Mercoledì 23 settembre 2026
Menu
Cara ADUC

Sostituzione scheda elettrica caldaia

30 ottobre 2018
Domanda 30 ottobre 2018
Buongiorno, premetto che a maggio 2017 ho installato una caldaia nuova tramite idraulico di fiducia, caldaia collaudata da prima accensione dai tecnici di una società che ne fa la manutenzione nella mia zona.
Qualche giorno fa ho girato il termostato sull'inverno per provare i caloriferi e mi accorsi che non andavano.
Ho chiamato la società che svolge le manutenzioni e dopo vari tentativi il tecnico riscontra un problema alla scheda elettrica, scheda elettrica funzionante per la parte riguardante il riscaldamento dell'acqua sanitaria ma non funzionante per quanto riguarda il riscaldamento dei caloriferi.
Ho chiesto al tecnico se sapeva dirmi se il non funzionamento era dovuto a un difetto, ma non ha saputo dirmi il motivo della rottura.
Il costo della sostituzione della scheda elettrica è di 250,00 e la società che l'ha sostituita dice che non può rientrare nella garanzia in quanto non ho fatto la manutenzione della caldaia a maggio 2018.
Fatemi sapere come devo comportarmi, la ricevuta fiscale non l'ho ancora pagata.
Grazie
Silvia, dalla provincia di BG

Risposta ADUC
La normativa parla di manutenzione ordinaria obbligatoria, cioè quella prevista allo scopo di garantire il corretto funzionamento del sistema evitando i rischi connessi ai problemi di cattivo funzionamento, all’usura dell’intero sistema o di alcune delle sue parti.
La manutenzione non effettuata in maggio 2018 non è un motivo per evitare la garanzia biennale, poichè avrebbe solo anticipato il momento della scoperta del difetto. Entro due mesi dalla scoperta del difetto, Lei come utente può denunciarlo al venditore il quale è obbligato alla sostituzione o alla riparazione (art. 130 cod.cons.)
Essa funziona parallelamente, affiancandovisi come alternativa, all'eventuale garanzia del produttore (detta garanzia commerciale), garanzia che invece e' regolata da un contratto (solitamente incluso nella confezione del bene acquistato).
Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, e' opportuno fare una scelta tra due strade, rappresentate dalle due garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del produttore rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i beni di consumo. Tra le due garanzie possono esserci molte differenze, in termini economici e temporali, e la convenienza puo' cambiare a seconda del caso (tipo di difetto, momento in cui si manifesta, efficienza dei centri di assistenza, etc. etc.). Cambia anche la controparte a cui riferirsi. Per la garanzia contrattuale del produttore e' responsabile quest'ultimo nonche', rispetto ai singoli interventi, il centro di assistenza convenzionato. Per la garanzia di legge, invece, di fronte al consumatore/acquirente e' responsabile il venditore, che puo' ovviamente poi rivalersi entro un anno sul produttore o sul distributore del bene.
In ambo i casi, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →