
ACQUISTI: GARANZIA, DIRITTO DI RECESSO, DANNI
PROBLEMI DI TELEFONIA O ADSL
- Ho segnalato un guasto (linea base, adsl) ma ancora non sono intervenuti per ripararlo
Continuare ad insistere con il call-center e' inutile. Si faccia valere con una lettera raccomandata a/r messa in mora intimando il ripristino del servizio entro un dato termine. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione, a cui possibile anche chiedere un provvedimento urgente. (In Sicilia e Sardegna, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si hanno due scelte: 1) fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure 2) citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro). N.B. E' consigliabile il giudice di pace solo quando si deve chiedere un cospicuo risarcimento del danno.
- Ho cambiato gestore e ora mi trovo a pagare due bollette
Se ha utilizzato la procedura di migrazione, ed il nuovo gestore sta già erogando il servizio, non pagare le fatture del vecchio gestore relative a canoni per periodi successivi alla migrazione e farsi valere con una lettera raccomandata a/r di diffida. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
Vale anche la pena ricordare che la procedura di migrazione da un gestore all'altro comporta il trasferimento di tutti i servizi (voce, adsl, etc.), e quindi il vecchio gestore non può pretendere di continuare ad essere pagato anche per uno solo di essi.
- Ho chiesto la portabilita' del mio numero di cellulare, ma ancora niente
E' un problema comune e molto frustrante, in quanto i due gestori (il vecchio ed il nuovo) si rimpallano le responsabilita'. E' bene tagliare la testa al toro, e mettere in mora entrambe i gestori. Al vecchio gestore chieda che venga immediatamente rilasciato il numero, e al nuovo gestore che venga immediatamente attivato. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione, a cui possibile anche chiedere un provvedimento urgente. (In Sicilia e Sardegna, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si hanno due scelte: 1) fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure 2) citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro). N.B. E' consigliabile il giudice di pace solo quando si deve chiedere un cospicuo risarcimento del danno.
- Mi hanno addebitato in bolletta telefonate -o connessioni- che non ho mai fatto (899, ecc.)
- Ho chiesto l'adsl a tariffa fissa (flat), ma in bolletta mi hanno addebitato il consumo
Richieda al gestore di applicare la tariffa "flat" retroattivamente (ovvero per le bollette gia' emesse) attraverso una lettera di messa in mora.
Una volta aperta una contestazione, si puo' non pagare quella parte della bolletta con gli addebiti contestati. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione, a cui possibile anche chiedere un provvedimento urgente. (In Sicilia e Sardegna, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si hanno due scelte: 1) fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure 2) citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro). N.B. E' consigliabile il giudice di pace solo quando si deve chiedere un cospicuo risarcimento del danno.
- Avevo chiesto che il mio numero non apparisse sull'elenco, ma c'e' anche quest'anno
Chiaramente e' troppo tardi per eliminare il tuo nome dagli elenchi gia' pubblicati e distribuiti. Pero' potra' chiedere alla societa' un risarcimento del danno (ben dettagliato) e l'eliminazione del suo numero da tutti gli elenchi dove e' possibile eliminarlo (internet, ecc.). Lo faccia con lettera di messa in mora. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
- C'e' un errore nell'elenco telefonico
Chiaramente e' troppo tardi per correggere gli elenchi gia' pubblicati e distribuiti. Pero' potra' chiedere alla societa' un risarcimento del danno (ben dettagliato) e la correzione dei suoi dati in tutti gli elenchi telematici (internet, 1254, ecc.). Lo faccia con lettera di messa in mora. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
- Ho chiesto l'attivazione dell'adsl, ma un altro gestore non ha ancora liberato la linea
E' necessario intimare al gestore che "non molla la presa" la liberazione immediata della linea entro e non oltre X giorni. Lo faccia con lettera di messa in mora. In questa sede potra' anche chiedere un risarcimento del danno (disagi, spese, ecc.).
Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione, a cui possibile anche chiedere un provvedimento urgente. (In Sicilia e Sardegna, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si hanno due scelte: 1) fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure 2) citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro). N.B. E' consigliabile il giudice di pace solo quando si deve chiedere un cospicuo risarcimento del danno.
- Mi hanno attivato un servizio (telefono, adsl, suonerie, ecc.) senza che ne avessi fatto richiesta
- La mia Adsl e' piu' lenta di quanto promesso
Se nel contratto o nella carta della qualità dei servizi e' previsto un minimo di banda garantita, e questo minimo e' disatteso, si puo' chiedere la riparazione della linea ed un risarcimento danni direttamente al gestore con una lettera di messa in mora
Se invece nel contratto non e' previsto un minimo di banda garantita -ma si tratta di un servizio propagandato ad una velocita' che, nella realta', non e' mai nemmeno al 50%- consigliamo di intimare al gestore di rispettare le condizioni del contratto con una lettera raccomandata a/r messa in mora. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
- Mi hanno detto che avrebbero attivato (o trasferito) il servizio ... ma ancora niente
Si puo' sollecitare l'attivazione o il trasferimento del servizio attraverso una lettera di messa in mora al gestore in cui si possono anche richiedere i danni. Faccia anche una segnalazione con richiesta di intervento all' Autorita' garante delle comunicazioni.
A maggior ragione se il contratto prevede l'attivazione o il trasferimento entro un certo lasso di tempo, poi non rispettato.
Per quanto riguarda la Telecom, i tempi di attivazione e trasloco sono di 10gg, e sono previsti rimborsi forfettari in caso di mancato rispetto (artt.4, 25 e 26 delle condizioni di abbonamento).
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione, a cui possibile anche chiedere un provvedimento urgente. (In Sicilia e Sardegna, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si hanno due scelte: 1) fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure 2) citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro). N.B. E' consigliabile il giudice di pace solo quando si deve chiedere un cospicuo risarcimento del danno.
- Mi hanno proposto un nuovo servizio. Ho accettato ma ora ci ho ripensato
Se il servizio e' stato richiesto per telefono, via internet, per posta o comunque fuori dai locali commerciali, si puo' recedere entro 10gg lavorativi dalla richiesta inviandone comunicazione per raccomandata a/r. Se invece e' stato richiesto in negozio, non esiste il diritto di recesso. Per saperne di piu', legga la nostra scheda.
N.B. Alcuni contratti fanno partire i 10gg per il recesso dal momento dell'attivazione del servizio, e non dal giorno della richiesta. Questo offre mediamente all'utente qualche giorno in piu' per recedere. Per sapere se questo e' il suo caso, dovra' leggere il contratto.
- I gestori di telefonia aumentano le tariffe previste nel contratto. Possono farlo?
Il gestore può cambiare piano tariffario dandone comunicazione preventiva (almeno 30 giorni) al consumatore, il quale potrà accettare (il silenzio equivale all'accettazione) o recedere senza spese. Se non hanno fatto tale comunicazione, si potrà contestare l'aumento tramite lettera di messa in mora.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione, a cui possibile anche chiedere un provvedimento urgente. (In Sicilia e Sardegna, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si hanno due scelte: 1) fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure 2) citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro). N.B. E' consigliabile il giudice di pace solo quando si deve chiedere un cospicuo risarcimento del danno.
- Sono titolare di un esercizio commerciale. Posso recedere anch'io senza penali?
Si', se ha firmato un contratto per adesione, già predisposto dal gestore e che ha potuto solo accettare integralmente senza contrattare singole clausole (art. 1 comma 3 l.40/07). Per un approfondimento, leggi questo Osservatorio legale.
Potra' gia' specificare il suo diritto -e l'interpretazione della legge a suo favore- sulla raccomandata di recesso, in cui diffida dal richiedere penali.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione, a cui possibile anche chiedere un provvedimento urgente. (In Sicilia e Sardegna, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si hanno due scelte: 1) fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure 2) citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro). N.B. E' consigliabile il giudice di pace solo quando si deve chiedere un cospicuo risarcimento del danno.
- Nella bolletta ho ricevuto addebiti per chiamate che non ho mai fatto (899, numeri satellitari, internazionali, etc.). Come contestare?
- Il mio gestore di Adsl blocca l'uso di siti/programmi P2P (peer-to-peer). Puo' farlo?
La questione e' complessa e relativamente nuova, ma e' nostra opinione che, se limitare la banda e' legittimo per gestire problemi di traffico della rete (sempre che non si violi il minimo garantito dal contratto), bloccare specificamente un particolare software/sito costituisca invece una triplice violazione.
1. Violazione contrattuale. E' illegittima la pratica se le condizioni generali di contratto non prevedono specificamente il blocco del P2P. Anche ove il contratto genericamente prevedesse una limitazione della banda in caso di intenso traffico sulla rete, il blocco esclusivo e mirato di P2P -certamente non l'unico protocollo a pesare sulla rete- costituirebbe comunque violazione contrattuale. Ad esempio, guardare un programma RaiTv in streaming puo' richiede molta piu' banda di quella necessaria a diverse modalita' d'uso di P2P. Se lo scopo e' davvero quello di limitare la banda per tutti affinche' tutti ne possano usufruire, perche' non limitare anche l'accesso al sito Internet della Rai o a qualsiasi altro sito/programma pesante? In breve, se il contratto non prevede nello specifico il blocco anti-P2P, si e' in presenza di violazione contrattuale.
2. Violazione del diritto alla libera circolazione del pensiero e delle idee. La questione si rifa' al concetto di Network neutrality (neutralita' del network), che contraddistingue Internet dai suoi albori: i gestori Adsl non dovrebbero avere la facolta' di limitare l'accesso a particolari siti o programmi -proprio come i gestori telefonici non possono importi chi e quando chiamare, o i benzinai non possono dirti quale strada puoi o non puoi fare. Offrire al gestore la possibilita' di censurare quello specifico software/sito/utente e' un principio pericoloso che mette a rischio il diritto alla liberta' di pensiero e alla sua diffusione protetto dalla Costituzione, nonche' da vari trattati internazionali. Viola inoltre il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) che all'art. 4, fra l'altro, recita: " La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità."
3. Violazione della concorrenza. Un esempio su tutti. Negli Stati Uniti, Comcast -il secondo maggior gestore di Adsl- sta limitando l'accesso a programmi P2P, proprio come Tele2 o altri gestori qui in Italia. Poiche' molte TV online usano il protocollo P2P, il comportamento di Comcast -che e' anche il piu' grande gestore di Tv via cavo- colpisce direttamente la potenziale concorrenza televisiva.
Cosa fare. Le consigliamo di intimare al gestore l'eliminazione del filtro anti-P2P e fare richiesta di risarcimento del danno tramite raccomandata a/r di messa in mora. Faccia anche una segnalazione all' Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione (procedura d'urgenza) presso il Co.Re.Com della propria Regione. (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si potra' citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (e' consigliabile recarsi personalmente presso l'ufficio del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere anche tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
- Il mio gestore mi chiede XX euro per il recesso anticipato. Ma le penali non erano state abolite?
