Cara ADUC
Avvocato notifica ordinanza in ritardo: come agire per perdita di chance
Domanda
20 settembre 2026
Il mio avvocato mi ha notificato una ordinanza della Cassazione oltre i termini utili per il ricorso alla CEDU (4 mesi). Ho la prova documentale della mail inviata in ritardo e cerco tutela per attivare la sua assicurazione per perdita di chance.
Si allega un breve sunto della vicenda.
Si allega un breve sunto della vicenda.
Risposta ADUC
Gentile Modestino,
La vicenda che lei descrive riguarda un'ipotesi di responsabilità civile professionale dell'avvocato, materia che esula dal nostro ambito di competenza specifico, che è quello della tutela dei consumatori in senso stretto (acquisti, forniture, contratti bancari, locazioni, telefonia, e simili). Le forniamo comunque alcune indicazioni di orientamento generale, restando inteso che la valutazione della fondatezza dell'azione va affidata a un avvocato specializzato in responsabilità professionale, possibilmente diverso da quello che l'ha assistita finora.
Sul piano dei principi generali, se effettivamente la comunicazione dell'ordinanza le è pervenuta oltre il termine utile per proporre ricorso alla CEDU, e se questo ritardo è imputabile a negligenza del professionista, in astratto potrebbero sussistere gli estremi per un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'avvocato. Il danno da perdita di chance è effettivamente una categoria riconosciuta dalla giurisprudenza, ma la sua liquidazione è tutt'altro che automatica: il giudice dovrà valutare, in concreto, quale fosse la probabilità reale che il ricorso alla CEDU sarebbe stato dichiarato ricevibile e quale fosse la probabilità di un esito favorevole nel merito, dato che la CEDU non è un terzo grado di giudizio e richiede la dimostrazione di violazioni convenzionali specifiche, non un mero riesame del merito della controversia interna.
Le suggeriamo quindi, in concreto: primo, far valutare da un legale indipendente la solidità del caso, cioè le reali probabilità di successo che il ricorso CEDU avrebbe avuto, poiché su questo si fonderà la quantificazione del danno; secondo, verificare tramite l'assicurazione di responsabilità civile del professionista (obbligatoria per legge) la procedura di denuncia del sinistro, che normalmente richiede una richiesta scritta di risarcimento al professionista con contestuale informativa alla compagnia; terzo, valutare se preliminarmente tentare una negoziazione assistita o una mediazione, che per le controversie di risarcimento danni da responsabilità professionale è obbligatoria prima di adire il Tribunale.
Le ricordiamo infine che la prescrizione per l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista è quella ordinaria di 10 anni, decorrente dal fatto dannoso.
Per approfondire: la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria
La vicenda che lei descrive riguarda un'ipotesi di responsabilità civile professionale dell'avvocato, materia che esula dal nostro ambito di competenza specifico, che è quello della tutela dei consumatori in senso stretto (acquisti, forniture, contratti bancari, locazioni, telefonia, e simili). Le forniamo comunque alcune indicazioni di orientamento generale, restando inteso che la valutazione della fondatezza dell'azione va affidata a un avvocato specializzato in responsabilità professionale, possibilmente diverso da quello che l'ha assistita finora.
Sul piano dei principi generali, se effettivamente la comunicazione dell'ordinanza le è pervenuta oltre il termine utile per proporre ricorso alla CEDU, e se questo ritardo è imputabile a negligenza del professionista, in astratto potrebbero sussistere gli estremi per un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'avvocato. Il danno da perdita di chance è effettivamente una categoria riconosciuta dalla giurisprudenza, ma la sua liquidazione è tutt'altro che automatica: il giudice dovrà valutare, in concreto, quale fosse la probabilità reale che il ricorso alla CEDU sarebbe stato dichiarato ricevibile e quale fosse la probabilità di un esito favorevole nel merito, dato che la CEDU non è un terzo grado di giudizio e richiede la dimostrazione di violazioni convenzionali specifiche, non un mero riesame del merito della controversia interna.
Le suggeriamo quindi, in concreto: primo, far valutare da un legale indipendente la solidità del caso, cioè le reali probabilità di successo che il ricorso CEDU avrebbe avuto, poiché su questo si fonderà la quantificazione del danno; secondo, verificare tramite l'assicurazione di responsabilità civile del professionista (obbligatoria per legge) la procedura di denuncia del sinistro, che normalmente richiede una richiesta scritta di risarcimento al professionista con contestuale informativa alla compagnia; terzo, valutare se preliminarmente tentare una negoziazione assistita o una mediazione, che per le controversie di risarcimento danni da responsabilità professionale è obbligatoria prima di adire il Tribunale.
Le ricordiamo infine che la prescrizione per l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista è quella ordinaria di 10 anni, decorrente dal fatto dannoso.
Per approfondire: la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria
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