Ultimi aggiornamenti 25/8/2010 e 28/3/2011
Sono recentemente entrate in vigore due normative in materia finanziaria che hanno introdotto piccole e grandi novita', la Legge 73/2010 che ha convertito e abbondantemente modificato il Dl 40/2010, e il Dl 78/2010 ribattezzato "manovra correttiva", convertito nella legge 122/2010.
Riassumiamo le novita' di interesse per il consumatore.
NUOVA ANAGRAFICA "FISCALE" DEGLI IMMOBILI E SANATORIA
Dal 1/1/2011 sara' attiva l'anagrafe immobiliare integrata gestita dall'Agenzia del territorio come sorta di unione di tutte le banche dati che riguardano gli immobili. Il fine e' rafforzare l'attivita' di accertamento fiscale, creando un archivio unico dal quale si possa risalire agli immobili sui quali un determinato soggetto gode di diritti reali (proprieta', usufrutto, uso, abitazione, servitu', superficie, enfiteusi, etc.).
La documentazione che scaturira' dalle visure di tale anagrafe sara' l'attestazione integrata ipotecario-catastale, ancora da definire con decreto ministeriale.
Sanatoria
In questa ottica si inserisce la sanatoria fiscale promossa dal Governo.
I titolari di diritti reali che non risultino dichiarati in catasto possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 30/4/2011 (*) Stessa cosa per coloro che hanno effettuato interventi edilizi con variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata al catasto. Parallelamente andranno "sanate" anche eventuali posizioni irregolari rispetto alle regole edilizie comunali, con conseguente pagamento delle sanzioni previste.
Dopo tale data l'Agenzia del territorio, che nel frattempo mappera' gli immobili "fantasma", potra' assegnare a quelli non "emersi" con la sanatoria una rendita presunta, iscrivendoli provvisoriamente al catasto, anche sulla base di dati tecnici forniti dai Comuni. L'Agenzia puo' inoltre procedere agli accertamenti anche collaborando con i Comuni, con applicazione delle relative sanzioni.
La notifica della rendita presunta avviene mediante affissione all'albo pretorio dei comuni ove sono ubicati gli immobili, e di detta affissione viene data notizia tramite comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Agenzia del territorio e presso gli uffici provinciali e comunali interessati. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione si puo' fare ricorso contro l'attribuzione della rendita presunta, nei modi previsti dalla legge. La nuova rendita produce i suoi effetti a ritroso fino dal 1/1/2007, salva la prova contraria inerente una diversa decorrenza.
(nuove regole sull'attribuzione della rendita presunta fissate dalla legge 10/2011 di conversione del milleproroghe , art.2 comma 5bis).
Dal 1/1/2011 sara' inoltre avviato un monitoraggio costante del territorio con verifiche, sopralluoghi od anche telerilevamenti, al fine di scovare immobili non dichiarati.
Qui l'elenco delle sedi periferiche dell'Agenzia del territorio a cui rivolgersi per le informazioni:
clicca qui
(*) Termine prorogato dal decreto "milleproroghe" 2011, D.l.225/2010, convertito nella legge 10/2011, art.2 comma 5bis.
Affitti immobiliari
Dal 1/7/2010 in tutte le richieste di registrazione di contratti di affitto (nonche' di dichiarazioni di risoluzione o proroga degli stessi) dovranno essere indicati i dati catastali dell'immobile locato.
Per chi non ottempera e' applicabile una sanzione variabile dal 120 al 240% dell'imposta di registro dovuta (vedi art.69 dpr 131/86).
Compravendite immobiliari
Dal 1/7/2010 in tutti gli atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la compravendita di immobili urbani o comunque la costituzione o il trasferimento di diritti reali su tali immobili, devono essere riportati, oltre ai riferimenti catastali, i riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e una dichiarazione di conformita' dell'immobile ai dati catastali e alle planimetrie (sostituibile con un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale). In caso di omissione l'atto e' nullo. Il notaio, prima della stipula degli atti, deve individuare gli intestatari catastali e verificarli rispetto a cio' che risulta dai registri immobiliari.
Ovvio che tutto cio' comporti l'impossibilita' di vendere o trasferire altri diritti reali nel caso in cui l'immobile non risulti catastalmente in regola.
Fonte: Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art. 19
NUOVI LIMITI PER PAGAMENTI IN CONTANTE E PER GLI ASSEGNI
Dal 31/5/2010 e' tornata a 5.000 euro la soglia di utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore. Tale soglia era stata introdotta dalla legge antiriciclaggio, il d.lgs.231/07, come adeguamento alle disposizioni europee, per poi essere riportata a quella precedente (di 12.500 euro) dal dl 112/08.
In pratica dal 31/5/2010 e' vietato utilizzare contanti o titoli al portatore per i pagamenti di importo uguale o superiore a 5.000 euro.
Stessa cosa per la soglia sopra cui gli assegni bancari o postali devono contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario.e la clausola "non trasferibile" (obbligatoria, sopra 5.000 euro, anche per assegni circolari e vaglia postali e cambiari).
Anche per i libretti di deposito al portatore (bancari e postali) il nuovo limite del saldo e' 5.000 euro e quelli esistenti di importo superiore vanno estinti o adeguati entro il 30/6/2011.
In sostanza:
- fino al 29/4/2008 le soglie erano a 12.500 euro;
- dal 30/4/2008 al 24/6/2008 sono state a 5.000 euro;
- dal 25/6/2008 al 30/5/2010 sono state a 12.500 euro;
- dal 31/5/2010 sono tornate a 5.000 euro.
E' stata anche introdotta la sanzione minima di 3.000 euro per i casi di mancato rispetto delle limitazioni in operazioni di importo inferiore a 50.000 euro (le sanzioni sono variabili)
Per approfondimenti sulle regole antiriciclaggio si veda
questa scheda.
Fonte: Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art. 20
LA TIA DEL DECRETO AMBIENTALE E' UNA TARIFFA
La Tia introdotta dal decreto ambientale (d.lgs.152/2006 art.238) e' una tariffa, e le relative controversie vanno dal giudice ordinario.
In realta' questa "novita'" non cambia la situazione attuale, in quanto la norma suddetta non e' stata mai resa attuativa e la Tia che i Comuni stanno applicando e' quella "vecchia", precedentemente introdotta dal decreto Ronchi, il d.lgs. 22/97.
A nostro avviso la Tia attualmente applicata rimane quindi una tassa, cosi' come decretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.247/2009, dove tra l'altro la stessa Corte precisa che le due Tia sono diverse. Conseguentemente, a nostro avviso, le contestazioni continuano a dover esser fatte davanti alla Commissione provinciale tributaria (come precisato dalla legge e da numerose sentenze di Cassazione) e l'IVA non va applicata.
Approfondimenti sul punto (con riferimenti alla sentenza della Corte Costituzionale e a quella della Cassazione sezioni unite n.8313/2010)
si trovano qui
Fonte: Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art. 14 comma 33
METANO DOMESTICO NELL'AUTO
Diventa possibile, e legale, installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (metano) che utilizza il gas di casa per caricare l'auto.
Gli impianti devono essere fissi, senza serbatoi di accumulo, adibiti al rifornimento a carica lenta e devono rispettare i requisiti della legge 1083/1971 per quanto riguarda il gas e la legge 186/1968 per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. La capacita' di compressione non deve superare i 3 m3/h.
Possono essere installati solo da imprese iscritte alla Camera di commercio che svolgano attivita' di distribuzione e trasporto di energia elettrica o gas dai punti di raccolta fino all'interno degli edifici.
Le imprese devono avere i requisiti stabiliti dal DM 37/2008 sulla nuova certificazione degli impianti (vedi la sezione "Imprese abilitate alla certificazione", in
questa scheda).
Occorre una dichiarazione di inizio attivita' (rilasciata ai sensi del Dpr 37/1998) da presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Le modalita' di installazione ed uso di questi impianti saranno precisati da un decreto del Ministro dell'interno che sara' adottato entro la fine di Settembre 2010 (piu' precisamente entro 120 gg dal 31/5/2010).
Fonte: DL 78/2010 divenuto legge 122/2010. art. 51
NOVITA' PER LA RISCOSSIONE
Notifica cartelle esattoriali via PEC
Dal 31/5/2010 le cartelle esattoriali possono essere notificate tramite la PEC, posta elettronica certificata.
Per i soggetti privati cio' puo' avvenire solo se e' stata data disponibilita' all'utilizzo dell'indirizzo PEC eventualmente posseduto.
Ricordiamo, infatti, che per i privati non e' obbligatorio munirsi di indirizzo PEC e che l'indirizzo eventualmente posseduto puo' essere utilizzato dall'amministrazione pubblica solo nell'ambito di pratiche amministrative per le quali l'interessato lo abbia espressamente comunicato.
Non e' chiaro se in questo caso la comunicazione vada fatta all'Agenzia delle entrate, agli enti debitori (per esempio i Comuni per i tributi locali) o ad Equitalia. Speriamo seguano presto dei chiarimenti.
Fonte: Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art.38 comma 4
L'avviso di accertamento diventera' titolo esecutivo
Per le imposte sui redditi (come l'irpef) e per l'IVA dal 1/7/2011 gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta successivi al 2007 (compreso) saranno titoli esecutivi. In sostanza non sara' piu' necessario, per l'amministrazione, notificare la cartella esattoriale prima di dare avvio alle azioni esecutive (ipoteca, pignoramento, espropriazione), in caso di mancato pagamento.
Tali avvisi, pertanto, dovranno contenere l'intimazione a pagare entro un termine con minaccia di esecuzione forzata in caso di inottemperanza. Gli avvisi impagati passano agli agenti della riscossione che, senza bisogno di notificare la cartella esattoriale (devono solo inviare un ulteriore avviso se e' gia' decorso un anno dalla notifica dell'avviso), possono mettere in atto le procedure esecutive, agendo entro due anni da quando l'accertamento e' diventato esecutivo.
Naturalmente l'avviso vale come una cartella, quindi si puo' chiedere la rateizzazione del pagamento e si puo' fare ricorso davanti alla competente commissione provinciale tributaria.
Stessa cosa per gli avvisi di addebito inerenti contributi INPS.
Questa futura novita', non da poco, non riguarda tasse e tributi diversi dalle imposte dirette, IVA e contributi INPS. Quindi -almeno per ora- non riguarda i tributi locali quali TIA, ICI, Tosap, Cosap, etc, ne' altre tasse come il Canone Rai.
Fonte: Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, artt. 29/30
Canone RAI pagabile a rate dai pensionati
I pensionati con reddito non superiore a 18.000 euro possono scegliere di pagare il canone con una detrazione dalle tasse, in massimo 11 rate. Il decreto infatti introduce, per questi pensionati, anche la possibilita' di pagare a rate le tasse eventualmente dovute.
La richiesta va presentata entro il 15/11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone Rai all'ente che eroga la pensione. L'ente comunica poi al pensionato l'accettazione della domanda entro il 15 del successivo mese di Gennaio.
L'addebito avviene come trattenuta sulla pensione, in 11 rate mensili a partire dal mese di Gennaio dell'anno a cui si riferisce il Canone Rai.
Pertanto, per godere della rateazione per il 2011, le domande vanno presentate all'ente che eroga la pensione entro il 15/11/2010.
Per approfondimenti e maggior informazioni,
clicca qui
Per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento del Canone Rai per gli ultra 75enni,
si veda qui.
Fonte: Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art.38 comma 8 e Provvedimento Agenzia delle entrate n.133729 del 29/9/2010
Non iscrivibile ipoteca per debiti inferiori a 8.000 euro
Il decreto ha adeguato la normativa a cio' che ha sentenziato la Corte di Cassazione (sezioni unite) con pronuncia 4077/2010 riguardo l'illegittimita' delle ipoteche iscritte per debiti inferiori a 8.000 euro.
Dal 26/5/2010 Equitalia non potra' iscrivere ipoteca quando il debito totale non supera gli 8.000 euro, cosi' come gia' vale per l'espropriazione.
Per le iscrizioni pregresse e' possibile chiedere gli sgravi, per i quali ci risulta che Equitalia abbia dichiarato ampia disponibilita' fornendo, nelle proprie sedi, informazioni e moduli.