Si', la legge 40/2007 (legge Bersani) ha abolito le penali, ma permette ai gestori di addebitare i costi di disattivazione, sempre che 1) siano previsti nel contratto e che 2) siano giustificati al centesimo. Nel primo caso, si potra' ignorare la richiesta o rispondere con una lettera raccomandata A/R di diffida. Nel secondo caso, contestare l'addebito (o chiederne puntuale giustificazione) tramite lettera di messa in mora al gestore. N.B. Nel caso in cui si sia fatta migrazione, i costi di disattivazione sono sostanzialmente inesistenti. Nel caso invece si cessi il contratto senza migrare ad altro gestore, possono esserci costi di disattivazione intorno ai 30-40 euro massimo.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione (procedura d'urgenza) presso il Co.Re.Com della propria Regione. (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si potra' citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (e' consigliabile recarsi personalmente presso l'ufficio del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere anche tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
- Ho fatto richiesta di conciliazione presso il Co.Re.Com, ma i tempi sembrano lunghissimi. Devo aspettare o posso procedere oltre?
Per legge, il tentativo di conciliazione obbligatorio deve avvenire entro 30gg dal ricevimento da parte del Co.Re.Com della richiesta dell'utente.
Se cio' non e' possibile entro 30gg, si potra' attendere oppure procedere direttamente presso il Giudice di Pace della propria citta' (a partire dal 31unesimo giorno) o presso il Corecom o Agcom per la definizione della controversia.
- Ho stipulato un contratto tramite un call center, ma contrariamente a quanto promessomi non ho mai ricevuto il contratto scritto a casa. E' regolare?
Il gestore ha l'obbligo di inviare prima o al massimo al momento dell'attivazione del servizio un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni previste dalla legge (vedi questa scheda).
La violazione di queste disposizioni comporta l'applicazione -nei confronti del gestore/fornitore- di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000.
Pertanto, se non si riceve il modulo o il contratto entro la data di attivazione del servizio, fare una segnalazione all' Autorita' Garante nelle comunicazioni affinche' commini la sanzione prevista dalla legge.
- Nel mio Comune non arriva l'Adsl. Ma non c'e' un diritto alla banda larga?
No, la legge garantisce solo il diritto ad avere la linea voce. Si potra' comunque attivarsi presso il Sindaco e l'Amministrazione locale (con petizioni, lettere ai giornali, comitati cittadini, etc.) affinche' si adoperino per raggiungere accordi con Telecom per l'istallazione delle infrastrutture necessarie.
VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
- Mi e' stato notificato un verbale. Come posso ricorrere?
Puo' ricorrere al giudice di pace della zona (distretto) in cui e' stata commessa l'infrazione entro 30 giorni oppure presso il Prefetto di zona, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Trova tutte le informazioni (tempi, modalita', modulistica) in questa scheda pratica.
- Quali sono le motivazioni per cui posso ricorrere?
Ce ne sono molte. Queste le piu' gettonate:
- trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o del veicolo (targa, colore)
- mancanza o errore della norma violata
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato
- mancanza o errore del giorno ed ora o del luogo dell'infrazione
- errati dati anagrafici del proprietario dell'auto (dipende dalle circostanze)
- errore nella lettura della targa e/o mancanza corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto
- notifica dopo 90 giorni dall'identificazione del trasgressore (non necessariamente dal giorno in cui e' stata commessa l'infrazione)
- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione -tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu' ampio margine per gli avvisi; ad esempio e' ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici)
- mancanza del segnale
- omissione dell'indicazione della relativa ordinanza (ex art. 45 CdS e 77 Reg. CdS)
- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l'errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI)
- non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione
- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201)
Qui la nostra scheda sull'argomento.
- Posso ricorrere perche' non sono stato fermato immediatamente al momento dell'infrazione?
E' legittimo non provvedere al fermo immediato nei casi previsti dall'art.201 del Codice della strada, per espressa disposizione del Prefetto (tramite decreto) e in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile agire in piena sicurezza. Ci sono anche circolari e sentenze che ritengono legittima l'omissione del fermo in casi specifici.
Sul verbale, in ogni caso, dev'essere riportata la motivazione del mancato fermo in modo chiaro. Se essa e' vaga o non e' convincente e si puo' dimostrare il contrario (per esempio che il fermo sarebbe stato in piena sicurezza), si puo' fare ricorso.
Qui la nostra scheda sull'argomento.
- Sul verbale hanno sbagliato ad indicare il modello della mia auto o ci sono altre imprecisioni. Posso ricorrere?
Se la targa e' errata allora si puo' certamente ricorrere. Piu' difficile invece se e' sbagliato il modello dell'auto o ci sono altre imprecisioni. Se queste imprecisioni pregiudicano l'identificazione del veicolo, allora si puo' ricorrere. Se invece sono imprecisioni lievi (c'e' scritto verde chiaro e invece l'auto e' verde scuro) e' improbabile che un giudice le dia ragione.
In ogni caso si deve fare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni o al prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Qui la nostra scheda sull'argomento.
- Conviene ricorrere al giudice di pace o al prefetto?
- Se ricorro, il giudice mi raddoppiera' la multa se perdo?
Prima di tutto e' necessario chiedere nel ricorso la sospensione dei termini per il pagamento della sanzione ridotta, come in questo modulo
Il giudice non sempre sospende i termini, ma nella grandissima maggioranza dei casi, anche qualora la condannasse a pagare la multa, non raddoppiera' la sanzione. Qui la nostra scheda sull'argomento.
- Posso richiedere la foto e la documentazione relativa ad una multa fatta con autovelox?
