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ENERGIA ELETTRICA: UNA GUIDA
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 ottobre 2008 0:00
 
Ultima revisione: 15/3/2017;  ultimo aggiornamento 20/2/2020

Dal 1 Luglio 2007 e' formalmente scattata la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in seguito ai dettami europei e -per quanto riguarda l'Italia- al d.l. 73/2007 convertito nella legge 125/2007 nonche' a numerose delibere dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas.
In sostanza cio' rende libero ciascun utente di scegliere il venditore di energia che applica le migliori condizioni contrattuali e tariffarie in rapporto al proprio caso.

In Italia l'attuazione e' stata graduale, e l'organo garante, l'Autorita' per l'energia ed il gas (dal 2018 ARERA), da una parte continua a garantire determinate condizioni fisse per gli utenti che non vogliono passare al mercato libero e dall'altra continua a garantire regole comuni per quanto riguarda gli standard di qualita' (tempi di esecuzione lavori, etc.), la condotta commerciale (come fare le offerte, etc.) e la continuita' del servizio.

Gli utenti che NON hanno sottoscritto contratti con un nuovo venditore e rimangono legati al vecchio gestore (per Enel, dal 2017 "Servizio elettrico nazionale", etc.) continuano infatti ad essere gestiti secondo modalità e tariffe stabilite dall'Autorità garante in un regime vincolato detto "servizio di maggior tutela", accessibile alle famiglie e alle piccole imprese.
Quelli invece che passano al mercato libero, ovvero che diventano clienti di un venditore che opera su detto mercato (per fare degli esempi: Enel Energia per Enel, Sorgenia, la nuova Eon Energia, Eni, etc.etc.) sono gestiti con condizioni contrattuali e prezzi liberamente stabiliti dal singolo venditore.
E' indispensabile, prima di fare qualsiasi scelta (rimanere vincolati o passare al mercato libero) conoscere le regole generali del "gioco" , saper dove andare a cercare le informazioni utili e -soprattutto- avere il modo di confrontare le varie offerte.

Indice scheda
- PASSARE AL MERCATO LIBERO, CAMBIARE FORNITORE
- CONDIZIONI CONTRATTUALI E PREZZI
- GLI STANDARD DI QUALITA' E GLI INDENNIZZI AUTOMATICI
- LA BOLLETTA E LE MODALITA' DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI (BOLLETTA 2.0)
- LA VOLTURA E IL SUBENTRO 
- IL BONUS SOCIALE
PENALI PER CONDOTTE E ADDEBITI ILLEGITTIMI
- RECLAMI E CONCILIAZIONI (OBBLIGATORIE)
- UN CASO PARTICOLARE: IL RECLAMO PER CONTRATTI NON RICHIESTI
- APPROFONDIMENTI: FATTURE DI CONGUAGLIO ESORBITANTI
- APPROFONDIMENTI: CORRISPETTIVO MOROSITA' (CMOR) E FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA
- APPROFONDIMENTI: STOP AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA dal 2020 E "PORTALE OFFERTE"
- LINK UTILI

PASSARE AL MERCATO LIBERO, CAMBIARE FORNITORE
PRIMA DI FIRMARE
Prima di passare al mercato libero o cambiare fornitore e' bene:
- informarsi sulle regole deontologiche che i venditori del mercato libero devono rispettare quando presentano le proprie offerte, valide anche quando si passa da un venditore del mercato libero ad un altro.
- valutare bene se davvero l'offerta corrisponde alle proprie esigenze ed e' migliore del contratto in uso.

Per arginare il fenomeno diffuso delle vendite ingannevoli ed aggressive l'Autorita' Garante per l'energia ed il gas ha infatti emanato un CODICE DEONTOLOGICO DI VENDITA unico in vigore dal 2011 e via via aggiornato. Si tratta della Delibera AEEGSI 104/2010 aggiornata, in ultimo, al 1/1/2017.

