Venerdì 25 settembre 2026
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Cara ADUC

Fornitore sospende luce e blocca subentro: come riattivare il servizio

25 settembre 2026
Domanda 25 settembre 2026
Ho 70 anni senza lavoro, vivo con moglie e tre figlie studentesse, in abitazione di nostra proprietà. Da oltre dieci giorni non abbiamo più il servizio elettrico e non possiamo nemmeno fare un altro contratto poiché il fornitore, pur avendo cessato il servizio, non lascia che subentri altra azienda o persona.
Tutto ciò non perché non pagavo le bollette, ma perché pagavo in ritardo un debito che avevamo (io, la società Engie e ARERA) definito, per via di un malfunzionamento del contatore.
Sono impossibilitato dal proseguire onestamente il percorso da cittadino.
Tutto ciò mi porta a commettere un reato anche contro la volontà della mia famiglia.
Una delle mie figlie sta scrivendo la tesi di laurea con enorme difficoltà; mia moglie costretta a non chiedere smart-working per via di problemi fisici.
Non abbiamo internet e comunicazione.
Non abbiamo acqua, mi sembra di vivere in un posto incivile.
Possibile che non c'è nessuno in Italia capace di riportare ordine per una quiete convivenza civile?

Grazie
Giovanni, dalla provincia di PZ

Risposta ADUC
Gentile Giovanni,
Comprendiamo la gravità della situazione che sta vivendo, soprattutto con tre figlie in casa e sua moglie con problemi di salute: dieci giorni senza energia elettrica, con le conseguenze a cascata su acqua (se dipende da pompa elettrica) e connessione internet, sono una condizione molto pesante.

Andiamo al punto pratico. Se effettivamente lei aveva un piano di rientro concordato con il fornitore e stava rispettando, pur con qualche ritardo, le scadenze delle rate (come sembra risultare dalla documentazione che ci descrive, con l'annotazione di un pagamento effettuato il 25 e la richiesta di riadeguamento del piano), la sospensione della fornitura per morosità potrebbe essere illegittima o quantomeno sproporzionata: la normativa di settore prevede infatti procedure precise che il fornitore deve rispettare prima di sospendere l'energia, incluso il rispetto di piani di rateizzazione attivati. Se il piano era ancora in corso e lei stava pagando, sia pure con ritardi minimi, la sospensione va contestata con urgenza.

Il punto più grave che lei solleva è però un altro: il fornitore che ha cessato il servizio non può in alcun modo impedire il subentro di un altro venditore. Il mercato dell'energia in Italia è liberalizzato, e ostacolare il cambio fornitore o il subentro di un nuovo contratto su un'utenza è una condotta che deve essere immediatamente segnalata ad ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tramite reclamo scritto formale. Le consigliamo di procedere su due fronti contemporaneamente: primo, reclamo scritto urgente al fornitore chiedendo la riattivazione immediata della fornitura, citando il piano di rientro in corso; secondo, segnalazione urgente ad ARERA, spiegando sia la sospensione sia l'ostacolo al subentro di altro fornitore. Prima di rivolgersi al Giudice di Pace per un provvedimento d'urgenza, la conciliazione ARERA è obbligatoria, ma la gravità e urgenza del caso giustifica di sollecitare per iscritto una riattivazione immediata anche in via di autotutela.

Le suggeriamo di predisporre subito la diffida scritta usando il nostro modulo per le utenze energetiche.

Per approfondire: la nostra guida sulle conciliazioni obbligatorie per energia elettrica e gas e la nostra scheda su ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
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