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RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA
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Modulo 
12 giugno 2004 0:00
 

PRIMA DI UTILIZZARE IL MODULO:
  • consigliamo la lettura di queste schede pratiche, contenenti molte informazioni utili e possibili spunti per redigere il ricorso: Multe: cosa fare (pagare o ricorrere) - Il verbale e la sua notifica - Autovelox & co: una guida
  • per gli autovelox irregolari a Firenze e dintorni, leggi qui
  • il ricorso puo' essere anche presentato on-line sul sito del ministero della Giustizia. E' però necessaria anche la presentazione di persona o per raccomandata a/r  finche' non sara' possibile utilizzare la posta elettronica certificata. Pertanto, a nostro avviso, è inutile ad oggi complicarsi la vita con la procedura online.
  • consigliamo di copiarsi e incollarsi il modulo qui riportato su un file di testo (Word, Open Office, etc.) per modificarlo e compilarlo, piuttosto che stamparlo così com'è e riempirlo a penna.
  • Leggere attentamente le note che troverete sotto il modulo. Vi sono istruzioni importanti su come redigere e presentare il ricorso onde evitare errori che potrebbero comportarne il respingimento.
  • Si chiede per cortesia di inviare una copia per conoscenza anche a Aduc - Associazione Utenti Consumatori Aps, Via Masaccio 242, 50132 Firenze (per posta ordinaria) (*). Questo ci permette di conoscere e valutare il comportamento delle pubbliche amministrazioni.
 
SERVIZIO "SCRIVIMI UN RICORSO". Per chi è interessato, l'Aduc offre il servizio a contributo minimo di redazione di ricorsi. Per informazioni e preventivo, utilizza questo modulo oppure l'email [email protected] allegando la scannerizzazione del verbale e indicando i motivi per cui pensi di fare ricorso.
 
 
  ======== INIZIO DEL MODULO ========

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ............................  [oppure AL PREFETTO DI .................]

RICORRE

Il/la sig. ................., codice fiscale ................, nato/a a ................. il ................. e residente a ................. cap.................via ................. n. .... tel ................. E-mail ................. Fax ................., ai fini del presente ricorso domiciliato presso: .................... (nota 1)  

CONTRO

[scegliere il proprio caso]

- Il Comune di .......... ,nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via............n.....
Nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale (Vigili Urbani) o dagli ausiliari del traffico.

- La Provincia di .......... ,nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Via............n.....
Nel caso di multe elevate da funzionari o agenti provinciali (es., Polizia provinciale, etc.).

- La Regione  .......... ,nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Via............n.....
Nel caso di multe elevate da funzionari o agenti regionali

- Il Prefetto di .......... , con sede in .... Via............n.....
Nel caso di multe elevate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'Anas (es: Carabinieri, Polizia Stradale, Corpo forestale, Guardia di Finanza, etc.), oppure nel caso ci si opponga ad una ordinanza-ingiunzione del prefetto

AVVERSO

Il ....................... [verbale di accertamento. cartella esattoriale, ordinanza-ingiunzione, etc.] n. ..................., notificato in data ................... emanato da ................... [Polizia municipale, Polizia stradale, Carabinieri, Prefetto, etc] di..................., e che si allega in originale (nota 2)

Per i seguenti motivi:

[di seguito esporre i motivi per cui si chiede l'annullamento. Vedi sotto la nota 3 per alcuni esempi. Leggi anche le schede pratiche menzionate sopra. In questa parte del ricorso fare riferimento anche a documenti, se ce ne sono, da allegare al ricorso, come ad esempio fotografie, mappe, oppure a testimoni da convocare in udienza]

- .....................................................................................................
- .....................................................................................................

Istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato
Appare evidente, per quanto sin qui dedotto, la piena sussistenza del fumus boni iuris che giustifica la sospensione degli effetti dell’atto impugnato. Del resto, ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell'atto, il ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare la sanzione intera, con chiaro pregiudizio patrimoniale. Inoltre, in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione. Anche per questo si chiede l’accoglimento della presente domanda cautelare.

CHIEDE

All'Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e pene accessoriedi voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato, ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente.

Con vittoria di spese di lite.

Dichiara

Ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa e' di € …………… . Pertanto versa il contributo di € ……………..  [e € 27 per spese forfettizzate]. (nota 4)

Il presente ricorso è redatto in n. ..... copie  [generalmente 5 copie, oltre l'originale. Alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno. Fotocopiare anche verbale, documento d'identità, e eventuali allegati]

Si allegano:
- atto impugnato in originale
 - copia del documento di identità
- [elencare eventuali altri allegati]

Luogo e data ...................

Firma ...................
 