Il codice deontologico disciplina:
- Il comportamento dei venditori; 
- I documenti da consegnare, e le informazioni da dare, PRIMA di firmare;
- Come devono essere comunicati i prezzi e la spesa stimata annuale:
- Il contenuto del contratto; 
- Come si esercita il recesso; 
- Come vanno comunicate le variazioni contrattuali- 

Per approfondimenti si rimanda alla lettura della scheda
VENDITA ENERGIA ELETTRICA E GAS: LE REGOLE DA CONOSCERE PER EVITARE INGANNI E FRODI
 
REGOLE DI PASSAGGIO
I passaggi al mercato libero, e tra venditori del mercato libero, sono disciplinati da precise regole che tutti i venditori devono seguire, stabilite dall'Autorità garante con la Delibera ARERA (ex AEEGSI) 302/2016 in vigore dal 1/1/2017.

Dopo tutte le valutazioni del caso si firma il contratto col nuovo venditore e questi comunica entro quanto subentrerà sull'utenza (i tempi previsti dall'Autorita' sono di uno o due mesi).
Per i clienti domestici il preavviso massimo per la disdetta è fissato nel giorno 10 del mese precedente la data di cambio venditore.
Della disdetta si dovrà occupare il nuovo venditore, se il contratto e' a uso domestico, come di gestire tutte le pratiche amministrative e tecniche relative al passaggio, comunicando quanto necessario al distributore locale. Praticamente il nuovo venditore, insieme agli altri documenti contrattuali, fa firmare al cliente una “procura a recedere” che gli consente di inviare poi il recesso al venditore uscente.

Attenzione, perche' l'invio della disdetta deve invece esser fatto direttamente dal cliente nel caso in cui la disdetta stessa venga inviata per cessare del tutto la fornitura senza passaggio al altro venditore. In questi casi il termine di preavviso non può essere superiore a un mese.
Deve anche essere inviata direttamente dal cliente in tutti i contratti non domestici.

Gli impianti normalmente non vengono toccati e il passaggio e' solo amministrativo, quindi non dovrebbero esserci interruzioni di fornitura. A livello di fatturazione, il vecchio fornitore dovra' inviare una bolletta di conguaglio basata sull'ultima lettura del contatore (comunicata dall'utente o dal nuovo venditore) ed il nuovo dovra' far partire le sue fatturazioni da quella stessa lettura.
Detto questi, in caso di interruzione di fornitura o di doppia fatturazione vanno individuate le responsabilita' -potrebbe essere stata omessa una disdetta, per esempio- e va subito inviata una contestazione formale per raccomandata a/r.

La procedura è gratuita e se sono rispettati i termini di preavviso non vi possono essere addebiti di penali né di spese di chiusura. Clausole diverse si considerano come non apposte.

Un’ultima nota: anche il venditore ha facoltà di rescindere il contratto e lo può fare, se previsto nel contratto, con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi, per iscritto e con prova della ricezione della comunicazione da parte del cliente. Questa possibilità riguarda solo i contratti del mercato libero e non quelli del servizio di maggior tutela.

Fonte: Delibera ARERA (ex AEEGSI) 302/2016 “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura”, che dal 1/1/2017 sostituisce la Delibera 144/07
 
TORNARE AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tornare al servizio di maggior tutela e' sempre possibile –per i clienti domestici e le piccole imprese- e, come gia' detto, non ci sono costi di passaggio. Valgono, anche in questo caso, le regole di passaggio gia' dette contenute nella Delibera 302/2016.

Ci si deve rivolgere alla società che rende il servizio di maggior tutela per la zona dove è ubicata l’utenza. Si veda per l’individuazione questa pagina del sito dell’Autorità garante.

Il ritorno al servizio di maggior tutela e' invece praticamente "automatico" (scatta come meccanismo di protezione) in casi particolari di urgenza, quando l'utente rimane senza sua volonta' privo di fornitura o qualora il fornitore fallisse. In questi casi il distributore locale -tramite la propria societa' di vendita- subentra automaticamente.

