Dal 1 Luglio 2007 e' formalmente scattata la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in seguito ai dettami europei e -per quanto riguarda l'Italia- al d.l. 73/07 convertito nella legge 125/07 nonche' a numerose delibere dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas.
In sostanza cio' rende libero ciascun utente di scegliere il venditore di energia che applica le migliori condizioni contrattuali e tariffarie in rapporto al proprio caso.
In Italia l'attuazione e' stata (e in parte e') graduale, e l'organo garante, l'Autorita' per l'energia ed il gas, da una parte continua a garantire determinate condizioni fisse per gli utenti che non vogliono passare al mercato libero e dall'altra continua a garantire regole comuni per quanto riguarda gli standard di qualita' (tempi di esecuzione lavori, etc.), la condotta commerciale (come fare le offerte, etc.) e la continuita' del servizio.
Gli utenti che NON hanno sottoscritto contratti con un nuovo venditore e rimangono legati al vecchio gestore (per Enel "Enel servizio elettrico", per Acea "AceaElectrabel elettricita'", etc.) continuano infatti ad essere gestiti secondo modalita' e tariffe stabilite dall'Autorita' garante in un regime vincolato detto
"servizio di maggior tutela", accessibile alle famiglie e alle piccole imprese.
Quelli invece che passano al mercato libero, ovvero che diventano clienti di un venditore che opera su detto mercato (per fare degli esempi: Enel Energia per Enel, Sorgenia, la nuova Eon Energia, Eni, etc.etc.) sono gestiti con condizioni contrattuali e prezzi liberamente stabiliti dal singolo venditore.
E' indispensabile, prima di fare qualsiasi scelta (rimanere vincolati o passare al mercato libero) conoscere le regole generali del "gioco" , saper dove andare a cercare le informazioni utili e -soprattutto- avere il modo di confrontare le varie offerte.
PASSARE AL MERCATO LIBERO E VICEVERSA
PRIMA DI FIRMARE
Oltre al prezzo del servizio vanno considerate tutte le possibili voci di spesa nonche' le condizioni contrattuali specifiche come la durata, la frequenza della lettura del contatore, le modalita' di pagamento, conseguenze della morosita', etc. Sono di utile consultazione, al riguardo, le sezioni riportate piu' avanti inerenti la BOLLETTA e le CONDIZIONI CONTRATTUALI.
Per quanto riguarda la fase precontrattuale esiste un
codice di condotta commerciale emanato dall'Autorita' dell'energia e del gas con delibere 105/06 e 272/07.
Comunicazione del prezzo
In generale i venditori devono fornire le loro offerte in modo trasparente e completo, e i contratti devono essere ben leggibili ed espressi in linguaggio chiaro.
Nella pubblicita', negli opuscoli informativi e nelle proprie offerte, anche fatte attraverso i siti Internet, i venditori debbono specificare i prezzi in tutte le loro componenti, utilizzando unita' di misura comuni in modo che gli stessi siano confrontabili con quelli applicati da altri venditori.
I prezzi per l'energia consumata devono essere espressi in euro per kwh, quelli per la potenza impegnata in euro per kwh per anno e la quota fissa in euro per anno.
Ogni ulteriori componenti di prezzo devono essere indicate per unita' di misura.
Le offerte e i contratti potrebbero stabilire anche che tale prezzo e' determinato applicando degli sconti sulle tariffe stabilite dall'Autorita' per l'energia ed il gas o sui prezzi applicati da un venditore concorrente. In questi casi il cliente dev'essere informato del prezzo originario e su quanto tale sconto incide sul prezzo complessivo da pagare.
Le offerte che non riportano i prezzi devono comunque precisare i casi in cui non e' possibile aderire e le modalita' per poter conoscere le informazioni complete (numero verde, sito Internet, etc.)
Contatti col personale
Il personale che promuove l'attivita' di vendita deve essere riconoscibile e deve sempre identificarsi in tutti i casi in cui il contatto avvenga fuori dalle sedi del venditore (presso un centro commerciale, a casa del cliente, per telefono, etc.)
In caso di contatto telefonico deve essere fornito un recapito del venditore (numero di telefono), negli altri casi dev'essere consegnato un documento con i propri dati e quelli del venditore (biglietto da visita, coupon, etc.).
In tutti i casi il potenziale cliente dev'essere informato che lo scopo del contatto e' presentare un'offerta e stipulare un contratto.
Informazioni obbligatorie
- il nome e un recapito del venditore, dell’eventuale intermediario incaricato di concludere il contratto e del soggetto che stipulera' i contratti per il servizio di trasporto dell’energia, se diverso dal venditore;
- il prezzo e le condizioni di fornitura del contratto proposto;
- la durata del contratto proposto, le modalita' con cui potra' essere rinnovato, i termini e le modalita' che il cliente dovra' seguire per recedere dal contratto proposto (cioe' estinguerlo prima della sua scadenza naturale);
- gli standard di qualita' commerciale che l’esercente dovra' garantire, gli eventuali indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto degli standard, e i livelli di qualita' effettivamente raggiunti nell’anno precedente;
- la durata dell’offerta e i casi in cui non e' possibile aderire, se previsti;
- i tempi necessari per l’avvio effettivo del servizio .
Documenti obbligatori
Prima che il contratto sia concluso o che la proposta contrattuale venga accettata -con esclusione dei casi in cui l'adesione viene data per telefono- debbono essere consegnati questi documenti:
- una copia integrale del contratto;
- una nota informativa, predisposta dall’Autorita', che riassume gli obblighi di informazione previsti dal Codice e illustra al cliente cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto;
- per i soli clienti domestici, una
scheda di riepilogo per il confronto dei prezzi, predisposta secondo uno schema definito dall’Autorita'.
La scheda di riepilogo per il confronto dei prezzi e' un documento riassuntivo del prezzo, degli sconti, dei bonus, con il calcolo della spesa annuale ipotetica di un cliente tipo confrontata con quella calcolata alle tariffe dell'Autorita' garante -quindi indicante l'eventuale risparmio rispetto al "servizio di maggior tutela".
Nei casi in cui la sottoscrizione avviene "a distanza" -ovvero via Internet o per telefono- il cliente deve ricevere i documenti obbligatori entro 10 giorni o poterli scaricare dal sito stesso. Le informazioni obbligatorie, ovviamente, devono invece essere fornite subito, all'atto della telefonata o del collegamento a distanza.
Nei casi in cui viene richiesta la sottoscrizione di una "proposta di contratto", e' bene sapere che la firma del cliente e' pienamente impegnativa ma che il contratto diventa definitivo solo con l'accettazione da parte dell'impresa venditrice. L'Autorita' garante ha stabilito (delibera 144/07) che se l'accettazione non viene data entro 45 giorni, la proposta e' automaticamente revocata e il cliente e' liberato da vincoli.
I contratti (o le proposte di contratto) devono contenere, oltre agli elementi obbligatori gia' detti:
- le eventuali garanzie che il cliente deve fornire al venditore per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
- gli oneri e le spese che, oltre al prezzo del servizio, saranno a carico del cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- periodicita' delle bollette nonche' tempi e modi di pagamento;
- le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- i tempi e le modalità di recesso (inteso sia come tempi di disdetta sia come tempi del recesso per ripensamento), vedi piu' avanti;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.
Diritto di recesso per ripensamento
In tutti i casi di contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza (a casa del cliente, presso un centro commerciale, via Internet, per telefono, a mezzo posta, etc.) dev'essere specificata la possibilita' di esercitare il
diritto di recesso per ripensamento tramite invio di una raccomandata a/r entro 10 giorni lavorativi. Essi partono dalla sottoscrizione del contratto o, nel caso soprattutto di adesione telefonica, dal momento della ricezione del contratto scritto.
Se e' stata firmata una "proposta di contratto" i 10 giorni partono dall'invio della proposta.
Fonte: Codice del consumo (d.lgs. 206/05) art. 64 e segg., e Delibera AEEG 144/07
Modifiche contrattuali
I contratti possono prevedere che alcune clausole siano modificate dal venditore per motivi comunque giustificati. In questi casi dev'essere previsto l'invio di un preavviso scritto al cliente (cartaceo o inviato per email, sms, etc.) almeno 60 giorni prima che le modifiche diventino attive, dove viene chiarito che quest'ultimo ha la possibilita' di non accettare le variazioni dando disdetta senza alcun onere a suo carico entro un termine stabilito.
