Cara ADUC
Palo telefonico basso sul terreno privato: spese di spostamento a chi spettano
Domanda
29 settembre 2026
Nel terreno pertinente alla mia abitazione è presente un palo del telefono sul quale, a mio parere, scorre il relativo cavo ad un'altezza ridotta. Ho scritto a FiberCop per chiederne lo spostamento e la stessa azienda mi ha risposto (vedasi lettera in allegato). La mia domanda è la seguente: è vero che se non esiste un atto formale di servitù o se l'altezza non rispetta i requisiti di legge e limita la mia proprietà, la rimozione o la correzione (es. il rialzo o la sostituzione con un palo adeguato) spetta interamente al gestore a sue spese? Agli atti in effetti non possiedo alcun contratto di servitù firmato in passato o un provvedimento amministrativo (dovrei a chiederlo a FiberCop se ce l'hanno?).
Risposta ADUC
Gentile Mattia,
La lettera ricevuta da lei allegata da un lato chiede di fornire la documentazione tecnico-amministrativa del progetto a sostegno della richiesta di spostamento (ad es. permesso di costruire), richiesta legittima, dall'altro richiama gli art. 52 e 53 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. n 207 del 2021 sostenendo che ivi sia previsto un eventuale rimborso spese a suo carico per lo spostamento.
Questa seconda affermazione non è affatto prevista nelle due norme richiamate. Anzi il contrario, al punto 6 dell'art. 52, dove peraltro si parla di fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica (e non di spostamenti di opere preesistenti), ... è comunque l'operatore di comunicazione elettronica (nel suo caso Fiber Cop) ad avere l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento e a doversi accollare gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati o per eventuali modifiche.
Quanto alla servitù. Se l'impianto è stato installato in passato in forza di una servitù coattiva (che la legge riconosce agli operatori di telecomunicazioni per l'installazione di impianti su proprietà private, anche senza un atto negoziale sottoscritto dal proprietario, trattandosi spesso di un diritto che deriva da provvedimenti amministrativi o da occupazioni risalenti nel tempo), la servitù può esistere anche senza un contratto firmato da lei. Bene ha fatto a richiedere a FiberCop di comunicare se esiste un titolo, amministrativo o di altro tipo. Laddove, infatti, non esista alcun titolo che legittimi la presenza del palo, la situazione andrebbe qualificata come occupazione senza titolo, e in questo caso le spese di rimozione o adeguamento sarebbero a maggior ragione a carico del gestore.
Nell'ipotesi in cui la servitù esista legittimamente, ma l'impianto non rispetti le altezze minime da terra previste dalle norme tecniche di settore (che riguardano linee aeree e sicurezza): in questo caso si tratta di un adeguamento a norma dovuto dal gestore indipendentemente da chi richieda l'intervento, e le spese dovrebbero rientrare negli obblighi di manutenzione del gestore stesso.
Le suggeriamo di formalizzare per iscritto la richiesta a FiberCop chiedendo espressamente: l'esibizione del titolo che legittima la presenza del palo sul suo terreno oltre ad una verifica tecnica sul rispetto delle altezze minime di sicurezza previste dalla normativa tecnica di settore. In caso di risposta insoddisfacente o di inerzia da parte di Fiber, trattandosi di rapporto con operatore di telecomunicazioni, può procedere con un reclamo scritto e, se necessario, con la conciliazione obbligatoria tramite la piattaforma ConciliaWeb dell'AGCOM presso il Corecom competente.
Per la lettera formale può utilizzare il generatore moduli ADUC alla sezione telefonia.
Per approfondire: la nostra guida sulla conciliazione obbligatoria davanti al Corecom e la nostra scheda sulla nuova conciliazione civile obbligatoria.
La lettera ricevuta da lei allegata da un lato chiede di fornire la documentazione tecnico-amministrativa del progetto a sostegno della richiesta di spostamento (ad es. permesso di costruire), richiesta legittima, dall'altro richiama gli art. 52 e 53 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. n 207 del 2021 sostenendo che ivi sia previsto un eventuale rimborso spese a suo carico per lo spostamento.
Questa seconda affermazione non è affatto prevista nelle due norme richiamate. Anzi il contrario, al punto 6 dell'art. 52, dove peraltro si parla di fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica (e non di spostamenti di opere preesistenti), ... è comunque l'operatore di comunicazione elettronica (nel suo caso Fiber Cop) ad avere l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento e a doversi accollare gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati o per eventuali modifiche.
Quanto alla servitù. Se l'impianto è stato installato in passato in forza di una servitù coattiva (che la legge riconosce agli operatori di telecomunicazioni per l'installazione di impianti su proprietà private, anche senza un atto negoziale sottoscritto dal proprietario, trattandosi spesso di un diritto che deriva da provvedimenti amministrativi o da occupazioni risalenti nel tempo), la servitù può esistere anche senza un contratto firmato da lei. Bene ha fatto a richiedere a FiberCop di comunicare se esiste un titolo, amministrativo o di altro tipo. Laddove, infatti, non esista alcun titolo che legittimi la presenza del palo, la situazione andrebbe qualificata come occupazione senza titolo, e in questo caso le spese di rimozione o adeguamento sarebbero a maggior ragione a carico del gestore.
Nell'ipotesi in cui la servitù esista legittimamente, ma l'impianto non rispetti le altezze minime da terra previste dalle norme tecniche di settore (che riguardano linee aeree e sicurezza): in questo caso si tratta di un adeguamento a norma dovuto dal gestore indipendentemente da chi richieda l'intervento, e le spese dovrebbero rientrare negli obblighi di manutenzione del gestore stesso.
Le suggeriamo di formalizzare per iscritto la richiesta a FiberCop chiedendo espressamente: l'esibizione del titolo che legittima la presenza del palo sul suo terreno oltre ad una verifica tecnica sul rispetto delle altezze minime di sicurezza previste dalla normativa tecnica di settore. In caso di risposta insoddisfacente o di inerzia da parte di Fiber, trattandosi di rapporto con operatore di telecomunicazioni, può procedere con un reclamo scritto e, se necessario, con la conciliazione obbligatoria tramite la piattaforma ConciliaWeb dell'AGCOM presso il Corecom competente.
Per la lettera formale può utilizzare il generatore moduli ADUC alla sezione telefonia.
Per approfondire: la nostra guida sulla conciliazione obbligatoria davanti al Corecom e la nostra scheda sulla nuova conciliazione civile obbligatoria.
Mattia, dalla provincia di FI
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