A CHI MI RIVOLGO PER....
Per tutte le informazioni commerciali la controparte a cui rivolgersi e' ovviamente il venditore con cui e' stato sottoscritto il contratto, contattabile nelle modalita' che devono essere specificate nel contratto e nella bolletta (potrebbe esserci un numero verde o a pagamento, ma deve sempre esserci un indirizzo per le comunicazioni scritte).
 
Ci si deve rivolgere al venditore anche per tutte le prestazioni che riguardano la distribuzione (controllo contatore, riattivazione a seguito di morosita', ripristino fornitura a seguito di guasto sul contatore, lavori semplici sull'impianto, etc.). In questi casi il venditore funziona da tramite col distributore locale che eseguira' la prestazione.
 
Per segnalare guasti, avere informazioni tecniche, richiedere preventivi in assenza di contratto di fornitura, richiedere spostamento di linee non funzionali allo spostamento del contatore, richiedere lo spostamento di prese non attive non fatte dal subentrante, etc. il riferimento e' unicamente il distributore locale, e quindi il numero da contattare (indicato in bolletta) non varia pur se cambiasse il venditore di energia.
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI (fatturazioni, morosità, rateizzazione, prescrizione, etc.) E PREZZI
Con varie delibere l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas disciplina le condizioni contrattuali minime, le regole di fatturazione e le condizioni economiche dei contratti di fornitura di energia elettrica dei clienti domestici (bassa tensione).
Di base queste regole sono valide per i clienti del cosiddetto mercato vincolato o “servizio di maggior tutela”, soprattutto quelle economiche. Per quanto riguarda le regole di fatturazione invece sono coinvolti anche i contratti stipulati con i venditori del mercato libero, che però hanno diverse possibilità di derogare.

Per approfondimenti si rimanda alla lettura della scheda "ENERGIA ELETTRICA: CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA E PREZZI"
 
GLI STANDARD DI QUALITA' E GLI INDENNIZZI AUTOMATICI
Come gia' detto, l'Autorita' per l'energia ed il gas mantiene il controllo della qualita', nel senso che continua a stabilire standard comuni minimi per tutti i venditori (sia del mercato vincolato che del mercato libero) inerenti i tempi di esecuzione dei lavori, degli allacciamenti, delle risposte ai reclami, etc.
Restano comuni anche gli importi degli indennizzi automatici che i venditori debbono versare se non rispettano i suddetti standard di qualita'.

Ovviamente ogni venditore e' libero di fissare standard ed indennizzi automatici propri a condizione che essi siano piu' favorevoli di quelli fissati dall'Autorita'. E' bene quindi consultare la carta del servizio (o carta di qualita') del proprio venditore, tenendo come base quella dell'Autorita'.

Da sapere anche che la riscossione dell'indennizzo non pregiudica in alcun modo la possibilita' di avanzare richieste di rimborso del danno per importi piu' consistenti, riferiti a casi specifici.

Gli indennizzi ottenibili sono diversi a seconda della violazione. I dettagli si trovano nelle schede pratiche linkate.
- per violazioni nell'ambito del servizio di fornitura (rilascio preventivi, esecuzione lavori semplici, attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, etc.), Delibera 646/2015 valida per il periodo 2016-2023: clicca qui
- per violazioni nell'ambito del servizio di vendita (tempi massimi di risposta ai reclami, di rettifica di fatturazione, etc.), Delibera 413/2016: clicca qui
- per interruzioni di fornitura non ripristinate entro un tempo massimo, Delibera 646/2015 valida per il periodo 2016-2023: clicca qui
 
LA BOLLETTA E LE MODALITA' DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI
Dal 2016 le bollette elettriche sono emesse secondo la nuova struttura decisa dall’Autorità garante e denominata “Bolletta 2.0”, più sintetica, con raggruppamento in un'unica pagina di tutte le voci essenziali.

Servizio di maggior tutela
Nella nuova bolletta sintetica devono essere distinte:
- la voce “spesa per la materia energia/gas naturale” che conterrà tutti i costi relativi al servizio di vendita (energia o gas fruiti);
- la voce “spesa per il trasporto e la gestione del contatore” che conterrà tutti i costi relativi ai servizi di rete (trasporto, distribuzione e misura, tariffe D2 e D3);
- la voce “spesa per oneri di sistema” che riguarda spese di vario tipo che in genere incidono di oltre il 22% sulla spesa finale del cliente tipo di maggior tutela (incentivi alle fonti rinnovabili e alle imprese a forte consumo di energia, i fondi per la messa in sicurezza delle centrali nucleari, etc).
Gli eventuali ricalcoli (conguagli, correzioni di errori, etc.) devono essere evidenziati in un'apposita sezione, così come l'eventuale bonus sociale di cui abbia diritto l'utente.

Mercato libero 
I venditori del mercato libero possono decidere autonomamente come strutturare la bolletta purché facciano in modo che risultino separate le voci relative a:
- spese per il trasporto e la gestione del contatore e per gli oneri di sistema, distinte o meno tra loro;
- ricalcoli relativi a conguagli o correzioni;
- partite delle quali va specificata la natura (per es.indennizzi);
- eventuale bonus sociale.

I venditori del mercato libero possono inserire in bolletta informazioni ulteriori rispetto a quelle minime, anche di carattere commerciale (pubblicità, promozioni), in sezioni distinte, purché riferite all'offerta sottoscritta o ad offerte relative allo stesso settore. 
In ambedue i casi in bolletta devono esserci anche il “costo medio unitario della bolletta” ottenuto dal rapporto tra il totale comprensivo di imposte e i consumi fatturati, e il “costo medio unitario della sola spesa per la materia energia/gas naturale”, ovvero il rapporto tra la voce di spesa “per la materia energia/gas naturale” e i consumi fatturati. Il primo dato rappresenta il “costo medio unitario del kilowattora/standard metro cubo” . 
Almeno una volta all'anno la bolletta dovrà riportare il dettaglio del consumo degli ultimi 12 mesi eventualmente diviso in fasce orarie e con un'indicazione possibilmente grafica (di facile lettura) e le informazioni sul mix energetico di fonti utilizzate. Con la stessa cadenza devono essere riportate la data di attivazione della fornitura e -per le utenze elettriche- la tensione di alimentazione. I venditori del mercato libero devono indicare la data di attivazione nella prima bolletta e in quella di prima applicazione di nuove condizioni economiche anche la data a partire dalla quale le stesse decorrono.
Chi volesse il dettaglio delle voci di spesa dovrà chiederlo al proprio venditore, oppure accedervi attraverso il sito dello stesso (se fosse stato predisposto un sistema di accesso ad aree web personalizzate).
Rimane invariata la presenza dei dati fiscali (numero e data fattura, scadenza, modalità e termini di pagamento, iva, accise, addizionali, etc.), dei dati relativi alla fornitura (codici del punto di consegna, caratteristiche economiche e tecniche dell'utenza, etc.) e dei recapiti per fruire del servizio guasti e/o pronto intervento e per la presentazione di reclami scritti o richieste di informazioni. 

Per i clienti in maggior tutela che abbiano scelto il pagamento con domiciliazione bancaria (o postale o su carta di credito) sarà emessa la bolletta digitale con possibilità di richiedere quella tradizionale cartacea. In particolare il venditore dovrà inviare ai clienti domiciliati una proposta in tal senso che si considera accettata per silenzio/assenso decorsi 60 giorni dalla stessa. Chi accetta l'invio digitale fruirà di uno sconto annuo di 6 euro per le utenze energetiche e 5,40 euro per quelle del gas (2). 
Per i clienti del mercato libero le modalità di fatturazione sono quelle previste dal contratto.

Ogni venditore dovrà pubblicare sul proprio sito una guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci. Una GUIDA interattiva alla lettura della bolletta sarà pubblicata anche sul sito del Garante, unitamente al modello di bolletta sintetica per i clienti del servizio di maggior tutela (3), ambedue attualmente ancora in fase di elaborazione da parte dell'Autorità.

Per ogni dettaglio si veda il sito dedicato.

Fonte: Delibera ARERA (ex AEEGSI) 501/2014 “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas distribuito a mezzo reti urbane” , che ha abrogato la Delibera ARG/com 202/09

LA VOLTURA E IL SUBENTRO
Voltura
Il Garante disciplina sia i casi in cui un cliente finale, con la voltura, acquisisca la titolarità di un punto di prelievo attivo sia quelli dove c’è necessità di concludere un contratto con una nuova controparte commerciale.
Il cliente richiede la voltura al venditore attivo sull’utenza di interesse; il venditore può accettare o meno, e se non accetta il cliente può sottoscrivere un contratto con un nuovo fornitore.
I tempi: 2 giorni lavorativi per la comunicazione di accettazione o rifiuto. Se tutto va bene per la registrazione della voltura occorrono almeno altri 2 giorni lavorativi dalla comunicazione, quindi il tempo tecnico minimo è di 4 giorni lavorativi dalla richiesta.

Stante l’obbligo di comunicazione, in caso di rifiuto il venditore può recedere dal contratto, e se sull’utenza non viene attivata una nuova fornitura scatta il servizio di ultima istanza.
Per i clienti del servizio di maggior tutela è possibile chiedere la voltura direttamente a un venditore che risulti ammesso a sottoscrivere un contratto di Tutela Simile.
Se il cliente non fosse in grado di identificare il venditore attivo su quell’utenza, potrà rivolgersi allo Sportello del Consumatore di energia, presentando un’apposita richiesta. I dati vengono forniti entro 10 giorni lavorativi.
Per quanto riguarda la lettura del contatore, i clienti che hanno vecchi contatori devono fare autolettura e comunicarla al venditore che poi dovrà trasmetterla al distributore locale per la validazione. Il dato, in un primo tempo, potrebbe essere stimato se la lettura fosse oggettivamente impossibile.
Si ricorda che i venditori sono obbligati a verificare i dati del cliente finale e i relativi titoli di possesso sull’unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura.
Nell'ambito del mercato vincolato il costo fisso per la voltura è di 23 euro.

Fonte: Delibera ARERA 398/14; Delibera 301/2012 art.11 

Subentro
A differenza della voltura il subentro è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente con qualsiasi venditore a seguito della cessazione del contratto da parte del precedente utente, con disattivazione del contatore.
La richiesta va presentata al venditore scelto secondo le modalità da questi previste. Il venditore girerà la richiesta al distributore locale entro 2 giorni lavorativi. Il distributore, a sua volta, provvede all'attivazione entro 5 giorni lavorativi.

Fonte: Delibera ARERA 646/15

IL BONUS SOCIALE
Dal 1/1/2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 8.265 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2020 i valori sono:
- euro 125 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 148 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 173 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata è ìimporto bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.
Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Per approfondimenti si veda la scheda BONUS ELETTRICO PER MALATI GRAVI CHE UTILIZZANO APPARECCHI MEDICALI: come cambia dal 2013

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.
Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

QUI per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica

Fonte: D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375 e Delibera ARERA (ex AEEGSI) 402/2013/R/COM

PENALI PER CONDOTTE E ADDEBITI ILLEGITTIMI
Dal 1/1/2020 in caso di condotte illegittime dei gestori o addebiti illegittimi, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate può essere preteso il pagamento di una penale del 10% dell’importo contestato (di minimo 100 euro).
Sono coinvolti i casi in cui il gestore:
- viola le modalità di rilevazione dei consumi;
- viola le modalità di esecuzione dei conguagli;
- viola le modalità di fatturazione;
- addebita spese ingiustificate;
- addebita costi per consumi, servizi o beni non dovuti.

