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Cara ADUC

TARI Metodo a Parametri variabile

28 febbraio 2018
Domanda 28 febbraio 2018
Nel mio comune la parte variabile della TARI viene commisurata tenendo conto della superficie dell'immobile e delle pertinenze(metodo a parametri variabile).
Pertanto alle utenze domestiche che hanno la stessa potenzialità a produrre rifiuti gli viene commisurato un importo differente relativa la parte variabile della TARI.
Ad esempio, la famiglia Rossi si compone di 4 componenti e vive in un appartamento di 50 mq; anche la famiglia Bianchi si compone di 4 componenti ma vive in un appartamento di 150 mq, possiede un box auto di 30 mq e una cantina di 20 mq.
L'importo della parte variabile della TARI viene così attribuito:
Famiglia Rossi: 2 €/mq * 50 mq. = 100,00€
Famiglia Bianchi: 2 €/mq * 200 mq. = 400,00€.
Chiedo,
1) il metodo adottato rispetta il principio comunitario "chi inquina paga"?
considerando la sentenza sentenza Ctp Emilia Romagna 8 luglio 2015 n. 296
2) il metodo adottato è "fuori da ogni principio di ragionevolezza"?
3) il metodo adottato rispetta i termini?
Ringrazio per la cortese attenzione.
Renato, da Sezze (LT)

Risposta ADUC
La tariffa della Tari e' commisurata ad anno solare e deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento) nonche' dei costi di investimento.
Il Comune puo' scegliere il criterio con il quale determinare la tariffa.
Puo' trattarsi del classico criterio fissato dal Dpr 158/1999, che prevede la copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (criterio gia' utilizzato per le vecchie Tarsu, Tia e Tares), oppure del piu' recente criterio denominato “chi inquina paga”, che prevede la commisurazione della tariffa alla quantita' e qualita' medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unita' di superficie, valutando gli usi e la tipologia di attivita' svolta e ovviamente tenendo anche conto del costo del servizio.
Nel primo caso la tariffa e' composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantita' di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare tramite applicazione di appositi coefficienti (di produttività).
Nel secondo caso viene invece preso in considerazione il costo del servizio moltiplicato per unita' di superficie moltiplicato per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
In ambedue i casi i calcoli sulla quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza sono presuntivi. Per il futuro -ma si sta ormai attendendo da tre anni- dovrebbe arrivare un regolamento ministeriale con le regole di riferimento per i comuni al fine di realizzare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti o comunque una correzione ai criteri attuali.
TARI
- Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) art.1 commi 641/668, 682/683 e 688/689
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