Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Richiesta su condominio

6 marzo 2018
Domanda 6 marzo 2018
Il nostro regolamento di condominio, regolarmente registrato, è del tipo contrattuale per cui la ripartizione delle spese avviene per vani. Un condomino in assemblea ha chiesto prima in via bonaria una "revisione delle tabelle millesimali" (che non esistono) e poi ha citato il condomino con nomina di tecnico di fiducia. Il condominio dal canto suo ha proposto opposizione chiedendo la nullità dell'atto di citazione richiamandosi al regolamento di condominio di tipo contrattuale. Come si può parlare di revisione di tabelle millesimali quando le stesse sono inesistenti?
-Il giudice ha nominato CTU per i rilievi del caso ed ha emesso decreto di liquidazione per le spettanze dovute al medesimo CTU. Nel decreto il giudice stesso ha stabilito che il relativo pagamento fosse a carico delle parti in solido tra di loro. In attesa della sentenza definitiva del giudice, in sede assembleare, e' stato stabilito di ripartire la spesa dovuta al CTU (ripartizione per vani come da regolamento vigente) in misura del 50%. Esaminando la ripartizione ho notato che dal pagamento è stato escluso il condomino che ha citato il condominio. Come è possibile se il giudice ha stabilito diveramente?
-Inoltre, i rilievi del CTU non sono mai stati completati in quanto io mi sono rifiutata di far fare tali rilievi nella mia proprietà in quanto non potevo accettare che i rilievi dovevano essere effettuati per una revisione di tabelle che non sono mai esistite.
-Infine, sempre in sede assembleare, è stata ripartita anche la spesa per il tecnico di fiducia ma non si ha traccia del compenso dovuto e non so perchè debba essere a carico del condominio con esclusione del condomino che lo ha nominato. E' come dire ha vinto la causa?. Posso impugnare il verbale per il suo annullamento? In ultimo tengo a precisare che anni addietro fu impropriamente applicato il regolamento di condominio con ripartizione non per vani ma per tabelle. All'epoca mio padre accortosi dell'illecito che si stava perpetuando - e guarda caso all'epoca l'amministratore era proprio il condomino di cui sopra - fece ricorso agli organi giudiziari. Vinse la causa con risarcimento del danno. Posso chiedere Spero di avere risposte esaustive in merito. Grazie
Marinella, da Bacoli (NA)

Risposta ADUC
1) Essendo la causa ancora in istruttoria, il giudice ha ripartito le spese di CTU al 50% tra le parti, che sono il Condominio ed il condomino attore. é ovvio che nel 50% a carico del Condominio sia esclusa la controparte.
2) Non doveva rifiutarsi di fare eseguire i rilievi peritali nella sua proprietà; se ci saranno conseguenze nella CTU finale, Lei dovrà sopportarne le eventuali conseguenze.
3) Le spese di compenso del tecnico di fiducia del Condominio devono essere totalmente anticipate dal Condominio, e non dal condomino in quanto vs. controparte. Solo con la sentenza il giudice, dietro vs. richiesta le addebiterà (insieme alle spese della CTU e le spese legali) al soccombente.
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