Cara ADUC
Tim rifiuta rimborso e Corecom dichiara inammissibile: cosa fare
Domanda
18 settembre 2026
La problematica telefonica è stata dismessa passivamente dal Corecom come richiesto da Tim, nonostante le indicazioni di legge suggerite da Aduc stessa dicano e dimostrino il contrario.
Tim si è rifiutata anche di ripristinare le condizioni originarie di contratto abusivamente cambiato, si è rifiutata di rimborsarmi quale utente pagatore le somme indebitamente percepite.
Tim ha rifiutato qualsiasi discussione affermando in maniera chiarissima e netta che se non verranno accettate le sue condizioni non farà nulla e ha obbligato alla inammissibilità del procedimento il conciliatore.
Chiedo aiuto e assistenza ad Aduc.
Silvia, dalla provincia di RC
Tim si è rifiutata anche di ripristinare le condizioni originarie di contratto abusivamente cambiato, si è rifiutata di rimborsarmi quale utente pagatore le somme indebitamente percepite.
Tim ha rifiutato qualsiasi discussione affermando in maniera chiarissima e netta che se non verranno accettate le sue condizioni non farà nulla e ha obbligato alla inammissibilità del procedimento il conciliatore.
Chiedo aiuto e assistenza ad Aduc.
Silvia, dalla provincia di RC
Risposta ADUC
Gentile Silvia,
Comprendiamo la frustrazione per l'esito che ci descrive, ma è importante ricostruire con precisione i passaggi già fatti e quelli ancora percorribili, perché da quanto scrive non ci sembra che la strada sia affatto chiusa.
Se il Corecom ha dichiarato inammissibile o improcedibile l'istanza su richiesta dell'operatore, occorre prima di tutto capire il motivo tecnico di questa decisione: può dipendere da un difetto formale nel reclamo preventivo, da una carenza nella domanda di conciliazione, o da eccezioni sollevate dall'operatore che il Corecom ha ritenuto fondate. Questo aspetto tecnico va verificato leggendo con attenzione il verbale di chiusura del procedimento, che dovrebbe indicare le motivazioni. Le consigliamo di procurarselo se non lo ha già e di rileggerlo con cura.
Ad ogni modo, se la conciliazione presso il Corecom si è chiusa senza accordo questo non le preclude affatto la tutela sostanziale. Ha comunque due strade aperte e alternative tra loro: presentare istanza di definizione della controversia al Corecom stesso (modulo GU14, da depositare entro 3 mesi dalla chiusura del tentativo di conciliazione), che è gratuita, non richiede avvocato e può portare a indennizzi tabellari automatici; oppure agire direttamente davanti al Giudice di Pace (se il valore della controversia non supera 5.000 euro) per far accertare l'illegittimità della modifica contrattuale e ottenere il rimborso delle somme che ritiene indebitamente addebitate. Ricordiamo che il Corecom in sede di definizione riconosce solo indennizzi automatici, non il risarcimento del maggior danno: per quello serve comunque il giudice, anche dopo la definizione GU14.
Se invece è stata dichiarata inammissibile, potrà ripresentare la richiesta di conciliazione, sanando i vizi di inammissibilità.
Comprendiamo la frustrazione per l'esito che ci descrive, ma è importante ricostruire con precisione i passaggi già fatti e quelli ancora percorribili, perché da quanto scrive non ci sembra che la strada sia affatto chiusa.
Se il Corecom ha dichiarato inammissibile o improcedibile l'istanza su richiesta dell'operatore, occorre prima di tutto capire il motivo tecnico di questa decisione: può dipendere da un difetto formale nel reclamo preventivo, da una carenza nella domanda di conciliazione, o da eccezioni sollevate dall'operatore che il Corecom ha ritenuto fondate. Questo aspetto tecnico va verificato leggendo con attenzione il verbale di chiusura del procedimento, che dovrebbe indicare le motivazioni. Le consigliamo di procurarselo se non lo ha già e di rileggerlo con cura.
Ad ogni modo, se la conciliazione presso il Corecom si è chiusa senza accordo questo non le preclude affatto la tutela sostanziale. Ha comunque due strade aperte e alternative tra loro: presentare istanza di definizione della controversia al Corecom stesso (modulo GU14, da depositare entro 3 mesi dalla chiusura del tentativo di conciliazione), che è gratuita, non richiede avvocato e può portare a indennizzi tabellari automatici; oppure agire direttamente davanti al Giudice di Pace (se il valore della controversia non supera 5.000 euro) per far accertare l'illegittimità della modifica contrattuale e ottenere il rimborso delle somme che ritiene indebitamente addebitate. Ricordiamo che il Corecom in sede di definizione riconosce solo indennizzi automatici, non il risarcimento del maggior danno: per quello serve comunque il giudice, anche dopo la definizione GU14.
Se invece è stata dichiarata inammissibile, potrà ripresentare la richiesta di conciliazione, sanando i vizi di inammissibilità.
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