Si', direttamente all'organo di polizia che ha rilevato l'infrazione. Questi pero' e' obbligato solamente a dare personalmente visione della documentazione, e non a farne copie ed inviarle per posta. C'e' da dire che molti organi di polizia, comunque, vengono incontro al cittadino fornendo la documentazione anche per posta tramite pagamento di un contributo. Tentar non nuoce. Qui la nostra scheda sull'argomento.
- Mi sono arrivate piu' multe per la stessa infrazione. Posso ricorrere per pagarne una sola?
Se ha commesso queste violazioni in zona pedonale urbana o in zona a traffico limitato, dovra' pagarle tutte individualmente. Se invece le ha commesse fuori dalle suddette zone, potra' fare ricorso al giudice di pace (entro 30gg dalla notifica della prima multa) secondo l'articolo 198 del Codice della Strada, che prevede:
"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo". Qui la nostra scheda sull'argomento.
- Ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa. Quando e come posso ricorrere?
Puo' fare ricorso avverso la cartella esattoriale entro 30 giorni dalla notifica presso il giudice di pace. In questo ricorso potra' eccepire solo questioni formali (relative, ad esempio, alle notifiche), e non piu' questioni che riguardano il merito della contravvenzione originale. Qui le nostre schede sull'argomento.
- Mi chiedono i soldi per un bollo auto non pagato anni fa. E' legittimo?
La richiesta di pagamento di bolli arretrati si prescrive dopo tre anni, che decorrono dalla data di scadenza del bollo in questione. Verifichi che non le sia arrivata una raccomandata di sollecito in questo frattempo che possa aver interrotto la prescrizione e cerchi di farsi cancellare il tutto in maniera bonaria (con rilascio di liberatoria), altrimenti dovra' presentare ricorso. Qui la nostra scheda sull'argomento.
- Mi e' arrivata una multa per non aver segnalato i dati del conducente. Posso fare ricorso?
Si', puo' fare ricorso se ha una motivazione valida, come ad esempio il fatto che non le era mai arrivato il primo verbale, o che questo non aveva indicazioni chiare su come segnalare i dati del conducente. In altre parole, non si puo' ricorrere solo perche' si credeva che la legge fosse differente.
- La multa mi e' stata notificata oltre i 90 gg dal giorno in cui ho commesso l'infrazione. Posso ricorrere?
I 90 giorni decorrono generalmente dal giorno dell'infrazione e si concludono con la consegna del verbale alle Poste. Attenzione però, in alcuni casi il ritardo puo' essere giustificato (ad esempio, nel caso l'auto fosse a noleggio, oppure c'e' stato nel frattempo un cambio di residenza). Chieda informazione a chi le ha inviato il verbale e se la motivazione non le sembra credibile, proceda col ricorso davanti al giudice di pace o al prefetto.
- Multa sulle strisce blu. Posso ricorrere?
Deve chiedere al Comune se abbia disposto aree a parcheggio libero. Tenga pero' presente che la legge consente ai comuni di non disporre aree libere adibite a parcheggio in zone di particolare rilievo urbanistico. Se cosi' non fosse, potra' ricorrere davanti al giudice di pace.
- Ho ricevuto un verbale per una contravvenzione che avrei commesso in una citta' dove non sono mai stato. E ora?
Prima di tutto si dovra' raccogliere tutta la documentazione (ricevute, testimonianze, etc.) necessaria per dimostrare che quel giorno, a quell'ora, l'auto si trovava altrove. Per prima cosa, consigliamo di chiedere direttamente all'organo di polizia che ha emesso la multa (vigili, etc.) uno sgravio, facendo notare l'errore. Se però la multa non viene annullata entro il termine utile per fare ricorso (30 giorni), fare ricorso avverso il verbale presso il giudice di pace della citta' dove e' stata contestata la multa, allegando tutta la documentazione raccolta.
TELEVISIONE (CANONE RAI, SATELLITE, ECC.)
- Cosa e' il canone Rai e chi deve pagarlo?
Il "canone" o "abbonamento" Rai e' in realta' una tassa sulla detenzione del televisore. Lo si deve pagare qualora si abbia accesso ad un televisore oppure un computer con scheda tv (ovvero dove vi sia una scheda che permette l'allaccio diretto dell'antenna al computer). Che questo televisore sia spento, rotto, oppure lo si usi solo per vedere una videocassetta del matrimonio, il "canone" va pagato.
- Il canone lo paga gia' la mia convivente o i miei genitori, ma la Rai chiede che lo paghi anch'io
Una persona o nucleo famigliare anagrafico (che e' tale se risulta dallo stato di famiglia anagrafico), anche con piu' televisioni in piu' case, paga un solo canone. Quindi i coinquilini (a meno che non facciano parte di un unico nucleo familiare) devono pagare individualmente anche se solo uno di loro ha il televisore.
Se invece si fa parte di un nucleo famigliare che gia' paga il canone, si dovra' inviare alla Rai una diffida in cui si allega anche copia dell'"abbonamento" gia' pagato e un'autocertificazione di stato di famiglia.
- I programmi Rai fanno sempre piu' schifo. Come posso non pagare il canone?
Se dove vive c'e' un televisore, deve pagare il canone, che' e' una vera e propria tassa dello Stato. Se non vuole pagarlo dovra' suggellare la tv o disfarsene, altrimenti potrebbe incorrere nelle sanzioni tipiche per evasione delle tasse.
La richiesta di cessazione ha effetto a partire dal 1 gennaio o 1 luglio successivo.
Qui il nostro settore di approfondimento.
- Se non vedo i canali Rai, posso non pagare il canone?
No, il canone e' in realta' una tassa sulla detenzione del televisore, da pagare indipendentemente dall'uso che se ne fa.
- Ho Sky, devo pagare anche il canone Rai?
