazione. Quindi di fatto il loro utilizzo deve essere ancora dettagliato e messo in atto.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 254/255/256
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 commi 483/484

ASSEGNI FAMILIARI A LAVORATORI CON FAMIGLIA NUMEROSA
Per il triennio 2017/2019 è istituito un fondo per l’incremento degli assegni familiari destinati ai nuclei familiari con quattro o più figli, riservato ai cittadini italiani lavoratori nella UE e finanziato con 2 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019).

Informazioni sugli assegni familiari si trovano sul sito dell’INPS

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 599

BONUS “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
Confermato il “bonus 18enni” -o “bonus cultura”- anche per i nati nel 2000 e nel 2001, ovvero per chi ha compiuto 18 anni nel 2018 e per chi li compie nel 2019. Si tratta com’è noto di un bonus di 500 euro offerti dallo Stato da utilizzare per attività culturali varie, dall’acquisto di libri e/o biglietti per cinema, teatro, concerti, alla visita di mostre, gallerie, parchi naturali, etc. L’utilizzo può riguardare anche l'acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In realtà non si tratta di una vera e propria carta ma di una APP, un borsellino virtuale scaricabile al quale i ragazzi potranno attingere dopo aver preso l’identità digitale (SPID), le credenziali nazionali di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Una volta entrati nella propria area riservata, potranno poi generare buoni spesa elettronici, eventualmente stampabili, associati all’acquisto di beni e servizi nel frattempo resi disponibili dagli esercenti. L’utilizzo del bonus, a scalare, scatta al momento in cui l’esercente accetta il buono spesa. Se un buono viene generato ma non speso il bonus non viene utilizzato.

Per i nati nel 2000 -18enni del 2018- la registrazione al sito www.18app.italia.it è consentita fino al 30 Giugno 2019 e il termine di utilizzo scade il 31/12/2019. Per i nati nel 2001 -18enni nel corso del 2019- ancora i termini di registrazione devono essere definiti da un decreto ministeriale.

TUTTO -iscrizione e informazioni- sul sito www.18app.italia.it

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 979/980
- Dpcm 15/9/2016 di regolamentazione
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016), art.1 comma 626
- Dl 244/2016 art.11 comma 2
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017)
- Dl 91/2018 convertito nella Legge 108/2018, art.7
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 commi 604/616

- DPCM 4/8/2017 che ha modificato il DPCM 15/9/2016 (inclusione 18enni nel 2017)
- DPCM 7/12/2018 che ha modificato il DPCM 15/9/2016 (inclusione 18enni nel 2018)

BONUS BEBE' 2019
In essere già dal 2015, è stato rinnovato anche per il 2019 con la stessa limitazione sulla durata prevista per il 2018 (fino al primo anno del bambino anziché al terzo). Per il 2019 la novità è l’incremento del bonus del 20% per i figli successivi al primo. In beneficio è corrisposto a decorrere dal giorno della nascita/adozione fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.

Questi gli importi per il 2019:
Figli nati o adottati dal 1/1/2019 e il 31/12/2019 Importo annuale Importo mensile
Primo figlio - Isee compreso tra 7.001 e 25.000 euro Euro 960 Euro 80
Primo figlio - Isee compreso tra zero e 7.000 euro Euro 1.920 Euro 160
Figli successivi – Isee compreso tra 7.001 e 25.000 euro Euro 1.152 Euro 96
Figli successivi – Isee compreso tra zero e 7.000 euro Euro 2.304 Euro 192

Il Ministero dell’economia potrebbe rivedere l’importo dell’assegno e i requisiti di reddito qualora vi fossero scostamenti rispetto ai fondi destinati (204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020).

