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SUL DIRITTO DI RECESSO: ho appena fatto un acquisto ma ci ho ripensato
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Scheda Pratica di Pietro Yates Moretti
24 gennaio 2006 0:00
 
Ultima revisione: 13/6/2014 con la riforma dettata dal D.lgs.21/2014

Consumatore A: “Qualche giorno fa ho comprato un orologio via Internet, ma ora che me lo sono provato ci ho ripensato. Cosa posso fare?”
Consumatore B: “Stamani ho acquistato un paio di scarpe nel negozio sotto casa mia, ma dopo che me le sono portate a casa e le ho provate insieme ai miei vestiti, mi sono accorta di aver fatto un acquisto sbagliato. Ho diritto a restituirle al negozio?”
E' capitato a tutti di fare un acquisto e poi pentirsene, ma, mentre il consumatore A ha diritto al ripensamento (il cosiddetto diritto di recesso), il consumatore B dovrà tenersi le scarpe. In questa scheda spieghiamo quando e come si può esercitare il diritto di recesso o di “ripensamento”.

Salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, il diritto di recesso/ripensamento non e' previsto per gli acquisti effettuati da aziende/professionisti con partita iva.

Indice scheda: IL DIRITTO DI RECESSO nelle/nei
VENDITE IN NEGOZIO O IN ALTRI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE
VENDITE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE (a domicilio, per strada, per corrispondenza, presso fiere, alberghi, etc.) e VENDITE A DISTANZA (via internet, telefono, televendite, etc.)
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'
CONTRATTI DI LOCAZIONE
PACCHETTI TURISTICI
CONTRATTI BANCARI, ASSICURATIVI E FINANZIARI
CREDITO AL CONSUMO (finanziamenti, carte revolving, prestiti, cessioni del quinto)

VENDITE IN NEGOZIO O IN ALTRI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE
La legge non prevede alcun diritto di recesso. 

VENDITE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE e VENDITE A DISTANZA
Nella prima categoria sono inclusi i contratti sottoscritti con la presenza fisica delle parti ma in luoghi diversi dalle sedi commerciali del venditore (a domicilio, per strada, in alberghi, presso fiere, etc.).
Nella seconda i contratti sottoscritti senza la presenza fisica delle parti (via internet, via mail, per posta, per telefono, etc.).
In ambedue i casi si può recedere senza penalità e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una comunicazione entro 14 giorni dalla conclusione del contratto oppure, nel caso di acquisto di beni, dal giorno in cui si sono ricevuti.
Il periodo di recesso è invece di 30 giorni per i contratti stipulati:
- a domicilio, quando la visita del venditore non è stata espressamente richiesta dal consumatore;
- durante un'escursione organizzata da un venditore con lo scopo o con l'effetto di promuovere  o  vendere prodotti ai consumatori.

Dal 13/6/2014 i venditori possono fornire le informazioni preventive sul diritto di recesso (tempi, modi, effetti) consegnando un prospetto di “istruzioni” predisposto per legge e devono consegnare o rendere disponibile una modulistica pronta già precompilata (in parte) per la quale potrebbe anche essere predisposta una modalità di invio telematico, a condizione di provvedere a comunicare senza indugio la conferma di ricevimento del recesso esercitato. Vedi in proposito l'allegato I del D.lgs.21/2014.
Tuttavia è bene sapere che il  consumatore e' libero di scegliere se utilizzare il modulo precompilato o redigere una propria lettera; l'importante e' che eserciti il diritto dichiarando esplicitamente che ne vuole fruire, identificando se stesso e il contratto dal quale vuol recedere, utilizzando per l'invio l'indirizzo geografico riportato sull'offerta/contratto.
Benché la legge non preveda espressamente l'obbligo di invio della lettera tramite raccomandata a/r o pec il nostro consiglio e' di procedere in tal modo per poter poi dimostrarne l'invio e la ricezione.
Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha un anno di tempo per il ripensamento (14 giorni dal momento in cui viene informato).
Articolo di legge a cui fare riferimento: D.lgs.206/2005 art.52

Sono esclusi dalla possibilità di esercitare il diritto di recesso:
- i contratti per servizi già completamente eseguiti, con l'accordo espresso del consumatore, ed iniziati PRIMA del decorso del termine di 14 giorni per il recesso. Occorre in questo caso anche l'accettazione da parte del consumatore della perdita del diritto;
- la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
- la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
- la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
- i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
- la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
- la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
- i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
- la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attivita' del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
- la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione e' iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Per approfondire si vedano le schede
CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE: REGOLE E RECESSO
VENDITE A DISTANZA, REGOLE E RECESSO

Qui la MODULISTICA PER IL RECESSO.

Si fa presente che le disposizioni del recesso valide per i contratti suddetti (sottoscritti a distanza o fuori dai locali commerciali del venditore), e fissate dall'art.52 del Codice del consumo, NON riguardano i contratti aventi per oggetto i servizi finanziari (investimenti, finanziamenti, assicurazioni) e che riguardano beni immobili (creazione, trasformazione, compravendita, locazione, multiproprietà). Per alcuni di questi non e' previsto il recesso, per altri la disciplina e' a parte (vedi sotto).

CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'
si puo' recedere senza penalita' (escluse le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto) e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha tre mesi per ripensarci.
Articolo di legge a cui fare riferimento: D.lgs.206/2005 art.73

Per approfondire si veda la scheda
La Multiproprietà

CONTRATTI DI LOCAZIONE (AFFITTO, ETC.) SOTTOSCRITTI A DISTANZA
I contratti di locazione abitativa non rientrano nella disciplina del codice del consumo e sono quindi esclusi dal diritto di recesso, anche se firmati (cosa rara) a distanza o fuori dai locali commerciali del venditore.
Stessa cosa per la locazione turistica, ovvero l'affitto transitorio di appartamenti, bungalow e roulotte, oppure l'alloggio in stanza di albergo o residence. In ambito turistico costituiscono eccezione pacchetti viaggio (alloggio abbinato al trasporto e ad altri servizi) per i quali la normativa (Codice del Turismo) fa riferimento alle norme del recesso del Codice del consumo qualora i contratti siano sottoscritti da consumatori (vedi sotto).

PACCHETTI TURISTICI
C'e' il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione solo quando l'acquisto e' avvenuto a distanza o fuori dai locali commerciali. La normativa specifica (Codice del turismo, D.lgs.79/2011) fa riferimento, per quanto riguarda il recesso, direttamente al Codice del consumo (D.lgs.206/2005 art.52 e segg.)

Per approfondire si veda la scheda pratica
I pacchetti viaggio

CONTRATTI BANCARI, ASSICURATIVI, FINANZIARI
Per i contratti a distanza che hanno per oggetto servizi di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione e di previdenza sociale il termine di recesso e' di 14 giorni e prima della conclusione del contratto devono essere fornite specifiche informazioni.
Articolo di legge a cui fare riferimento: D.lgs.206/2005 art.67 duodecies

Per approfondire si veda la scheda pratica
Banche, Assicurazioni, Finanziarie: contratti a distanza e diritto di recesso

CREDITO AL CONSUMO (finanziamenti, carte revolving, prestiti, cessioni del quinto)
Per i contratti di credito al consumo, disciplinati da testo unico bancario (TUB), la disciplina del recesso è particolare perchè prevede di poterlo esercitare entro 14 giorni a prescindere dal luogo di sottoscrizione del contratto. 
La normativa precisa anche che il recesso vale per tutti i contratti collegati relativi a servizi aggiuntivi (come per esempio un'assicurazione). 
Una particolarità: se il finanziamento fosse collegato all'acquisto di un bene o servizio, e ambedue i contratti fossero stati sottoscritti presso la sede del venditore, ci si troverebbe nella curiosa circostanza di non poter recedere dall'acquisto ma di poterlo fare per il contratto di finanziamento.
Articolo di legge a cui fare riferimento: D.lgs.385/93 (TUB) art.125ter

Per approfondire si veda la scheda pratica
IL CREDITO AL CONSUMO (finanziamenti, carte revolving, etc.): LE REGOLE
 
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