Ultimo aggiornamento: 16/3/2010
La liberalizzazione del mercato del gas e' attiva dal 2003 grazie al d.lgs.164/00 che ha recepito la direttiva europea 98/30/Ce ed e' stata via via completata fino al recepimento della delibera 2003/55/Ce con emissione del dl 73/07 (legge 125/07) e di diverse delibere regolatrici dell'AEEG, Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, l'organismo di controllo.
In pratica, dal 2003 anche i clienti gas con consumi medio-bassi (fino a 200 mila metri cubi annui) possono scegliere liberamente da quale venditore acquistare, scegliendo l'offerta che piu' si adatta alle proprie esigenze.
L'Unione europea, e in Italia l'AEEG, hanno stabilito regole a favore dei clienti piu' deboli ed il garante, nello specifico, continua a stabilire regole comuni inerenti la qualita' commerciale e la sicurezza del servizio, la trasparenza in fase di offerta, i tempi di esecuzione di varie prestazioni (standard di qualita'), etc.
Le imprese venditrici devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico e devono essere giuridicamente separate (a livello societario) dalle imprese di distribuzione che non possono piu' vendere direttamente il gas. Dal 2003, come e' recentemente avvenuto per le societa' che vendono energia elettrica, molte societa' di distribuzione hanno creato proprie societa' di vendita alla quale sono stati trasferiti tutti i contratti di fornitura dei clienti
(come per esempio Toscana Energia Clienti Spa per Toscana Energia).
E' da precisare che la liberalizzazione ha interessato il mercato del
gas naturale e non altri tipi di gas (come il GPL) che continuano ad essere gestiti in esclusiva con il totale controllo dell'Autorita'.
Non rientrano nelle regolamentazioni dell'Autorita' le forniture che non provengono dalle reti pubbliche locali (come per esempio la fornitura di bombole o di serbatoi). Queste attivita' sono del tutto libere.
Come per l'energia elettrica, quindi, cambia l'aspetto commerciale del servizio, mentre la gestione tecnica degli impianti rimane in mano alle societa' di distribuzione locale.
PASSARE AL MERCATO LIBERO
PRIMA DI FIRMARE
Oltre al prezzo del servizio vanno considerate tutte le voci di spesa nonche' le condizioni contrattuali specifiche come la durata, la frequenza della lettura del contatore, le modalita' di pagamento, le conseguenze della morosita', etc.
Per tutte le fasi precontrattuali e per agevolare il confronto delle offerte, l'Autorita' ha emanato (con la delibera 126/04 modificata piu' volte, anche dalla delibera 69/09), un codice di condotta commerciale a cui tutti i venditori devono attenersi.
Comunicazione del prezzo
In generale i venditori devono fornire le loro offerte in modo trasparente e completo, e i contratti devono essere ben leggibili ed espressi in linguaggio chiaro.
Nella pubblicita', negli opuscoli informativi e nelle proprie offerte, anche fatte attraverso il proprio sito Internet, i venditori devono specificare i prezzi in tutte le loro componenti, esprimendosi con unita' di misura comuni in modo da agevolare i confronti.
Il prezzo applicato al gas e' espresso in euro per metro cubo, mentre quello della quota fissa e' espresso in euro per anno. Le imposte, che non cambiano al cambiare del venditore, devono essere indicate a parte (vedi piu' avanti la sezione CONDIZIONI CONTRATTUALI E PREZZI).
Le offerte e i contratti potrebbero stabilire anche che tale prezzo e' determinato applicando degli sconti sulle tariffe stabilite dall'Autorita' o sui prezzi applicati da un venditore concorrente. In questi casi il cliente dev'essere informato del prezzo originario e su quanto tale sconto incide sul prezzo complessivo da pagare.
Le offerte e la pubblicita', anche se non non riportano i prezzi ma solo le condizioni di fornitura, devono indicare gli eventuali casi in cui non e' possibile aderire all'offerta e le modalita' (numero verde, sito Internet, etc.) tramite le quali il cliente puo' reperire informazioni complete.
Contatti col personale
Il personale incaricato di promuovere l'attivita' di vendita deve sempre qualificarsi e consegnare al cliente un documento che identifichi se stesso e l'impresa per la quale opera, specificando indirizzo, recapiti telefonici, fax, sito Internet, etc. (in caso di contatto telefonico basta il recapito telefonico del venditore). Il potenziale cliente deve inoltre essere ben informato che lo scopo del contatto e' presentare un'offerta e stipulare un contratto.
Informazioni obbligatorie
- il nome e un recapito dell’impresa di vendita;
- le condizioni contrattuali e, per i soli clienti domestici, le condizioni economiche definite dall’Autorita', che i clienti possono comunque scegliere;
- il prezzo e le condizioni di fornitura essenziali del contratto proposto dall’impresa di vendita;
- gli standard di qualita' commerciale del servizio di vendita, gli eventuali indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto degli standard, e i livelli di qualita' effettivamente raggiunti dal venditore nell’anno precedente;
- la durata dell’offerta e i casi in cui non e' possibile aderire, se previsti;
- i tempi necessari per l’avvio effettivo del servizio.
Documenti obbligatori
- una copia integrale del contratto;
- una nota informativa, predisposta dall’Autorita', che riassume gli obblighi di informazione previsti dal codice e illustra al cliente cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto.
Nei casi in cui la sottoscrizione avviene a distanza (essenzialmente per telefono o via Internet) il cliente deve ricevere i documenti obbligatori entro 10 giorni o deve poterli comunque scaricare dal sito del venditore.
In alcuni casi puo' essere richiesta la sottoscrizione di una "proposta di contratto".
Si tratta di un documento che deve contenere tutti gli elementi del contratto e che il venditore deve sottoscrivere ed accettare dopo l'adesione del cliente. Per il cliente si tratta di una sorta di proposta irrevocabile che diventa impegnativa per ambedue le parti solo con l'accettazione del venditore che deve comunque giungere entro 45 giorni.
Fonte: Delibera AEEG 144/07
I contratti (o le proposte di contratto) devono contenere, oltre agli elementi obbligatori gia' detti:
- l’indicazione delle prestazioni che saranno fornite dal venditore;
- la data di avvio del servizio, la durata del contratto e le modalita' di rinnovo;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
- le garanzie richieste al cliente (ad esempio il deposito cauzionale);
- le modalita' e la frequenza di misurazione dei consumi effettivi, comunque rilevati, e i criteri adottati per l’eventuale emissione di bollette basate su consumi stimati. Deve essere indicata anche la modalita' di informazione al cliente sugli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura;
- le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
- la frequenza di emissione delle bollette, le modalita' e i termini per il loro pagamento;
- le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora applicati per il periodo di ritardo e il tempo minimo del preavviso di sospensione della fornitura per morosita';
- gli eventuali standard di qualita' aggiuntivi rispetto a quelli gia' previsti dall’Autorita' e gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto;
- le modalita' da seguire per formulare richieste di informazione e reclami e, se sono previste, le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura competente.
Il mancato rispetto da parte del venditore di alcune clausole contrattuali, ovvero
- il mancato utilizzo delle autoletture del contatore;
- il mancato rispetto della periodicita' dell'emissione delle fatture;
- il mancato rispetto del tempo minimo, previsto dal contratto, tra l'invio del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosita'
da' diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico di 30 euro, nelle modalita' previste per gli altri indennizzi automatici (vedi piu' avanti).
Diritto di recesso per ripensamento
In tutti i casi di contratti -o proposte di contratto- sottoscritti dai clienti domestici fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza (casa del cliente, presso un centro commerciale, via Internet, per telefono, etc.) dev'essere specificata la possibilita' di esercitare il diritto di recesso per ripensamento tramite invio di una raccomandata a/r entro 10 giorni lavorativi. Nel caso tipico di sottoscrizione telefonica, il termine di cui sopra decorre dalla ricezione del contratto.
Fonte: Codice del consumo (d.lgs.206/05) art.64 e segg. e Delibera AEEG 144/07
Modifiche contrattuali
I contratti possono prevedere che alcune clausole siano modificate dal venditore per motivi comunque giustificati. In questi casi dev'essere previsto l'invio di un preavviso scritto al cliente (cartaceo o inviato per e-mail, sms, etc.) almeno 60 giorni prima che le modifiche diventino attive, dove viene chiarito che quest'ultimo ha la possibilita' di non accettare le variazioni dando disdetta senza alcun onere a suo carico entro un termine stabilito.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso suddetto, o di comunicazioni non complete, e' previsto il versamento di un indennizzo automatico di 30 euro.
Recesso del venditore
Il contratto potrebbe riconoscere al venditore la facolta' di recedere, ed in questo caso il cliente dovra' ricevere un avviso scritto con un preavviso -per i clienti con consumi inferiori a 200 mila metri cubi di gas annui- di almeno sei mesi.
REGOLE DI PASSAGGIO
Per gli utenti e' possibile passare al mercato libero anche senza cambiare venditore. Questi ultimi, infatti, devono proporre offerte alle condizioni stabilite dall'Autorita' (mercato vincolato di "maggior tutela") oltre che offerte proprie definite liberamente.
Il cambio del venditore, in ogni caso, e' semplice e veloce (almeno sulla carta), il passaggio e' esclusivamente amministrativo senza che vengano coinvolti gli impianti. Come gia' detto, infatti, la gestione fisica degli impianti rimane a carico del distributore locale che non cambia.
Il passaggio avviene con la firma un nuovo contratto con un venditore del mercato libero. E' necessario recedere dal vecchio contratto, ovviamente, e non e' detto che di cio' si occupi automaticamente il nuovo venditore (dipende dall'offerta che viene sottoscritta). Il nuovo fornitore si occupera' invece di tutte le pratiche amministrative e tecniche relative al passaggio, comunicando quanto necessario al distributore locale.
Per i clienti domestici il preavviso massimo per la disdetta e' di 30 giorni (3 mesi per i non domestici che consumano fino a 200 mila metri cubi di gas all'anno).
Il tempo di attivazione del nuovo contratto puo' invece variare da uno a due mesi. All'atto della stipula del nuovo contratto il termine di attivazione deve essere comunicato con precisione.
Il passaggio, se tutto va bene, non comporta interruzioni di fornitura di gas, dato che gli impianti non vengono toccati. Semplicemente il vecchio fornitore fatturera' fino al consumo effettivo comunicato con la disdetta ed il nuovo iniziera' a fatturare da quello stesso consumo in poi.
Eventuali doppie fatturazioni devono essere contestate, ma individuare le responsabilita' cambia da caso a caso. A prescindere dagli errori imputabili al vecchio o nuovo fornitore, e' importante per esempio capire se la disdetta sia stata correttamente data da chi doveva provvedervi.
Per i clienti domestici il passaggio non comporta costi.
TORNARE AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Per tornare al mercato vincolato l'utente domesticodeve semplicemente cambiare contratto, senza per forza cambiare fornitore. Ricordiamo che ogni venditore, infatti, deve sempre offrire la possibilita' di sottoscrivere contratti alle condizioni "vincolate" dall'Autorita' garante.
Il ritorno al mercato vincolato e' "automatico" nel caso in cui il nuovo venditore fallisca e -come meccanismo di protezione- in tutti i casi in cui il cliente rimanga senza fornitore.
In tal caso la fornitura e' garantita da un "fornitore di ultima istanza", ovvero da un'impresa di vendita selezionata mediante una gara pubblica alla quale passano automaticamente -e temporaneamente, finche' non vengano sottoscritti nuovi contratti- i clienti rimasti senza fornitore.
A CHI MI RIVOLGO PER......
Per tutte le informazioni commerciali (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, etc.) la controparte a cui rivolgersi e' il venditore con cui e' stato sottoscritto il contratto.
Ci si deve rivolgere al venditore anche per tutte le prestazioni che riguardano la distribuzione (allacciamenti, posa e spostamento del contatore, etc.), anche se in questi casi ad intervenire e' il distributore locale che, come gia' ampiamente detto, non cambia al cambiare del venditore.
In tutti i casi in cui non sia ancora stato stipulato un contratto le prestazioni tecniche viste sopra devono essere richieste direttamente al distributore locale, invece.
Riguardo agli allacciamenti c'e' da dire che gli stessi sono garantiti in tutte le zone "metanizzate" (ovvero in quelle ove il Comune ha deciso di installare un impianto di distribuzione). Il distributore puo' rifiutare l'allacciamento di un nuovo cliente solo se la capacita' degli impianti e' insufficiente o se -per le aree non raggiunte dalla rete di distribuzione- le opere necessarie sono tecnicamente o economicamente irrealizzabili.
In tutti i casi in cui l'utente abbia stipulato un contratto con un venditore, il distributore locale deve effettuare l'allacciamento a meno che -trattandosi di una nuova utenza- manchi la documentazione di sicurezza dell'impianto che deve sempre essere rilasciata dall'installatore qualificato che lo ha realizzato.
In caso di guasto del contatore (blocco o registrazione anomala dei consumi) ci si deve rivolgere al proprio venditore per chiedere magari una verifica tecnica. Il venditore "gira" la richiesta al distributore locale
In caso di fuga di gas, invece, si deve telefonare al servizio di pronto intervento gestito direttamente dal distributore locale. Il numero da chiamare e' indicato in bolletta e NON cambia al variare del venditore. Il distributore deve intervenire anche se la fuga di gas riguarda impianti od apparecchi del cliente (cucina a gas, caldaia, etc.). In questi casi pero' -scongiurato il pericolo- il ripristino in sicurezza di detti impianti e' a cura del cliente.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E PREZZI
Le condizioni contrattuali minime fissate dall'Autorita' per l'energia ed il gas -con delibera 229/01 e succ.modifiche- sono automaticamente applicabili a tutti i clienti che non passano al mercato libero e che consumano meno di 200.000 metri cubi di gas all'anno.
A tutela dei clienti domestici e' stato inoltre previsto che pur in caso di passaggio ad un venditore del mercato libero devono essere accessibili -tramite sottoscrizione di particolari offerte- le condizioni contrattuali ed economiche fissate dall'Autorita'. In poche parole l'utente domestico deve poter scegliere, pur con un venditore del mercato libero, di continuare a usufruire delle condizioni di vendita e delle tariffe stabiliti dall'Autorita' per i clienti del mercato vincolato.
L'attuale tariffazione del mercato vincolato e' disciplinata dall'Autorita', per il periodo 2009/2012, con delibere 159/08, 64/09 e 69/09. I venditori del mercato libero possono proporre offerte proprie con prezzi diversi, sconti aggiuntivi, offerte promozionali, etc.
La tariffa e' in tutti i casi composta da una parte che riguarda la quota di trasporto, stoccaggio e distribuzione fino al contatore e un'altra, piu' rilevante, che comprende il costo di acquisto della materia prima e i costi di commercializzazione. Ambedue hanno una quota fissa e una quota variabile, quest'ultima applicata a scaglioni di consumo.
Il consumo e' espresso in Smc -metri cubi standard-, valore ottenuto moltiplicando il consumo del contatore per un coefficiente, dal Luglio 2009 il coefficiente C (in precedenza era il coefficiente M). Si tratta di un coefficiente, detto di correzione, che converte i volumi di gas misurati dal contatore (in metri cubi) in volumi detti "a condizioni standard di pressione e temperatura", ovvero in consumo espresso in standard metri cubi (SMC). Il coefficiende cambia a seconda della zona climatica ove si trova l'utenza, e dovrebbe consentire di uniformare per tutta Italia il calcolo dell'effettiva quantita' di energia consumata tenendo anche conto della pressione e della temperatura.
Alcune offerte dei venditori del mercato libero potrebbero prevedere sconti solo su una delle suddette componenti (generalmente la seconda, quella che comprende costi di acquisto materia prima e costi di commercializzazione) ed in questo caso va specificata l'incidenza percentuale media dello sconto rispetto al prezzo finale complessivo, imposte escluse.
Le imposte che si pagano per il servizio gas a seconda delle diverse tipologie di utenza (imposta di consumo, addizionale enti locali, Iva) sono applicate sempre con le stesse modalita', indipendentemente dal contratto o dal venditore prescelto.