Chi può chiederlo
E' corrisposto a figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati nel 2019.
l'Inps, con una circolare del 6/12/2016 (n.214) ha esteso il beneficio anche ai cittadini stranieri possessori di carta di soggiorno per familiare o di carta di soggiorno permanente per familiare (ex artt.10/17 D.lgs.20/2007).
Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in condizioni economiche corrispondente ad un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Se l'ISEE non supera 7.000 euro annui l'importo dell'assegno annuale è raddoppiato. L'ISEE da produrre è quello rilasciato secondo le regole dettate dal Dpcm 159/2013 e al momento della presentazione della domanda non deve essere scaduto.

Come si chiede
L'assegno è corrisposto dall'INPS dietro domanda da presentarsi da parte di uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente con modalità telematica, utilizzando un modulo telematico predisposto dall l'INPS.
Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione. Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda.
Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.
La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza (vedi più avanti).
Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante. In alternativa al diretto accesso al sito la domanda può essere presentata rivolgendosi alle sedi INPS territoriali per fruire di procedure telematiche assistite. E' disponibile anche un call center INPS al numero 803.164.

Decadenza del beneficio
Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:
- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione.
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.

Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente. L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

QUI il sito INPS per accedere 

Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 125/126/127
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 248/249 (rinnovo per 2018)
- Dl 119/2018 convertito nella Legge 136/2018 art.23 quater (rinnovo per 2019)
- DPCM 27/2/2015 pubblicato sulla GU del 10/4/2015
- Circolare INPS dell'8/5/2015 con predisposizione invio modulo telematico
- Circolare INPS del 6/12/2016 (n.214)
- Circolare INPS del 7/6/2019 con chiarimenti per fruizione nel 2019

PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
Misura strutturale dal 2017, è un bonus di 800 euro corrisposto in un’unica soluzione -una tantum- in relazione a nuove nascite od adozioni. La futura madre può presentare domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (dall’ottavo mese) oppure alla nascita o adozione o affido, e comunque improrogabilmente entro un anno dall’evento.

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso una di queste modalità:
- via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN
- chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
- tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

QUI il sito INPS per accedere

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 353
- Circolare INPS n.78 del 28/4/2017

BUONI ASILO PER NATI DAL 2016
Rinnovato anche il cosiddetto “bonus asilo” istituito dal 2017 e destinato ai genitori di bambini nati o adottati dal 2016 in poi affetti da gravi patologie croniche per pagare l’asilo nido o forme di supporto alternative.
Il bonus è aumentato da 1000 a 1500 euro per gli anni 2019/2020/2021, sempre parametrati a 11 mensilità; dal 2022 il suo importo sarà determinato da decreti ministeriali.

La domanda per l’anno 2019 può essere presentata dal 28/1/2019 -data di attivazione del servizio online INPS- fino al 31 dicembre 2019;
QUI per ogni informazioni e modulistica

Il bonus può riguardare:
- il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati; il pagamento in questo caso è mensile a fronte della presentazione da parte del genitore della documentazione di pagamento della retta;
- l’erogazione di contributi per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Anche in questo caso l’erogazione avviene direttamente al genitore dietro presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilita' del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Lo possono richiedere genitori residenti in Italia e conviventi col figlio, che nel contempo sostengono la retta dell’asilo nido. L’erogazione avviene nei limiti delle disponibilità sancite dalla Legge (250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 290 milioni di euro annui a decorrere dal 2020).
Il bonus non è cumulabile con le detrazioni di imposta delle rete degli asili nido (dalle dichiarazioni dei redditi) ma può invece essere fruito insieme ai voucher per le mamme lavoratrici. Se si tratta di quello che integra i pagamenti agli asili la sua fruizione non può avvenire però in mensilità coincidenti con quelle dei voucher. Nel caso la condizione deve essere certificata al momento della presentazione della domanda telematica.