Per notizie piu' dettagliate e nostra modulistica
clicca qui
Fonte: Dl 40/2010 convertito nella legge 73/2010, art.3 comma 2 ter
STOP alle azioni esecutive per debiti pagati o sgravati
Le eventuali azioni esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc.) relative a debiti che risultino pagati o sgravati dall'ente creditore possono essere interrotte con comunicazione che l'ente creditore deve inviare tempestivamente ad Equitalia a seguito del pagamento o dello sgravio.
L'ente creditore deve anche consegnare al debitore una dichiarazione scritta utile per inoltrare direttamente la richiesta di interruzione o comunque per opporsi in giudizio.
Si attende un decreto del Ministero delle finanze per chiarire la procedura pratica e definire il contenuto della dichiarazione di avvenuto pagamento e/o sgravio.
A questa disposizione di legge si affianca una direttiva di Equitalia
che gia' consente al debitore di ottenere l'immediata sospensione delle azioni esecutive con consegna di una semplice autodichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o l'ottenimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, con allegata documentazione probante. In pratica chiunque sia in grado di provare che il debito e' stato pagato o sgravato puo' autonomamente richiedere la sospensione delle attivita' di riscossione, senza che debba intervenire l'ente creditore (che, per legge, dovra' comunque ottemperare).
Per scaricare il fac-simile del modello messo a disposizione da Equitalia:
clicca qui
Per scaricare la direttiva:
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Fonte: Dl 40/2010 converito nella legge 73/2010, art.3 comma 3 bis e Direttiva Equitalia 10/2010
INCENTIVI ACQUISTO MOTO, CUCINE, ELETTRODOMESTICI, CASE ECOLOGICHE, ETC..
Previsti in termini generali dall'art.4 del DL 40/2010, sono stati resi fruibili dal 15/4/2010 da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Una curiosita'. La legge 73/2010, che ha convertito il Dl 40/2010, ha esteso gli incentivi previsti per le moto, praticamente ad oggi gia' esauriti, anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita.
Per approfondimenti pratici sugli incentivi
clicca qui
Fonte: Dl 40/2010 converito nella legge 73/2010, art.4
ESTESE LE ATTIVITA' A EDILIZIA LIBERA
E' stato definitivamente variato l'art. 6 del testo unico dell'edilizia (dpr 380/2001), ampliando gli interventi edili che possono essere eseguiti senza Dia.
Accanto agli interventi di manutenzione ordinaria, a quelli di eliminazione di barriere architettoniche e alle opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, si aggiungono alla lista delle attivita' a edilizia libera:
- i movimenti di terra nell'esercizio di attivita' agricole
- le serre mobili e stagionali sprovviste di strutture in muratura, atte allo svolgimento di attivita' agricola.
Con semplice avviso (comunicazione di inizio dei lavori), inviato al Comune anche per via telematica (se previsto), possono poi essere eseguiti:
- interventi di manutenzione straordinaria compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, a patto che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non aumentino il numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- le opere dirette a soddisfare esigente contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e comunque entro 90 giorni;
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita' (quando stabilito dal Comune), compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, realizzati al di fuori delle zone urbane classificate come A (a carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale);
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e/o di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Nel primo caso (interventi di manutenzione straordinaria) il richiedente deve comunicare anche i dati dell'impresa che svolge i lavori e deve trasmettere, allegata alla comunicazione, una relazione tecnica con tutti gli elaborati progettuali firmati da un tecnico abilitato che dichiari di non essere dipendente dell'impresa che realizza le opere e che certifichi sotto la propria responsabilita' la conformita' dei lavori ai piani urbanistici e ai regolamenti vigenti.
In tutti i casi, quando richiesti, devono essere allegate alla comunicazione anche le autorizzazioni obbligatorie e devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale.
In caso di inadempimento e' applicabile una sanzione di 258 euro, ridotta a due terzi se la comunicazione viene fatta durante i lavori.
Da notare che detta comunicazione non e' una DIA, quindi dopo il suo invio non occorre attendere 30 giorni prima di dare inizio ai lavori.
La semplificazione non e' da poco, ma in ogni caso e' bene rivolgersi al proprio Comune per avere maggiori informazioni, anche considerando che continuano a valere, in taluni casi in senso restrittivo, le norme locali (anche regionali) e i piani regolatori.
Per approfondimenti sull'argomento
clicca qui
Fonte: Dl 40/2010 convertito nella legge 73/2010, art.5