Si'. Il "canone", infatti, non e' altro che una tassa dello Stato sulla detenzione del televisore.
- La Rai insiste che devo pagare il canone, ma io non ho la tv
Risponda ai solleciti della Rai, qualora fossero giunti per raccomandata, con questa diffida.
- Se suggello la tv poi mi arriva la Guardia di Finanza a casa a controllare?
No. Innanzitutto, il suggellamento e' ormai da anni un fatto simbolico: non vengono più a insacchettare e sigillare il televisore. Il televisore e' suggellato nel momento in cui se ne chiede il suggellamento e poi si cessa di utilizzarlo. Puo' accadere pero' che si presenti alla porta un incaricato della Rai per controllare che effettivamente tv sia effettivamente inutilizzato (possibilmente staccato dalla corrente e dall'antenna). Naturalmente lei ha il diritto di non far entrare nessuno in casa sua senza un mandato di perquisizione, ma se rifiuta e' possibile che la Rai torni alla carica con una nuova richiesta del canone.
- La Rai minaccia il fermo amministrativo per non aver pagato il canone. Che faccio?
Se ha una motivazione valida per non aver pagato il "canone" (ovvero non ha la televisione, oppure ha disdetto l'abbonamento o ha richiesto la suggellazione del televisore) risponda alla minaccia con una diffida.
- Cosa accade se non pago il canone?
Non pagare il canone quando dovuto costituisce evasione fiscale. Lo Stato potra' rivalersi con gli strumenti ordinari della giustizia (fermo amministrativo dell'auto, pignoramento di beni, ecc.) se dimostra che il canone e' dovuto.
- Posso richiedere il rimborso del canone pagato in piu'?
- E' vero che ora posso disdire l'abbonamento Sky/Mediaset in qualsiasi momento senza penali?
Si', la legge 40/2007 (legge Bersani) ha abolito le penali, ma permette ai gestori di addebitare i costi di disattivazione, sempre che 1) siano previsti nel contratto e che 2) siano giustificati al centesimo. Se il gestore addebita costi di disattivazione non previsti nel contratto, si potra' ignorare la richiesta o rispondere con una lettera raccomandata A/R di diffida. Se invece i costi di disattivazione sono previsti nel contratto ma appaiono ingiustificati, contestare l'addebito (o chiederne puntuale giustificazione) tramite lettera di messa in mora al gestore.
- Cosa faccio quando arriva a casa un incaricato della Rai e non ho la tv?
- Ma non e' l'ora di abolirla 'sta tassa sulla tv?
Si'. Qui tutte le nostre iniziative in merito.
- E' vero che gli anziani over 75 non devono piu' pagare il canone?
- Ho scritto alla Rai di non avere il televisore, e ora mi chiedono una dichiarazione sostitutiva di notorieta' anche per computer e altro. Che faccio?
Prima di tutto, per la legge non e' necessaria alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Basta una lettera raccomandata in cui si dichiara di non essere in possesso di "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni". Quello della Rai e' solo un tentativo di sfiancare il cittadino e spingerlo a pagare per stanchezza.
Noi consigliamo di proporre un interpello all'Agenzia delle Entrate per chiedere quali apparecchi sono soggetti al canone/tassa, interpello da inviare per conoscenza anche alla sede Rai che ha richiesto la dichiarazione sostitutiva.
Ovviamente, per quieto vivere, si potra' semplicemente compilare la dichiarazione e rispedirla per raccomandata a/r. Attenzione pero' che dichiarare il falso e' un reato, e non piu' un 'semplice' illecito amministrativo.
- Ho fatto regolare disdetta del canone Rai. Ora la Rai mi dice che la disdetta non era valida e chiede una ulteriore dichiarazione.
- Ma il canone Rai va pagato anche per il computer?
Allo stato attuale, nessuno lo sa. L'Agenzia delle Entrate ha ammesso di non saperlo e ha posto il quesito al ministero delle Comunicazioni, ministero che non risponde da anni anche a numerose nostre interrogazioni parlamentari. Pertanto, in attesa di una decisione ufficiale, il canone non e' dovuto per il computer.
Se si vuole contribuire a sollecitare una risposta, si può inviare all'Agenzia delle Entrate questo interpello.
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FORNITURA DI ACQUA, ELETTRICITA', GAS, ECC.
- Quali sono le condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica?
- Un blackout o uno sbalzo di tensione mi ha rotto gli elettrodomestici. Che faccio?
Invii immediatamente, non oltre 8 gg dal fatto, una contestazione formale per lettera raccomandata a/r di messa in mora. Alleghi i preventivi per la riparazione, se possibile, altrimenti per questo dovra' riscrivere. Rilevi l'origine del danneggiamento (eventualmente attraverso una perizia tecnica), intimando di effettuare il rimborso entro 15gg e dando avviso che in difetto agira' in giudizio, potendosi poi rivolgere al giudice di pace.
- Nonostante abbia un nuovo contatore digitale che comunica direttamente i consumi alla centrale Enel, mi hanno inviato una fatturazione errata su consumo "presunto".
Quello che molti utenti non sanno e' che i nuovi contatori non sono ancora tutti perfettamente funzionanti e quindi continua il vecchio sistema di lettura a presunzione.
Intimi all'Enel di riaccreditarle il dovuto in bolletta con una lettera raccomandata a/r di messa in mora, comunicando anche l'autolettura del contatore.
- Mi e' arrivata una bolletta per consumi di diversi anni fa. E' una richiesta legittima o prescritta?
La prescrizione e' di 5 anni. Se la richiesta facesse riferimento a piu' di cinque anni addietro, e se nel frattempo non ha ricevuto altre lettere raccomandate a proposito (atti che interrompono la prescrizione), intimi al gestore di non importunarla ulteriormente tramite lettera raccomandata a/r di diffida.
Quando la richiesta e' legittima, all'importo richiesto non devono essere aggiunti interessi e more, perche' l'esazione in ritardo e' colpa del gestore se non ha fatto bene i calcoli all'epoca oppure non ha inviato regolare fatturazione.
Per un approfondimento, leggere questa scheda pratica.
- Il contatore non funziona bene. Cosa posso fare?
La prima cosa da fare e' chiedere al gestore della rete di controllarne l'effettivo funzionamento. Lo si faccia con lettera raccomandata a/r di messa in mora. Se il gestore dice che il contatore funziona bene, ma lei non ne e' convinto, dovra' farsi fare una perizia da un suo tecnico di fiducia. Se la perizia scritta conferma il malfunzionamento, richieda al gestore una nota di credito della differenza. Lo faccia sempre tramite lettera raccomandata a/r di messa in mora.
- Mi e' arrivato un conguaglio che non posso pagare. Posso pretendere una rateizzazione al gestore?
- Ma il gestore non e' obbligato dal contratto a leggere il contatore annualmente? Posso rivalermi se non lo fa?
In generale, la lettura del contatore e' un obbligo condiviso fra gestore ed utente. Alcuni gestori (ad esempio Enel) sono obbligati da contratto, ma non e' prevista penale se non lo fanno. In ogni caso, se il fornitore richiedesse un conguaglio per gli anni passati (non piu' di cinque, altrimenti si puo' invocare la prescrizione) perche' non aveva fatto regolare lettura del contatore, non potra' caricarlo di penali, more o interessi di qualsivoglia natura.
- Pagare per una perdita d'acqua, spetta al gestore o all'utente?
Sia i costi che la riparazione, se la perdita e' avvenuta a monte del contatore, spettano al gestore. Spetta invece a lei se la perdita e' avvenuta nel tratto che va dal contatore ai suoi rubinetti. E' comunque sempre bene leggere il contratto per capire se si è o meno coperti da un'assicurazione.
- L'Enel applica l'Iva anche su "imposte erariali" e "addizionali enti locali". E' legale una imposta sulle imposte?
E' una vecchia problematica che, per il momento, ha una soluzione sfavorevole all'utente in quanto una circorale del ministero delle Finanze ha precisato che si tratta di un servizio di raccolta di imposte e, in quanto tale, gravabile da ulteriore imposta. In ogni caso, trattandosi di una circolare e non di una legge, non e' escluso che un giudice possa decidere altrimenti. Nel caso in cui si voglia precedere, richiedere la restituzione dell'Iva sulle imposte direttamente al ministero delle Finanze con questo modulo, ed eventualmente ricorrere alla propria commissione tributaria.
- Ho sentito parlare di sconti sull'Iva per il gas, come stanno le cose?
Piu' che di sconti si tratta di variazioni dell'Iva applicabile ai consumi. Dal 1/1/08 l'iva sulle bollette del gas metano utilizzato per usi civili dev'essere del 10% fino ad un tetto di consumo annuo di 480 mc. Per il consumo eccedente tale tetto e per il gas erogato fino al 31/12/07 continua a valere la regola precedente. Per valutare la correttezza delle bollette vale il periodo fatturato, piu' che la data della fattura. Rimangono escluse da questa nuova regola (fissata dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.2 del 17/1/2008) gli addebiti diversi dalla somministrazione, ovvero i servizi accessori e la quota fissa.
- Cosa sta accadendo con la liberalizzazione del mercato dell'energia? Cosa consigliate?
- L'Enel mi chiede di comunicare i dati catastali della mia casa e il mio codice fiscale: e' corretto e legale? Non e' violazione della privacy? A cosa vado incontro se non rispondo?
La richiesta e' legale ed e' obbligatorio rispondere. Si tratta di una disposizione della legge finanziaria 2005 che obbliga i gestori di servizi di pubblica utilita' (gas, acqua, energia,etc.) a comunicare all'anagrafe tributaria questi dati. Alcune circolari dell'amministrazione finanziaria hanno precisato che l'obbligo di comunicare i dati grava sui titolari delle utenze, siano essi i proprietari dell'immobile che gli utilizzatori a diverso titolo (usufruttuari, inquilini, etc.etc.). Se non si adempie entro i 20 giorni che vengono concessi si puo' incorrere in una sanzione dell'Agenzia delle Entrate variabile da 103 a 2.065 euro.
IMMOBILI, CONDOMINIO, MUTUI
VIAGGI, VACANZE, BIGLIETTI AEREI
- Ho acquistato un biglietto aereo in agenzia, ma arrivato all'aeroporto non sono potuto partire perche' il passaporto era scaduto. Posso rifarmela con l'agenzia?
A meno che non sia espressamente previsto nel contratto, non e' compito dell'agenzia di viaggi accertarsi che i passaporti siano in regola. Se invece il contratto prevedesse questa condizione, potra' richiedere un risarcimento del danno (da quantificare al centesimo) direttamente all'agenzia di viaggi tramite lettera raccomandata di messa in mora.
Nel caso invece si tratti di pacchetto turistico (biglietto aereo, albergo, etc.), l'articolo 87 del Codice del consumo prevede quanto segue: "Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno." Qualora queste informazioni non fossero state date, si potra' richiedere un risarcimento del danno (da quantificare al centesimo) direttamente all'agenzia di viaggi e al tour operator tramite lettera raccomandata di messa in mora.
- Durante un viaggio, la compagnia aerea ha smarrito/danneggiato i miei bagagli. Che fare?
