Cara ADUC
Sostituzione sedie acquistate in negozio
Domanda
27 marzo 2018
Buongiorno dopo l'attesa di ben 3 mesi dall'acquisto, mi vedo arrivare 6 sedie i cui piedi non erano del colore concordato con il venditore.. Lo stesso ci aveva garantito che avrebbe ordinato un colore SIMILE a quello dei piedi di un tavolo che ci aveva già venduto. Così non e' stato!! Ho adesso la possibilità a consegna avvenuta di rimandare indietro la merce e ottenere un cambio /
rimborso? Grazie mille
Sara, da Taranto (TA)
rimborso? Grazie mille
Sara, da Taranto (TA)
Risposta ADUC
VIZI DEL BENE: LE GARANZIE
Come gia' detto il venditore deve garantire rispetto alla qualita' del bene e all'assenza di vizi che lo rendano inidoneo all'uso.
La prima "garanzia" e' quella genericamente prevista dal codice civile a copertura dei vizi occulti, non facilmente riconoscibili, ed ovviamente non conosciuti dal compratore. L'acquirente puo' contestare al venditore ogni vizio che renda il bene inidoneo all'uso a cui e' destinato o ne diminuisca sensibilmente il valore, chiedendo -alternativamente a seconda del caso- la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, entro o60 giorni dalla scoperta dello stesso. L'eventuale azione legale, che puo' anche comprendere una richiesta di rimborso del danno, deve esser promossa entro un anno dalla consegna del bene.
Equiparata al vizio occulto e' la mancanza delle qualita', promesse od essenziali, della cosa, tenendo presente quello che e' l'uso specifico cui e' destinata (esempio tipico: vino inacidito o di gradazione diversa da quella voluta).
In questi casi, il contratto e' sottoposto a risoluzione per inadempimento (con gli stessi termini di 60 giorni dalla scoperta e 1 anno ricordati prima).
Fonte cod. consumo art. 128 e segg.
Può inviare una lettera a/r di richiesta rimborso a fronte della restituzione della merce.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Come gia' detto il venditore deve garantire rispetto alla qualita' del bene e all'assenza di vizi che lo rendano inidoneo all'uso.
La prima "garanzia" e' quella genericamente prevista dal codice civile a copertura dei vizi occulti, non facilmente riconoscibili, ed ovviamente non conosciuti dal compratore. L'acquirente puo' contestare al venditore ogni vizio che renda il bene inidoneo all'uso a cui e' destinato o ne diminuisca sensibilmente il valore, chiedendo -alternativamente a seconda del caso- la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, entro o60 giorni dalla scoperta dello stesso. L'eventuale azione legale, che puo' anche comprendere una richiesta di rimborso del danno, deve esser promossa entro un anno dalla consegna del bene.
Equiparata al vizio occulto e' la mancanza delle qualita', promesse od essenziali, della cosa, tenendo presente quello che e' l'uso specifico cui e' destinata (esempio tipico: vino inacidito o di gradazione diversa da quella voluta).
In questi casi, il contratto e' sottoposto a risoluzione per inadempimento (con gli stessi termini di 60 giorni dalla scoperta e 1 anno ricordati prima).
Fonte cod. consumo art. 128 e segg.
Può inviare una lettera a/r di richiesta rimborso a fronte della restituzione della merce.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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