QUI sito INPS con informazioni

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 355, Dpcm 17/2/2017 Circolare INPS del 22/5/2017 e Circolare INPS n.14/2018
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 488

VOUCHER MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILI NIDO
Non rinnovato per il 2019, e quindi non più richiedibile.
In merito l’INPS -con un messaggio del 3/4/2019- specifica che chi lo avesse richiesto entro il 31/12/2018 potrà utilizzarlo fino a fine 2019 mediante il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale e fino al 31/7/2019 mediante la rete pubblica o privata dei servizi all’infanzia (asili nido).

Ricordiamo che si trattava di un bonus di 600 euro mensili fruibile dalle mamme lavoratrici, anche autonome, per acquistare servizi di baby sitting attraverso buoni di lavoro (voucher) oppure per pagare asili nido pubblici o privati accreditati.

QUI il sito INPS con informazioni
Qui il messaggio INPS

80 EURO IN BUSTA PAGA
Reso definitivo il bonus di 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti (e assimilati), introdotto da Maggio 2014 dal Dl 66/2014. Si tratta di un bonus di 960 euro annui per redditi fino a 24.000 euro, mentre per redditi tra 24.000 e 26.000 decresce gradualmente. Viene pagato mensilmente in busta paga direttamente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi:
- Dpr 917/1986 art.13 comma 1bis introdotto dal Dl 66/2014 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 12

VOUCHER PER LA RIMOZIONE DI ALBERI E TRONCHI CADUTI o ABBATTUTI
Ai soggetti pubblici e privati che possiedono o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di Ottobre e Novembre 2018 nelle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (vedi sotto) per il recupero di alberi o tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza agli eventi stessi, è concesso un contributo sotto forma di VOUCHER in misura fino al 50% dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

Queste le zone e gli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8/11/2018:
Regione/Provincia autonoma Estensione temporale dell’evento
Veneto Dal 27/10/2018 al 5/11/2018
Liguria 29 e 30 ottobre 2018
Friuli Venezia Giulia Dal 28/10/2018 al 5/11/2018
Sicilia dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018, e dal 2 al 4 novembre 2018
Lazio Il 29 e 30 ottobre 2018
Sardegna Il 10 e 11 ottobre 2018
Calabria Dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018, dal 3 al 5 novembre 2018
Trento Dal 27 al 30 ottobre 2018
Bolzano Il 29 e 30 ottobre 2018
Toscana Dal 28 al 30 ottobre 2018
Emilia Romagna Dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Lombardia Dal 27 al 30 ottobre 2018

A questa misura sono stati destinati 3 milioni di euro per l’anno 2019.
Per l’effettiva assegnazione si attende un decreto ministeriale attuativo che specifichi le condizioni e le modalità di accesso all’agevolazione.

Riferimenti normativi
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 commi 665

FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
Per favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1/1/2017 e senza scadenza è istituito un fondo finanziato in modo piuttosto sostanzioso (14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021), utilizzabile per rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche/finanziarie.

Il fondo è stato reso operativo nel corso del 2019 e ad oggi è fruibile presentando domanda di credito ad una delle banche/finanziarie aderenti all'iniziativa (lista e modulistica si trovano sul sito del gestore, la Consap).

Informazioni e dettagli sulla scheda pratica Fondo di sostegno alla natalità, come fruirne 

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 348/349
- DPCM 8/6/2017 pubblicato sulla GU del 12/9/2017
- Protocolli di Intesa ABI-PCM del 21/6/2018 e 19/3/2019

FINANZIAMENTI e MUTUI: SOSPENSIONE RATE
FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA
Il fondo di solidarietà per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa, attivo dal 2010, permette a chi si trova in situazione di temporanea difficoltà di chiedere alla propria banca la sospensione delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.
Il fondo è usufruibile, attraverso la banca erogatrice del mutuo, da chi 
- sia titolare da almeno un anno di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro
- abbia un reddito non superiore a 30.000 euro (fa fede l'ISEE) 
- si trovi in temporanea impossibilità di pagare le rate a causa di un evento grave (perdita del lavoro, morte, spese mediche, spese per manutenzioni straordinarie, aumento della rata del mutuo). 

