Cara ADUC
Penali cambio operatore telefonico
Domanda
13 marzo 2018
Buongiorno,
chiedo gentilmente una precisazione su quanto in oggetto.
Il 24 giugno 2017 ho deciso di passare ad un nuovo operatore Wind lasciando Tim dopo oltre due anni.
Ho stipulato un contratto con Tim nel maggio del 2015 con una sim voce/dati e una seconda sim omaggiata di solo dati che usavo con Tablet. Si trattava di contratto business. Come anticipato sono passato ad un contratto Wind business.
Successivamente alla risoluzione del contratto avvenuta nel giugno 2017 da Tim mi é arrivata una fattura nella quale veniva richiesto il corrispettivo per la risoluzione del contratto di circa €83 regolarmente pagata.
A questo punto alcuna altra pretesa doveva essere avanzata da Tim, invece è arrivata una ulteriore fattura nel novembre 2017 per un importo pari a euro €208,08 nella quale viene richiesta un’ ulteriore penale per recesso di circa €83 moltiplicata per 2 e quindi pari a euro 208,08.
In tutto sono stati richieste penali da euro €83,33 per tre volte.
Ho contattato Tim per chiedere chiarimenti e mi é stato risposto che le tre penali sono state richieste per compensare servizi mancati e che con la nuova disposizione sul Roaming nell’estate 2017 il contratto si è rinnovato nuovamente da capo anche se era terminato nel maggio 2017.
Allego ultima fattura...
Secondo la vostra esperienza é lecita l’ulteriore pretesa di Tim?
La ringrazio
Cordiali saluti
Nino, da Modena (MO)
chiedo gentilmente una precisazione su quanto in oggetto.
Il 24 giugno 2017 ho deciso di passare ad un nuovo operatore Wind lasciando Tim dopo oltre due anni.
Ho stipulato un contratto con Tim nel maggio del 2015 con una sim voce/dati e una seconda sim omaggiata di solo dati che usavo con Tablet. Si trattava di contratto business. Come anticipato sono passato ad un contratto Wind business.
Successivamente alla risoluzione del contratto avvenuta nel giugno 2017 da Tim mi é arrivata una fattura nella quale veniva richiesto il corrispettivo per la risoluzione del contratto di circa €83 regolarmente pagata.
A questo punto alcuna altra pretesa doveva essere avanzata da Tim, invece è arrivata una ulteriore fattura nel novembre 2017 per un importo pari a euro €208,08 nella quale viene richiesta un’ ulteriore penale per recesso di circa €83 moltiplicata per 2 e quindi pari a euro 208,08.
In tutto sono stati richieste penali da euro €83,33 per tre volte.
Ho contattato Tim per chiedere chiarimenti e mi é stato risposto che le tre penali sono state richieste per compensare servizi mancati e che con la nuova disposizione sul Roaming nell’estate 2017 il contratto si è rinnovato nuovamente da capo anche se era terminato nel maggio 2017.
Allego ultima fattura...
Secondo la vostra esperienza é lecita l’ulteriore pretesa di Tim?
La ringrazio
Cordiali saluti
Nino, da Modena (MO)
Risposta ADUC
RECESSO ANTICIPATO E PENALI
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Per tali motivi può rifiutare di pagare la nuova fattura, o richiedere il rimborso della precedente, accompagnandola con diffida a/r
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Per tali motivi può rifiutare di pagare la nuova fattura, o richiedere il rimborso della precedente, accompagnandola con diffida a/r
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti