Cara ADUC
Pacco gls perso
Domanda
16 marzo 2018
Salve, ho effettuato un ordine online di 300€ riguardante un apparecchio elettronico con l'azienda Eglobal central, che ha spedito il pacco nella sede gls di Milano. Una volta preso in carico, il pacco è stato spedito dalla sede di Milano verso la sede Cagliari, arrivando nella città ma non nella sede destinataria. Son stata avvisata via mail della perdita del pacco, e della necessità che il venditore di esso contattasse la loro sede. Questa è l'unica soluzione che la gls mi ha dato per avviare le ricerche e aprire opportuna pratica di sinistro, sottolineando più volte (nonostante la loro responsabilità) che pratica la deve aprire necessariamente il mittente con la sede GLS di partenza. Ho provato svariate volte per più di una settimana a
contattare il venditore, ma non risponde. Come devo comportarmi per essere risarcita? Tutti si astengono dalle proprie responsabilità e non so come muovermi per un eventuale denuncia o reclamo, dato che la.gls non accetta interventi dei singoli mentre la eglobal ignora il fatto e non risponde, grazie tante.
Vanessa, da Quartu Sant'elena (CA)
Vanessa, da Quartu Sant'elena (CA)
Risposta ADUC
Il contratto di trasporto, come già detto, è un negozio a forma libera. Tuttavia, con riguardo al trasporto di cose il legislatore ha previsto la possibilità di rilascio, ai soli fini probatori, sia da parte del mittente che da parte del vettore, di alcuni documenti: la lettera di vettura e la ricevuta di carico. La prima ha la forma di una lettera aperta inviata dal mittente al destinatario al fine di informarlo dell’avvenuta spedizione della merce e delle condizioni stabilite per il trasporto. La ricevuta di carico é un documento rilasciato dal vettore al posto del duplicato della lettera di vettura, sempre su espressa richiesta del mittente.
Al momento della riconsegna del carico la lettera di vettura deve essere consegnata dal vettore al destinatario il quale avrà, in tal modo, la possibilità di controllare che le merci siano state consegnate secondo le indicazioni contenute nella stessa. La lettera di vettura deve essere sottoscritta dal mittente e rilasciata su richiesta del vettore. Essa deve contenere, secondo quanto disposto dagli artt.1684, co.1 e 1683, co.1 c.c., le condizioni convenute, il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità dei beni trasportati e gli estremi necessari per l’esecuzione del trasporto. Qualora il mittente voglia modificare le condizioni di trasporto (c.d. contrordine) è necessario che egli esibisca al vettore il duplicato della lettera di vettura o della ricevuta di carico e vi faccia annotare le nuove indicazioni che poi verranno sottoscritte dal vettore stesso (art.1685, co.2 c.c.).
Ai sensi dell’art.1687, co.1 c.c. il vettore, infine, ha l’obbligo di riconsegna delle merci al destinatario “nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi”. Il luogo di riconsegna è, normalmente, il domicilio del destinatario ma, nel caso in cui il contratto preveda altro luogo, troverà applicazione l’art.1687, co.2 c.c. ai sensi del quale il vettore dovrà dare avviso della consegna delle cose trasportate. Il termine entro il quale le cose trasportate vengono messe a disposizione del destinatario è lasciato alla libera scelta delle parti. Infine, le modalità di trasporto comprendono tutte le operazioni funzionali alla riconsegna e cioè il deposito, la custodia e la conservazione per esempio.
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, (vedi art. 1693 c.c.), per cui Lei deve fare le sue richieste tramite ar al vettore, oltre il valore della merce.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Al momento della riconsegna del carico la lettera di vettura deve essere consegnata dal vettore al destinatario il quale avrà, in tal modo, la possibilità di controllare che le merci siano state consegnate secondo le indicazioni contenute nella stessa. La lettera di vettura deve essere sottoscritta dal mittente e rilasciata su richiesta del vettore. Essa deve contenere, secondo quanto disposto dagli artt.1684, co.1 e 1683, co.1 c.c., le condizioni convenute, il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità dei beni trasportati e gli estremi necessari per l’esecuzione del trasporto. Qualora il mittente voglia modificare le condizioni di trasporto (c.d. contrordine) è necessario che egli esibisca al vettore il duplicato della lettera di vettura o della ricevuta di carico e vi faccia annotare le nuove indicazioni che poi verranno sottoscritte dal vettore stesso (art.1685, co.2 c.c.).
Ai sensi dell’art.1687, co.1 c.c. il vettore, infine, ha l’obbligo di riconsegna delle merci al destinatario “nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi”. Il luogo di riconsegna è, normalmente, il domicilio del destinatario ma, nel caso in cui il contratto preveda altro luogo, troverà applicazione l’art.1687, co.2 c.c. ai sensi del quale il vettore dovrà dare avviso della consegna delle cose trasportate. Il termine entro il quale le cose trasportate vengono messe a disposizione del destinatario è lasciato alla libera scelta delle parti. Infine, le modalità di trasporto comprendono tutte le operazioni funzionali alla riconsegna e cioè il deposito, la custodia e la conservazione per esempio.
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, (vedi art. 1693 c.c.), per cui Lei deve fare le sue richieste tramite ar al vettore, oltre il valore della merce.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
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