Per poter avanzare la pretesa è necessario che l’illegittimità sia stata accertata dall’autorità competente o debitamente documentata da una dichiarazione del cliente che abbia avuto un riscontro positivo dal gestore.

Tutte le informazioni al riguardo, con i nostri consigli su come procedere, si trovano nell’articolo Bollette: nuove regole per prescrizione e penali per le condotte illegittime. Le istruzioni di Aduc

Fonte: Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi 292/293

RECLAMI E CONCILIAZIONI (OBBLIGATORIE)
Il venditore deve informare i clienti sulle modalita' e sulle procedure di reclamo, rendendo altresi' disponibile un modulo per semplificare l’inoltro dei reclami stessi rendendolo disponibile sul proprio sito internet.
A prescindere dalle indicazioni del venditore, in ogni caso, è bene inviare il reclamo per raccomandata a/r o PEC (posta elettronica certificata).

Se si riceve risposta insoddisfacente o negativa oppure se NON si riceve alcuna risposta per 50 giorni, ci si puo' rivolgere al Garante per la procedura di conciliazione fattibile anche presso altri organismi oppure presso la Camera di Commercio.
Si fa presente che questa procedura sostituisce quella base di reclamo al garante attiva fino a tutto il 2016. Sono invece sempre possibili le semplici segnalazioni.

Queste le schede pratiche per approfondire:
Energia elettrica e gas: reclami, una guida alle nuove modalità
Energia elettrica e gas e conciliazioni obbligatorie da Gennaio 2017: come fare

Fonte: Delibera ARERA (ex AEEGSI) 413/2016 (TIQV), Parte II, Titolo II, Artt.da 8 a 14

UN CASO PARTICOLARE: IL RECLAMO PER CONTRATTI NON RICHIESTI
Nel caso ci si accorga d'esser stati vittima dell'attivazione indebita di un contratto di energia elettrica o gas NON richiesto, e' possibile fruire di una particolare procedura di reclamo messa a punto dall'Autorita' garante (Delibera 153/2012) con conseguente ripristino delle precedenti condizioni. La procedura puo' applicarsi solo se il venditore vi ha aderito.

Per ogni informazione si veda la scheda
VENDITA ENERGIA ELETTRICA E GAS: LE REGOLE DA CONOSCERE PER EVITARE INGANNI E FRODI

APPROFONDIMENTI: FATTURE DI CONGUAGLIO ESORBITANTI
Quando i fornitori per un certo numero di anni non emettono fattura, solitamente al cliente arriva poi una fattura di importo esorbitante a fronte della quale spesso la rateizzazione che viene proposta e' comunque onerosa.
E' bene sapere che in questi casi siamo di fronte ad un inadempimento del contratto rispetto all'impegno del fornitore relativamente ai tempi di fatturazione (per le utenze a maggior tutela le cadenze sono bimestrali o quadrimestrali, per quelle del mercato libero possono anche essere più ampie ma di solito almeno annuali). In più potrebbe non essere stato rispettato il termine di prescrizione.
Per questi motivi e' bene contestare formalmente la fattura chiedendo una rateizzazione più adatta al caso e semmai anche il risarcimento del danno. Dal 2017 in caso di fatturazione di importi anomali è prevista anche una particolare procedura di reclamo con una risposta motivata più dettagliata rispetto a quella dei reclami standard ed indennizzi automatici in caso di mancato rispetto delle regole. Si veda in proposito questa scheda pratica.

Sul punto è interessante anche questo articolo

APPROFONDIMENTI: CORRISPETTIVO MOROSITA' (CMOR) E FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA
Corrispettivo morosità
In caso di morosità può' scattare la sospensione della fornitura se non si paga entro un termine ulteriore dettato da una raccomandata di sollecito/preavviso che il gestore e' obbligato a inviare.
Ebbene, se un utente continua a non pagare e cambia gestore, il nuovo gestore potrà legittimamente applicare nella sua fattura il “Corrispettivo MORosità” , un indennizzo che andrà poi al vecchio gestore calcolato sulla base dell'impagato degli ultimi tre mesi e il valore medio fatturati per due mesi.
Questo “indennizzo” può essere applicato solo in libero mercato ai clienti in bassa tensione (tipicamente domestici) e non in regime di maggior tutela, quando si verificano TUTTE queste condizioni:
- al cliente sia stata inviata messa in mora (lettera formale di contestazione del credito inviata per raccomandata) inerente il credito dove, tra le minacce, vi sia anche quella dell’applicazione dell’indennizzo C-Mor. Occorre ovviamente che il cliente, a seguito di tale notifica, non abbia pagato il dovuto entro il termine dato;
- il credito non deve riguardare corrispettivi per la ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del contatore;
- nel caso di reclamo del cliente inerente gli importi impagati, il venditore DEVE aver inviato risposta motivata entro i termini previsti oppure oltre pagando gli indennizzi automatici previsti in caso di ritardo. Si veda su questo punto questa scheda pratica
- il valore dell’indennizzo C-Mor sia di almeno 10 euro.
Ovviamente l’addebito può avvenire SOLO al cliente che sia anche soggetto passivo del credito, ovvero sia l’effettivo debitore delle somme.
Di fatto, quindi, rimane il rischio di vedersi sospesa la fornitura relativamente alla morosità pregressa, per iniziativa del nuovo gestore. E' proprio a tal fine, e quindi per evitare che i gestori rimanessero disarmati di fronte a clienti morosi che cambiano venditore, che il Garante dell'energia e del gas ha introdotto il C-Mor.
Fonte: Delibera ARERA (ex AEEGSI) 191/09 aggiornata dalla Delibera 99/2012
Fornitura di ultima istanza
In tutti i casi in cui un utenza rimanga attiva ma priva di venditore a causa della risoluzione del contratto (a causa per esempio di una morosità non pagata), sulla stessa si attiva in automatico una fornitura standard detta “di ultima istanza” resa da uno specifico fornitore (detto appunto fornitore di ultima istanza, “FUI”). Dell’attivazione viene data comunicazione al cliente che può sottoscrivere un nuovo contratto con un nuovo venditore, stante il problema di risolvere l’eventuale morosità. Il servizio, in ogni caso, è temporaneo.
Fonte: Delibera ARERA (ex AEEGSI) 487/2015 All.B

APPROFONDIMENTI: STOP AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA dal 2023 E "PORTALE OFFERTE"
Dal 1 Gennaio 2023, salvo ulteriori proroghe, il mercato controllato dall’Autorità non esisterà più e tutti gli utenti dovranno passare al mercato libero.
In vista di ciò e per consentire passaggi graduali l’Arera ha introdotto dal Marzo 2018 una forma contrattuale “transitoria” denominata PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), volontaria per il consumatore, a prezzi liberi ma a condizioni standard prefissate dall’Autorità.
 
L'Arera ha anche approntato un utile sito per il confronto delle offerte presenti sul mercato, comprese le Placet. Il sito si chiama PORTALE OFFERTE e consente un confronto mirato delle offerte più adatte ad ogni esigenza.

Utile per approfondimenti e come guida il VADEMECUM dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) 
Nostri consigli invece sull'articolo Energia. Tutti sul mercato libero dal 1 Gennaio 2023

LINK UTILI
- Atlante del consumatore di energia e gas (sito informativo dell'ARERA): clicca qui
- Trova offerte (sito informativo dell'ARERA): clicca qui
- Elenco venditori del mercato libero e distributori locali: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS