Cara ADUC
verbale polizia municipale torino
Domanda
24 febbraio 2018
Salve
ho ricevuto una notifica di un verbale per eccesso di velocità di 1Km/h in più il 19/12/2013 pagato con decurtazione del 30% entro i 5 giorni come prescrive la legge.
Nel 2015 ricevo un sollecito di pagamento da SORIS spa, società in House del Comune di Torino. Detto sollecito si riferisce all'importo del verbale più sanzioni e interessi. Non do seguito a questo sollecito perchè ritenevo di aver pagato.
A settembre 2017 mi arriva un'ingiunzione di pagamento con l'importo del verbale più interessi e sanzioni da SORIS spa. Nello stesso documento si invitava il soggetto a contattare la polizia municipale di Torino.
Chiamo la polizia di Torino riprendendo tutta la documentazione, SORIS mi dice che ho pagato ma ho commesso l'errore di decurtare il 30% dal totale della somma (sanzione+interessi) invece avrei dovuto applicare il 30% sulla sanzione e poi aggiungere gli interessi. Stiamo parlando di una somma di EURO 5,47.
In ogni caso dalla documentazione che ho ricevuto (sollecito nel 2015 e ingiunzione nel 2017) non c'è alcun riferimento alle somme già incassate da Soris e Polizia di Torino.
Invio una PEC alla Polizia Municipale di Torino dando la prova del pagamento e loro mi rispondono dicendo che alla somma di EURO 5,47 bisogna aggiungere un altro importo di EURO 3,80 per spese di notifica (di cosa? della PEC che ho inviato?) + EURO 7.36 per oneri di riscossione.
Decido di pagare la somma che non avevo versato per errore materiale EURO 5,47 e spiego con una PEC successiva che quelle somme sono state già pagate da me perchè incluse nelle spese del verbale ricevuto e saldato nel 2013.
La Polizia Municipale di TO mi risponde che non può annullare il verbale perchè mancano quelle somme (illegittime) e mi invita a contattare SORIS.
Contatto SORIS che mi dice che la somma è sempre la stessa e cioè il totale del verbale più sanzioni più interessi.
Dopo tantissime PEC in cui ho spiegato e chiesto di usare il buon senso senza successo vi chiedo cosa posso fare.
Ho anche citato nelle PEC la sentenza del Giudice di Pace di Milano N. 3753 del 29/04/2017 ruolo generale N. 64563 depositata dal giudice di Pace Umberto Dario Leuzzi di Milano
"In conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta l’obbligazione derivante dalla contravvenzione amministrativa è comunque estinta, perché occorre procedere alla differenziazione che il legislatore ha evidenziato tra importo della sanzione e spese del procedimento».
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-02/il-comune-non-
puo-raddoppiare-multa-chi-dimentica-pagare-spese-notifica-
210346.shtml?uuid=AEIGKIbC
Cosa posso fare? Conviene fare ricorso al Giudice di Pace?
Per principio ritengo che non esiste che vengano chieste ai cittadini delle somme illegittime e soprattutto c'è una scorrettezza incredibile da parte di Soris e Polizia nell'invio di documentazione in cui vengo dipinto come un debitore di somme assurde che ho già pagato.
Cordiali saluti
Grazie
Stafano, da Stornarella (FG)
ho ricevuto una notifica di un verbale per eccesso di velocità di 1Km/h in più il 19/12/2013 pagato con decurtazione del 30% entro i 5 giorni come prescrive la legge.
Nel 2015 ricevo un sollecito di pagamento da SORIS spa, società in House del Comune di Torino. Detto sollecito si riferisce all'importo del verbale più sanzioni e interessi. Non do seguito a questo sollecito perchè ritenevo di aver pagato.
A settembre 2017 mi arriva un'ingiunzione di pagamento con l'importo del verbale più interessi e sanzioni da SORIS spa. Nello stesso documento si invitava il soggetto a contattare la polizia municipale di Torino.
Chiamo la polizia di Torino riprendendo tutta la documentazione, SORIS mi dice che ho pagato ma ho commesso l'errore di decurtare il 30% dal totale della somma (sanzione+interessi) invece avrei dovuto applicare il 30% sulla sanzione e poi aggiungere gli interessi. Stiamo parlando di una somma di EURO 5,47.
In ogni caso dalla documentazione che ho ricevuto (sollecito nel 2015 e ingiunzione nel 2017) non c'è alcun riferimento alle somme già incassate da Soris e Polizia di Torino.
Invio una PEC alla Polizia Municipale di Torino dando la prova del pagamento e loro mi rispondono dicendo che alla somma di EURO 5,47 bisogna aggiungere un altro importo di EURO 3,80 per spese di notifica (di cosa? della PEC che ho inviato?) + EURO 7.36 per oneri di riscossione.
Decido di pagare la somma che non avevo versato per errore materiale EURO 5,47 e spiego con una PEC successiva che quelle somme sono state già pagate da me perchè incluse nelle spese del verbale ricevuto e saldato nel 2013.
La Polizia Municipale di TO mi risponde che non può annullare il verbale perchè mancano quelle somme (illegittime) e mi invita a contattare SORIS.
Contatto SORIS che mi dice che la somma è sempre la stessa e cioè il totale del verbale più sanzioni più interessi.
Dopo tantissime PEC in cui ho spiegato e chiesto di usare il buon senso senza successo vi chiedo cosa posso fare.
Ho anche citato nelle PEC la sentenza del Giudice di Pace di Milano N. 3753 del 29/04/2017 ruolo generale N. 64563 depositata dal giudice di Pace Umberto Dario Leuzzi di Milano
"In conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta l’obbligazione derivante dalla contravvenzione amministrativa è comunque estinta, perché occorre procedere alla differenziazione che il legislatore ha evidenziato tra importo della sanzione e spese del procedimento».
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-02/il-comune-non-
puo-raddoppiare-multa-chi-dimentica-pagare-spese-notifica-
210346.shtml?uuid=AEIGKIbC
Cosa posso fare? Conviene fare ricorso al Giudice di Pace?
Per principio ritengo che non esiste che vengano chieste ai cittadini delle somme illegittime e soprattutto c'è una scorrettezza incredibile da parte di Soris e Polizia nell'invio di documentazione in cui vengo dipinto come un debitore di somme assurde che ho già pagato.
Cordiali saluti
Grazie
Stafano, da Stornarella (FG)
Risposta ADUC
nella ingiunzione di pagamento vanno iscritte le somme per differenza di quanto già pagato a titolo principale oltre le maggiorazioni di legge previste dal Cod.strada e regolamento art. 389
Art. 389. - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti (art. 206 C.s.).
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per quanto da Lei scritto, se ha la documentazione necessaria, non resta che fare ricorso al Giudice di pace, avendo prima valutato le somme richieste e quella per il ricorso di €. 43,00 di contributo unificato.
Art. 389. - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti (art. 206 C.s.).
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per quanto da Lei scritto, se ha la documentazione necessaria, non resta che fare ricorso al Giudice di pace, avendo prima valutato le somme richieste e quella per il ricorso di €. 43,00 di contributo unificato.
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