Ricordiamo, in proposito, che dal 1/1/2008 l'Iva sul consumo domestico di metano fino a 480 metri cubi consumati per ogni anno solare e' del 10% (20% sull'eventuale consumo residuo dell'anno). Cio' per effetto del d.lgs. 26/07 -che ha recepito la direttiva 2003/96/CE-chiarita dalla circolare Agenzia delle Entrate n.2/e del 17/1/08.
Per approfondimenti si veda il sito dell'AUTORITA' GARANTE
- per informazioni sulle condizioni contrattuali:
clicca qui
- per informazioni sulle tariffe del mercato vincolato:
clicca qui
GLI STANDARD COMUNI DI QUALITA' E GLI INDENNIZZI AUTOMATICI
L'Autorita' garante per l'energia ed il gas ha definito, con delibera 120/2008, gli standard di qualita' validi per il triennio 2009/2012 per tutti i distributori e venditori di gas, anche quelli del mercato libero, pur se piccoli.
Questa delibera va a sostituire la 168/2004 che e' comunque rimasta in vigore fino a tutto il 2009, abrogata definitivamente dal 1/1/2010.
Gli standard riguardano i tempi di esecuzione delle varie prestazioni dei gestori, dall'emissione di preventivi all'attivazione della fornitura, verifiche contatori, etc. etc.
Essi sostituiscono di fatto quelli che in passato erano singolarmente previsti dai vari gestori nelle loro carte dei servizi, in modo che le regole risultino uniformi.
Gli standard di qualita' che maggiormente interessano l'utente sono quelli detti "standard specifici" , ovvero quelli che per determinate prestazioni prevedono precisi tempi massimi e per i quali, in caso di mancato rispetto spettano dei rimborsi forfettari.
Ogni gestore deve poi relazionare ogni anno all'Autorita' il proprio rispetto, in termini percentuali, degli "standard generici", relativi ad attivita' piu' complesse (tempi di esecuzione lavori complessi, risposte a reclami scritti, tempi di sostituzione del contatore, etc.). L'Autorita' rende pubblici tali dati che debbono servire come riferimento.
Ogni volta che un cliente richiede una prestazione soggetta agli standard specifici questi debbono essergli comunicati insieme agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei termini e ad un codice che individua la prestazione (codice univoco di rintracciabilita').
Entro il 30 Giugno di ogni anno, inoltre, i venditori devono allegare alle proprie fattura gli standard specifici e generici di qualita' di propria competenza, con indicazione degli indennizzi automatici. Devono anche essere date informazioni sugli orari di apertura degli sportelli e i tempi medi di attesa agli stessi.
STANDARD COMUNI
| Prestazione |
Utenze domestiche con consumi bassi o intermedi (contatore fino alla classe G25) |
Grandi clienti con consumi elevati (contatore fino alla classe G40) |
Indennizzo automatico base (per piccoli consumatori di gas, contatore fino a classe G6) |
| Preventivazione lavori semplici |
max 15 giorni lavorativi |
max 15 giorni lavorativi |
30 euro |
| Preventivazione lavori complessi |
max 40 giorni lavorativi |
max 40 giorni lavorativi |
30 euro |
| Esecuzione lavori semplici |
max 10 giorni lavorativi dall'accettazione preventivo |
max 15 giorni lavorativi
dall'accettazione preventivo |
30 euro |
| Attivazione fornitura |
max 10 giorni lavorativi |
max 15 giorni lavorativi |
30 euro |
| Disattivazione fornitura su richiesta del cliente (non applicabile per volture o subentri) |
max 5 giorni lavorativi |
max 7 giorni lavorativi |
30 euro |
| Riattivazione fornitura a seguito di sospensione per morosita' |
2 giorni feriali |
2 giorni feriali |
30 euro |
| Fascia di puntualita' per appuntamenti personalizzati |
2 ore |
2 ore |
30 euro |
| Tempo masimo di verifica della pressione di fornitura |
10 giorni lavorativi |
10 giorni lavorativi |
30 euro |
Esiti di verifiche del contatore, fatte presso l'utenza, su richiesta del cliente
e tempo di sostituzione dalla ricezione del resoconto di verifica (vedi piu' avanti) |
indicativo 10 giorni lavorativi |
indicativo 10 giorni lavorativi |
Non previsto |
| Esecuzione lavori complessi (vedi piu' avanti) |
indicativo 60 giorni lavorativi |
indicativo 60 giorni lavorativi |
Non previsto |
Rettifica fatturazione o invio di dinieghi motivati (*)
Tempo di risposta motivata ai reclami scritti (*) |
90 giorni solari
40 giorni solari
|
90 giorni solari
40 giorni solari
|
20 euro
20 euro
|
(*) Standard fissati dalla Delibera 164/08. Per approfondimenti vedi scheda ENERGIA ELETTRICA E GAS: INDENNIZZI SUI SERVIZI DI VENDITA riportata tra i link utili.