La prima cosa e' quella di andare all'Ufficio oggetti smarriti (lost&found), presentare il proprio biglietto, il tagliando del bagaglio e compilare un modulo. Queste operazioni servono per avviare le ricerche del bagaglio perso. Il viaggiatore che vuole essere risarcito, per il bagaglio perso o danneggiato, deve presentare anche una denuncia alla compagnia aerea con la quale ha volato. Spesso si dimentica di effettuare quest'operazione, confortati dalle assicurazioni degli addetti all'Ufficio oggetti smarriti che il bagaglio sara' prontamente ritrovato e riconsegnato. Occorre pero' fare attenzione ai tempi entro i quali fare la denuncia, poiche' si rischia di non ricevere il risarcimento dovuto. La Convenzione di Varsavia stabilisce tempi e valori diversi in relazione ai voli nazionali e internazionali e prevede un rimborso a kg di bagaglio, indipendentemente dal valore del bene perduto (salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore):
- Per i voli nazionali la denuncia, alla compagnia aerea, va presentata entro 3 giorni dall'arrivo per i danni ed entro 14 giorni per lo smarrimento; in caso di perdita, manomissione o danneggiamento, il risarcimento arriva fino ad un massimo di 222 euro per bagaglio;
- Per i voli internazionali occorre presentare la denuncia entro 7 giorni dall'arrivo per i danni e 21 giorni per lo smarrimento. La compagnia aerea rimborsa 20 dollari per ogni chilo di bagaglio, fino ad un massimo di 20 kg.
- Si puo' chiedere anche il rimborso degli abiti acquistati, allegando ovviamente le ricevute e il risarcimento del danno "biologico" subìto, direttamente alla compagnia aerea tramite lettera raccomandata di messa in mora.
- Il volo e' partito con diverse ore di ritardo. Quali sono i miei diritti?
Il passeggero ha diritto a pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, se il volo sara' ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto:
- di due o piu' ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
- di tre o piu' ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
- di quattro o piu' ore per tutte le altre tratte aeree.
Qualora l'orario di partenza e' rinviato di un giorno il passeggero ha diritto anche al pernottamento in albergo. Inoltre, nel caso in cui il ritardo e' di almeno 5 ore il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto. Quest'ultimo caso e' quello che rende particolarmente nervosi perche' dopo aver aspettato 5 ore avere solo il rimborso del biglietto, senza indennizzo economico, ci pare vessatorio. Comunque resta la facolta' del passeggero di rivolgersi all'Autorita' giudiziaria nel caso in cui subisse un danno (per esempio un affare non concluso) dovuto al ritardo del volo.
Attenzione pero': se la causa del ritardo non e' imputabile alla compagnia aerea (ad esempio, maltempo, sciopero del personale dell'aeroporto, etc.) tutti i diritti elencati vengono meno.
Per approfondimenti si veda questa scheda.
- Ho prenotato un albergo a quattro stelle, ma arrivato sul luogo ho scoperto che aveva le caratteristiche di un tre stelle.
Se si e' versato un acconto, si potra' chiedere il doppio della caparra e andarsene. E' pero' difficile trovare altra sistemazione, specialmente in altra stagione, per cui ci si puo' adattare chiedendo ovviamente uno sconto sul prezzo. Si puo' usare questo modulo di richiesta gia' pronto.
. Esiste una legge quadro nazionale sul turismo (legge n. 135/2001) che delega pero' alle Regioni una serie di competenze (ahi noi!), in sostanza nel sud Italia sono di manica larga. Indicativamente possiamo elencare una serie di servizi relativi alla classificazione alberghiera, da una a cinque stelle, fermo restando il fatto che le pulizie e la qualita' del cibo devono essere verificate e contestate sul posto.
- Camere: letto comodino, sedia e armadio in tutte le categorie, poltrone e telefono con comunicazione esterna nei 4 e 5 stelle. Televisione dal due stelle in poi. Aria condizionata in tutta la struttura e regolabile in camera prevista solo nei 5 stelle. Cambio biancheria tutti i giorni nei 5 stelle, 3 volte alla settimana nei 4 stelle, 2 volte nei 3 stelle, una volta negli 1 e 2 stelle. Cambio asciugamani tutti i giorni nei 3, 4 e 5 stelle, tre volte alla settimana nei 2 stelle, due volte nella sola stella. Sali da bagno solo nei 5 stelle, asciugamano grande e piccolo, sgabello e cestino rifiuti in tutte le stelle. Lavatura e stiratura della biancheria degli ospiti solo per i 4 e 5 stelle.
- Portiere di notte: assicurato solo nei 4 e 5 stelle, su chiamata nelle altre. Reception 24 ore con almeno due dipendenti nei 5 stelle, con un dipendente nei 3 e 4 stelle, 16 ore nelle 1 e 2 stelle.
- Bar: previsto per 16 ore con personale solo nel 4 e 5 stelle, 12 ore nei 2 e 3 stelle.
- Bagagli: trasporto con personale nei 3, 4 e 5 stelle.
- Lingue estere: 2 negli alberghi a 4 e 5 stelle, 1 nei 2 e 3 stelle.
- Il volo e' stato cambiato ed ho perso un giorno di vacanza.
Due sono le soluzioni: tornare a casa o rincorrere il proprio gruppo. Nel primo caso si puo' reclamare la restituzione di quanto versato, nel secondo si puo' esigere il rimborso delle spese sostenute per l'inseguimento (aerei, treni, taxi, ecc.). La richiesta va fatta al tour operator entro 10 giorni dal rientro, allegando la documentazione delle spese sostenute. In aggiunta si puo' domandare il risarcimento per danno "biologico" e da "vacanza rovinata", ma in questo caso occorrera' rivolgersi al Giudice di pace.
Questo il modulo per la richiesta.
- Mi hanno rubato un bene che avevo lasciato nella camera d'albergo.
"La direzione declina qualsiasi responsabilita' per il furto o il danneggiamento dei beni lasciati incustoditi".
Spesso si trova questo cartello affisso dietro la porta della camera d'albergo. Questo avviso non ha valore perche' l'art. 1783 del Codice Civile recita: "L'albergatore e' responsabile del deterioramento, distruzione e sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo". Se viene sottratto o deteriorato qualcosa il consumatore ne dovra' dare comunicazione scritta all'albergatore e presentare denuncia all'Autorita' di polizia.
Il risarcimento massimo e' limitato al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Se il bene e' stato invece consegnato in custodia all'albergatore, costui ne risponde per l'intero valore.
Questo il modulo per la richiesta di risarcimento.
- Ho prenotato una vacanza in un Paese che la Farnesina ora segnala come "a rischio". Posso disdire senza penali?
La materia e' regolata dal Codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), e in particolare dall'articolo 92, in cui si parla del caso di un pacchetto turistico che "viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore".
Se, per motivi di sicurezza, il ministero degli Esteri italiano esplicitamente sconsiglia di partire per quella specifica destinazione, ed il tour operator cancella il viaggio, il consumatore ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, oppure alla restituzione dei soldi entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione.
Se invece il tour operator non cancella il viaggio, asserendo che l'indicazione del Governo non e' sufficientemente perentoria, stara' al consumatore decidere se partire o meno. In questo caso, pero', il tour operator potrebbe richiedere tutte le penali previste nel contratto di viaggio, asserendo che il consumatore ha disdetto di sua spontanea volonta'. In caso di disaccordo con il tour operator, se si ritiene che il viaggio sia comunque troppo rischioso e che l'avvertimento del Governo sia sufficientemente tassativo, conviene ufficializzare sin da subito le proprie richieste -viaggio alternativo, buono o restituzione di quanto pagato- tramite una raccomandata a/r di messa in mora.
Si tenga presente che in entrambi questi casi non si ha diritto ad un risarcimento danni per il mancato viaggio, e che il ministero degli Esteri, nel giro di pochi giorni (a seconda dell'evoluzione della situazione) potrebbe sostituire l'attuale avvertimento con un piu' generico invito.
- Il mio volo e' stato cancellato, ho diritto ad essere risarcito?
Si', a meno che la cancellazione non sia dovuta a fattori imprevedibili (calamita' naturali, etc.). La normativa europea ha chiarito che i passeggeri, cui e' stato negato l'imbarco per cancellazione del volo hanno diritto ai rimborsi senza penali e a risarcimenti obbligatori. Si faccia valere inviando una lettera raccomandata A/R di messa in mora alla compagnia aerea. Per approfondimenti si veda questa scheda.
- Voli. Mi hanno appena comunicato che dovro' pagare un sovrapprezzo per caro carburante. E' legittimo?
Sono ammessi aumenti solo se contrattualmente previsti, e solo per motivi precisi e documentati (variazione nel costo dei trasporti, del carburante o dei tassi di cambio, aumenti tasse, etc.). Se si tratta di un volo compreso in pacchetto turistico, inoltre, l'aumento non puo' superare il 10% del prezzo originario, e non deve essere comunicato entro i 20 giorni dalla partenza. Se si e' di fronte ad un aumento ingiustificato, si potra' pretendere il rispetto del contratto oppure la risoluzione dello stesso e la restituzione di quanto pagato. In ogni caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora alla compagnia aerea. Per approfondimenti sui pacchetti viaggio, si veda questa scheda.
- Pacchetto viaggi e vacanze rovinate. Che fare?
DISSERVIZI PUBBLICI (POSTA, TRASPORTI, ETC.)
- Da un po' di tempo non mi consegnano regolarmente la posta: cosa posso fare?
Si faccia valere inviando una lettera raccomandata A/R di messa in mora all'ufficio postale, sollecitando la consegna della posta ed un risarcimento del danno. Parallelamente, a livello individuale (od anche collettivo, costituendo un comitato, per esempio, fra vicini), potrebbe essere fatto un esposto in Procura della Repubblica per interruzione di servizio pubblico.
- Ho acquistato un bene, ma non mi e' mai arrivato. Con chi posso rifarmela, il venditore o le Poste/corriere?
A meno che il contratto stipulato col venditore non preveda altrimenti, solo il mittente del pacco puo' agire ufficialmente sul vettore a cui ha consegnato il pacco. Si dovra' quindi sollecitare il mittente, inviandogli una lettera raccomandata A/R di messa in mora per intimargli una nuova spedizione e/o di attivarsi per scoprire dove e' il pacco.
- Il treno e' arrivato in ritardo. Ho diritto ad un risarcimento?
- L'aria condizionata sul treno non funziona. Ho diritto ad un risarcimento?
Si'. Prima di tutto controlli se le condizioni generali di Trenitalia prevedono un rimborso forfettario. Oltre al rimborso forfettario previsto da Trenitalia, puo' avanzare anche una richiesta di risarcimento del danno causato dal ritardo, da quantificare al centesimo. Proceda con una lettera raccomandata A/R di messa in mora.
- Ho acquistato un biglietto del treno ma non intendo piu' utilizzarlo. Posso chiedere un rimborso?
INVESTIMENTI FINANZIARI E RISPARMIO IMMIGRAZIONE RETTE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) RIMBORSO WINDOWS PREINSTALLATO
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