Recesso del venditore
Il contratto puo' riconoscere al venditore la facolta' di recedere, ed in questo caso il cliente dovra' ricevere un avviso scritto con un preavviso -per i clienti domestici- di almeno sei mesi.
Per evitare di creare confusione e fraintendimento, infine, le societa' che svolgono attivita' sia nel mercato libero che su quello vincolato (anche attraverso societa' collegate) devono adottare la massima trasparenza nel separare i due settori ogni qual volta comunicano con i clienti. Oltre a inserire nei contratti e nelle bollette l'informazione inerente il tipo di servizio reso (vincolato o del mercato libero), devono organizzare informazioni e servizi di consulenza separati nei propri siti, agli sportelli e ai call-center. Le societa' che svolgono attivita' per il servizio di maggior tutela non possono fornire informazioni ne' promuovere offerte riguardo all'impresa del proprio gruppo che offre servizi sul mercato libero.
Fonte: delibera AEEG 272/07
REGOLE DI PASSAGGIO
I passaggi al mercato libero sono disciplinati da precise regole -stabilite dall'Autorita' garante- che tutti i venditori devono seguire.
Dopo tutte le valutazioni del caso si firma il contratto col nuovo fornitore e questi comunica entro quanto subentrera' sull'utenza (i tempi previsti dall'Autorita' sono di uno o due mesi).
Per i passaggi dal regime vincolato -servizio di maggior tutela detto sopra- al mercato libero la disdetta del vecchio contratto -che deve essere inviata con un preavviso massimo di un mese per i clienti domestici- e' sempre a carico dell'utente che dovra' ottemperarvi secondo quanto previsto dal contratto stesso (meglio provvedere con raccomandata a/r).
Nel passaggio da un venditore del mercato libero ad un altro, invece, e' il nuovo venditore che provvedera' , per conto dell'utente/cliente, a disdire il vecchio contratto. Ovviamente e' bene sempre controllare che cio' venga fatto.
(Fonte: Delibera AEEG 144/07)
Gli impianti normalmente non vengono toccati e il passaggio e' solo amministrativo, quindi non dovrebbero esserci interruzioni di fornitura. A livello di fatturazione, il vecchio fornitore dovra' inviare una bolletta di conguaglio basata sull'ultima lettura del contatore (comunicata dall'utente o dal nuovo venditore) ed il nuovo dovra' far partire le sue fatturazioni da quella stessa lettura.
Detto questi, in caso di interruzione di fornitura o di doppia fatturazione vanno individuate le responsabilita' -potrebbe essere stata omessa una disdetta, per esempio- e va subito inviata una contestazione formale per raccomandata a/r.
I passaggi sono sempre gratuiti. Solo nel caso in cui si passi da un venditore del mercato libero ad un altro nei 12 mesi da quando e' stato sottoscritto il precedente contratto potrebbero essere addebitati dei costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi. Se si torna al mercato di maggior tutela il costo non puo' essere addebitato.
TORNARE AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Tornare al servizio di maggior tutela e' sempre possibile –per i clienti domestici e le piccole imprese- e, come gia' detto, non ci sono costi di passaggio.
Ci si deve rivolgere al distributore locale o alla societa' di vendita ad esso collegata per attivare un nuovo contratto. Questo dovrebbe provvedere anche a disdettare il contratto precedentemente stipulato col venditore del mercato libero, ma e' sempre opportuno verificare che la cosa venga fatta.
Il ritorno al servizio di maggior tutela e' invece praticamente "automatico" (scatta come meccanismo di protezione) nei casi in cui l'utente rimanga senza fornitore o qualora quest'ultimo fallisse. In questi casi il distributore locale -tramite la propria societa' di vendita- subentra automaticamente.
Il distributore locale della propria zona puo' essere trovato attraverso un motore di ricerca del sito dell'Autorita' garante riportato tra i link utili di questa scheda.
A CHI MI RIVOLGO PER....
Per tutte le informazioni commerciali la controparte a cui rivolgersi e' ovviamente il venditore con cui e' stato sottoscritto il contratto, contattabile nelle modalita' che devono essere specificate nel contratto e nella bolletta (potrebbe esserci un numero verde o a pagamento, ma deve sempre esserci un indirizzo per le comunicazioni scritte).
Ci si deve rivolgere al venditore anche per tutte le prestazioni che riguardano la distribuzione (controllo contatore, riattivazione a seguito di morosita', ripristino fornitura a seguito di guasto sul contatore, lavori semplici sull'impianto, etc.). In questi casi il venditore funziona da tramite col distributore locale che eseguira' la prestazione.
Per segnalare guasti, avere informazioni tecniche, richiedere preventivi in assenza di contratto di fornitura, richiedere spostamento di linee non funzionali allo spostamento del contatore, richiedere lo spostamento di prese non attive non fatte dal subentrante, etc. il riferimento e' unicamente il distributore locale, e quindi il numero da contattare (indicato in bolletta) non varia pur se cambiasse il venditore di energia.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura della scheda
ENERGIA ELETTRICA: GLI STANDARD DI QUALITA' COMUNI:
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CONDIZIONI CONTRATTUALI E PREZZI
Per gli utenti rimasti col vecchio fornitore, ovvero quelli del "servizio di maggior tutela", sono valide le condizioni contrattuali minime ed i prezzi fissati dall'Autorita' per l'energia ed il gas.
Le condizioni contrattuali minime -previste dalla delibera 200/99- ed i tariffari dell'Autorita' garante sono riservati, oltre che ai clienti del "servizio di maggior tutela", anche ai clienti domestici (o piccole aziende) che hanno sottoscritto un contratto con un venditore del mercato libero che poi fallisce o chiude o che comunque decidono volontariamente di ritornare al mercato vincolato.
Per i clienti del mercato libero le condizioni contrattuali ed i prezzi sono invece liberamente decisi dal venditore.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura della scheda "ENERGIA ELETTRICA: CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA E PREZZI":
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GLI STANDARD COMUNI DI QUALITA' E GLI INDENNIZZI AUTOMATICI
Come gia' detto, l'Autorita' per l'energia ed il gas mantiene il controllo della qualita', nel senso che continua a stabilire standard comuni minimi per tutti i venditori (sia del mercato vincolato che del mercato libero) inerenti i tempi di esecuzione dei lavori, degli allacciamenti, delle risposte ai reclami, etc.
Restano comuni anche gli importi degli
indennizzi automatici che i venditori debbono versare se non rispettano i suddetti standard di qualita'.
Ovviamente ogni venditore e' libero di fissare standard ed indennizzi automatici propri a condizione che essi siano piu' favorevoli di quelli fissati dall'Autorita'.
E' bene quindi consultare la
carta del servizio (o carta di qualita') del proprio venditore, tenendo come base quella dell'Autorita'.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura della scheda
ENERGIA ELETTRICA: GLI STANDARD DI QUALITA' COMUNI:
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LA BOLLETTA E LE MODALITA' DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI
Tra le disposizioni comuni dettate dall'Autorita' sulla trasparenza vi sono, oltre a regole inerenti le offerte e i contratti (gia' viste), anche precise disposizioni riguardanti la fattura dell'energia.
Essa deve essere suddivisa in due parti: un quadro di riepilogo e uno di dettaglio.
Dati del quadro di riepilogo:
- tipologia di contratto e di tariffa/opzione tariffaria (per i clienti del mercato libero va riportata la denominazione dell'offerta sottoscritta);
- tensione di alimentazione (es. 220 v per le utenze di bassa tensione), potenza contrattualmente impegnata (3 kwh) e potenza disponibile (per i contratti a 3 kwh la disponibile e' 3,3 kwh);
- elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo (in particolare il codice POD, di 14 caratteri che iniziano per IT e numero di presa);
- periodo di riferimento e scadenza di pagamento;
- situazione dei pagamenti delle bollette precedenti (sono esclusi i venditori che fatturano con periodicita' inferiore al bimestre);
- letture o autoletture (oppure letture presunte) riferite al periodo di cui sopra e consumi fatturati espressi in kwh. In caso di bollette di conguaglio emesse a seguito di fatturazioni presunte queste debbono essere detratte dal conguaglio stesso;
- totale dovuto con importo netto diviso dalle imposte.
Dati del quadro di dettaglio per i clienti domestici:
- corrispettivi fissi espressi in euro per mese;
- corrispettivi di potenza espressi in euro per kwh impegnato per mese;
- corrispettivi di energia espressi in euro e riferiti ai consumi del periodo;
- Imposte (imposta erariale e addizionale locale espressi in euro e riferiti ai consumi del periodo e Iva al 10% sul totale netto);
- oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia, come ad esempio interessi di mora per ritardati pagamenti (con indicazione del tasso applicato), contributi di allacciamento o relativi ad altri tipi di lavoro (spostamento contatore, verifica contatore, etc.), corrispettivi per servizi aggiuntivi, etc.
Attenzione!
- Le prime tre voci (corrispettivi) potrebbero essere unite in una sola nel caso di contratto che preveda un corrispettivo unico che comprende l'uso delle reti, il servizio di misura, gli oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica. In tal caso la voce sara' "corrispettivo per la fornitura di energia elettrica).
- Se le tariffe previste dal contratto sono a scaglioni di consumo, la fatturazione terra' conto di tali scaglioni e i consumi fatturati saranno quindi suddivisi secondo tali scaglioni.
- Se il contratto prevede degli sconti essi vanno riportati in corrispondenza al corrispettivo a cui si riferiscono.
- Se la bolletta e' un conguaglio fatto a seguito di addebiti di consumi presunti, questi vanno decurtati.
- Se sono dovuti indennizzi automatici essi vanno ovviamente riportati specificando la causale.
Altre informazioni:
- riguardo al pagamento, va segnalata la possibilita' di rateizzare le bollette quando cio' sia possibile indicando tempi e modalita' con cui puo' essere fatta richiesta;
- in caso di morosita' vanno indicate le modalita' di comunicazione da parte del cliente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle procedure previste dal contratto, procedure delle quali dev'essere data informazione (riduzione della potenza, sospensione della fornitura, etc.);
- vanno comunicati eventuali aggiornamenti tariffari con relativo riferimento normativo;
- devono essere forniti dati sui consumi annui divisi per fasce orarie nel caso in cui le tariffe siano differenziate in tal modo e -almeno una volta all'anno- le variazioni dei consumi medi giornalieri, divisi in fasce orarie in caso di tariffe differenziate (biorarie, per esempio).
- Devono essere riportati uno o piu' recapiti telefonici per il servizio guasti del distributore, nonche' i propri recapiti per l'inoltro -anche in forma scritta- dei reclami e delle richieste di informazioni.
Fonte: delibera AEEG 152/06 valevole per i clienti vincolati in bassa e media tensione e per il clienti del mercato libero in bassa tensione.
IL BONUS SOCIALE
Il 6 Agosto 2008, con delibera 117/08, l'Autorita' per l'energia ed il gas ha emanato le regole inerenti la fruizione del
bonus sociale introdotto dal decreto interministeriale del 28/12/07.
Si tratta di uno "sconto" sul conto dell'energia che potra' essere usufruito dai clienti in
condizioni di disagio economico (utenti con ISEE -indicatore di situazione economica equivalente- di valore inferiore od uguale a 7.500 euro per l'utenza di residenza anagrafica con potenza impegnata non superiore ai 3 kwh) e dai clienti in
condizioni di disagio fisico (quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita).
Il bonus sara' usufruibile dal 1/1/2009 con possibilita' di godimento retroattivo a tutto il 2008 (per chi inoltrera' la domanda entro il 31/3/09).
Gli utenti dovranno presentare le domande al proprio Comune di residenza che poi comunichera' i dati al gestore elettrico locale. Questo dara' poi disposizioni ai vari venditori che provvederanno ad accreditare le somme nelle bollette, ripartendo l'importo annuale per il numero di bollette emesse nell'anno.
Informazioni sul bonus e sulle modalita' di richiesta si trovano sulla scheda pratica INCENTIVI 2009: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE:
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LINK UTILI
- Pagina dell'Autorita' garante con informazioni e modalita' di confronto delle offerte economiche dei venditori del mercato libero:
clicca qui
- Elenco venditori del mercato libero verificati dall'Autorita' garante:
clicca qui
- Ricerca distributore locale:
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