Cara ADUC
Diffida per commento diffamatorio su Facebook: come rispondere alla richiesta danni
Domanda
27 settembre 2026
Gentile Redazione / Servizio Assistenza ADUC,
vi scrivo per richiedere la vostra consulenza e assistenza legale in merito a una richiesta risarcitoria pervenutami a mezzo raccomandata A/R.
Nello specifico, ho ricevuto una lettera di diffida da parte dello studio legale "Edno Gargano Avvocati" (a firma dell'Avv. Eraldo ***) per conto del loro assistito, Sig. Luca ***.
Nella comunicazione mi viene contestato un presunto commento ritenuto diffamatorio effettuato su Facebook dal mio profilo (nello specifico la parola "Coglione"). Contestualmente, lo studio legale intima il pagamento di 2.500,00 Euro a titolo di risarcimento danni, con un termine di soli 7 giorni, preannunciando in caso contrario l'avvio della procedura di mediazione ex Art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Ritenendo la richiesta economica del tutto sproporzionata e configurabile come una richiesta risarcitoria seriale/aggressiva, desidero tutelarmi correttamente senza cedere a questa forma di pressione.
A tal fine vi chiedo:
1. Come impostare una risposta di fermo rigetto della pretesa risarcitoria.
2. Se sia opportuno inviare una vostra comunicazione su carta intestata per chiudere la vicenda.
3. Come comportarmi nell'eventualità in cui dovessi ricevere una formale convocazione da un Organismo di Mediazione.
Allego alla presente la scansione/foto di tutti i fogli della raccomandata ricevuta e della busta.
Resto in attesa di un vostro riscontro sulle modalità per il tesseramento e la presa in carico della pratica.
Cordiali saluti,
Amalia, dalla provincia di AR
vi scrivo per richiedere la vostra consulenza e assistenza legale in merito a una richiesta risarcitoria pervenutami a mezzo raccomandata A/R.
Nello specifico, ho ricevuto una lettera di diffida da parte dello studio legale "Edno Gargano Avvocati" (a firma dell'Avv. Eraldo ***) per conto del loro assistito, Sig. Luca ***.
Nella comunicazione mi viene contestato un presunto commento ritenuto diffamatorio effettuato su Facebook dal mio profilo (nello specifico la parola "Coglione"). Contestualmente, lo studio legale intima il pagamento di 2.500,00 Euro a titolo di risarcimento danni, con un termine di soli 7 giorni, preannunciando in caso contrario l'avvio della procedura di mediazione ex Art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Ritenendo la richiesta economica del tutto sproporzionata e configurabile come una richiesta risarcitoria seriale/aggressiva, desidero tutelarmi correttamente senza cedere a questa forma di pressione.
A tal fine vi chiedo:
1. Come impostare una risposta di fermo rigetto della pretesa risarcitoria.
2. Se sia opportuno inviare una vostra comunicazione su carta intestata per chiudere la vicenda.
3. Come comportarmi nell'eventualità in cui dovessi ricevere una formale convocazione da un Organismo di Mediazione.
Allego alla presente la scansione/foto di tutti i fogli della raccomandata ricevuta e della busta.
Resto in attesa di un vostro riscontro sulle modalità per il tesseramento e la presa in carico della pratica.
Cordiali saluti,
Amalia, dalla provincia di AR
Risposta ADUC
Gentile Amalia,
Il quadro che lei riporta va inquadrato con precisione, perché ci sono più piani distinti che è bene tenere separati.
Sul piano dei fatti, la richiesta risarcitoria si basa su un singolo commento ("Coglione") pubblicato sotto un post. È vero che la giurisprudenza qualifica come diffamatorio un insulto gratuito privo di nesso con una critica argomentata, e che l'aggravante dell'uso di social network è effettivamente prevista dall'articolo 595 del codice penale. Detto questo, la quantificazione del danno indicata (2.500 euro) è una richiesta di parte, non una somma dovuta per legge: in sede di eventuale mediazione o causa civile, sarà il mediatore o il giudice a valutare se c'è davvero un danno risarcibile e in che misura, tenendo conto anche della gravità reale dell'espressione, della sua diffusione effettiva e del contesto in cui è stata scritta.
Il termine di 7 giorni indicato nella diffida non è un termine di legge perentorio: è una scadenza fissata unilateralmente dalla controparte per sollecitare un riscontro, ma non decade alcun suo diritto se risponde anche oltre quel termine, salvo il rischio che nel frattempo venga avviata la procedura di mediazione o un'azione giudiziaria.
Riguardo alla mediazione: se verrà effettivamente depositata un'istanza presso un Organismo di Mediazione, lei riceverà una convocazione formale. La partecipazione al primo incontro è un passaggio che le consigliamo di gestire con l'assistenza di un avvocato di fiducia, dato che si tratta di una procedura che prelude a un eventuale giudizio civile per diffamazione e risarcimento danni, materia che richiede una valutazione tecnica della sua posizione difensiva, della congruità della richiesta risarcitoria e delle strategie di replica: non rientra nell'ambito di consulenza che ADUC può fornire nel merito processuale.
Le consigliamo comunque di non rispondere in autonomia alla diffida con toni sprezzanti o ammissioni, di conservare tutta la documentazione ricevuta e, se lo desidera, di rivolgersi a un legale per valutare sia la fondatezza della pretesa sia un'eventuale replica formale prima di un'eventuale mediazione.
Per approfondire: la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria, la nostra guida su come provare e quantificare il risarcimento del danno.
Il quadro che lei riporta va inquadrato con precisione, perché ci sono più piani distinti che è bene tenere separati.
Sul piano dei fatti, la richiesta risarcitoria si basa su un singolo commento ("Coglione") pubblicato sotto un post. È vero che la giurisprudenza qualifica come diffamatorio un insulto gratuito privo di nesso con una critica argomentata, e che l'aggravante dell'uso di social network è effettivamente prevista dall'articolo 595 del codice penale. Detto questo, la quantificazione del danno indicata (2.500 euro) è una richiesta di parte, non una somma dovuta per legge: in sede di eventuale mediazione o causa civile, sarà il mediatore o il giudice a valutare se c'è davvero un danno risarcibile e in che misura, tenendo conto anche della gravità reale dell'espressione, della sua diffusione effettiva e del contesto in cui è stata scritta.
Il termine di 7 giorni indicato nella diffida non è un termine di legge perentorio: è una scadenza fissata unilateralmente dalla controparte per sollecitare un riscontro, ma non decade alcun suo diritto se risponde anche oltre quel termine, salvo il rischio che nel frattempo venga avviata la procedura di mediazione o un'azione giudiziaria.
Riguardo alla mediazione: se verrà effettivamente depositata un'istanza presso un Organismo di Mediazione, lei riceverà una convocazione formale. La partecipazione al primo incontro è un passaggio che le consigliamo di gestire con l'assistenza di un avvocato di fiducia, dato che si tratta di una procedura che prelude a un eventuale giudizio civile per diffamazione e risarcimento danni, materia che richiede una valutazione tecnica della sua posizione difensiva, della congruità della richiesta risarcitoria e delle strategie di replica: non rientra nell'ambito di consulenza che ADUC può fornire nel merito processuale.
Le consigliamo comunque di non rispondere in autonomia alla diffida con toni sprezzanti o ammissioni, di conservare tutta la documentazione ricevuta e, se lo desidera, di rivolgersi a un legale per valutare sia la fondatezza della pretesa sia un'eventuale replica formale prima di un'eventuale mediazione.
Per approfondire: la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria, la nostra guida su come provare e quantificare il risarcimento del danno.
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