Per ogni dettaglio si veda questa scheda
MUTUI PER LA CASA DI ABITAZIONE: CHI PUO' OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE E COME

SOSPENSIONE RATE PER 12 MESI DEL “PIANO ABI”
Prorogata anche per il 2019 e il 2020 la possibilità di ottenere la sospensione per un anno delle rate del finanziamento di credito al consumo o del mutuo se la banca aderisce all’apposito PIANO dell’ABI definito da un accordo sottoscritto nel 2015, la cosiddetta moratoria ABI-consumatori.
La sospensione riguarda la quota capitale delle rate per 12 mesi dei crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e dei mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. E’ richiedibile in alcuni casi particolari come la perdita del lavoro, la morte del contraente o un suo handicap grave e la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Precisiamo che si tratta di una soluzione diversa e alternativa rispetto a quella relativa al FONDO di solidarietà descritta sopra.
La domanda va presentata alla propria banca verificando le condizioni di accesso, che potrebbero essere anche migliori di quelle fissate dall’accordo.

Informazioni e testo dell'accordo si trovano sul sito dell'ABI

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) art.1 comma 246
- Dl 91/2018 convertito nella Legge 108/2018, articolo 11bis

MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
Partito a Marzo 2014 un nuovo fondo destinato ai mutui accesi da persone fisiche, fruibile grazie ad accordi tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti in virtù di una normativa di Agosto 2013.

Il fondo, con relativi benefici, riguarda l'erogazione di mutui immobiliari per l'acquisto della “prima casa” (intesa come casa di abitazione principale), preferibilmente di classe energetica A, B o C, e di mutui accesi per la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali. Possono beneficiarne tutte le persone fisiche, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose.

Le agevolazioni non sono predeterminate ma lasciate alla discrezione di ogni banca aderente, che deve darne ampia pubblicità. L'utilizzo del fondo deve comunque portare un miglioramento delle condizioni finanziarie del mutuo rispetto a quelle “standard” applicate ai mutui dello stesso tipo. Il contratto dovrà contenere informazioni dettagliate sui vantaggi riconosciuti, anche in termine di riduzione del tasso (TAN).

I mutui agevolati possono avere tre tipi di durata (10,20 o 30 anni) con tre limiti di importo: 100 mila euro per i mutui per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili residenziali, 250 mila euro per i mutui per l'acquisto della “prima casa” senza ristrutturazione, 350 mila euro per i mutui che abbinano le due finalità.

Per fruire del fondo ci si deve rivolgere direttamente ad una delle banche aderenti, informarsi bene delle caratteristiche del mutuo di interesse ed eventualmente chiederne l'accesso presentando una specifica modulistica che si può anche scaricare dal sito dell'ABI.

Informazioni si trovano sul sito dell’ABI e sul sito della Cassa depositi e prestiti

Riferimenti normativi
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.6 comma 1
- Convenzione ABI/CDP del 20/11/2013 con modifiche successive (ultima 6/9/2018)

MUTUI: FONDO DI GARANZIA "PRIMA CASA" 
Attivo dal 2014, gestito dalla CONSAP, il fondo interviene a fronte del mancato pagamento delle rate con una garanzia statale del 50% della quota capitale su mutui ipotecari accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari ubicate in Italia da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori e i giovani di età inferire a 35 anni con lavoro atipico.
La prima dotazione è stata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016; nel 2019, considerato che i fondi si stavano esaurendo, c'è stato un rifinanziamento per 100 milioni di euro. Sono affluite al fondo anche le risorse residue del "fondo mutui giovani coppie"  (vedi Dl 112/08), che ha cessato di funzionare.

La lista delle banche aderenti e la modulistica utile si trovano sul sito del Ministero delle finanze 

Per informazioni si veda la scheda
Nuovo fondo di garanzia per i mutui 'prima casa': chi può fruirne e come

TERRA E MUTUO A TASSO ZERO PER LA PRIMA CASA AI GROSSI NUCLEI FAMILIARI
Ai nuclei familiari con tre e più figli, almeno uno dei quali nato negli anni 2019/2020 o 2021 viene concesso gratuitamente, per un periodo non inferiore a 20 anni, una quota del 50% di terreni demaniali agricoli (anche facenti parte di quelli abbandonati o incolti di cui all’art.3 del DL 91/2017). Stessa cosa per le società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%.
Ai suddetti nuclei familiari è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni ad un tasso di interesse pari a zero per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

Per la suddetta iniziativa sono stati destinati risorse iniziali pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per l’anno 2020.
Per la messa in pratica si attendono decreti ministeriali attuativi.

Riferimenti normativi
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 commi 654/655

FONDI AFFITTI
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
E' un fondo nazionale previsto dalla Legge 431/1998 e ripartito tra i Comuni (dalle Regioni) per finanziare iniziative riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto.
E’ stato rifinanziato per il biennio 2019/2020 con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.
I fondi sono ripartiti alle Regioni che a loro volta li assegnano ai comuni. Quindi per le iniziative locali inerenti gli affitti vanno tenuti d’occhio i Comuni e le iniziative da questi messe in atto.

Fondo inquilini morosi
Nuovo, istituito presso il Min.infrastrutture e trasporti, è destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con dotazione di fondi a partire dal 2014 e fino al 2020. Come il precedente può essere utilizzato dai comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione dei contributi in tal senso. L'erogazione deve avvenire in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.
Ogni anno un decreto ministeriale deve fissare il tetto di questi contributi e i requisiti per accedervi.
Anche per questo fondo gli interessati devono rivolgersi al proprio comune.

Si veda in merito la scheda Locazioni e fondo per la copertura della “morosità incolpevole”:chi può fruirne e come

Riferimenti normativi:
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, art.6 commi 4/5; si vedano modifiche ed integrazioni del Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 art.2.
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 20/21/22

BONUS ELETTRICITA'
Dal 1/1/2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 8.107,5 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2019 i valori sono:
- euro 132 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 161 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 194 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata è ìimporto bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Per approfondimenti si veda la scheda BONUS ELETTRICO PER MALATI GRAVI CHE UTILIZZANO APPARECCHI MEDICALI: come cambia dal 2013

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.
Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Per controllare l’erogazione ci si può rivolgere:
- all’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Informazioni dettagliate QUI

Riferimenti normativi:
- D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS GAS
L'autorità garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia già detto.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Valore bonus:
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. Per l'anno 2019 il bonus può variare da 37 a 217 euro (per le famiglie con meno di quattro componenti) oppure da 57 a 314 euro (per le famiglie con più di quattro componenti).
Come chiederlo:
Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).

L'erogazione è analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS è cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

QUI informazioni e modulistica

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Riferimenti normativi:
- D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS ACQUA
Richiedibile dal 1/7/2018 il bonus sociale idrico è destinato ad utenti in disagio economico, ovvero facenti parte di un nucleo familiare:
- con ISEE non superiore a 8.107,50 euro oppure
- con ISEE non superiore a 20.000 se con almeno 4 figli a carico;

Il bonus è pari al corrispettivo annuo che l’utenza domestica deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale fissato dal Dpcm 13/10/2016, ovvero 50 litri/abitante/giorno (corrispondente a 18,25 mc/abitante/anno), determinato a tariffa agevolata e calcolato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.  In pratica il bonus consente di non pagare questo importo che normalmente consiste nella prima fascia della bolletta.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza o presso altro organismo designato dal Comune,  anche congiuntamente alle richieste per l’ottenimento del bonus sociale elettrico e/o del gas.

Qui informazioni e modulistica www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm
Qui per controllare online la pratica: www.bonusenergia.anci.it/

Riferimenti normativi
- Delibera ARERA 897/2017/R/idr
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS