Cara ADUC
voce in bolletta energia elettrica
Domanda
17 ottobre 2018
Buonasera,
sono cliente da Aprile 2017 della società Estra Prometeo, distributrice di Energia e Gas.
Per problemi con la stessa società è mia intenzione cambiare fornitore, premetto che le fattura inviate non hanno il dettaglio dei costi, il motivo per cui non lo ricevo a detta dell'operatore del call center è che l'ARERA ha lasciato alla società stessa la decisione di inviarla spontaneamente, ma la stessa società non mi ha chiesto se volevo l'invio dei dettaglio o meno. E' CORRETTO QUESTO COMPORTAMENTO DI NON INFORMARE IL CLIENTE.
Su mia richiesta sono riuscito ad avere tutti i dettagli delle fatture emesse, da una analisi di questi ho letto che dalla seconda emissione fattura trovo un addebito di euro 2 al mese con questa voce: CAMBIO PIANO.
Mi hanno spiegato che una sorta di assicurazione da pagare mensilmente anzichè pagare euro 25 se io chiedo di cambiare tipo di contratto (il mio contratto ha il prezzo bloccato per 12 mesi) e è stato deciso a LIVELLO AZIENDALE.
QUESTA VOCE NON E' INDICATA SUL CONTRATTO E NON MI HANNO COMUNICATO IN NESSUN MODO SE VOLESSI O MENO QUESTA COPERTURA.
Chiedo: QUALE ARTICOLO DEL CODICE CIVILE MI PERMETTE DI CONTESTARE QUESTO ADDEBITO INSERITO SENZA COMUNICAZIONE E NON PRESENTE IN CONTRATTO.
Ultima cosa, per il Gas ho versato il Deposito Cauzionale, questo a chiusura contratto mi deve essere restituito maggiorato degli interessi, quale percentuale deve essere applicata?
Grazie per l'attenzione, resto in attesa di una Vs. risposta.
Luigi, dalla provincia di PG
sono cliente da Aprile 2017 della società Estra Prometeo, distributrice di Energia e Gas.
Per problemi con la stessa società è mia intenzione cambiare fornitore, premetto che le fattura inviate non hanno il dettaglio dei costi, il motivo per cui non lo ricevo a detta dell'operatore del call center è che l'ARERA ha lasciato alla società stessa la decisione di inviarla spontaneamente, ma la stessa società non mi ha chiesto se volevo l'invio dei dettaglio o meno. E' CORRETTO QUESTO COMPORTAMENTO DI NON INFORMARE IL CLIENTE.
Su mia richiesta sono riuscito ad avere tutti i dettagli delle fatture emesse, da una analisi di questi ho letto che dalla seconda emissione fattura trovo un addebito di euro 2 al mese con questa voce: CAMBIO PIANO.
Mi hanno spiegato che una sorta di assicurazione da pagare mensilmente anzichè pagare euro 25 se io chiedo di cambiare tipo di contratto (il mio contratto ha il prezzo bloccato per 12 mesi) e è stato deciso a LIVELLO AZIENDALE.
QUESTA VOCE NON E' INDICATA SUL CONTRATTO E NON MI HANNO COMUNICATO IN NESSUN MODO SE VOLESSI O MENO QUESTA COPERTURA.
Chiedo: QUALE ARTICOLO DEL CODICE CIVILE MI PERMETTE DI CONTESTARE QUESTO ADDEBITO INSERITO SENZA COMUNICAZIONE E NON PRESENTE IN CONTRATTO.
Ultima cosa, per il Gas ho versato il Deposito Cauzionale, questo a chiusura contratto mi deve essere restituito maggiorato degli interessi, quale percentuale deve essere applicata?
Grazie per l'attenzione, resto in attesa di una Vs. risposta.
Luigi, dalla provincia di PG
Risposta ADUC
sul punto 1- la regola generale è quella dell'art. 1372 secondo cui "il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge." Ciò significa che le modifiche unilaterali apportate senza il consenso dell'altra parte non hanno effetto obbligatorio.
Il contratto di luce o gas riporta una data di avvio e di scadenza delle condizioni economiche legate alla fornitura di energia. Con l’approssimarsi della scadenza di queste condizioni, l’operatore invia all’utente una lettera in cui comunica quelle nuove, decise in modo unilaterale, cioè senza alcun tipo di contrattazione con il cittadino. E’ un suo diritto, com’è anche quello dell’utente rifiutare questa proposta.
Il codice deontologico approvato dall’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas (Delibera AEEDSI Arg/Com 104/10) fissa in 3 mesi il preavviso con cui deve essere inviata all’utente, in forma scritta, la proposta contenente le variazioni sui costi. Il conteggio deve iniziare dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione. Salva prova contraria, la lettera si intende ricevuta dopo 10 giorni.
La lettera va inviata separatamente rispetto alle fatture (non devono essere contenute nella stessa busta) a meno che non contenga una diminuzione dei prezzi rispetto a quelli originali previsti dal contratto. Deve avere come oggetto “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e deve riportare:
il testo completo di ogni disposizione contrattuale che risulta dalla modifica proposta;
i contenuti e gli effetti della variazione proposta spiegati in modo chiaro, completo e comprensibile da tutti;
modalità e termini con cui il cliente può comunicare l’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri (il limite è di 30 giorni);
la spiegazione chiara e comprensibile del fatto che l’utente ha il diritto di essere fornito dallo stesso esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In pratica, la possibilità di rifiutare la modifica unilaterale del contratto ma di ricevere la fornitura dallo stesso operatore alle condizioni attuali e non a quelle proposte. Anche in questo caso, il cliente ha 30 giorni di tempo per darne comunicazione via fax o tramite raccomandata a/r.
Sul punto 2- gli interessi sul deposito cauzionale sono a quelli del tasso legale.
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna entro 50 giorni, fare un tentativo di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):
http://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, si potra' fare causa presso il proprio giudice di pace, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Il contratto di luce o gas riporta una data di avvio e di scadenza delle condizioni economiche legate alla fornitura di energia. Con l’approssimarsi della scadenza di queste condizioni, l’operatore invia all’utente una lettera in cui comunica quelle nuove, decise in modo unilaterale, cioè senza alcun tipo di contrattazione con il cittadino. E’ un suo diritto, com’è anche quello dell’utente rifiutare questa proposta.
Il codice deontologico approvato dall’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas (Delibera AEEDSI Arg/Com 104/10) fissa in 3 mesi il preavviso con cui deve essere inviata all’utente, in forma scritta, la proposta contenente le variazioni sui costi. Il conteggio deve iniziare dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione. Salva prova contraria, la lettera si intende ricevuta dopo 10 giorni.
La lettera va inviata separatamente rispetto alle fatture (non devono essere contenute nella stessa busta) a meno che non contenga una diminuzione dei prezzi rispetto a quelli originali previsti dal contratto. Deve avere come oggetto “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e deve riportare:
il testo completo di ogni disposizione contrattuale che risulta dalla modifica proposta;
i contenuti e gli effetti della variazione proposta spiegati in modo chiaro, completo e comprensibile da tutti;
modalità e termini con cui il cliente può comunicare l’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri (il limite è di 30 giorni);
la spiegazione chiara e comprensibile del fatto che l’utente ha il diritto di essere fornito dallo stesso esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In pratica, la possibilità di rifiutare la modifica unilaterale del contratto ma di ricevere la fornitura dallo stesso operatore alle condizioni attuali e non a quelle proposte. Anche in questo caso, il cliente ha 30 giorni di tempo per darne comunicazione via fax o tramite raccomandata a/r.
Sul punto 2- gli interessi sul deposito cauzionale sono a quelli del tasso legale.
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna entro 50 giorni, fare un tentativo di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):
http://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, si potra' fare causa presso il proprio giudice di pace, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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