Con l'espressione "tempo indicativo" si intende un termine che va rispettato dai gestori/venditori in una certa percentuale rispetto al totale degli utenti e che non e' perentorio per il singolo caso.
Per giorni feriali si intendono i giorni dal lunedi' al sabato, escluse le festivita' infrasettimanali; per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedi' al venerdi', escluse le festivita' infrasettimanali.
Il conteggio dei termini parte dal giorno in cui la richiesta viene ricevuta dal proprio gestore/venditore. Per le prestazioni del distributore, pero' (il rilascio di preventivi e gli interventi tecnici sul contatore o sulla rete di distribuzione) il termine parte dal giorno in cui la domanda viene ricevuta dal distributore. Il gestore/venditore ha 2 giorni lavorativi di tempo per l'inoltro.
Nel caso in cui sia richiesta una qualche attivita' del cliente (trasmettere documenti, dare conferme, eseguire lavori per proprio conto, etc.) il conteggio parte da quando il distributore riceve quanto richiesto o conferma scritta di ultimazione dei lavori. Se prima di realizzare il lavoro e' necessario un appuntamento con il cliente per un sopralluogo e il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo e' esclusa dal conteggio del tempo di esecuzione.
Attenzione! In caso di richieste di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione dovuta a morosita', il venditore deve inoltrare la comunicazione dell'avvenuto pagamento del cliente al distributore locale immediatamente, nello stesso giorno in cui la riceve.
Detti termini devono essere comunicati all'utente ogni qual volta questi richiede una prestazione soggetta a standard specifico. L'informazione deve comprendere anche l'indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.
Il lavoro semplice, per quanto riguarda il gas, e' la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’allacciamento in bassa pressione (cioe' la parte di impianto che collega il contatore alla tubazione stradale) eseguito con un intervento limitato all’allacciamento medesimo ed eventualmente al contatore. In tutti gli altri casi il lavoro è complesso.
Per i lavori complessi il tempo (indicativo) di realizzazione e' di 60 giorni lavorativi. da quando il distributore locale ha ricevuto la richiesta. Se detto termine non puo' essere rispettato, il distributore deve comunicare al cliente il nome e i recapiti della persona responsabile dell'esecuzione dei lavori stessi, nonche' i tempi previsti per la realizzazione.
Il conteggio dei tempi non tiene conto del tempo necessario al distributore per ottenere le autorizzazioni eventualmente previste per l’esecuzione del lavoro (ad esempio, per gli scavi stradali).
GLI INDENNIZZI AUTOMATICI
In tutti i casi in cui non vengono rispettati i tempi massimi fissati dall'Autorita', scattano degli indennizzi che il venditore deve liquidare all'utente senza che questi debba farne richiesta (a differenza di quanto avveniva in passato per gli indennizzi previsti dalle singole carte dei servizi). Se l'utente viene fornito da un venditore diverso dal distributore locale, e' il venditore che deve risarcire il cliente facendo da tramite con il distributore stesso.
L'indennizzo base corrisponde a 30 euro per i piccoli consumatori di gas (contatori fino alla classe G6), 60 euro per i clienti con consumi intermedi (contatori dalla classe G10 alla classe G25), 120 euro per i grandi clienti (contatori classe G40).
L'indennizzo dev'essere accreditato entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione, nella prima bolletta utile, o al piu' tardi entro il triplo del tempo dello standard. Nel caso di indennizzo per mancato rispetto della fascia di puntualita' degli appuntamenti, il termine parte dalla data dell'appuntamento stesso.
Se entro sei mesi dai termini di cui sopra l'indennizzo non e' stato pagato il suo importo triplica, e l'accredito deve comunque avvenire entro sette mesi dalla prestazione.
L'aver ricevuto l'indennizzo non impedisce ovviamente all'utente di avanzare richieste di rimborso danni soggettive.
L’indennizzo automatico non e' dovuto:
- quando il mancato rispetto dello standard specifico di qualita' e' dovuto a cause imputabili al cliente o a terzi o a cause di forza maggiore;
- quando il cliente non e' in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all’esercente per l’effettuazione della prestazione richiesta;
- se il cliente ha chiesto un appuntamento personalizzato per un sopralluogo necessario all'esecuzione della prestazione;
- se il cliente ha chiesto un appuntamento personalizzato in data successiva di oltre 60 giorni solari rispetto alla data proposta dal distributore; in questo caso non viene corrisposto l'indennizzo automatico per mancato rispetto della fascia di puntualita'.
VERIFICA DEL CONTATORE
Come gia' visto gli esiti di verifiche al contatore vanno comunicati entro un termine indicativo di 10 giorni lavorativi, quando effettuate presso l'utenza. Non si tratta di uno standard specifico ma generico (che i venditori devono rispettare per una certa percentuale di casi), ed a fronte di un suo mancato rispetto non sono previsti indennizzi automatici.
Le verifiche tecniche sul contatore possono essere chieste direttamente al proprio venditore che inoltra -e conferma- la richiesta al distributore locale.
Viene fissato un appuntamento. Quando possibile la verifica deve essere fatta presso il cliente finale, in casi particolari puo' essere utilizzato un laboratorio qualificato. In questi casi il distributore avvisa il venditore entro 10 giorni.
Se vengono accertati degli errori di misura superiori ai valori "ammissibili" previsti dalla normativa tecnica, il distributore dispone la sostituzione gratuita del contatore (fatta redigendo un verbale) e la ricostruzione dei consumi calcolata dal momento in cui si e' verificato il guasto, o la rottura, sulla base dell'errore rilevato. Se il momento del guasto non e' determinabile con certezza, si fa riferimento a non piu' di un anno precedente la data di verifica. Se non e' utilizzabile la percentuale di errore rilevato, per la ricostruzione vengono presi a riferimento i consumi storici del cliente relativi agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruiti. Se il cliente ha dei riferimenti che dimostrano consumi diversi li puo' ovviamente presentare, documentandoli.
Tutta la documentazione relativa alla ricostruzione deve essere inoltrata al cliente finale entro due mesi dalla data di verifica del contatore. Entro i successivi 30 giorni il cliente puo' presentare le sue osservazioni e contestare la ricostruzione documentando le proprie motivazioni.
Dal 1/1/09 il termine (standard generico) massimo di sostituzione del contatore sara' di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'esito della verifica.
Se gli errori rilevati non superano invece la soglia fissata dalla normativa, la verifica comporta un costo che non puo' essere superiore a 40 euro (per i piccoli clienti con contatori di classe fino alla G6 che non hanno chiesto altre verifiche nei cinque anni precedenti). Il costo e' invece di 5 euro in alcuni casi particolari (ad oggi per utenti con contatori fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965 dal 1/1/2009 per utenti con contatori fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;
dal 1/7/2009 per utenti con contatori fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975, etc.).
Il cliente che ha chiesto la verifica deve ricevere, dal proprio venditore, un resoconto scritto.
Sul sito Internet dei distributori devono essere riportati i costi di verifica diversificati per tipo di utenza.
Per quanto riguarda le richieste di verifica della pressione, il controllo e gli eventuali interventi di ripristino della pressione, sono gratuiti.Diversamente, se l'esito e' negativo, il distributore puo' addebitare al venditore (che a sua volta puo' rifarsi sul cliente finale) la somma massima di 30 euro per i clienti alimentati in bassa pressione che non hanno richiesto controlli da piu' di un anno.
Attenzione! La sostituzione del contatore puo' avvenire anche su iniziativa del distributore. In questo caso il cliente finale deve essere avvisato con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi. L'avviso deve contenere anche l'informazione riguardante la possibilita' per il cliente di chiedere una verifica del contatore entro sette giorni prima della data prevista di sostituzione.
Fonte: delibera 168/04 articolo 43
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU UN NUOVO IMPIANTO
Le procedure di attivazione della fornitura di gas su un nuovo impianto sono ad oggi regolate dalle disposizioni della delibera 40/04 dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, delibera piu' volte aggiornata.
Detta delibera stabilisce obblighi inerenti la sicurezza degli impianti a gas, e nella prima fase della sua esecuzione prevede che siano coinvolti gli impianti nuovi con espletamento del controllo all'atto dell'attivazione di fornitura del gas.
In pratica il distributore deve subordinare l'attivazione della fornitura alla verifica di una serie di documentazioni inerenti l'impianto e la sua corretta installazione.
L'attivazione deve essere chiesta al venditore con il quale si sottoscrive il contratto, venditore che provvedera' a dare informazioni sulla procedura da seguire inviando una lettera informativa (Allegato G della delibera) e parte della documentazione (richiesta di attivazione precompilata e copia dell'attestazione che dovra' essere rilasciata dalla ditta che ha installato l'impianto).
La documentazione necessaria -da inviare a cura del cliente al distributore- e':
- la conferma della richiesta di attivazione della fornitura del gas, compilata e firmata dall'utente utilizzando un modulo precompilato e fornito dal venditore (allegato" H"della delibera);
- l'attestazione firmata dall'installatore dell'impianto completa di tutti i documenti richiesti (redatta su modulo predisposto conforme a quello proposto dall'Autorita' garante, l'Allegato I della delibera).
Il distributore deve effettuare tutti gli accertamenti necessari ed in caso di esito positivo attiva la fornitura nei tempi massimi previsti dalla regolamentazione dell'Autorita' garante (delibera 168/04) ovvero entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la documentazione.
In caso di esito negativo il distributore non attiva la fornitura e invia una comunicazione al cliente almeno due giorni lavorativi prima dell'eventuale data fissata con il venditore per l'attivazione, motivando la sua decisione e indicando le non conformita' riscontrate, invitando il cliente a presentare una nuova richiesta.
In caso invece di accertamento impedito -per carenza di documentazione quando comunque sono stati consegnati gli allegati H e I ed il resto non arriva entro 30 giorni lavorativi- la fornitura viene comunque attivata ma il cliente viene avvisato -sia dal distributore che dal venditore sulla prima bolletta utile- della carenza con invito a provvedere.
Se il distributore non riceve la documentazione completa entro 90 giorni solari dal ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione detta richiesta viene annullata.
Dell'esito negativo o dell'accertamento impedito viene data notizia anche al Comune che ha facolta' di effettuare verifiche proprie al prezzo fissato in euro 60. Se l'esito della verifica del Comune e' negativo, il distributore -avvertito- puo' sospendere la fornitura eventualmente attivata nel frattempo.
La procedura comporta un costo fisso da pagare al venditore -che poi lo versa al distributore- di 40 euro per gli impianti con potenza termica non superiore a 34,8 kw (un normale impianto domestico dotato di caldaia di potenza inferiore ai 35kw). Il costo aumenta all'aumentare della potenza dell'impianto. Il costo puo' aumentare nel caso che la pratica incontri problemi per responsabilita' del cliente.
Fonte per approfondimenti:
Delibera 40/04 con allegati:
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L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCIDENTI
L'Autorita' garante ha stabilito, con delibera 152/03, che tutti i clienti finali con consumi fino a 200.000 metri cubi l'anno sono coperti da una assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilita' civile per danni derivanti dall'uso del gas.
La copertura e' garantita per chiunque utilizzi il gas, anche occasionalmente, indipendentemente dal contratto sottoscritto.
L'assicurazione e' gestita dal Comitato Italiano Gas (Cig) contattabile con diverse modalita' tutte ben spiegate sul sito clicca qui
LINK UTILI
- Scheda pratica ENERGIA ELETTRICA E GAS: INDENNIZZI SUI SERVIZI DI VENDITA: clicca qui
- Sito dell'Autorita' con tutte le informazioni utili:
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- Elenco venditori del mercato libero:
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Ha collaborato Katia Moscano