====== FINE DEL MODULO ======

NOTE

Nota 1
- Inserire qui l'indirizzo presso cui si vogliono ricevere le comunicazioni -solitamente per raccomandata- da parte del Giudice di pace (ad esempio, la convocazione in udienza). N.B. Nonostante la Corte Costituzionale abbia più volte ribadito il contrario, alcuni Giudici di pace non notificano -sbagliando!- le comunicazioni relative al ricorso (convocazioni in udienza, etc.)  al di fuori del Comune in cui operano. Per evitare brutte sorprese, si consiglia di contattare la cancelleria del giudice di pace per assicurarsi che rispetti la legge, altrimenti è consigliabile domiciliarsi presso il Comune dove opera il giudice (magari presso un conoscente o altro).- Ricorso congiunto. Se il conducente è diverso dal proprietario, è possibile aggiungerlo fra i ricorrenti (es: RICORRONO il sig. .... in qualità di proprietario del mezzo e intestatario dell'atto, e congiuntamente il sig.... in qualità di conducente e autore materiale della violazione contestata). In questo modo, potranno presentarsi in udienza sia il proprietario che il conducente, oppure anche uno solo di essi. 

Nota 2
 - Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Il termine per ricorrere al Prefetto contro un verbale è invece 60 giorni dalla notifica.
- Il ricorso essere inviato all'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, in cinque copie (alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno) e allegando l'originale dell'atto (alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia). E' possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera' pero', in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l'archiviazione e probabile raddoppio della sanzione. Inoltre, il procedimento dovra' comunque essere registrato.
- Come detto, e' possibile presentare il ricorso anche avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, entro 30 giorni dalla notifica. Sia in caso di rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del Prefetto (180 giorni se spedito ai vigili che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg se spedito al Prefetto direttamente) e di notifica susseguente dell'ordinanza -150 gg.
- La predetta bozza puo' essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona (in quanto è possibile fare tutto per posta, senza doversi presentare in udienza]. Il ricorso al Prefetto lo consigliamo solo nei casi di manifesta ovvieta' del vizio, perché il Prefetto tende a dare torto e deve raddoppiare la multa in caso di rigetto del ricorso.
- E' possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale (atto successivo all'emissione del verbale) ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all'emissione della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi fossero irregolarita', non e' invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale. In questo caso, in luogo di "verbale" occorrera' ovviamente parlare di "cartella", e si deve presentare entro 30 giorni dalla notifica. Si legga in proposito la scheda pratica La cartella esattoriale

Nota 3
 Inserire tutti i possibili motivi di nullita', ad esempio:
- trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o proprietario) o del veicolo (targa, tipo).
- mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle stesse.
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato. Attenzione, pero', se il verbale e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa" e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (sentenze di cassazione 1923/99, 4567/99, 6065/05 e 21045/06 nonche' circolare del Ministero dell'interno del 25/8/2000)
- mancanza del giorno, dell'ora o del luogo dell'infrazione od errore su tali dati.
- mancata esposizione dei fatti.
- errore nella lettura della targa e/o mancanza di corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto
- invio verbale dopo 90 giorni dall'identificazione del trasgressore (150 se l'infrazione e' stata commessa prima del 13/8/2010). Per i dettagli sul conteggio del termine si veda la scheda pratica indicata in testa al modulo.
- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione -tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu' ampio margine per gli avvisi; ad esempio e' ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici).
- mancanza del segnale.
- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l'errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI).
- non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione.
- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201 comma 1 e 1bis.).
- mancata segnalazione dell'autovelox -o del telelaser- ai sensi di quanto previsto dal d.l. 117/07 convertito nella legge 160/07 (segnalazione con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli). Quando possibile la cosa va dimostrata, con testimoni o documentazione.
- omissione dei motivi per i quali non si è proceduto al fermo immediato (citazione degli estremi del decreto prefettizio, impossibilità di effettuarlo in piena sicurezza o senza bloccare il traffico, etc.). Si ricordi che ci sono circolari e sentenze che espressamente ritengono legittima l'omissione del fermo immediato in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuarlo in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l'esclusione dal fermo immediato per i casi individuati dal codice della strada dall'art. 201 e suo regolamento.

Nota 4
Il valore della causa equivale alla sanzione intera (o alla somma delle sanzioni intere, se più verbali sono inclusi nel medesimo ricorso). In altre parole, è la sanzione minima (se pagata entro 60gg dalla notifica), moltiplicata per due, oltre le spese di notifica, se ce ne sono. Es: se la sanzione è di  Euro 155 euro + Euro 5,50 di spese di notifica, il valore della causa sarà di Euro 315,50 (155 x 2 + 5,50).
Il pagamento del contributo unificato, la cui ricevuta va allegata al ricorso, va pagata tramite il servizio Pago PA. Non è necessario avere lo Spid.
L'importo del contributo unificato è determinato in base al valore della causa:
- ricorsi sino a € 1.033 si paga solo il contributo unificato di € 43,00;
- ricorsi di valore da € 1.033,01 a € 1.100, contributo unificato di € 43,00 + marca da bollo da € 27,00;
- ricorsi di valore superiore a € 1.100,01 sino a € 5.200 , contributo Unificato di € 98,00 + marca da bollo da € 27,00;
- ricorsi di valore superiore a € 5.200,01 sino a €.26.000, contributo unificato di € 237,00 + marca da bollo da € 27,00;
- ricorsi di valore indeterminabile, contributo unificato di € 237,00 + marca da bollo da € 27,00;
N.B. Nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore sul ricorso, il contributo unificato è di € 1.686,00!  

(aggiornato al 09 Febbraio 2023)

(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS