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Reddito di inclusione: chi può fruirne e come
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
29 novembre 2017 14:26
 
Attenzione! Dal 1 Marzo 2019 il Reddito di inclusione non potrà più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di Aprile non sarà più riconosciuto nè rinnovato, "sostituito" dal Rdc- Reddito di cittadinanza (vedi la relativa scheda).
Per coloro ai quali è stato già riconosciuto -prima di Aprile- il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilita' di presentare domanda per il Rdc. Le due misure NON sono fruibili contemporaneamente.

Ultimo aggiornamento: 17/1/2019

Dal 2018 è partita l’erogazione del REI – il reddito di inclusione-, una misura introdotta dallo Stato italiano per contrastare la povertà in continuità con la carta SIA (sostegno per l’inclusione attiva) e con l’ASDI (assegno di disoccupazione), che il REI va a sostituire. I cittadini meno abbienti possono richiederlo già a partire dal 1 Dicembre 2017, con un regime particolare per quelli intestatari della carta SIA.

Il REI è un beneficio che vede combinati un’erogazione economica -attraverso la carta REI che funziona come una carta acquisti- e progetti personalizzati studiati a misura dei nuclei familiari allo scopo di farli uscire dalle situazioni di povertà ed esclusione sociale.

I soggetti attuatori del REI sono i Comuni -che devono anche organizzare campagne informative- e l’INPS che si occupa di alcuni controlli e dell’erogazione. Le Regioni adottano programmi di attuazione denominati “Piani regionali per la lotta alla povertà”, e su tutti vigila il Ministero del Lavoro che opera anche attraverso il “Comitato per la lotta alla poverta'” e l’ “Osservatorio sulle poverta'”.

Le risorse utilizzate sono quelle del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge di Stabilità del 2016, integrato anche da parte dei fondi della carta acquisti e da quelli dell’assegno di disoccupazione, nella misura di 1.759 milioni di euro nel 2018 e 2.198 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ripartiti tra le Regioni dal Ministero. Al 2017, per rendere tempestiva la sperimentazione del REI, sono destinati 212 milioni di euro relativi in generale ai servizi sociali di contrasto alla povertà. Parte dei fondi sono destinati unicamente ai casi più estremi di povertà dei senza dimora.

Dal 1/3/2019 il Rei non sarà più richidibile e da Aprile nemmeno fruibile, "sostituito" dal REDDITO DI CITTADINANZA istituito dalla Legge di Bilancio 2019.

Indice scheda
COS’E’
BENEFICIARI E REQUISITI
OTTENIMENTO
IL BENEFICIO ECONOMICO
IL PROGETTO PERSONALIZZATO
SANZIONI, SOSPENSIONE E DECADENZA
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

COS’É
Il REI – reddito di inclusione è una misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Concretamente si tratta di un beneficio economico combinato ad un “programma personalizzato” che comprende una serie di interventi commisurati ai bisogni del nucleo familiare, servizi sociali da una parte ed impegni dall’altra (per esempio per la ricerca del lavoro), stabiliti con l’obiettivo di superare la condizione negativa di partenza.

Il beneficio economico è erogato attraverso la “carta acquisti” ridenominata a questo fine “carta REI”, che oltre che per acquistare beni e servizi può essere utilizzata per prelevare contante nella misura massima mensile della metà del beneficio massimo attribuibile (ovvero circa 240 euro).

Più precisamente dal 1/1/2018 ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del REI l’erogazione dello stesso avviene direttamente nella carta, assorbendo integralmente il beneficio già riconosciuto.

Note:
i beneficiari della “carta REI” possono accedere:
- all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni di legge;
- ai bonus gas ed elettricità riservate alle famiglie economicamente svantaggiate.

BENEFICIARI E REQUISITI
Possono chiedere il REI i componenti di un nucleo familiare che posseggono questi requisiti, congiuntamente:
- residenza in Italia da almeno due anni in via continuativa (al momento della presentazione della domanda);
- cittadinanza italiana oppure comunitaria propria o di un familiare che sia titolare di diritto di soggiorno oppure di paesi terzi (extra UE) con possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 6.000 euro;
- valore del ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3.000 euro;
- valore del patrimonio immobiliare non superiore a 20.000 euro (diverso dalla casa di abitazione);
- valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro + 2.000 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino al massimo 10.000 euro.

Inoltre ciascun componente del nucleo:
- non deve percepire prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non deve essere intestatario -o avere piena disponibilità- di autoveicoli, motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta , fatti salvi quelli per i disabili per i quali sia prevista l’ agevolazione fiscale oppure di navi e/o imbarcazioni da diporto.

Note importanti:
- può accedere al REI anche il nucleo familiare dove uno o più componenti lavora, fermi restando i suddetti requisiti di reddito. Se varia la situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI gli interessati sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni, pena la decadenza del beneficio.
- Il REI non è fruibile insieme alla NASPI o ad altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

OTTENIMENTO
La richiesta
La richiesta del REI deve essere fatta secondo quanto stabilito dal Comune di residenza, attraverso i cosiddetti “punti di accesso” o presso altre strutture, utilizzando il modulo di domanda predisposto dall’INPS.

La compilazione della domanda implica anche quella della dichiarazione DSU (dichiarazione sostitutiva unica) dalla quale si rileva la situazione economica di bisogno. Deve essere presentata inoltre un’attestazione ISEE in corso di validità.

I dati poi passano all’inps per una verifica, che dovrebbe concludersi entro una ventina di giorni dalla data di presentazione della domanda. Si passa poi alla valutazione del caso specifico per stabilire il progetto personalizzato e, dopo la sottoscrizione dello stesso, alla successiva erogazione del beneficio economico tramite la “carta REI”.

La valutazione nei punti di accesso
Presso i punti di accesso dei Comuni, dove si possono ottenere anche informazioni, vengono fatte le valutazioni della situazione del nucleo familiare ai fini dell’erogazione dei benefici fruibili e della creazione del piano personalizzato per la specifica famiglia.
Le valutazioni avvengono dopo la presentazione della domanda e dopo aver verificato la presenza dei requisiti di residenza, di reddito e patrimoniali.

L’erogazione del beneficio economico – la carta REI
Come già detto l’erogazione del beneficio economico del REI avviene attraverso la carta REI che funziona come la carta acquisti per acquistare beni e servizi, per pagare bollette ed anche per prelevare contanti (per un massimo mensile di 240 euro). L’erogazione avviene da parte dell’INPS a cadenza mensile.

La carta viene emessa da Posta Italiane. Al termine della procedura di verifica dei requisiti sono le stesse poste che inviano ai beneficiari una comunicazione di avvenuta emissione della carta, con invito al ritiro presso gli uffici postali abilitati. Per l’utilizzo occorre un PIN che viene inviato a casa in busta chiusa, come avviene per i bancomat.

Come principio generale l’erogazione può avvenire solo dopo aver sottoscritto il progetto personalizzato, tuttavia per il 2018 e per il 2019 l’erogazione può iniziare già prima della sottoscrizione, ma quest’ultima deve avvenire entro sei mesi (dal primo mese di erogazione).

IL BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico ha un valore base annuo di 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE. Se il nucleo familiare possiede redditi, il beneficio percepito è ridotto del valore ISRE del nucleo familiare, ovvero del valore dell’ISEE diviso per gli stessi parametri di equivalenza. In sede di prima applicazione viene anche applicata una riduzione del 75%.
Si ricorda che per accedere al beneficio occorre comunque un ISRE non superiore a 3.000 euro, quindi questa cifra -ridotta in sede di prima applicazione a 2.250 euro- rappresenta anche la soglia di accesso per un singolo, da confrontare con le risorse economiche del nucleo familiare. Al crescere dei componenti sale anche la soglia.

Gli eventuali redditi del nucleo familiare vanno dichiarati in sede di richiesta del REI, per il calcolo del valore ISRE e dell’importo del beneficio.

Questa la tabella di riferimento.
Componenti nucleo e parametro scala di equivalenza Beneficio annuale intero (soglia) Beneficio annuale ridotto per la prima applicazione (75%) Beneficio mensile ridotto
1 - 1 3.000 euro 2.250 euro 187,50 euro
2 – 1,57 4.710 euro 3 .532,50 euro 294,38 euro
3 – 2,04 6.120 euro 4.590 euro 382,50 euro
4 – 2,46 7.380 euro 5.535 euro 461,25 euro
5 – 2,85 8.550 euro 6.412,50 euro
534 euro (dal 2018)

Note:
- il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell’assegno sociale (attualmente circa 485 euro mensili) incrementato del 10%.
- il beneficio e’ riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando è cessato il godimento (a meno che non risulti di ammontare nullo) . In caso di rinnovo la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a 12 mesi.
- nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso e' versato in soluzioni annuali.
- il beneficio è ridotto, nel suo valore mensile, dal valore mensile di eventuali altri trattamenti assistenziali riscossi da parte dei componenti del nucleo familiare. Ci sono in merito delle eccezioni specificate dall’art. 4 del D.lgs.
- se varia il nucleo familiare durante il periodo di fruizione del beneficio va presentata una nuova DSU (per la richiesta dell’ISEE) entro due mesi e i limiti temporali suddetti si applicano al nuovo nucleo.
- se la fruizione viene interrotta -non a causa dell’applicazione di sanzioni- il beneficio può essere richiesto di nuovo per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

IL PROGETTO PERSONALIZZATO
A seguito della domanda e delle valutazioni nei punti di accesso (vedi sopra) viene stilato un progetto personalizzato che i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere e al quale devono attenersi pena l’applicazione di sanzioni.

Di cosa si tratta? In termini generali col progetto -stabilito sulla base dei bisogni specifici, dei desideri e delle aspettative del nucleo familiare- si punta al superamento della condizione di povertà, all’inserimento – o reinserimento- nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Possono essere stabiliti, per i soggetti coinvolti, da una parte dei servizi e sostegni (da fruire) e dall’altra degli impegni e delle attività (da svolgere).
Tra i servizi quelli sociali, di assistenza, di sostegno, di mediazione culturale, di pronto intervento. Tra le attivià la ricerca attiva del lavoro, la frequenza e l’impegno scolastico, comportamenti di prevenzione e cura della salute, etc.

Il progetto fissa quindi degli obiettivi e dei risultati attesi, da perseguire. E’ previsto un monitoraggio svolto da una persona specifica che cura anche la realizzazione del progetto stesso con valutazioni periodiche che possono portare a cambiamenti, revisioni, modifiche, anche tenendo conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti del nucleo familiare.

SANZIONI, SOSPENSIONE E DECADENZA
Come già detto sono applicabili sanzioni nel caso in cui non ci si attenga al progetto personalizzato stabilito.
Ulteriori sanzioni con possibile decadenza sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione della DSU.
La decadenza del beneficio comporta la disattivazione della Carta REI.

Tutti i casi, articolati, che prevedono applicazioni di sanzioni, sospensioni o decadenza sono ben specificati nell’art. 12 del D.lgs.147/2017 (vedi sotto).

Della riscossione si occupa l’INPS con riversamento di quanto incassato al “fondo povertà”.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- LEGGE 33/2017 (legge delega)
- D.lgs. 147/2017
- Circolare INPS 22/11/2017 n.172
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi da 190 a 196
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 1136
- Dl 4/2019 (reddito di cittadinanza) art.13

SITI UTILI
- Sito del Ministero del lavoro 
- Sito dell’INPS 
 
 
 
 
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